Che cosa e' la pensione di anzianità?
Al verificarsi di quali condizioni il lavoratore può richiedere
tale prestazione?
Che cosa sono le finestre?
A queste ed a numerose altre domande vuole rispondere il presente
articolo che ha una funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire,
in ogni caso, fonte di diritti.
La normativa che disciplina il pensionamento di anzianità, cioè
la possibilità di ottenere la pensione prima del compimento dell'età prevista
per la pensione di vecchiaia, è diventata sempre più complessa per
l'accavallarsi delle disposizioni legislative che regolamentano la materia. I
lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 risultavano già assicurati e che
pertanto possono essere interessati ad ottenere la pensione di anzianità ,
fanno, infatti, fatica ad orientarsi nella selva di norme e disposizioni,
definitive e transitorie, che attualmente convivono.
Questo articolo è pertanto dedicato a loro e si propone di
illustrare, in forma schematica e semplificata, le regole - sempre più anguste
- che attualmente rendono ancora possibile il pensionamento anticipato, partendo
dall'ultima modifica legislativa apportata in ordine di tempo al sistema dei
pensionamenti di anzianità, cioè dalla Legge 27.12.1997 n. 449, legge che ha
modificato le disposizioni emanate in materia dalla riforma del 1995 (Legge
8.8.1995 n. 335).
Le regole dettate dalla legge 449 riguardano, in particolare, le
pensioni di anzianità "retributive" o "miste" che spettano
ai lavoratori i quali, al 31 dicembre 1995, avevano già maturato una certa
anzianità contributiva (inferiore, pari o superiore a 18 anni). Non trova
applicazione, invece, nei confronti dei lavoratori assicurati per la prima volta
a partire dal 1° gennaio 1996, ai quali si applica la riforma del 1995 (Legge
335/95, la cosiddetta riforma "Dini") che ha abrogato il pensionamento
di anzianità. Per questi lavoratori, infatti, trovano applicazione le norme
della riforma "Dini" che prevedono un'unica prestazione, denominata
"pensione di vecchiaia".
Il pensionamento di anzianità, cosi come e' attualmente
configurato, spetta - per quanto riguarda i soggetti assicurati all'INPS - ai
lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai
Fondi Speciali amministrati dall'Istituto, nonché ai lavoratori assicurati alle
gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
coloni e mezzadri).
LA
PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
|
Il diritto a pensione, per i lavoratori dipendenti, scatta in
presenza dei seguenti requisiti: 35 anni di anzianità contributiva (1820
contributi settimanali) e un'età anagrafica, fissata per il 1998, in 54 anni, e
che, dal 1999 al 2002, aumenta progressivamente fino a 57 anni. Oppure,
prescindendo dal compimento dell'età anagrafica, una volta conseguita
un'anzianità contributiva che e' stata determinata in 36 anni, per l'anno 1998;
in 37 anni, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2003; in 38 anni, negli anni
2004 e 2005; in 39 anni negli anni 2006 e 2007 e in 40 anni nel 2008 in poi.
In pratica, come risulta dalla tabella, nell'anno 1998 i lavoratori
dipendenti potevano ottenere la pensione di anzianità al compimento del 54°
anno di età, con 35 anni di contributi; oppure con 36 anni di contributi
prescindendo dall'età anagrafica. Nel 1999, possono pensionarsi a 55 anni di
età, con 35 anni di contribuzione oppure con i soli 37 anni di contribuzione e
cosi di seguito fino al 2008, quando i requisiti si stabilizzeranno a 57 anni di
età, più 35 anni di contributi, oppure al compimento dei 40 anni di
assicurazione e contribuzione. Per raggiungere il requisito della maggiore
anzianità contributiva (di 36, 37, 38, 39 e 40 anni di contributi) è utile
anche la contribuzione "figurativa" accreditata in riferimento a
periodi di malattia e di disoccupazione indennizzata, a condizione che il
pensionando disponga di almeno 35 anni di contribuzione utile per il diritto a
pensione.
Anno
|
Età
anagrafica + anzianità contributiva
|
Solo
anzianità contributiva
|
1998
|
54
+ 35
|
36
|
1999
|
55
+ 35
|
37
|
2000
|
55
+ 35
|
37
|
2001
|
56
+ 35
|
37
|
2002
|
57
+ 35
|
37
|
2003
|
57
+ 35
|
37
|
2004
|
57
+ 35
|
38
|
2005
|
57
+ 35
|
38
|
2006
|
57
+ 35
|
39
|
2007
|
57
+ 35
|
39
|
2008
in poi
|
57
+ 35
|
40
|
LA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
|
La possibilità di conseguire la pensione di anzianità è
subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Pertanto è
possibile liquidare la pensione a carico della gestione dei lavoratori
dipendenti, anche da parte di un assicurato che, alla data della domanda, svolga
un'attività lavorativa di tipo autonomo.
Per il diritto a pensione, cioè per raggiungere il requisito
minimo dei 35 anni di contribuzione, sono utili tutti i contributi (da lavoro,
ricongiunzione, riscatto, maternità, servizio militare, ecc.) con esclusione
della contribuzione "figurativa" per malattia e disoccupazione.
I requisiti fissati dal 1° gennaio 1998 in poi dalla Legge 449/97
non si applicano però a tutti i lavoratori dipendenti.
Per alcune categorie trova ancora applicazione la normativa più
favorevole prevista dalla riforma del 1995. In base alla Legge 335/95, nel
periodo 1998 - 2005, i lavoratori appartenenti alle categorie di seguito
indicate, possono ottenere, infatti, il pensionamento, una volta raggiunti i 35
anni di contribuzione, al compimento di un'età anagrafica ridotta; ad esempio,
a 53 anni, nel 1998 e nel 1999, a 54 anni, negli anni 2000 e 2001 e cosi di
seguito fino al 2006, anno a partire dal quale, come si rileva dalla seguente
tabella, i requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla Legge 335/95
saranno uguali a quelli previsti dalla Legge 449/97 per la generalità dei
lavoratori.
Anno
|
Requisiti
di età e contribuzione
|
Solo
requisiti contributivi
|
1997
|
52 + 35
|
36
|
1998
|
52 + 35
|
36
|
1999
|
53 + 35
|
37
|
2000
|
54 + 35
|
37
|
2001
|
54 + 35
|
37
|
2002
|
55 + 35
|
37
|
2003
|
55 + 35
|
37
|
2004
|
56 + 35
|
38
|
2005
|
56 + 35
|
38
|
2006
|
57 + 35
|
39
|
2007
|
57 + 35
|
39
|
2008 in poi
|
57 + 35
|
40
|
Beneficiano del requisito della minore età anagrafica le seguenti
categorie:
1)
I lavoratori con qualifica di operai;
2)
I lavoratori dipendenti che svolgono mansioni equivalenti a quelle degli
operai (per l'individuazione delle mansioni di gravosità pari a quelle svolte
dagli operai deve essere emanato apposito decreto);
3)
I lavoratori dipendenti iscritti per almeno un anno a forme
pensionistiche obbligatorie in età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di
effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratori cosiddetti precoci);
4)
I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 3.11.1997 i quali maturano i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità previsti dalla Legge 335/95 durante il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità;
5)
I lavoratori in cassa integrazione straordinaria per effetto di accordi
collettivi entro il 3.11.1997, che raggiungono i requisiti previsti dalla Legge
335/95 per il diritto a pensione durante il periodo di fruizione del trattamento
d'integrazione salariale;
6)
I lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3.11.1997, che
quindi hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 ottobre 1997, e
che raggiungono i requisiti per la pensione durante il periodo di prosecuzione
volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1998
La qualifica di operaio è sufficiente che sia posseduta alla data
del pensionamento.
Il riconoscimento della qualifica di lavoratore "precoce"
può avvenire anche sulla base di contribuzioni effettive accreditate presso
altri regimi obbligatori.
Per i lavoratori agricoli dipendenti, che abbiano lavorato prima
del 1984, devono essere prese in considerazione le giornate di lavoro risultanti
dagli elenchi di categoria rivalutate in base alla Legge 638/83. L'anno di
contribuzione che dà diritto alla qualifica di precoce, si consegue solo se, a
seguito della rivalutazione, risultino accreditati in favore del lavoratore 156
contributi giornalieri in epoca antecedente al compimento del 19° anno di età.
Potrebbero inoltre beneficiare di una riduzione dei limiti di età
anagrafica stabiliti dalla Legge 335/95, fino al massimo di un anno, i
lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti.
Peraltro, in assenza dei decreti con i quali devono essere individuate le
mansioni "particolarmente usuranti", la normativa in questione non è
ancora entrata in vigore.
LE
FINESTRE DI PENSIONAMENTO
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L'aver maturato i requisiti di età e/o contribuzione non è però
ancora sufficiente per ottenere il trattamento di anzianità. La Legge ha
infatti introdotto il principio della "finestra" di uscita, stabilendo
le decorrenze per i pensionamenti.
Pertanto, dal 1999 in poi:
1)
se i requisiti di età e/o
contribuzione si perfezionano entro il 1° trimestre dell'anno, la prima
finestra utile è quella del mese di luglio dello stesso anno;
2)
se i requisiti sono raggiunti
nel corso del 2° trimestre, la decorrenza utile è quella di ottobre dello
stesso anno;
3)
se i requisiti sono raggiunti
entro il 3° trimestre dell'anno, la finestra è quella del mese di gennaio
dell'anno successivo;
4)
se i requisiti si conseguono
entro il 4° trimestre, la finestra è quella di aprile dell'anno successivo.
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