PREVIDENZA

PENSIONE DI ANZIANITA'


 

Che cosa e' la pensione di anzianità?

Al verificarsi di quali condizioni il lavoratore può richiedere tale prestazione?

Che cosa sono le finestre?

 

A queste ed a numerose altre domande vuole rispondere il presente articolo che ha una funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritti.


La normativa che disciplina il pensionamento di anzianità, cioè la possibilità di ottenere la pensione prima del compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, è diventata sempre più complessa per l'accavallarsi delle disposizioni legislative che regolamentano la materia. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 risultavano già assicurati e che pertanto possono essere interessati ad ottenere la pensione di anzianità , fanno, infatti, fatica ad orientarsi nella selva di norme e disposizioni, definitive e transitorie, che attualmente convivono.

 Questo articolo è pertanto dedicato a loro e si propone di illustrare, in forma schematica e semplificata, le regole - sempre più anguste - che attualmente rendono ancora possibile il pensionamento anticipato, partendo dall'ultima modifica legislativa apportata in ordine di tempo al sistema dei pensionamenti di anzianità, cioè dalla Legge 27.12.1997 n. 449, legge che ha modificato le disposizioni emanate in materia dalla riforma del 1995 (Legge 8.8.1995 n. 335).

 Le regole dettate dalla legge 449 riguardano, in particolare, le pensioni di anzianità "retributive" o "miste" che spettano ai lavoratori i quali, al 31 dicembre 1995, avevano già maturato una certa anzianità contributiva (inferiore, pari o superiore a 18 anni). Non trova applicazione, invece, nei confronti dei lavoratori assicurati per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996, ai quali si applica la riforma del 1995 (Legge 335/95, la cosiddetta riforma "Dini") che ha abrogato il pensionamento di anzianità. Per questi lavoratori, infatti, trovano applicazione le norme della riforma "Dini" che prevedono un'unica prestazione, denominata "pensione di vecchiaia".

   

A CHI SPETTA  

Il pensionamento di anzianità, cosi come e' attualmente configurato, spetta - per quanto riguarda i soggetti assicurati all'INPS - ai lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ai Fondi Speciali amministrati dall'Istituto, nonché ai lavoratori assicurati alle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

   

LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI  

Il diritto a pensione, per i lavoratori dipendenti, scatta in presenza dei seguenti requisiti: 35 anni di anzianità contributiva (1820 contributi settimanali) e un'età anagrafica, fissata per il 1998, in 54 anni, e che, dal 1999 al 2002, aumenta progressivamente fino a 57 anni. Oppure, prescindendo dal compimento dell'età anagrafica, una volta conseguita un'anzianità contributiva che e' stata determinata in 36 anni, per l'anno 1998; in 37 anni, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2003; in 38 anni, negli anni 2004 e 2005; in 39 anni negli anni 2006 e 2007 e in 40 anni nel 2008 in poi.

In pratica, come risulta dalla tabella, nell'anno 1998 i lavoratori dipendenti potevano ottenere la pensione di anzianità al compimento del 54° anno di età, con 35 anni di contributi; oppure con 36 anni di contributi prescindendo dall'età anagrafica. Nel 1999, possono pensionarsi a 55 anni di età, con 35 anni di contribuzione oppure con i soli 37 anni di contribuzione e cosi di seguito fino al 2008, quando i requisiti si stabilizzeranno a 57 anni di età, più 35 anni di contributi, oppure al compimento dei 40 anni di assicurazione e contribuzione. Per raggiungere il requisito della maggiore anzianità contributiva (di 36, 37, 38, 39 e 40 anni di contributi) è utile anche la contribuzione "figurativa" accreditata in riferimento a periodi di malattia e di disoccupazione indennizzata, a condizione che il pensionando disponga di almeno 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.

   

Anno

Età anagrafica + anzianità contributiva

Solo anzianità contributiva

1998

54 + 35

36

1999

55 + 35

37

2000

55 + 35

37

2001

56 + 35

37

2002

57 + 35

37

2003

57 + 35

37

2004

57 + 35

38

2005

57 + 35

38

2006

57 + 35

39

2007

57 + 35

39

2008 in poi

57 + 35

40

   

 

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

La possibilità di conseguire la pensione di anzianità è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Pertanto è possibile liquidare la pensione a carico della gestione dei lavoratori dipendenti, anche da parte di un assicurato che, alla data della domanda, svolga un'attività lavorativa di tipo autonomo.

   

LA CONTRIBUZIONE UTILE  

Per il diritto a pensione, cioè per raggiungere il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione, sono utili tutti i contributi (da lavoro, ricongiunzione, riscatto, maternità, servizio militare, ecc.) con esclusione della contribuzione "figurativa" per malattia e disoccupazione.

   

LE ECCEZIONI  

I requisiti fissati dal 1° gennaio 1998 in poi dalla Legge 449/97 non si applicano però a tutti i lavoratori dipendenti.

Per alcune categorie trova ancora applicazione la normativa più favorevole prevista dalla riforma del 1995. In base alla Legge 335/95, nel periodo 1998 - 2005, i lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, possono ottenere, infatti, il pensionamento, una volta raggiunti i 35 anni di contribuzione, al compimento di un'età anagrafica ridotta; ad esempio, a 53 anni, nel 1998 e nel 1999, a 54 anni, negli anni 2000 e 2001 e cosi di seguito fino al 2006, anno a partire dal quale, come si rileva dalla seguente tabella, i requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla Legge 335/95 saranno uguali a quelli previsti dalla Legge 449/97 per la generalità dei lavoratori.

 

Anno

Requisiti di età e contribuzione

Solo requisiti contributivi

1997

52 + 35

36

1998

52 + 35

36

1999

53 + 35

37

2000

54 + 35

37

2001

54 + 35

37

2002

55 + 35

37

2003

55 + 35

37

2004

56 + 35

38

2005

56 + 35

38

2006

57 + 35

39

2007

57 + 35

39

2008 in poi

57 + 35

40

 

Beneficiano del requisito della minore età anagrafica le seguenti categorie:

 

1)    I lavoratori con qualifica di operai;

2)    I lavoratori dipendenti che svolgono mansioni equivalenti a quelle degli operai (per l'individuazione delle mansioni di gravosità pari a quelle svolte dagli operai deve essere emanato apposito decreto);

3)    I lavoratori dipendenti iscritti per almeno un anno a forme pensionistiche obbligatorie in età compresa tra i 14 e i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratori cosiddetti precoci);

4)    I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3.11.1997 i quali maturano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla Legge 335/95 durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

5)    I lavoratori in cassa integrazione straordinaria per effetto di accordi collettivi entro il 3.11.1997, che raggiungono i requisiti previsti dalla Legge 335/95 per il diritto a pensione durante il periodo di fruizione del trattamento d'integrazione salariale;

6)    I lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 3.11.1997, che quindi hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 ottobre 1997, e che raggiungono i requisiti per la pensione durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1998

   

ALCUNE PRECISAZIONI  

La qualifica di operaio è sufficiente che sia posseduta alla data del pensionamento.

Il riconoscimento della qualifica di lavoratore "precoce" può avvenire anche sulla base di contribuzioni effettive accreditate presso altri regimi obbligatori.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, che abbiano lavorato prima del 1984, devono essere prese in considerazione le giornate di lavoro risultanti dagli elenchi di categoria rivalutate in base alla Legge 638/83. L'anno di contribuzione che dà diritto alla qualifica di precoce, si consegue solo se, a seguito della rivalutazione, risultino accreditati in favore del lavoratore 156 contributi giornalieri in epoca antecedente al compimento del 19° anno di età.

   

ATTIVITA' USURANTI  

Potrebbero inoltre beneficiare di una riduzione dei limiti di età anagrafica stabiliti dalla Legge 335/95, fino al massimo di un anno, i lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti. Peraltro, in assenza dei decreti con i quali devono essere individuate le mansioni "particolarmente usuranti", la normativa in questione non è ancora entrata in vigore.

   

LE FINESTRE DI PENSIONAMENTO  

L'aver maturato i requisiti di età e/o contribuzione non è però ancora sufficiente per ottenere il trattamento di anzianità. La Legge ha infatti introdotto il principio della "finestra" di uscita, stabilendo le decorrenze per i pensionamenti.

Pertanto, dal 1999 in poi:

 

1)      se i requisiti di età e/o contribuzione si perfezionano entro il 1° trimestre dell'anno, la prima finestra utile è quella del mese di luglio dello stesso anno;

2)      se i requisiti sono raggiunti nel corso del 2° trimestre, la decorrenza utile è quella di ottobre dello stesso anno;

3)      se i requisiti sono raggiunti entro il 3° trimestre dell'anno, la finestra è quella del mese di gennaio dell'anno successivo;

4)      se i requisiti si conseguono entro il 4° trimestre, la finestra è quella di aprile dell'anno successivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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