PREVIDENZA

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE DI VECCHIAIA E DI INVALIDITA'


 

A CHI SPETTA
A coloro che sono già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (Stato, Enti locali, Fondi Speciali INPS ecc.) che abbiano anche altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria INPS, non sufficienti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità.
In tal caso, l'INPS liquida una pensione che si aggiunge a quella degli altri Fondi (e perciò è chiamata "supplementare").

REQUISITI

  • Essere titolari di pensione di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo (Stato, Enti locali, Fondo elettrici, telefonici, ecc.) dell'assicurazione obbligatoria INPS

  • Avere dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria INPS non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia

  • Avere compiuto l'età pensionabile (Vedi "Età pensionabile")

  • Aver cessato l'attività lavorativa, se lavoratori dipendenti

  • In caso di invalidità, essere in possesso dei requisiti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità (riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore

A CHI NON SPETTA

  • Ai titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.)

  • Ai titolari di pensione a carico dell'ENPALS (Ente Nazionale Lavoratori dello Spettacolo). Le norme che regolano i rapporti tra l'INPS e l'ENPALS stabiliscono che agli iscritti all'uno o all'altro Ente deve essere corrisposto un solo trattamento per tutta la contribuzione da lavoro dipendente versata presso i due Enti

In questa esclusione non rientrano i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata dell'INPS, i quali ottengono la pensione supplementare nella loro gestione anche se sono titolari di pensione a carico dell'ENPALS e delle Casse dei liberi professionisti

DA QUANDO DECORRE
Dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda

L'IMPORTO
L'importo viene determinato in base ai soli contributi versati, senza integrazione al trattamento minimo; ulteriori contributi versati dopo la decorrenza della pensione supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione

LA DOMANDA
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS, direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge.
La domanda può essere presentata anche per posta, preferibilmente con raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso, ai fini della decorrenza della pensione, si fa riferimento alla data del timbro postale.

I DOCUMENTI CHE SERVONO

  • Modulo di domanda reperibile presso qualsiasi sede INPS o Ente di patronato

  • Certificato di pensione a carico di uno dei Fondi esclusivi, esonerativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi

  • Certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS

IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di pensione supplementare venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • Presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda

  • Inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno

  • Presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.