A
CHI SPETTA
A coloro che sono già
titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o
esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (Stato, Enti
locali, Fondi Speciali INPS ecc.) che abbiano anche altri contributi
versati nell'assicurazione generale obbligatoria INPS, non sufficienti
per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità.
In tal caso, l'INPS liquida una pensione che si aggiunge a quella degli
altri Fondi (e perciò è chiamata "supplementare").
REQUISITI
-
Essere
titolari di pensione di un Fondo sostitutivo, esclusivo o
esonerativo (Stato, Enti locali, Fondo elettrici, telefonici, ecc.)
dell'assicurazione obbligatoria INPS
-
Avere
dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria INPS
non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione
di vecchiaia
-
Avere
compiuto l'età pensionabile (Vedi "Età
pensionabile")
-
Aver
cessato l'attività lavorativa, se lavoratori dipendenti
-
In
caso di invalidità, essere in possesso dei requisiti per ottenere
l'assegno ordinario di invalidità (riduzione permanente della
capacità lavorativa a meno di un terzo, in occupazioni confacenti
alle attitudini del lavoratore
A
CHI NON SPETTA
-
Ai
titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi
professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.)
-
Ai
titolari di pensione a carico dell'ENPALS (Ente Nazionale Lavoratori
dello Spettacolo). Le norme che regolano i rapporti tra l'INPS e l'ENPALS
stabiliscono che agli iscritti all'uno o all'altro Ente deve essere
corrisposto un solo trattamento per tutta la contribuzione da lavoro
dipendente versata presso i due Enti
In
questa esclusione non rientrano i lavoratori parasubordinati, iscritti
alla gestione separata dell'INPS, i quali ottengono la pensione
supplementare nella loro gestione anche se sono titolari di pensione a
carico dell'ENPALS e delle Casse dei liberi professionisti
DA
QUANDO DECORRE
Dal primo
giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda
L'IMPORTO
L'importo
viene determinato in base ai soli contributi versati, senza integrazione
al trattamento minimo; ulteriori contributi versati dopo la decorrenza
della pensione supplementare danno diritto ad un supplemento di pensione
LA
DOMANDA
La
domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS, direttamente
o tramite uno degli Enti
di patronato
riconosciuti dalla legge.
La domanda può essere presentata anche per posta, preferibilmente con
raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso, ai fini della
decorrenza della pensione, si fa riferimento alla data del timbro
postale.
I
DOCUMENTI CHE SERVONO
-
Modulo
di domanda reperibile presso qualsiasi sede INPS o Ente di patronato
-
Certificato
di pensione a carico di uno dei Fondi esclusivi, esonerativi o
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti ed autonomi
-
Certificati
anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni
sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le
Sedi dell'INPS
IL
RICORSO
Nel caso
in cui la domanda di pensione supplementare venga respinta,
l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato
provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della
lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
-
Presentato
agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
-
Inviato
alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di
ritorno
-
Presentato
tramite uno degli Enti
di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al
ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per
l'accoglimento del ricorso stesso.
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