CORTE
DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE -
sentenza 24 febbraio 2006 n. 4254 -
Pres. De Musis,
Rel. Gilardi
- Ministero dell’Interno c. Ottino.
1.
Elezioni – Sindaco – Cause di ineleggibilità – Azione
dichiarativa – Soggetti legittimati - Ex art. 70 del T.U. enti
locali – Azione proposta dal Ministero dell’Interno piuttosto
che dal Prefetto – Inammissibilità – Va dichiarata.
2.
Elezioni – Cause di ineleggibilità – Azione dichiarativa –
Soggetti legittimati - Ex art. 70 del T.U. enti locali –
Previsione secondo cui l’azione può essere proposta da
"chiunque altro vi abbia interesse" – Va riferita ai
soggetti privati – Inapplicabilità nel caso di azione proposta
da soggetti pubblici.
3.
Elezioni – Cause di ineleggibilità – Azione dichiarativa –
Soggetti legittimati - Ex art. 70 del T.U. enti locali –
Individuazione del Prefetto quale organo statale legittimato –
Ratio – Individuazione.
4.
Elezioni – Cause di ineleggibilità – Azione dichiarativa -
Soggetti legittimati - Ex art. 70 del T.U. enti locali –
Individuazione del Prefetto quale organo statale legittimato –
Non contrasta con la regola generale secondo cui le
amministrazioni statali stanno in giudizio in persona del
Ministro.
1.
E’ inammissibile il ricorso proposto dal Ministro
dell’Interno, e non già dal Prefetto, ex art. 70 del
T.U. enti locali (D.Lgs
267/00), al fine di far dichiarare l’ineleggibilità
di un soggetto alla carica di Sindaco (nella specie il ricorso era
stato proposto dal Ministro nei confronti di un soggetto eletto
Sindaco che aveva già ricoperto la medesima carica
ininterrottamente per i due precedenti mandati, venendosi così a
trovare nella condizione di ineleggibilità prevista
dall’articolo 51, comma 2, del D.Lgs
267/00).
2.
L’art. 70 del D.Lgs
267/00 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, nel prevedere una azione popolare, in tema di
ineleggibilità e decadenza alle cariche di Sindaco o ad altre
cariche elettive comunali, con l’espressione "chiunque
altro vi abbia interesse", ha inteso riferirsi a soggetti
diversi da pubbliche amministrazioni, dal momento che,
diversamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere
una specifica legittimazione in capo al Prefetto.
3.
L’art. 70, 2° comma, del D.Lgs
267/00 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, il quale prevede che l’azione tendente ad ottenere la
decadenza può essere promossa anche dal Prefetto, va interpretato
nel senso che il conferimento di un’autonoma legittimazione al
Prefetto costituisce estensione del novero dei soggetti
legittimati e, ad un tempo, limite a tale estensione, nel senso
che la previsione del Prefetto (e non di altre autorità dello
Stato) quale soggetto legittimato a proporre l’azione, è
rivelatrice della volontà del legislatore che ha inteso
individuare in questo modo l’autorità amministrativa cui
attribuire il potere d’azione; e ciò in conformità con altre
fattispecie di tutela di interessi pubblici, relativamente alle
quali la legittimazione processuale è del pari riconosciuta
(esclusivamente) al Prefetto.
4.
La circostanza che, per regola generale, le amministrazioni
statali stanno in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura
dello Stato in persona del Ministro competente, ancorché in
relazione a funzioni proprie di articolazioni periferiche delle
amministrazioni medesime, non preclude certo che in determinate
ipotesi la legittimazione processuale sia attribuita per legge
direttamente ad autorità periferiche ed in particolare al
Prefetto, nel caso in cui venga evidentemente in gioco
l’interesse pubblico ad una immediato e diretto apprezzamento
dell’autorità locale e quindi, appunto, del Prefetto quale
"organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo
sulla legittimità della funzione di amministratore comunale"
(1).
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(1)
Cfr. Cass. n. 3490/96.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Il
Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del Governo di
Torino, in persona del Ministro pro tempore,
adiva il Tribunale di Torino chiedendo che fosse dichiarata
l’ineleggibilità di Elio Ottino alla carica di Sindaco di
Saleranno Canadese, previo annullamento delle delibere n. 5
dell’1 luglio 2004 e n. 7 del 22 luglio 2004 del locale
consiglio comunale, con le quali era stata convalidata
l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati
eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno
2004.
A
sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l’Ottino aveva
già ricoperto la medesima carica ininterrottamente per i due
precedenti mandati, venendosi così a trovare nella condizione di
ineleggibilità prevista dall’articolo 51 comma 2 D.Lgs
267/00.
Il
Consiglio comunale, anziché prendere atto della circostanza ed
attivare la procedura prevista dalla legge, aveva disapplicato
il dettato legislativo.
Si
costituiva in giudizio l’Ottino eccependo l’inammissibilità
del ricorso sia perché proposto dal Ministro, e non dal Prefetto,
sia perché il ricorso ex articolo 70 del Tu sugli enti
locali poteva avere ad oggetto esclusivamente l’eleggibilità di
un soggetto ad una carica e non l’impugnativa di delibere
consiliari. Peraltro il ricorso era infondato, basandosi su norma
di cui doveva essere dichiarata l’illegittimità costituzionale.
Il
Tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto
proposto da soggetto non legittimato; e la decisione veniva
confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 19
novembre - 6 dicembre 2004 contro la quale il ministero
dell’Interno - Ufficio territoriale del governo di Torino, in
persona del Ministro pro tempore
ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.
Elio
Ottino ha resistito, notificando controricorso,
ulteriormente illustrato con memoria successiva.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
l’unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa
applicazione degli articoli 100 Cpc,
82 Dpr 570/60, 1, 11 e 52 Rd
1611/33, in relazione all’articolo 360, nn.
3 e 4 Cpc in quanto la Corte
d’appello di Torino, negando al ministero dell’Interno la
legittimazione attiva a proporre il ricorso di cui è causa, e
traendo indicazioni in tal senso dalla disciplina prevista in tema
di opposizioni alle sanzioni amministrative ed in tema di
opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, ha
trascurato di considerare che in queste ipotesi il difetto di
legittimazione passiva si fonda sul carattere impugnatorio
dei relativi procedimenti giurisdizionali, sull’oggetto dei
medesimi, costituito dalla legittimità del provvedimento emanato
da un’autorità periferica nell’esercizio di funzioni
autonome; sulla particolare speditezza e informalità del
procedimento; sull’attribuzione all’autorità periferica,
oltre che dell’espressa qualità di parte, anche dello jus
postulandi da esercitarsi
eventualmente a mezzo di propri funzionari; sull’esclusione
delle regole che disciplinano la rappresentanza, il patrocinio e
l’assistenza delle amministrazioni statali da parte
dell’avvocatura erariale e delle conseguenti norme di rito a
rilievo anche esterno.
Sebbene
l’articolo 82 del Dpr 570/60, al
secondo comma, identifichi il "prefetto" tra i soggetti
legittimati all’impugnativa, nel caso in esame non sarebbe dato
rinvenire alcuno degli altri elementi idonei a derogare alla
regole generali, desumibili dagli articoli 11 e 52 del Rd
1611/33 come sostituiti dagli articoli 1 e 3 della legge 260/58,
in forza delle quali le amministrazioni statali stanno in giudizio
con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato nella persona del
Ministro, competente, ancorché in relazione a funzioni proprie di
articolazioni periferiche delle amministrazioni medesime.
Il
motivo è infondato.
L’articolo
70 del D.Lgs 267/00 ("Tu delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali"), dopo aver
disposto al comma 1 che la decadenza della carica di sindaco può
essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore
del comune o da chiunque altro vi abbia interesse, aggiunge nel
comma successivo che l’azione può essere promossa anche dal
prefetto.
Analoghe
previsioni sono stabilite con riguardo all’ipotesi
dell’ineleggibilità (cui la presente fattispecie, come
puntualmente rilevato nell’impugnata sentenza, deve essere
ricondotta, l’originario ricorso essendo rivolto a far
dichiarare non la decadenza, ma l’ineleggibilità) in quanto
l’articolo 82 del Dpr 560/70, dopo
aver stabilito che le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria
dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente
organo tutorio, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino
elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto
interesse, estende espressamente la legittimazione anche al
prefetto.
Da
tali disposizioni del tutto univocamente ai desume che:
a)
nel prevedere l’"azione popolare", in tema di
ineleggibilità e decadenza alle cariche di sindaco o ad altre
cariche elettive comunali, con l’espressione "chiunque
altro vi abbia interesse" il legislatore ha inteso riferirei
a soggetti diversi da pubbliche amministrazioni dal momento che,
diversamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere
una specifica legittimazione in capo al prefetto;
b)
il conferimento di un’autonoma legittimazione al prefetto
costituisce estensione del novero dei soggetti legittimati e, ad
un tempo, limite a tale estensione nel senso che la previsione del
prefetto (e non di altre autorità dello Stato) quale soggetto
legittimato a proporre l’azione, é rivelatrice della volontà
del legislatore che ha inteso individuare in questo modo
l’autorità amministrativa cui attribuire il potere d’azione;
e ciò in conformità con altre fattispecie di tutela di interessi
pubblici, relativamente alle quali la legittimazione processuale
è del pari riconosciuta (esclusivamente) al prefetto.
La
circostanza che in tali casi (opposizioni a sanzioni
amministrative ed opposizioni a decreti di espulsione dello
straniero) il procedimento giurisdizionale sia costruito come
procedimento impugnatorio dell’atto
proveniente dall’autorità nei cui confronti il giudizio stesso
è promosso, non vale certo a contraddire la conclusione che
possono esservi altre ipotesi in cui l’attribuzione della
legittimazione in capo al solo Prefetto sia considerata dal
legislatore idonea e sufficiente per la tutela del pubblico
interesse.
A
nulla rileva, del pari. la considerazione che per regola generale
le amministrazioni statali stanno in giudizio con il patrocinio
dell’avvocatura dello Stato nella persona del Ministro
competente, ancorché in relazione a funzioni proprie di
articolazioni periferiche delle amministrazioni medesime, dal
momento che tale regola non preclude certo che in determinate
ipotesi la legittimazione processuale sia attribuita per legge
diretta mente ad autorità periferiche come si verifica, appunto,
nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dove viene
evidentemente in gioco l’interesse pubblico ad una immediato e
diretto apprezzamento dell’autorità locale e quindi, appunto,
del Prefetto quale "organo istituzionalmente preposto a
stimolare il controllo sulla legittimità della funzione di
amministratore comunale" (Cassazione 3490/96).
Consegue
da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato, con la
condanna del ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità, che si liquidano in favore del resistente nella
misura complessiva di euro 2.600,00 di cui euro 2.500,00 per
onorari di avvocato oltre alle spese generali ed agli accessori di
legge.
PQM
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al
resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella
misura complessiva di euro 2.600,00 di cui euro 2.500,00 per
onorari di avvocato oltre alle spese generali ed agli accessori di
legge.
Così
deciso alla c.c. del 18 gennaio 2006.
Depositata
in data 24 febbraio 2006