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dal sito www.anci.it pubblichiamo:

Il 23 marzo, alle ore 11.30, si svolgerà a Roma, nella sede di Via dei Prefetti 46, l'iniziativa ANCI sul tema del limite al mandato dei Sindaci. Saranno invitati tutti i candidati, con l’obiettivo di studiare assieme strategie e percorsi amministrativi in vista della prossima tornata elettorale e tenendo conto delle recenti pronunce della giurisprudenza a tale riguardo.
 

Sentenza Corte di Cassazione n. 4254/06
Fonte: Corte di cassazione

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 24 febbraio 2006 n. 4254 - Pres. De Musis, Rel. Gilardi - Ministero dell’Interno c. Ottino.

 

1. Elezioni – Sindaco – Cause di ineleggibilità – Azione dichiarativa – Soggetti legittimati - Ex art. 70 del T.U. enti locali – Azione proposta dal Ministero dell’Interno piuttosto che dal Prefetto – Inammissibilità – Va dichiarata.

2. Elezioni – Cause di ineleggibilità – Azione dichiarativa – Soggetti legittimati - Ex art. 70 del T.U. enti locali – Previsione secondo cui l’azione può essere proposta da "chiunque altro vi abbia interesse" – Va riferita ai soggetti privati – Inapplicabilità nel caso di azione proposta da soggetti pubblici.

3. Elezioni – Cause di ineleggibilità – Azione dichiarativa – Soggetti legittimati - Ex art. 70 del T.U. enti locali – Individuazione del Prefetto quale organo statale legittimato – Ratio – Individuazione.

4. Elezioni – Cause di ineleggibilità – Azione dichiarativa - Soggetti legittimati - Ex art. 70 del T.U. enti locali – Individuazione del Prefetto quale organo statale legittimato – Non contrasta con la regola generale secondo cui le amministrazioni statali stanno in giudizio in persona del Ministro.

1. E’ inammissibile il ricorso proposto dal Ministro dell’Interno, e non già dal Prefetto, ex art. 70 del T.U. enti locali (D.Lgs 267/00), al fine di far dichiarare l’ineleggibilità di un soggetto alla carica di Sindaco (nella specie il ricorso era stato proposto dal Ministro nei confronti di un soggetto eletto Sindaco che aveva già ricoperto la medesima carica ininterrottamente per i due precedenti mandati, venendosi così a trovare nella condizione di ineleggibilità prevista dall’articolo 51, comma 2, del D.Lgs 267/00).

2. L’art. 70 del D.Lgs 267/00 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nel prevedere una azione popolare, in tema di ineleggibilità e decadenza alle cariche di Sindaco o ad altre cariche elettive comunali, con l’espressione "chiunque altro vi abbia interesse", ha inteso riferirsi a soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, dal momento che, diversamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere una specifica legittimazione in capo al Prefetto.

3. L’art. 70, 2° comma, del D.Lgs 267/00 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il quale prevede che l’azione tendente ad ottenere la decadenza può essere promossa anche dal Prefetto, va interpretato nel senso che il conferimento di un’autonoma legittimazione al Prefetto costituisce estensione del novero dei soggetti legittimati e, ad un tempo, limite a tale estensione, nel senso che la previsione del Prefetto (e non di altre autorità dello Stato) quale soggetto legittimato a proporre l’azione, è rivelatrice della volontà del legislatore che ha inteso individuare in questo modo l’autorità amministrativa cui attribuire il potere d’azione; e ciò in conformità con altre fattispecie di tutela di interessi pubblici, relativamente alle quali la legittimazione processuale è del pari riconosciuta (esclusivamente) al Prefetto.

4. La circostanza che, per regola generale, le amministrazioni statali stanno in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in persona del Ministro competente, ancorché in relazione a funzioni proprie di articolazioni periferiche delle amministrazioni medesime, non preclude certo che in determinate ipotesi la legittimazione processuale sia attribuita per legge direttamente ad autorità periferiche ed in particolare al Prefetto, nel caso in cui venga evidentemente in gioco l’interesse pubblico ad una immediato e diretto apprezzamento dell’autorità locale e quindi, appunto, del Prefetto quale "organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo sulla legittimità della funzione di amministratore comunale" (1).

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(1) Cfr. Cass. n. 3490/96.

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del Governo di Torino, in persona del Ministro pro tempore, adiva il Tribunale di Torino chiedendo che fosse dichiarata l’ineleggibilità di Elio Ottino alla carica di Sindaco di Saleranno Canadese, previo annullamento delle delibere n. 5 dell’1 luglio 2004 e n. 7 del 22 luglio 2004 del locale consiglio comunale, con le quali era stata convalidata l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004.

A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che l’Ottino aveva già ricoperto la medesima carica ininterrottamente per i due precedenti mandati, venendosi così a trovare nella condizione di ineleggibilità prevista dall’articolo 51 comma 2 D.Lgs 267/00.

Il Consiglio comunale, anziché prendere atto della circostanza ed attivare la procedura prevista dalla legge, aveva disapplicato il dettato legislativo.

Si costituiva in giudizio l’Ottino eccependo l’inammissibilità del ricorso sia perché proposto dal Ministro, e non dal Prefetto, sia perché il ricorso ex articolo 70 del Tu sugli enti locali poteva avere ad oggetto esclusivamente l’eleggibilità di un soggetto ad una carica e non l’impugnativa di delibere consiliari. Peraltro il ricorso era infondato, basandosi su norma di cui doveva essere dichiarata l’illegittimità costituzionale.

Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetto non legittimato; e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 19 novembre - 6 dicembre 2004 contro la quale il ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del governo di Torino, in persona del Ministro pro tempore ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

Elio Ottino ha resistito, notificando controricorso, ulteriormente illustrato con memoria successiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 100 Cpc, 82 Dpr 570/60, 1, 11 e 52 Rd 1611/33, in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 4 Cpc in quanto la Corte d’appello di Torino, negando al ministero dell’Interno la legittimazione attiva a proporre il ricorso di cui è causa, e traendo indicazioni in tal senso dalla disciplina prevista in tema di opposizioni alle sanzioni amministrative ed in tema di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, ha trascurato di considerare che in queste ipotesi il difetto di legittimazione passiva si fonda sul carattere impugnatorio dei relativi procedimenti giurisdizionali, sull’oggetto dei medesimi, costituito dalla legittimità del provvedimento emanato da un’autorità periferica nell’esercizio di funzioni autonome; sulla particolare speditezza e informalità del procedimento; sull’attribuzione all’autorità periferica, oltre che dell’espressa qualità di parte, anche dello jus postulandi da esercitarsi eventualmente a mezzo di propri funzionari; sull’esclusione delle regole che disciplinano la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza delle amministrazioni statali da parte dell’avvocatura erariale e delle conseguenti norme di rito a rilievo anche esterno.

Sebbene l’articolo 82 del Dpr 570/60, al secondo comma, identifichi il "prefetto" tra i soggetti legittimati all’impugnativa, nel caso in esame non sarebbe dato rinvenire alcuno degli altri elementi idonei a derogare alla regole generali, desumibili dagli articoli 11 e 52 del Rd 1611/33 come sostituiti dagli articoli 1 e 3 della legge 260/58, in forza delle quali le amministrazioni statali stanno in giudizio con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato nella persona del Ministro, competente, ancorché in relazione a funzioni proprie di articolazioni periferiche delle amministrazioni medesime.

Il motivo è infondato.

L’articolo 70 del D.Lgs 267/00 ("Tu delle leggi sull’ordinamento degli enti locali"), dopo aver disposto al comma 1 che la decadenza della carica di sindaco può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia interesse, aggiunge nel comma successivo che l’azione può essere promossa anche dal prefetto.

Analoghe previsioni sono stabilite con riguardo all’ipotesi dell’ineleggibilità (cui la presente fattispecie, come puntualmente rilevato nell’impugnata sentenza, deve essere ricondotta, l’originario ricorso essendo rivolto a far dichiarare non la decadenza, ma l’ineleggibilità) in quanto l’articolo 82 del Dpr 560/70, dopo aver stabilito che le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, ovvero in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, estende espressamente la legittimazione anche al prefetto.

Da tali disposizioni del tutto univocamente ai desume che:

a) nel prevedere l’"azione popolare", in tema di ineleggibilità e decadenza alle cariche di sindaco o ad altre cariche elettive comunali, con l’espressione "chiunque altro vi abbia interesse" il legislatore ha inteso riferirei a soggetti diversi da pubbliche amministrazioni dal momento che, diversamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prevedere una specifica legittimazione in capo al prefetto;

b) il conferimento di un’autonoma legittimazione al prefetto costituisce estensione del novero dei soggetti legittimati e, ad un tempo, limite a tale estensione nel senso che la previsione del prefetto (e non di altre autorità dello Stato) quale soggetto legittimato a proporre l’azione, é rivelatrice della volontà del legislatore che ha inteso individuare in questo modo l’autorità amministrativa cui attribuire il potere d’azione; e ciò in conformità con altre fattispecie di tutela di interessi pubblici, relativamente alle quali la legittimazione processuale è del pari riconosciuta (esclusivamente) al prefetto.

La circostanza che in tali casi (opposizioni a sanzioni amministrative ed opposizioni a decreti di espulsione dello straniero) il procedimento giurisdizionale sia costruito come procedimento impugnatorio dell’atto proveniente dall’autorità nei cui confronti il giudizio stesso è promosso, non vale certo a contraddire la conclusione che possono esservi altre ipotesi in cui l’attribuzione della legittimazione in capo al solo Prefetto sia considerata dal legislatore idonea e sufficiente per la tutela del pubblico interesse.

A nulla rileva, del pari. la considerazione che per regola generale le amministrazioni statali stanno in giudizio con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato nella persona del Ministro competente, ancorché in relazione a funzioni proprie di articolazioni periferiche delle amministrazioni medesime, dal momento che tale regola non preclude certo che in determinate ipotesi la legittimazione processuale sia attribuita per legge diretta mente ad autorità periferiche come si verifica, appunto, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, dove viene evidentemente in gioco l’interesse pubblico ad una immediato e diretto apprezzamento dell’autorità locale e quindi, appunto, del Prefetto quale "organo istituzionalmente preposto a stimolare il controllo sulla legittimità della funzione di amministratore comunale" (Cassazione 3490/96).

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore del resistente nella misura complessiva di euro 2.600,00 di cui euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di euro 2.600,00 di cui euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso alla c.c. del 18 gennaio 2006.

Depositata in data 24 febbraio 2006

 

 

 
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Webwriter: Giandrea Cipolla
Aggiornato il: 13 marzo 2006