STATUTO DELL' ULEV

Titolo 1°  -  Finalità e compiti

Art. 1  -  Principi generali

E’ costituita l’Associazione Unione Lavoratori Emigrati Veneti – ULEV  - con sede federale in Veneto, Mestre Venezia.

Essa ispira la sua azione ai principi democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana. E’ una associazione volontaria – senza scopo di lucro e apartitica.

L’ULEV è l’organizzazione unitaria di tutti i lavoratori e cittadini veneti per nascita o residenza, emigrati fuori della regione, dei loro famigliari, degli emigrati rientrati nella regione e degli immigrati in Veneto, al di sopra di ogni credo politico o religioso.

Art. 2  -  Finalità

L’ULEV s’impegna:

A) a contrastare le spinte  all’emigrazione che non abbiano dovuto alla libera scelta dei cittadini, respinge ogni esodo forzato quale  soluzione per risolvere i problemi economici e sociali del Veneto;

B) per l’affermazione dei diritti politici, di cittadinanza  civile e sociale, per la piena e paritaria integrazione degli emigrati veneti nelle società dei Paesi ospitanti e degli immigrati  stranieri in Veneto, nel rispetto delle reciproche peculiarità etniche, culturali e linguistiche;

C) per l’organizzazione di iniziative per rinsaldare l’unità degli emigrati e veneti di origine, nel rispetto di ogni opinione e credo professato, alla parità di esercizio dei diritti di cittadinanza tra i veneti all’estero e i residenti in Veneto. Il mantenimento e la diffusione della cultura veneta anche attraverso iniziative e attività culturali, lo sviluppo di attività di ricerca e diffusione della identità culturale, organizzando soggiorni e incontri in Veneto e nei vari Paesi dove sono presenti comunità venete. La diffusione della rivista “Veneto Emigrazione” anche attraverso l’uso telematico, e lo sviluppo di attività ricreative e sportive;

D)  per l’assistenza agli emigrati veneti e agli immigrati in Veneto ai quali ne promuove il coordinamento nelle varie Provincie con funzioni propositive e attraverso la  cotitolarità per le politiche formative, di integrazione sociale e culturale;

E) per la partecipazione dei giovani alle varie iniziative al fine di mantenere e sviluppare l’identità culturale e etica del Veneto.

F) per promuovere iniziative di studio sulle cause e le conseguenze delle migrazioni, al fine di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul problema.

G) per il collegamento con le altre associazioni regionali e nazionali degli emigrati e immigrati, al fine di ottenere dal Parlamento iniziative legislative a favore della piena integrazione sociale ed economica e per il superamento delle cause delle migrazioni.

Titolo  2°  -  La vita associativa

Art.  3  -  Adesione

L’ULEV è organizzata in circoli ed associazioni nazionali come stabilito dal presente Statuto. Possono aderire, affiliarsi o collegarsi all’ULEV anche organizzazioni, club, associazioni di emigrati o immigrati con denominazioni diverse;  esse conservano la piena  autonomia purché si riconoscano negli stessi principi unitari, democratici e antifascisti dell’ULEV e realizzino con L’ULEV un coordinamento delle iniziative.

Le associazioni che aderiscono all’ULEV possono adottare Statuti propri, ispirati ai principi generali contenuti nel presente Statuto.

L’adesione, l’affiliazione o il collegamento con l’ULEV comporta per ogni singolo emigrato o immigrato, nonché per associazione, organizzazione o club, il versamento di una quota annua  il cui ammontare è stabilito dal Comitato Direttivo che da diritto alla tessera ed all’abbonamento al giornale dell’ULEV, “Veneto Emigrazione”.

Art. 4  -  Tesseramento e risorse

L’ULEV  adotta una tessera di durata annuale il cui valore è deciso dal Comitato Direttivo; la tessera dimostra l’adesione all’ULEV; le organizzazioni associate, affiliate o collegate possono conservare le proprie tessere, salvo il versamento di una quota di adesione all’ULEV.

Le risorse provenienti dai soci, dalle iniziative culturali – ricreative o provenienti da sovvenzioni da enti o altre associazioni, non possono essere destinate ad usi e attività diverse da quelle per le quali sono state istituite. Altresì i fondi erogati devono essere utilizzati esclusivamente per le ragioni che ne hanno determinato l’erogazione.

L’Associazione  ULEV non può distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo diverse disposizioni legislative. Il patrimonio in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuita ad altra Associazione aventi analoga finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3 comma 190 Legge 23 Dicembre 1996 n° 662.

Art. 5  -  Organi dirigenti

A ) Il congresso dei delegati delle associazioni nazionali, di quelle associate affiliate, sono eletti secondo modalità fissate dal Comitato Direttivo. Il congresso ha luogo ogni cinque anni;

B ) Il Comitato Direttivo, eletto dal congresso è composto dai rappresentanti delle Associazioni Nazionali e di quelle associate od affiliate, oltre che i rappresentanti ULEV nominati negli organismi e nei comitati previsti dalle leggi regionali a favore della emigrazione e della immigrazione. Il Comitato Direttivo può cooptare o sostituire i componenti nei diversi organismi regionali;

C ) la presidenza è composta di tre componenti, di cui il Presidente coordinatore è il legale rappresentante ed è eletta dal Comitato Direttivo.

D )  il Collegio dei Sindaci Revisori, eletto dal congresso, è composto di tre componenti di cui uno è designato quale Presidente del Collegio.

Art. 6  -  Funzioni degli organismi dirigenti

A ) Il congresso discute e decide gli indirizzi programmatici e la linea d’azione dell’ULEV;

B ) il Comitato Direttivo,  dirige l’Associazione tra un congresso e l’altro, riunendosi di norma almeno due volte l’anno;

C )  la presidenza coordina l’attività decisa dal Comitato Direttivo, promuove, attua le sue indicazioni e ne stabilisce le priorità;

D )  i Sindaci Revisori, controllano il sistema finanziario della Associazione.

Art. 7  -  Modifiche allo Statuto

Le integrazioni allo Statuto possono essere decise oltre che dal congresso che le approva a maggioranza semplice, anche dal Comitato Direttivo che le approva con maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti. Di eventuali modifiche non può essere oggetto l’art. 1 del presente Statuto.

Motivazioni e ragioni dell'associazionismo nazionale e regionale dei lavoratori emigranti

Atto costitutivo dell’associazione

Organismi dell’associazione ULEV

CONFERENZA DEI VENETI D’EUROPA Berlino - 7/9 Giugno '02

Circoli e rappresentanze all’estero dell’ULEV

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