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   Unione Italiana Lavoratori della Chimica dell'Energia e del Manifatturiero 

 

REGOLAMENTO PER L’HANDICAP

  

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

 

Il FISDE, in armonia con i propri fini statutari, eroga a favore delle persone con handicap una serie di servizi, la cui caratteristica principale è quella di integrare i servizi offerti dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle strutture sanitarie pubbliche.

A tal fine è istituito il Fondo Handicap.

  

ARTICOLO 2

BENEFICIARI

 

Hanno diritto ad usufruire dei servizi previsti dal presente Regolamento i portatori di handicap che siano soci ordinari o straordinari o loro familiari a carico in conformità alle previsioni dello Statuto.

Si intendono portatori di handicap le persone che, secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 1 della Legge 104/92, presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Sono, altresì, considerati portatori di handicap i ciechi assoluti, i sordomuti ed i soggetti ai quali è stata riconosciuta dalle competenti commissioni pubbliche una invalidità pari al 100%.

 

  ARTICOLO 3

ISCRIZIONE AL FONDO - DOCUMENTAZIONE - PROCEDURE

 

Allo scopo di usufruire dei servizi previsti dal presente Regolamento è necessario essere iscritti al Fondo.

Le iscrizioni al Fondo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del FISDE.

Per l’iscrizione al Fondo, la domanda, redatta su apposito modulo del FISDE, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

 1.    certificazione sanitaria rilasciata ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992 dalla Commissione medica competente o certificazione rilasciata dalle competenti commissioni pubbliche che attesti la cecità assoluta o il sordomutismo o l’invalidità pari al 100%;

 2.    nel caso d’iscrizione del familiare a carico, documentazione reddituale da cui risulti che il familiare per il quale si chiede l’iscrizione è a carico del socio.

  

Articolo 4

SERVIZI AI SOCI

 

I servizi resi ai Soci si suddividono in tre categorie: servizi alla persona, servizi erogativi, servizi ed attività associative.

   

ARTICOLO 5

SERVIZI ALLA PERSONA

 

I servizi alla persona riguardano ciascun assistito e sono finalizzati a migliorarne la qualità della vita anche attraverso una più soddisfacente integrazione della persona nei diversi sottosistemi sociali d’appartenenza (scuola, ambiente lavorativo, ecc.) e qualsiasi altro tipo d’intervento strumen - tale al raggiungimento di tali finalità.

 I servizi alla persona sono organizzati a cura del consulente territoriale e possono includere:

 1.    segretariato sociale;

 2.    orientamento scolastico e professionale finalizzato all’integrazione lavorativa del giovane che è portatore di handicap;

 3.    attività di supporto e consulenza socio - psicologica alla famiglia ed alla persona portatrice di handicap.

 

  ARTICOLO 6

SERVIZI EROGATIVI

 

I servizi erogativi riguardano ciascun assistito e sono finalizzati ad integrare la capacità di spesa della famiglia nella fruizione dei servizi socio - sanitari e nell’acquisto di attrezzature strumentali al miglioramento della condizione di vita della persona portatrice di handicap.

Attesa la natura integrativa del Fondo, nei casi in cui sia previsto il rimborso dalle strutture pubbliche, eseguite le necessarie verifiche, il FISDE detrae tale somma dall’importo rimborsabile.

I servizi erogativi sono forniti secondo le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione del FISDE.

 Essi sono:

 1.      prestazioni sanitarie e riabilitative di tipo specialistico, strettamente connesse alla situazione di handicap dell’assistito anche se rientranti nell’ambito del Regolamento delle prestazioni sanitarie, su richiesta del medico curante o dello specialista;

 2.     rimozione di barriere architettoniche, acquisizione di accessori auto e di mezzi di locomozione esclusi gli autoveicoli;

 3.     interventi di natura socio - pedagogica e socio - assistenziale richiesti  dallo specialista e/o dal consulente territoriale;

 4.     consulenza, formazione e psicoterapia alla famiglia;

 5.      materiale e strumenti didattici specifici per la situazione di handicap e supporto scolastico domiciliare.

 6.      contributo alla partecipazione dei giovani ad attività di formazione e di integrazione lavorativa;

 7.        interpretariato e lettore accompagnatore per anacusici e non vedenti ed ausilii atti a migliorare la comunicazione degli stessi soggetti;

 8.        assistenza domiciliare per la parte non rimborsata dalle strutture pubbliche;

 9.        trasporto casa/scuola;

 10.      agevolazioni per le attività del tempo libero;

 11.      soggiorni specialistici;

 12.      altre prestazioni finalizzate a rimuovere o ridurre le condizioni di difficoltà per il soggetto portatore di handicap.

  Tranne le prestazioni connesse alla situazione di handicap, sono escluse dal  Fondo Handicap tutte le prestazioni ammesse a rimborso dal Regolamento delle prestazioni sanitarie del FISDE delle quali il socio può fruire presentando apposita domanda.

 Per tutti i servizi erogativi del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione fissa le modalità e le percentuali di rimborso oltre  ai relativi tetti di spesa in rapporto alle risorse finanziarie tenendo conto dei risultati di gestione consolidati.

   

ARTICOLO 7

SERVIZI ED ATTIVITA’ ASSOCIATIVE

 

I servizi e le attività associative sono rivolti all’intera comunità degli assistiti e delle loro famiglie e vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione del FISDE anche su proposta del consulente nazionale e o dei consulenti territoriali. La proposta dei consulenti territoriali dovrà essere corredata  da una valutazione tecnica da parte del consulente nazionale.

 Le attività associative sono iniziative a carattere culturale, ricreativo, sportivo e potranno essere caratterizzate in chiave sanitaria, psicologica e pedagogica

 I servizi e le attività associative riguardano:

1.    attività formative e del tempo libero;

2.    convenzioni con enti specializzati pubblici e privati per la promozione di progetti rivolti alla formazione ed all’integrazione lavorativa e sociale;

3. convenzioni sanitarie e specialistiche;

4. convenzioni con centri specializzati di accoglienza e di assistenza;

5. altri servizi ritenuti necessari e non erogati da strutture territoriali pubbliche  e private.

   

ARTICOLO 8

CRITERI D’INTERVENTO PER I SERVIZI EROGATIVI

 

Il Consiglio di Amministrazione del FISDE provvederà ad emanare tutte le disposizioni tecniche operative occorrenti per assicurare la corretta ed efficace gestione del presente Regolamento nonché la verifica della qualità riguardante i servizi erogati.

  

ARTICOLO 9

DOCUMENTI DA PRODURRE PER  LA RICHIESTA DI RIMBORSO

 

Il Socio dovrà presentare specifica domanda utilizzando  i moduli all’uopo predisposti corredati della relativa documentazione consistente nella relazione del consulente territoriale, nelle certificazioni mediche, nei giustificativi di spesa (fatture o ricevute fiscali), nell’attestazione reddituale e in ogni altra certificazione che possa venire richiesta caso per caso.

Sarà compito del consulente territoriale verificare ed accertare la congruità e la validità della richiesta.

  

ARTICOLO 10

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

Il termine ultimo per l’invio delle richieste di liquidazione dei rimborsi, con allegata la descritta documentazione, è fissato - a pena di decadenza - alla fine del mese  successivo a quello della data dei giustificativi di spesa.

   

ARTICOLO 11

COLLABORATORI PROFESSIONALI

 

Per la realizzazione di quanto previsto dal presente Regolamento il FISDE si avvale, quale organo tecnico, di un consulente nazionale che collabora con il Consiglio di Amministrazione.

 A livello territoriale il FISDE si avvarrà della collaborazione di una figura professionale con funzioni di consulente territoriale per l’organizzazione e l’attuazione dei servizi previsti dal presente Regolamento.

 Il consulente territoriale opera con il coordinamento del consulente nazionale.

 L’incarico professionale a livello territoriale verrà conferito, su proposta del consulente nazionale, dal Consiglio di Amministrazione del FISDE a professionisti in possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi associativi.

 Il consulente territoriale - su approvazione del Consiglio di Amministrazione - può avvalersi di prestazioni professionali erogabili da terzi per la realizzazione dei servizi di cui agli artt. 5 e 7.

  

ARTICOLO 12

CONTROLLI E SANZIONI

 

E’ dovere di ogni Socio attenersi a quanto previsto dal presente Regolamento

 Il Consiglio di Amministrazione effettuerà verifiche tese ad accertare la corretta fruizione delle prestazioni e dei servizi.

 Il socio che produca documentazione non veritiera al fine di  ottenere servizi e prestazioni non dovuti, sarà soggetto a sanzioni su decisione del Consiglio di Amministrazione del FISDE.

 Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del socio stesso per gli eventuali danni arrecati, potrà disporre la sospensione dai servizi e dalle prestazioni  per un periodo fino a cinque anni in funzione dell’entità della mancanza.

 Nei casi di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione del FISDE può deliberare la perdita della qualifica di socio in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

 La sospensione dai servizi e dagli altri benefici e la perdita della qualifica di socio possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione del FISDE previa contestazione dell’addebito al socio con fissazione di un termine di 30 giorni per la produzione di controdeduzioni scritte.

  

ARTICOLO 13

RICORSI

 

Il socio, qualora ravvisi una non corretta interpretazione del presente Regolamento che determini il rigetto totale o parziale della richiesta di rimborso o di anticipazione, per sé o per il familiare a carico può ricorrere al Consiglio di Amministrazione del FISDE entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto totale o parziale.

Il FISDE decide entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso tranne i casi per i quali si rendesse necessario un supplemento d’istruttoria.

In tal caso il termine predetto decorre dalla data dell’ultimo documento presentato.

  

ARTICOLO 14

ENTRATA IN VIGORE

 

Il presente Regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2003.

Fino a tale data resta in vigore il precedente Regolamento.

  

  

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

NORME APPLICATIVE DELL’ART. 6 SERVIZI EROGATIVI

 

In attuazione di quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento per l’Handicap, vengono di seguito riportate le percentuali di rimborso e - laddove previsti - i relativi tetti di spesa per ciascuna voce:

 1.    Prestazioni sanitarie e riabilitative di tipo specialistico, strettamente connesse con la situazione di handicap dell’assistito anche se rientranti nel - l’ambito del Regolamento delle prestazioni sanitarie, su richiesta del medico curante o dello specialista: rimborso pari all’80% della spesa sostenuta.

     Per la psicoterapia, il rimborso massimo annualmente erogabile è pari ad Euro 1.500,00.

 

2.    Rimozione di barriere architettoniche, acquisizione di accessori auto e di mezzi di locomozione esclusi gli autoveicoli:

-  Barriere architettoniche, rimborso pari all’80% della spesa con un tetto di rimborso non superiore ad Euro 20.000,00. Detto rimborso sarà erogabile esclusivamente per l’abitazione di effettiva dimora abituale.

 Accessori auto: rimborso pari all’80% della differenza del prezzo di listino tra le auto con o senza accessorio, con tetto massimo di rimborso erogabile pari ad Euro 2.500,00.

 Mezzi di locomozione (ad esempio carrozzine): rimborso pari all’80% della spesa sostenuta con tetto massimo di rimborso erogabile pari ad Euro 1.500,00.

 Tutti i rimborsi inerenti il punto 2. Verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

 

3.    Interventi di natura socio - pedagogica e socio - assistenziale richiesti  dallo specialista e/o dal consulente territoriale: rimborso pari all’80% della spesa sostenuta.

 

4.    Consulenza, formazione e psicoterapia alla famiglia: rimborso pari all’80% della spesa sostenuta e preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

 

5.    Materiale e strumenti didattici specifici per la situazione di handicap e supporto scolastico domiciliare: rimborso pari all’80% del costo con tetto massimo di Euro 2.500,00.

Tutti i rimborsi per acquisto di personal computer verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

 

6.    Contributo alla partecipazione dei giovani ad attività di formazione e di integrazione lavorativa:

il contributo include anche le borse lavoro. Il Consiglio di Amministrazione approva, in via preventiva, le singole richieste con un’apposita delibera.

 

7.    Interpretariato e lettore accompagnatore per anacusici e non vedenti nonché ausilii atti a migliorare la comunicazione degli stessi soggetti: rimborso pari all’80% della spesa, con tetto di Euro 2.500,00 per interpretariato e lettore accompagnatore e tetto di Euro 500,00 per gli ausilii.

 

8.    Assistenza domiciliare per la parte non rimborsata dalle strutture pubbliche:

-  Rimborso pari all’80% della spesa sostenuta con tetto massimo mensile di Euro 250,00. Il Consiglio di Amministrazione delibererà il contributo a seguito di espressa domanda corredata dalla seguente documentazione:

  1. certificazione del medico della struttura sanitaria pubblica attestante le rilevanti debilitazioni fisiche;

  2. documentazione attestante l’avvenuta richiesta d’intervento agli Organismi pubblici preposti;

  3. relazione tecnico - scientifica del consulente territoriale;

  4. documentazione reddituale del nucleo familiare;

  5. giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali o, in caso di badanti, copia dei bollettini dei versamenti previdenziali effettuati all’INPS).

  

9.      Trasporto casa/scuola:

  - Rimborso dell’80% della spesa sostenuta.

  Il Consiglio di Amministrazione delibererà il contributo nei soli casi nei  quali l’Ente locale non effettui tale servizio. La richiesta di contributo  dovrà essere corredata dalla dichiarazione dell’Ente locale di non effettuare servizio di trasporto casa/scuola e di non erogare contributi sostitutivi del servizio.

  Non saranno erogati contributi per trasporto effettuato con autovetture  familiari.

  

10.  Agevolazioni per le attività del tempo libero:

       - Rimborso pari al 30% del costo sostenuto per la partecipazione ad attività inerenti il turismo promosse dall’ARCA con contributo annuo massimo di Euro 500,00;

       - Rimborso pari al 100% del costo sostenuto per la partecipazione al programma ARCA giovani.

  

11. Soggiorni specialistici:

       - Rimborso pari all’85% del costo sostenuto per spese di soggiorno.

  

12. Altre prestazioni finalizzate a rimuovere o ridurre le condizioni di difficoltà per il soggetto portatore di handicap.

      Le modalità, le percentuali e gli eventuali tetti di spesa saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

   

Le percentuali di rimborso previste ai precedenti punti possono essere eleva - te al 100% con delibera del Consiglio di Amministrazione, in casi particolari ed eccezionali dietro presentazione di regolare documentazione (sanitaria, reddituale, ecc.) con parere motivato da parte del Consulente nazionale.

                                                                                                                     

 

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