A cura di Gigi Ghedin del W.W.F. Veneto


Normativa Comunitaria

AMBIENTE - FINANZIAMENTI CITES DIRETTIVA SEVESO ECOLABEL ENERGIA RINNOVABILE INQUINAMENTO IDRICO OZONO NUOVA DIRETTIVA
PROTEZIONE AMBIENTALE FINANZIAMENTI RUMORE SVILUPPO SOSTENIBILE    

Normativa statale

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE CITES

ENERGIA RINNOVABILE

ENERGIA RINNOVABILE

INCENDI BOSCHIVI

 

INCIDENTI INDUSTRIALI – CONVENZIONE DI HELSINKI
INQUINAMENTOATMOSFERICO

INQUINAMENTO

LAVORI PUBBLICI

LEGGE COMUNITARIA

LEGGE OBIETTIVO PELLICCE DI CANE E GATTO PESCA
PRIVACY

RIFIUTI

RUMORE

STRADE NORME FUNZIONALI

SVILUPPO SOSTENIBILE SUOLO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 


Normativa Comunitaria
Aggiornamento alle Gazzette Ufficiali Serie L e C del 1° maggio 2002


AMBIENTE - FINANZIAMENTI
Invito a presentare proposte in campo ambientale
Guce serie C45 del 19 febbraio 2002
Tale invito ha lo scopo di individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario, sotto forma di cofinanziamento, da parte della Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente.
CITES
Regolamento (CE) N.2476/2001 della Commissione del 17 dicembre 2001 che modifica il regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Guce Serie L 334 del 18 dicembre 2001
DIRETTIVA SEVESO
Relazione sull'applicazione negli Stati membri della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali nel periodo 1997-1999”.
Guce serie C28 del 31 gennaio 2002
Nel 1999 le autorità italiane hanno notificato l'esistenza di 313 siti soggetti all'articolo 5. Questo dato apparentemente incompatibile con i 430 siti identificati nel 1996, è dovuto ad un cambiamento del metodo di calcolo del numero di siti.
Sono stati compilati 272 piani di emergenza esterni su un totale di 313 siti, ma molti piani di emergenza esterni sono provvisori: 192, infatti, sono ancora in fase di studio.


ECOLABEL
Decisione (2002/18/CE) della Commissione del 21 dicembre 2001 che stabilisce il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica.
Guce serie L dell'1gennaio 2002, n. 7
Viene definito il piano di lavoro comunitario circa la strategia per lo sviluppo del sistema del marchio di qualità ecologica, nonché per favorirne la penetrazione nel mercato; Inoltre viene definito l’elenco non esaustivo di gruppi di prodotti da considerare prioritario per l'azione comunitaria nonché dei piani di coordinamento e cooperazione tra il sistema comunitario e altri sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati comunitari.
Decisione della Commissione 25 febbraio 2002, n. 2002 che proroga il periodo di validità della decisione 19991427 ICE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie.
GUCE serie L del 27 febbraio 2002, n. 56)
Proroga fino al 30 novembre 2003 del periodo di validità previsto dalla decisione sopra indicata, in relazione ai detersivi per lavastoviglie (cod. n. 15) e relativi criteri ecologici.
Decisione (2002/172/CE) della Commissione del 25 febbraio 2002 che proroga il periodo di validità della decisione 1999/476/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato.
Guce serie L del 27 febbraio 2002, n. 56
Proroga fino al 31 dicembre 2003 del periodo di validità previsto dalla decisione sopra indicata, in relazione ai detersivi per bucato (cod. n. 006) e relativi criteri ecologici.
ENERGIA RINNOVABILE
Invito a presentare proposte per promuovere un maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità europea (2002).
Guce serie C6 del 9 gennaio 2001
Conformemente alla decisione 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2000 che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002), ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione, la Commissione, invita a presentare proposte nell'ambito del programma Altener.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alle azioni del programma Altener possono presentare proposte relativamente alla parte A e C del programma di lavoro congiunto per i bandi SAVE e Altener (2001-2002)
ENERGIA - EFFICIENZA
Invito a presentare proposte per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità europea (2002)
Guce serie C6 del 9 gennaio 2001
Conformemente alla decisione 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2000 che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (SAVE) (1998/2002), ai sensi dell'articolo 2 di detta decisione, la Commissione, invita a presentare proposte nell'ambito del programma SAVE.
I soggetti in possesso dei requisiti per partecipare ad azioni del programma SAVE possono presentare proposte relativamente alla parte A e C del programma di lavoro congiunto per i bandi SAVE e Altener (2001-2002).
INQUINAMENTO IDRICO
Decisione n. 2455/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE.
GUCE serie L del 15 dicembre 2001, n. 331
Viene adottato l'elenco di sostanze prioritarie in materia di acque, sostitutivo dell'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione del 22 giugno 1982.
OZONO – NUOVA DIRETTIVA
Direttiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria.
Guce serie L67 del 9 marzo 2002
La direttiva si prefigge di:
a) fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
b) garantire che in tutti gli Stati membri siano utilizzati metodi e criteri uniformi per la valutazione delle concentrazioni di ozono e, ove opportuno, dei precursori dell'ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili)nell'aria;
c) ottenere adeguate informazioni sui livelli di ozono nell'aria e metterle a disposizione della popolazione;
d) garantire che, per quanto riguarda l'ozono, la qualità dell'aria sia salvaguardata laddove è accettabile e sia migliorata negli altri casi;
e) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la riduzione dei livelli d'ozono, e l'uso delle potenzialità delle misure transfrontaliere e l'accordo su tali misure.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 settembre 2003.

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PROTEZIONE AMBIENTALE – FINANZIAMENTI
Decisione n.466/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002 che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale.
Guce serie L75 del 16 marzo 2002
Viene istituito un programma di azione comunitario che promuove le organizzazioni non governative (ONG)attive principalmente nel campo della protezione ambientale.
L'obiettivo generale del programma è la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione e del miglioramento ambientali a livello europeo. Tali attività dovrebbero comportare il contributo o la capacità di contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione ambientale comunitaria nelle varie regioni dell'Europa.
Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale della Comunità in materia ambientale, garantendone l'adeguata rappresentanza alle riunioni di consultazione dei soggetti interessati e alle audizioni pubbliche. Il programma contribuisce inoltre al rafforzamento di piccole associazioni regionali o locali impegnate nell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di ambiente e sviluppo sostenibile nel contesto in cui operano.
RUMORE
Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002 che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.
Guce serie L del 28 marzo 2002 n. 85.
Questa direttiva stabilisce una disciplina comunitaria per agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, così da limitare il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili, istituire un quadro in grado di salvaguardare le esigenze del mercato interno, promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali rispettoso dell'ambiente, favorire il raggiungimento degli obiettivi della riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti e, infine, consentire la scelta tra varie misure disponibili così da conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
SVILUPPO SOSTENIBILE
Invito a presentare proposte in merito al quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano.
Guce serie C26 del 30.01.2002
L’invito ha lo scopo di individuare le iniziative che potrebbero beneficiare di un contributo finanziario della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.
A titolo orientativo e previa conferma degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio 2002 la DG Ambiente prevede di erogare finanziamenti per complessivi 2,3 milioni di EUR.

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Statale
Aggiornamento dalla GU n. n. 280 del 1° dicembre 2001 alla GU n. 100 del 30 aprile 2002

ALPI – CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE
Decreto del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio 19 dicembre 2001
Avviso per la selezione interna della sede del segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi.
G.U. n 301 del 29 dicembre 2001.
Viene indetta la selezione del comune che l'Italia candiderà al concorso della sede del segretariato permanente della convenzione per la protezione delle Alpi. Ammessi a partecipare alla selezione risultano tutti i comuni italiani inseriti nel perimetro della regione alpina, così come individuata dalla convezione per la protezione delle Alpi (Allegato A, decreto in oggetto) e la cui candidatura ottenga il parere favorevole della regione/provincia autonoma di appartenenza.
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468
Regolamento recante: “programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”.
Supplemento ordinario alla GU n. 13 del 16 gennaio 2002
Tale regolamento individua, tra l’altro, gli interventi di interesse nazionale; gli interventi prioritari nonchè i soggetti beneficiari dei finanziamenti.
CITES
Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del 6 dicembre 2001, n.469
Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
GU n. 15 del 18 gennaio 2002
Ai fini del mantenimento in cattività degli esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela dell’8 gennaio 2002
Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.
GU n. 15 del 18 gennaio 2002
E' istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e
vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, cosi' come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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ENERGIA RINNOVABILE – FINANZIAMENTO
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 10 settembre 2001
Finanziamenti ad enti pubblici per l'installazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura.
GU n. 291 del 15 dicembre 2001
Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di impianti solari termici destinati alla produzione di calore a bassa temperatura integrati/installati nelle strutture edilizie:
1) le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, ivi incluse le società' collegate o controllate dei suddetti enti ai sensi dell'art. 2359 e successivi del codice civile, i quali siano proprietari, o esercitino un altro diritto reale di godimento o siano possessori o gestori, purchè' autorizzati dal proprietario, della
struttura edilizia oggetto dell'intervento;
2) le aziende distributrici del gas di proprietà' comunale che, in relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Ai fini dell'individuazione dei progetti che verranno finanziati verrà emesso apposito bando.
ENERGIA RINNOVABILE
Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Comunicato di proroga del termine di presentazione delle domande di finanziamento per il programma "Tetti fotovoltaici di grande scala ad alta valenza architettonica".
GU n. 28 del 2 febbraio 2002
Il Comunicato recita:
Con riferimento al bando relativo al finanziamento di impianti fotovoltaici di grande scala ad alta valenza architettonica, il cui comunicato, e' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, si rende noto, che il termine per la presentazione delle domande, indicato nell'art. 5, II comma, deve intendersi prorogato fino al 31 marzo 2002.
Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del 21 dicembre 2001
Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilita' sostenibile nelle aree naturali protette.
GU n. 91 del 18 aprile 2002
Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del 21 dicembre 2001
Programma di incentivazione dei frigoriferi ad alta efficienza energetica e di attuazione delle analisi energetiche negli edifici.
GU n. 91 del 18 aprile 2002

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INCENDI BOSCHIVI
Decreto Ministeriale 9 novembre 2001
Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2001, di cui al Regolamento CEE n. 2158/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.
GU n. 295 del 20 dicembre 2001
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile 20 dicembre 2001
Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
GU n. 48 del 26 febbraio 2002
Tali linee guida sono elaborate per suggerire un'architettura generale del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che le singole regioni dovranno redigere adattandola alle proprie specifiche strutturazioni operative e realtà territoriali, affinchè le finalità della normativa in questione possano essere raggiunte in tempi brevi con il massimo dei risultati.
INCIDENTI INDUSTRIALI – CONVENZIONE DI HELSINKI
Legge 20 febbraio 2002, n. 30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 2002.
Supplemento ordinario alla GU n. 62 del 14 marzo 2002
INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Decreto 9 novembre 2001 del Ministero dell'economia
Cofinanziamento nazionale del programma "Protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico - Italia 2001", di cui al Regolamento CEE n. 3528/86 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987.
GU n. 295 del 20 dicembre 2001
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle di piombo. Lo stesso decreto recepisce anche la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.
Supplemento ordinario alla GU n. 87 del 13 aprile 2002
Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 23 novembre 2001
Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
Supplemento Ordinario alla GU n. 37 del 13 febbraio 2002
Si tratta della disciplina a cui dovranno attenersi tutti i gestori degli impianti in esercizio all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 372/1999 e che dovranno trasmettere all’autorità competente ex art.2, comma 1, n. 8, del D.Lgs. citato, nonché al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio per il tramite dell’Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
La comunicazione dovrà contenere i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, nell'ottica di una prevenzione integrata dell'inquinamento, cioè salvaguardando l'impatto ambientale di una realtà aziendale nel suo complesso/senza trasferire il carico inquinante da un recettore ambientale all'altro.
L’articolo 5 stabilisce che l'ANPA e il Ministero assicurano, nel rispetto del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui al presente decreto, anche attraverso l'istituzione di un Inventario nazionale delle emissioni e delle loro sorgenti, aperto
alla consultazione secondo le modalità indicate al punto 1.1 dell'allegato 1.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonchè delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
GU n. 60 del 12 marzo 2002
Si tratta della nuova disciplina in materia di caratteristiche merceologiche dei combustibili rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché di caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione, con contestuale abrogazione del D.P.C.M. 2 ottobre 1995 precedente normativa del caso. Il decreto si compone di tre titoli rispettivamente dedicati ai:
- Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale.
- Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile.
- aggiornamenti e metodologie secondo le quali verificare le caratteristiche dei combustibili.

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INQUINAMENTO
Decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 23 novembre 2001
Modalità di comunicazione dei dati relativi alle emissioni inquinanti in acqua, aria e suolo che le aziende dovranno trasmettere entro il 1° giugno 2002
S.O. n. 29 della Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002
LAVORI PUBBLICI
Comunicato dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Tipologie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici. (Licitazione privata e pubblico incanto).
Supplemento ordinario alla GU n. 23 del 28 gennaio 2002
LEGGE COMUNITARIA
Legge 1° marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
Supplemento Ordinario alla GU n. 72 del 26 marzo 2002
In particolare interessano i seguenti articoli:
Art. 8. (Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
Art. 9. (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali).
Art. 14. (Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
Art. 15. (Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di batterie esauste).
Art. 20. (Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
Art. 32. (Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico).
Art. 34. (Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente:
"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".
Art. 39. (Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonchè all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).
Art. 41. (Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Art. 42. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
Art. 43. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).
Art. 44. (Installazione di generatori di calore).
Art. 53. (Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
LEGGE OBIETTIVO
Legge 21 dicembre 2001, n. 443
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
Supplemento ordinario alla GU n. 299 del 27 dicembre 2001
La normativa entra in vigore dall’11.01.2002.
Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 dicembre 2001
Legge obiettivo: 1° programma delle infrastrutture strategiche (Delibera n. 121/2001).
Supplemento ordinario alla GU n. 68 del 21 marzo 2002
Il Governo ha predisposto un elenco di opere strategiche che verranno sottoposte alle nuove procedure e ai nuovi strumenti previsti dalla cosiddetta Legge Obiettivo (L. n. 443/2001), dalla Finanziaria 2002 (L. n. 448/2001) e dal cosiddetto Collegato sulle Infrastrutture alla Legge Finanziaria non ancora pubblicato in GU.
E’ previsto un investimento complessivo (in 10-15 anni) per oltre 243 mila miliardi di Lire da reperire con il contributo dei privati al “project financing” e dai finanziamenti dell’Unione Europea.
PELLICCE DI CANE E GATTO
Ordinanza del ministero della Salute 21 dicembre 2001
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici.
GU n. 7 del 9 gennaio 2002
L'ordinanza prevede anche pesanti sanzioni pecuniarie e sospensione della licenza ai trasgressori ed ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PESCA
Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 marzo 2002
Disciplina della pesca dei piccoli pelagici.
GU n. 80 del 5 aprile 2002
PRIVACY
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 31 gennaio 2002
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n. 3/2002).
Supplemento Ordinario alla GU n. 83 del 9 aprile 2002
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 31 gennaio 2002
Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (Autorizzazione n. 7/2002).
Supplemento Ordinario alla GU n. 83 del 9 aprile 2002
RIFIUTI
Deliberazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 14 marzo 2001
Modificazioni alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto". (Deliberazione n. 004/CN/Albo).
GU n. 286 del 10 dicembre 2001
Deliberazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 12 dicembre 2001
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9: bonifica dei siti.
GU n. 15 del 18 gennaio 2002
Vengono previsti i requisiti per le imprese intenzionate ad iscriversi all’albo nella categoria 9.
Deliberazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 27 dicembre 2001
Criteri per l'iscrizione all'albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
GU n. 21 del 25 gennaio 2002
Deliberazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 27 dicembre 2001
Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, recante i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo.
GU n. 21 del 25 gennaio 2002
RUMORE
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 23 novembre 2001
Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
GU n. 288 del 12 dicembre 2001
Nell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, alla voce "Barriere acustiche artificiali" e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
Per la progettazione si deve valutare la convenienza dell'introduzione di sistemi in grado di captare, utilizzare e convertire l'energia solare, anche mediante pannelli fotovoltaici da inserire nella struttura antirumore in posizione favorevole alla raccolta dell'energia medesima.

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STRADE – NORME FUNZIONALI
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
Supplemento ordinario alla GU n. 3 del 4 gennaio 2002
Questo decreto non si applica alle opere in corso e a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo.
Per i progetti preliminari già approvati, le varianti richieste in applicazione del decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l’obbligo di rivedere il progetto preliminare.
Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n.9
Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.
Supplemento Ordinario alla GU n. 36 del 12 febbraio 2002
SVILUPPO SOSTENIBILE
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 5 dicembre 2001
Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.
GU n. 20 del 24 gennaio 2002
Sono ammessi a finanziamento, nei termini e con le modalità di cui alle linee guida allegate sub 1 al presente decreto, i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 5 aventi ad oggetto attività di formazione rientranti nell'ambito d i precise azioni di intervento.
SUOLO
Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica del bacino del Piave derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa, classificandola di entità media.
GU n. 33 dell’8 febbraio 2002
Autorità di bacino del fiume Serchio
Adozione del progetto di piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.), ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-bis, comma 1-bis).
GU n. 47 del 25 febbraio 2002
Autorità di bacino del fiume Po
Avviso di adozione del "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po"
GU n. 56 del 7 marzo 2001
Avviso di adozione della "Direttiva portate limite di deflusso per l'asta del fiume Po - Individuazione dei valori obiettivo"
GU n. 56 del 7 marzo 2001
Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Misure di salvaguardia finalizzate alla definizione della portata di rispetto del fiume Tagliamento.
GU n. 59 dell’11 marzo 2002
Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Proroga dello stato di sofferenza idrica del bacino del Piave.
GU n. 60 del 12 marzo 2002
Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Proseguimento dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Piave.
GU n. 82 dell’8 aprile 2002
Comunicato dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 18 dicembre 2001, recante: "Rinnovo dei termini relativi all'adozione di misure temporanee di salvaguardia per l'individuazione di azioni da attuare in relazione ai fenomeni siccitosi nel bacino del Brenta-Bacchiglione. (Deliberazione n. 8).".
GU n. 86 del 12 aprile 2002
Decreto dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Sele 30 ottobre 2001
Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.
Supplemento Ordinario al n. 287 dell’11 dicembre 2001
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 23 gennaio 2002
Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/6920 del 23 gennaio 2002 concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio Calabria, tratto compreso tra il km 139+000 (svincolo di Lauria Nord escluso) al km 185+000 (svincolo di Morano Calabro escluso) da realizzarsi nei comuni di Lauria, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Morano Calabro, presentato dall'ANAS - Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture.
GU n. 38 del 14 febbraio 2002
Provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 23 gennaio 2002
Piano di sviluppo aeroportuale - valutazione impatto ambientale.
GU n. 47 del 25 febbraio 2002

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