Regolamento sulla trasparenza  - 14-12-02 - Giovanni Forgione

 

 

Dopo l'incontro che ho avuto con la signora Ciabrelli, vicesindaco e assessore alla trasparenza, pubblico il materiale ricevuto. I primi due punti in elenco riguardano lo stesso documento (il Regolamento vigente) che in questa pagina è in versione aggiornata.

 

La guida ASMEZ è un opuscolo di 32 pagine più copertina, che riguarda interessanti operazioni amministrative, dall'autocertificazione al cambio di residenza, dal rilascio della carta di identità alle pratiche per i commercianti. Essendo uno stampato, non in formato digitale, il libretto ASMEZ, per farlo apparire su ViviTelese dovrò passarlo pagina per pagina nello scanner. Mi ripropongo di farlo un po' per volta. Per vedere i contenuti del libretto basta cliccare sul link qui sotto.

 

 

 

 

COMUNE DI TELESE TERME

PROVINCIA DI BENEVENTO

 

Regolamento sul diritto di accesso

agli atti ed ai documenti amministrativi

e sulla trasparenza dell'azione amministrativa

 

 

ART.1

 

1. Il Comune di Telese Terme garantisce a tutti i cittadini, secondo le modalità e nelle forme previste dal presente regolamento, il diritto all'informazione sull'attività svolta da esso, dai consorzi ai quali appartiene e dagli enti dipendenti e collegati.

 

2. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.

 

 

ART.2

 

1. Il diritto di accesso può essere esercitato, da chiunque abbia un interesse personale e diretto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché da associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, relativamente agli atti e ai documenti concernenti procedimenti ai quali possa derivare ad essi, o agli interessi che rappresentano, un pregiudizio.

 

 

ART.3

 

1. La richiesta di accesso deve essere presentata, in carta semplice, per iscritto e in duplice copia all'Ufficio per le relazioni con il pubblico, indicando i motivi, l'oggetto o il procedimento amministrativo di riferimento, gli atti e i documenti di cui si vuole prendere visione o estrarre copia, le generalità del richiedente. Non è ammesso richiedere contestualmente l'accesso ad atti e documenti relativi ad una pluralità di procedimenti amministrativi.

 

2. Il responsabile dell'ufficio appone un timbro per ricevuta sulla seconda copia della richiesta di accesso, restituendola immediatamente al richiedente. Dopo l'acquisizione al protocollo della richiesta di accesso, ne da comunicazione al Sindaco.

 

3. Fino alla costituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, le richieste di accesso devono essere presentate alla Segreteria Generale.

 

4. Sulla richiesta di accesso decide, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza il Sindaco, sentito il parere del Segretario Generale informandone immediatamente l'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o notifica a mezzo di messo comunale. Trascorso tale termine. la richiesta si intende a tutti gli effetti rifiutata.

 

5. Il provvedimento negatorio della richiesta di accesso deve essere adeguatamente puntualmente motivato.

 

6. Ove il Sindaco rilevi che la richiesta sia irregolare, incompleta o generica, ne da avviso. entro 15 giorni all'interessato nelle stesse forme in cui al precedente comma, invitandolo a perfezionare l'istanza. Il termine del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

 

 

ART.4

 

1. L'esame degli atti e dei documenti amministrativi, o l'estrazione delle copie, avviene presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico nei giorni e nelle ore indicati nell'atto che autorizza l'accesso, o, fino alla costituzione di questo, presso altro ufficio indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di accesso.

 

2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento deve intendersi automaticamente esteso agli altri documenti nello stesso richiamati come parte integrante e afferente al medesimo procedimento, salvo le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.

 

3. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi penali, è fatto assoluto divieto di asportare gli atti e i documenti dall'Ufficio presso il quale sono offerti in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

 

4. L'esame dei documenti può essere effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata con delega scritta. L'interessato può prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti presi in visione, ma non può fotografarli o microfilmarli, può farsi assistere da un tecnico della materia cui si riferiscono i documenti presi in visione, le cui generalità debbono essere specificate nella richiesta di accesso, o in altra comunicazione successive, fatta con le modalità di cui al precedente art. 3 comma I.

 

5. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti, su richiesta dell'interessato. Le copie possono essere autenticate solo in bollo.

 

6. Il costo della riproduzione fotostatica degli atti e documenti amministrativi è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. Gli importi così determinati non possono mai essere tali da configurare un limite sostanziale al diritto di accesso.

 

7. Trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato del decreto di accoglimento dell'istanza di accesso, senza che il richiedente si sia avvalso del relativo diritto, l'autorizzazione decade a tutti gli effetti.

 

 

ART. 5

 

1. E' istituito un archivio delle istanze di accesso, contenente i dati oggettivi, soggettivi e cronologici delle richieste presentate al Comune di Telese Terme. La tenuta dell'archivio è a cura dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, o , fino alla sua costituzione, dalla Segreteria Generale dell'Ente.

 

 

ART. 6

 

1. Il diritto di accesso è escluso in relazione a pareri, atti preparatori, relazioni istruttorie, segnalazioni, denunce e documenti, prima dell'adozione dei provvedimenti preordinati.

 

2. Tuttavia, è data facoltà al Sindaco, sentito il parere del Segretario Generale, di autorizzare esclusivamente la visione di tali documenti nei casi in cui, a suo discrezionale giudizio tale visione non possa arrecare danno comunque pregiudizio di alcun genere all'azione amministrativa del Comune o a terzi.

 

3. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso, salvo che per i diretti destinatari:

 

a) i mandati di pagamento, le reversali di incasso:

b) gli atti contravvenzionali;

c) gli atti che si riferiscono a questioni per le quali è in corso contenzioso con soggetti diversi dai richiedenti l'accesso, e quelli ricoperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento;

d) gli atti concernenti interventi di assistenza sanitaria e socio-economica;

e) gli atti concernenti procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti comunali;

f) gli atti concernenti esami, analisi, controlli e accertamenti all'igiene e sanità pubblica e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro.

 

4. Il Sindaco può sottrarre anche temporaneamente all'accesso atti e documenti che riguardino la vita e la riservatezza di persone fisiche. persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo comunque agli interessati la visione degli atti e dei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere propri diretti interessi giuridicamente

rilevanti allo stesso modo può procedere quando si tratta di salvaguardare ragioni di ordine pubblico o il buon andamento dell'azione amministrativa.

 

5. L'atto che sospende temporaneamente il diritto di accesso deve indicare la durata del differimento.

 

6. Il diritto di accesso è escluso, infine, senza limiti di tempo, per i documenti

amministrativi coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della L.24.10.1977, n. 801, o la cui esclusione sia prevista da altre disposizioni di legge. Sono esclusi in particolare i seguenti atti:

a. progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari e penitenziarie, ad aziende a rischio di incidente rilevante, ad edifici destinati all'esercizio delle

attività creditizie;

b. documenti e provvedimenti in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;

c. denuncia, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria, in quanto coperti da segreto istruttorio;

d. atti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti del personale comunale fino alla conclusione del procedimento;

e. verbali e atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo

preveda la segretezza dei lavori;

f. documenti compresi nel fascicolo personale dei dipendenti comunali:

g. atti delle Commissioni di concorso, sino al compimento delle singole prove

concorsuali e agli atti conclusivi del concorso;

h. le informazioni e i documenti che riguardano la gestione finanziaria delle imprese, i metodi di produzione o le strategie aziendali;

i. dati relativi a procedimenti tributari:

j. notizie e documenti relativi alla vita privata dei cittadini, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Sono compresi in particolare tutti gli atti, le informazioni e i dati relativi a trattamenti sanitari obbligatori, i "dati sensibili" di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675, gli atti rientranti nel segreto epistolare.

Rientrano tra i dati personali per cui è escluso l'accesso:

k. 223/89);

l. informazioni e notizie sul rapporto di adozione risultante agli atti, salva espressa schede anagrafiche, tranne che per le persone appositamente incaricate (art.37 D.P.R. autorizzazione dell'autorità giudiziaria (artt. 28 e 73 L.184/83);

m. cause di inidoneità al servizio militare, fatta salva la richiesta del diretto interessato (art. 1 L. 890/77);

n. dati statistici dei riferimenti di tipo individuale (art. 9 D.Lgs. 322/89);

o. schede I.S.T.A.T. di morte (art. 1 D.P.R. 285/90);

p. documenti contenenti l'indicazione di paternità e maternità di una persona, fatta salva la richiesta dell'interessato o dell'amministrazione in vista dell'esercizio di diritti o doveri derivanti dalla stato di filiazione (L. 1064/55; D.P.R. 432/57);

q. notizie in ordine ai collaboratori della giustizia che hanno cambiato generalità e residenza (L. 82/91; L. 19/93);

r. atti di stato civile ad eccezione di quanto previsto dal D.P.R. 396/2000;

s. vecchie generalità e sesso, per le persone cui è stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso (an. 5 L. 164/82)".

 

 

ART.7

 

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi e con modalità stabilite dall'art.76 - comma 5°- dello statuto comunale.

 

2. L'abrogazione del presente regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento sulla stessa materia.

 

3. Una copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco a tutti i Consiglieri Comunali, agli organismi di partecipazione, agli enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o collegate, ai responsabili dei servizi comunali, ed è distribuita gratuitamente nelle rivendite di giornali del Comune di Telese Terme.

 

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Servizio di Vivitelese:

La legge sulla trasparenza