CAPO I
RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 1 - (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità
con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge
27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine
di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale
regionale e la salute pubblica.
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:
- funghi epigei spontanei;
- fragole;
- asparagi selvatici;
- bacche di mirto;
- bacche di ginepro;
- lamponi;
- mirtilli;
- corbezzoli.
Art. 3 - (Limiti di raccolta)
1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei
commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi,
salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da
un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi
o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del
diametro del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata
in cm. 3.
3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto
è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata
la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale
a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è
consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero
di cinque esemplari per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2,
è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti
per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.
Art. 4 - (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata
al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione,
rilasciato dalla Provincia, che abilita a tale attività sull'intero
territorio regionale. La Provincia può delegare il rilascio
del tesserino ai Comuni.
2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato
regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha validità
quinquennale decorrente dalla data di rilascio.
3. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero
professionale).
4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere
rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia
in possesso di più di un tesserino è perseguibile
ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento,
il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi
all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia
dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica sicurezza.
5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente
su apposito modulo, deve essere corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica
della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Unità
Sanitarie Locali (USL), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche
di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati,
sulla base di uno schema unico di programma approvato dal Presidente
della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non
è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e
forestali, in biologia e per i micologi.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al.
comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero
alla comunicazione della reiezione della domanda.
8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione
di visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su
apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento
del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto
dall'articolo 6.
9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino
può accertare, durante il periodo di validità dello
stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento
della qualifica di raccoglitore professionale di cui all'articolo
6.
10. Ciascuna Provincia determina annualmente, con provvedimento
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), quattro
giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta,
salvo quanto disposto dall'articolo 6.
11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta,
purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi
raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite
giornaliero di raccolta consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale
di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli
organi preposti alla vigilanza.
Art. 5 - (Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei
spontanei)
1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento,
su conto corrente postale, di un contributo annuale di lire 50mila
a favore dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale
di autorizzazione, quale rimborso per le spese sostenute dall'ente
medesimo.
2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale
del contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data
di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non
si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
Art. 6 - (Raccoglitori professionali. Agevolazioni)
1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi
epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito
e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta
la qualifica di raccoglitore professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi
sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico
necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore
professionale.
3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta
la qualifica di raccoglitore professionale sono:
a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi
gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo
del triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;
c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo
5;
d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione
di cui al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta
dei funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva,
senza limitazioni quantitative e temporali.
5. La Provincia può autorizzare, previo parere della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i Comuni e le
Comunità montane interessati, la costituzione delle aree
di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale
classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per
cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di
conduzione silvo-colturale dei terreni interessati, al fine di garantire
il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la
capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione,
valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, e
preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti
nei Comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per
la raccolta riservata dei funghi a fini economici.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori
professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di
rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di
quanto previsto all'articolo 4, di:
a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie
di cui al comma 3;
b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.
7. La Provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta
dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani,
può determinare, previo parere dei Comuni e delle Comunità
montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la
raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni
di cui al comma 4, lettere b) e c).
Art. 7 - (Autorizzazioni straordinarie)
1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale
di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie
nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque
per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei
spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia
di soggetti muniti di tesserino.
2. I residenti in altre Regioni possono richiedere, nel rispetto
di un numero massimo determinato annualmente dalla Giunta regionale,
un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei
spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione
di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda,
corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad
una delle amministrazioni provinciali della Regione.
Art. 8 - (Autorizzazioni speciali)
1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici
o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a
titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per
la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno
validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione
è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva
di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma i possono essere rilasciate
ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale,
ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici,
in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare
interesse micologico e naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti
di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura,
ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale,
apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni
per le quali esse vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni
speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività
e gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono
essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso
di accertata irregolarità.
Art. 9 - (Modalità di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti
del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora
dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti
del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio
fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina
anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi
all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori
rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E'
vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti
i prodotti del sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio,
della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione
delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo
dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 10 - (Divieti di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti
del sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali,
individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale,
su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali
ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico
o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali,
salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei
parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza
degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri,
salvo che ai proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti
del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia
di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica,
nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone
industriali.
Art. 11 - (Limitazioni temporali)
1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva
di cui all'articolo 12, su richiesta delle Province, dei Comuni
e delle Comunità montane, può disporre limitazioni
temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei
funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle
zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli
dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità
dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del
sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati,
la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo
di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici
universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale
o regionale.
Art. 12 - (Comissione tecnico-consultiva)
1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela
dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco.
La commissione dura in carica quattro anni ed è composta
da:
a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o
un suo delegato, che la presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o un
suo delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e
forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza
regionale;
f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo
13.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere
d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi
designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle
organizzazioni ed associazioni interessate.
3. La commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze
di cui alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative
regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti
disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio
sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente
legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti
in materia di agricoltura.
Art. 13 - (Ispettorati micologici)
1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo
micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni,
tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi
per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto
tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture
già operanti e personale già dipendente delle aziende
USL.
3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita
convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti
di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche
di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni
di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo
e per altre attività.
Art. 14 - (Corsi di formazione)
1. Le Province, i Comuni, le Comunità montane, le aziende
USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale
e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito
della programmazione regionale in materia di formazione professionale,
corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione
di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento
dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità
di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre
1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli
ispettorati micologici.
Art. 15 - (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei
antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle
guardie venatorie provinciali, agli organi di Polizia urbana e rurale,
agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende
USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei
consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate
volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di
confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza,
devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, ed essere riconosciute dal Prefetto competente per
territorio.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene
svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 16 - (Sanzioni)
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo,
salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle
leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1. esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale
di cui all'articolo 5;
2. contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta
di cui all'articolo 3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1. esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi
da quelli stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4, comma
10;
2. esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi
dell'articolo 11;
3. esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi
dell'articolo 6, comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1. esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino
regionale di autorizzazione;
2. esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo
10;
3. contravviene le disposizioni relative alle modalità di
raccolta di cui all'articolo 9;
4. procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei
funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle disposizioni
di cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione
di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque
denominati dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato
rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione
rilasciata dalla Provincia, comporta l'irrogazione della sanzione
amministrativa pecunaria da lire 600mila a lire 1milione 200mila
e la revoca dell'autorizzazione medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo
restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria
per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli
estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto
che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza
ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata
nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett.
c) nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è
sospesa per un periodo di un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si
applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,
n. 689 e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1,
lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino
regionale di autorizzazione.
CAPO Il
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 17 - (Commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta
ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti
riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate
a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso
i competenti servizi delle aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre
soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati
micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro,indicare
provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del
controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione,
che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto
in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato,
suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito
provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine
riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato
I del D.P.R. medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme
di cui al D.P.R. 376/1995.
Art. 18 - (Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco)
La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai
funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è
regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.
283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per
l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.
2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio
finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa,
sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione
regionale:
cap. 21175 "Spese per l'istituzione e per il funzionamento
della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della
legge regionale n. 32/98 " per lire 25 milioni;
cap. 24241 "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei
corsi di formazione previsti dall'articolo 14 della legge regionale
n. 32/98 " per lire 25 milioni;
3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno
1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di
spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali
finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici
del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale
1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:
cap. 02120 "Proventi delle sanzioni amministrative per violazione
delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei
e di altri prodotti del sottobosco".
5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono
utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio
boschivo e forestale.
6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la
legge di approvazione del bilancio.
Art. 20 - (Abrogazione)
1. La legge regionale il settembre 1989, n. 58 è abrogata.
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