Salute & Sicurezza Cisl
GLOSSARIO
visita preventiva :
che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore
gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e
sul suo luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a
lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione. Le recenti modi-
fche al Testo Unico portate dal D.Lgs 106/2009 (entrate in vigore dallo scorso
Agosto) hanno introdotto la possibilità di effettuare la visita preventiva anche
in fase preassuntiva, prima cioè che si siano concluse le pratiche burocratiche
dell’assunzione
Successive visite periodiche:
mirate a
controllare che l’esposizione a tali rischi
non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e
a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
Visita straordinaria
richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi
provocati dal lavoro, spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no.
visita alla cessazione del rapporto di lavoro:
prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi
(es: amianto)
Visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia dopo un periodo di almeno 60 gg
La visita, si conclude con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifca (scheda 1) che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al
datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è affdata al medico competente, una delle figure del sistema di prevenzione aziendale, si tratta
di un medico specialista in medicina del lavoro (o discipline analoghe) cioè di un medico che ha approfondito i suoi studi sugli effetti dannosi per la salute dei vari
rischi presenti sui luoghi di lavoro. Il medico competente è nominato dal datore di lavoro. Egli deve compilare per ciascuna mansione presente sul luogo di lavoro un
protocollo sanitario e di rischio. Deve cioè elencare i rischi che ha individuato tramite il sopralluogo (che è la visita delle varie postazioni del ciclo produttivo),
il documento di valutazione dei rischi, le schede tecniche delle sostanze utilizzate ed i risultati di eventuali misure ambientali. Una volta individuati i rischi e la loro
entità deciderà la periodicità della visita medica e degli accertamenti integrativi (scheda 2) che riterrà necessari per poter esprimere un giudizio di idoneità
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