Articolo 163 C.d.S. (Art. 360 Reg.to)

Convogli militari, cortei e simili

1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55.  

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 3 - Interruzione di convogli militari, di forze di polizia o di mezzi di soccorso

Alla guida del veicolo indicato, interrompeva un convoglio :

a) militare;

b) delle forze di polizia;

c) di mezzi di soccorso segnalati come tali.

 

 

€ 33,60

 

 

c. 1 e c. 3 -Inserimento tra veicoli che compongono convogli

Alla guida del veicolo indicato, si inseriva in un convoglio :

a) militare;

b) delle forze di polizia;

c) di mezzi di soccorso segnalati come tali.

 

 

€ 33,60

 

c. 2 e c. 3 -Interruzione di cortei, processioni, colonne di scolari

Alla guida del veicolo indicato, interrompeva :

a) una colonna di truppe o di scolari;

b) un corteo;

c) una processione.

 

 

€ 33,60