Articolo 163 C.d.S. (Art. 360 Reg.to)
Convogli militari, cortei e simili
1. È vietato interrompere convogli di veicoli
militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è
vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di
scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
IPOTESI DI VIOLAZIONI |
Pagamento entro 60 gg |
Sanzioni Accessorie |
c. 1 e c. 3 - Interruzione di convogli militari, di forze di polizia o di mezzi di soccorso Alla guida del veicolo indicato, interrompeva un convoglio : a) militare; b) delle forze di polizia; c) di mezzi di soccorso segnalati come tali.
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€ 33,60 |
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c. 1 e c. 3 -Inserimento tra veicoli che compongono convogli Alla guida del veicolo indicato, si inseriva in un convoglio : a) militare; b) delle forze di polizia; c) di mezzi di soccorso segnalati come tali.
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€ 33,60
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c. 2 e c. 3 -Interruzione di cortei, processioni, colonne di scolari Alla guida del veicolo indicato, interrompeva : a) una colonna di truppe o di scolari; b) un corteo; c) una processione.
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€ 33,60
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