Articolo 102 C.d.S.
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa
1.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'art.
100, l'intestatario
2.
Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o
sottrazione anche di
3.
Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo
previa apposizione
4.
I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili.
Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario
della carta di circolazione deve richiedere
5.
Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui
all'art.
100, comma 1, l'intestatario della carta di
6.
L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche
7.
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto
alla sanzione
(66)
Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 47, D.Lgs.
10 settembre 1993,
IPOTESI DI VIOLAZIONI |
Pagamento entro 60 gg |
Sanzioni Accessorie |
c. 1 e c. 6 - Omessa denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione di targhe Quale intestatario della carta di circolazione del veicolo indicato, ometteva, entro quarantott'ore dallo smarrimento, sottrazione o distruzione di una (o) delle targhe o della targa prova, di farne denuncia agli organi di polizia. Nota : In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'articolo 93.Durante il periodo di validità (15 gg) della denuncia rilasciata dagli organi di polizia, è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
|
€ 68,25 |
|
c. 6 - Circolazione con pannello sostitutivo della targa Quale intestatario della carta di circolazione del veicolo indicato, circolava con apposto sullo stesso un pannello riportante i dati della targa smarrita, sottratta o distrutta senza: a) aver provveduto a farne denuncia entro 48 ore agli organi di polizia; b) senza aver provveduto a richiedere una nuova immatricolazione del veicolo, essendo trascorsi i 15 giorni dalla data di presentazione della denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione Nota: vedi nota ipotesi precedente.
|
€ 68,25 |
|
c. 4 e c. 7 - Targa non leggibile Circolava con il veicolo indicato con targa non chiaramente o integralmente leggibile. Nota: I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'articolo 93.
|
€ 65,60 |
|