Articolo 100 C.d.S. (Artt. 256-263 Reg.to)

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. (65)

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. (65)

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.626,45 a € 6.506,85 (63/b).

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90.

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (64).

(63/b) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.

(64) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 45, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito con gli attuali periodi dal secondo al quarto, l'originario secondo periodo del comma 15.

(65) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 15/01/2002, n. 9

 

IPOTESI DI VIOLAZIONI

Pagamento entro 60 gg

Sanzioni Accessorie

c. 1 e c. 11 - Circolazione di autoveicolo senza la targa anteriore o posteriore

Circolava con l'autoveicolo indicato senza che lo stesso fosse munito anteriormente o posteriormente della targa contenente i dati di immatricolazione.

Nota : Gli autoveicoli per poter circolare devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. Le targhe devono avere caratteristiche rifrangenti.

Note operative : 1) La norma si applica solo se il veicolo risulta immatricolato; se il veicolo non risulta immatricolato si applica l'art. 93, comma 7.

2) Qualora la mancanza di targa sia dovuta a distruzione, smarrimento o sottrazione della stessa, si applicano anche le sanzioni di cui all'art. 102

 

 

€ 68,25

c. 2 e c. 11- Mancanza della targa posteriore sui motoveicoli 

Circolava con il motoveicolo indicato senza che lo stesso fosse munito posteriormente della targa contenente i dati di immatricolazione

Nota: I motoveicoli per poter circolare devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. La targa deve avere caratteristiche rifrangenti

 

 

€ 68,25

c. 3 e c. 11 - Mancanza della targa posteriore del rimorchio

Circolava con il rimorchio indicato senza che lo stesso fosse munito posteriormente della targa contenente i dati di immatricolazione

Nota: I rimorchi per poter circolare devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. Le targa deve avere caratteristiche rifrangenti

 

 

€ 68,25

 

 

 

c. 4 e c. 11 - Mancanza sul rimorchio della targa ripetitrice  della  motrice

Circolava con il rimorchio indicato o carrello appendice, agganciato alla motrice, senza che lo stesso fosse munito posteriormente della targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice.

Nota: I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

 

 

€ 68,25

c. 5 e c. 13 - Rifrangenza delle targhe

Circolava con il veicolo indicato con targhe non aventi caratteristiche rifrangenti

Nota operativa: Quando è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa la stessa è ritirata, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. La competenza territoriale di detto ufficio è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, pertanto, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

 

 

€ 19,95

ritiro della targa

e fermo amministrativo del veicolo

c. 6 e c. 13 - Mancanza della targa prova

Con veicolo in circolazione di prova , circolava senza che lo stesso fosse posteriormente munito della targa trasferibile

Nota operativa : L'ipotesi si configura quando il conducente sia in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'art. 98. Qualora il conducente non abbia detta autorizzazione, si configura l'ipotesi di violazione del comma 1 del presente articolo.

 

 

€ 19,95

c. 9, lett. b) e c. 11 - Targa non collocata o non installata secondo le modalità del regolamento

Circolava con il veicolo indicato con la targa non collocata o installata secondo le modalità del regolamento per tale veicolo.

 

 

€ 68,25

 

c. 10 - Apposizione sul veicolo di distintivi o sigle equivocanti      

Apponeva sul veicolo indicato iscrizioni, distintivi o sigle che creavano equivoco nella identificazione del veicolo.

 

 

€ 19,95

c. 12 - Circolazione di veicolo con targa non propria o contraffatta

Circolava con il veicolo indicato munito di targa non propria dello stesso veicolo o contraffatta

 

 

Non ammesso

Il verbale va trasmesso entro 10 giorni al Prefetto

fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni confisca amministrativa del veicolo.

La durata del fermo amministrativo è di tre mesi

c. 14 - Falsificazione, manomissione o alterazione di targhe, o uso delle stesse

a) Per aver falsificato, manomesso o alterato targhe automobilistiche

b) Per aver usato targhe automobilistiche manomesse o falsificate o alterate

Nota: per alterazione o manomissione s'intende la modifica materiale di una targa per farla apparire diversa. Per falsificazione s'intende la creazione di una targa che riporta dati inesistenti.

Non ammesso

Reato punibile ai sensi dell'art. 447 e seguenti del C.P.

Informativa all'A.G. ai sensi dell'art. 347 del C.P.P.

Si applica il sequestro penale delle targhe e del veicolo.