Stralcio della Legge 8 marzo 2000, n. 53. (Clicca sul titolo per scaricare il testo completo della Legge)

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

(omissis)

Capo VII

TEMPI DELLE CITTA'

Art. 22

(Compiti delle regioni)

            1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, [...] qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.

            2. Le regioni prevedono principi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.

            3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa.. [...].

            4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e di riqualificazione... [...].

            5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:

            a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;

            b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;

            c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000.

            [...]

Art. 23

(Compiti dei comuni)

            1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni... [...].

            [...]

            3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.

Art. 24

(Piano territoriale degli orari)

            […]

            2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti...    [...]

            3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.

            4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. [...]

            5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.

            6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco... [...] Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.

Art. 25

(Tavolo di concertazione)

(omissis)

Art. 26

(Orari della pubblica amministrazione)

(omissis)

Art. 27

(Banche dei tempi)

            1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".

            2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Art. 28

(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città)

            [...]

            2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. [...]

            3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie... [...]

            [...]

            La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà...[...]

Data a Roma, addì 8 marzo 2000

                                                                                   CIAMPI

                                                           D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

                                                           Turco, Ministro per la solidarietà sociale.

Visto, Il Guardasigilli, Diliberto

(La Legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 60 - del 13 marzo 2000).