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LE ISPEZIONI AMBIENTALI SECONDO L'UNIONE EUROPEA

Nello scorso giugno è stata approvata dalla UE una raccomandazione che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri. Diversamente dalle direttive, la raccomandazione non ha un carattere vincolante. Tuttavia, come si legge negli atti preparatori che hanno portato alla sua stesura definitiva, la raccomandazione sarà probabilmente l'anticamera di una direttiva.

Naturalmente i contenuti della raccomandazione presentano un indubbio interesse sotto il profilo degli effetti che questa potrebbe produrre nell'ambito dei sistemi di controllo presenti presso gli Stati membri. La Commissione Europea, che ha caldeggiato l'iniziativa, rivela come, a distanza di decenni dalla fondazione della Comunità Europea, manchi ancora uniformità in uno degli elementi portanti che dovrebbe essere alla base di ogni seria prospettiva di miglioramento ambientale. Il che, certamente, non appare segno confortante in relazione alla reale applicazione delle direttive ambientali nei diversi Stati. Anzi, se si deve giudicare da quanto scrive la Commissione, esiste una determinata resistenza a trasformare la raccomandazione in una direttiva, e questo nonostante la richiesta del Parlamento Europeo, per tre ordini di motivi:

" * viste le grandi differenze tra le attività di ispezione ambientale degli Stati membri, era auspicabile garantire, in una prima fase, che venisse realizzato un livello minimo di attività di ispezione, tenendo presente la possibilità di presentare in tempo debito, alla luce dell'esperienza acquisita con la raccomandazione, una proposta di direttiva quadro sulle ispezioni in generale (criteri minimi, frequenza delle ispezioni, formazione, ecc.);

* gli Stati membri che non dispongono di sistemi di ispezione altamente sviluppati avrebbero potuto incontrare difficoltà a conformarsi immediatamente ad una direttiva. Era preferibile, in un primo tempo, consentire l'aumento di capacità e lo sviluppo dei sistemi meno avanzati;

* gli Stati membri e la rete IMPEL (rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente) hanno opposto una forte resistenza all'elaborazione di una direttiva".

La situazione non è confortante se si pensa che la stessa Commissione Europea ha messo in rilievo come "attualmente vi è una grande disparità nei sistemi e nei meccanismi di ispezione tra gli Stati membri in termini non solo di capacità di assolvere ai compiti ispettivi ma anche per quanto riguarda la portata e l'oggetto di tali compiti e perfino la loro stessa esistenza in alcuni Stati membri; che tale situazione non può essere ritenuta soddisfacente ai fini dell'attuazione, dell'applicazione pratica e del rispetto effettivi ed uniformi della normativa comunitaria in materia di protezione ambientale;".

Sotto questo profilo lo Stato Italiano, con la realizzazione del sistema ANPA-ARPA, cioè di una Agenzia di Protezione Ambientale a livello centrale che coordina e stimola il lavoro delle Agenzie Regionali, è probabilmente uno dei livelli più avanzati dal punto di vista strutturale per garantire quei criteri minimi che la UE richiede nell'assicurare continuità di merito e metodo alle ispezioni ambientali. Non appena il sistema sarà a completo regime, mancano ancora alcune agenzie regionali e altre, già istituite, devono ancora "ingranare", non è escluso che queste potenzialità possano essere ben dispiegate agli altri Stati membri come esempio da seguire.

Dalla lettura dell'articolato emergono altri spunti di riflessione. In prima battuta è facile osservare come la UE non voglia imporre un modello precostituto, cioè il controllo istituzionale. Si lascia infatti spazio agli Stati membri perchè, in conformità della rispettiva legislazione nazionale, questi possano delegare i compiti previsti dalla presente raccomandazione, sotto la loro autorità e supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato purché non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua. In ossequio ai principi liberisti che permeano i modelli istituzionali di alcuni Stati membri è possibile quindi delegare a soggetti privati, di specchiata onestà, tutta una serie di attività che, in effetti, al di là degli evidenti contenuti tecnici, possono comportare anche conseguenze sotto il profilo giuridico, in specie l'applicazione del sistema sanzionatorio vigente nello Stato. Da questo punto di vista, anche se si comprendono le motivazioni della Commissione, si ritiene discutibile questo profilo, non fosse altro per le difficoltà a scindere l'interesse privato da quello pubblico nelle società che, sul mercato, sono in grado di rendere questo servizio.

Per quanto riguarda il campo di applicazione giova sottolineare come anche la UE ponga sotto lo stesso piano momenti diversi del controllo: l'ispezione non è infatti l'unica condizione che debba rispondere ai criteri minimi fissati dalla raccomandazione, ma passaggi importanti sono sia la fase precedente, in occasione cioè del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza, la cosiddetta istruttoria, che la fase successiva consistente nel monitoraggio delle azioni svolte nell'impianto controllato per adeguarsi ai requisiti fissati dalla norma. Laddove queste azioni consistono anche nell'autocontrollo da parte degli stessi gestori dell'impianto sia delle attività ed operazioni effettuate presso gli impianti controllati che dell'infrastruttura, della manutenzione delle attrezzature e dell'adeguatezza della gestione del sito.

Da queste poche note emerge come anche la UE voglia sottolineare l'esigenza di una continuità nel tempo della sorveglianza esercitata su questi impianti, e questa continuità non può che riguardare tutte le fasi di vita dell'impresa, ritenendo importante porre attenzione a come si intendono realizzare gli impianti, prima della loro installazione, e, soprattutto, a come si manutengono, con i corollari strumentali che vengono richiesti a supporto di controlli e autocontrolli (in genere la registrazione).

Un altro aspetto di importanza rilevante è l'accento che viene messo sulla pianificazione dei controlli. Gli Stati membri infatti assicurano che le attività di ispezione ambientale siano pianificate in anticipo disponendo in ogni momento di uno o più piani di ispezione ambientale che coprano tutto il territorio dello Stato membro e gli impianti controllati ivi ubicati. Altrettanto valido è l'invito a rendere accessibili i piani di controllo al pubblico in conformità delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

Oltre che un elemento di indispensabile trasparenza la raccomandazione mette in evidenza l'aspetto critico del numero dei controlli e del loro bilancio. E' difficile sostenere l'efficacia della prevenzione nella materia ambientale se lo Stato membro e le sue articolazioni sul territorio non sono in grado di bilanciare le risorse disponibili per tracciare un minimo di programma annuale di controlli e, soprattutto, non renderne gli esiti alla scadenza. Questa sottolineatura può far riflettere anche sull'attuale stato dei controlli in Italia, nel più generale quadro delle emergenze territoriali, dove accanto ad una varietà, a volte indecifrabile, di enti che detengono competenze in materia ben pochi di questi sono in realtà in grado di superare la dimensione amministrativa che li caratterizza per esercitare il controllo vero e proprio sul campo.

Assistiamo cioè ad una consistente attività di "controlli d'ufficio", realizzata attraverso rilascio di pareri e autorizzazioni comunque denominate, senza che vi sia a volte la possibilità, a volte la volontà, di verificare effettivamente che i "comandi" siano stati rispettati. L'obbligo di redigere programmi annuali di verifiche in campo rivelerebbe le grandi difficoltà di reperimento di risorse indispensabili per assicurare un minimo di serietà alle attività svolte d'ufficio. Purtroppo questo è uno dei motivi principali perchè in Italia non si sia in grado di tutelare efficacemente il territorio: lo sbilancio evidente, se non debordante, tra l'impegno profuso nell'esame delle carte e il tempo dedicato al riscontro sul reale stato delle cose.

Il modo scelto perchè sia efficacemente trasparente il processo del controllo ambientale è la stesura di una relazione, dopo ogni visita in sito, "che esponga le conclusioni raggiunte sull'osservanza dei requisiti giuridici CE, una valutazione al riguardo e una opinione sulla necessità di ulteriori azioni, come ad esempio procedure di controllo dell'applicazione, comprese sanzioni, la nuova concessione o la modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o ulteriori attività di ispezione, comprese ulteriori visite in sito". Anche se ai più questo documento parrebbe conseguenziale all'iniziativa del controllo, non così immediata ne è stata invece l'approvazione. La Commissione ha infatti dovuto respingere un emendamento che faceva riferimento all'inserimento e all'elaborazione delle informazioni dopo le visite in sito e non più alla "redazione di una relazione".

La relazione costituisce infatti, nel bene o nel male, una fotografia dell'impianto controllato al momento dell'ispezione e rappresenta per i soggetti che sono chiamati ad effettuarla (e quindi non solo per il gestore) una assunzione di responsabilità che può costituire gravame per fatti e accadimenti successivi a tale momento. Inoltre costituisce una sorta di memoria sulla conduzione dell'impianto che, qualora siano rilevate carenze od omissioni, può essere motivo per stabilire se, e a quali condizioni, rilasciare una nuova autorizzazione, un permesso o una licenza per un nuovo processo o attività.

In ogni caso i contenuti della relazione, in particolare se riguardano aspetti di discontinuità o assenza di adempimenti alle norme, è sempre il punto da cui ripartire per ogni nuova ispezione in quanto gli Stati membri devono garantire che le autorità ispettive si accertino in questa nuova occasione che il gestore abbia preso le misure necessarie a seguito di un incidente o di una inadempienza.

Anche da ciò si può trarre una conclusione: sembra emergere quello che spesso si riscontra nella realtà italiana, e che evidentemente si ritrova anche in quella di altri paesi europei, cioè come l'azione del controllo spesso si esaurisca nella mera applicazione della sanzione (quando effettivamente applicata), amministrativa o penale che sia (in questo esemplare è il caso dei bollettini che vengono emanati alla fine di un priogramma di controllo), nel senso che al riscontro di una violazione non segue la medesima preoccupazione per le sorti dell'impianto. Assistiamo così a vicende in cui la recidiva dei comportamenti omissivi o commissivi non trova adeguata risposta sotto il profilo dei provvedimenti, provvedimenti che spesso l'Autorità competente tarda ad assumere nei confronti di questi, giustificando il mancato intervento o con le difficoltà interpretative, o con la necessità di conoscere l'esito di processi (che, come si sa, hanno tempi lunghi), o con la mancanza di mezzi e risorse.

Vedremo se la raccomandazione verrà accolta con favore nelle amministrazioni, sia a livello centrale che periferico. Un primo risultato, da salutare come rivoluzionario sotto certi aspetti, potrebbe essere la pubblicazione del programma dei controlli che l'ente indicato come competente dovrebbe emanare preliminarmente, in modo da rendere trasparente i suoi proprositi. Per restare nell'argomento di questi giorni, il problema cioè della tutela degli ambiti di divagazione dei fiumi, sarebbe oltromodo interessante conoscere quali siano gli intendimenti delle Amministrazioni Comunali nello scongiurare che lungo le loro aste non si siano installati abusivamente manufatti di qualsiasi genere o natura (per es.adibiti a case di civile abitazione).

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI NEGLI STATI MEMBRI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [2], [2] COM(1998)772 def. del 16.12.1998.

visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] 16.9.1999. visto il parere del Comitato economico e sociale [4], [4] 28.4.1999. (footnote to be numbered 3, as well as in text)

visto il parere del Comitato delle regioni [5], [5] 16.9.1999. (footnote to be numbered 4, as well as in text) deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C 251 del trattato,

(1) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, [6] e la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla revisione di tale programma [7] hanno posto in evidenza l'importanza di attuare la normativa comunitaria in materia di ambiente attraverso il concetto di condivisione delle responsabilità; [6] GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1. (footnote to be numbered 5, as well as in text) [7] GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1. (footnote to be numbered 6, as well as in text)

(2) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, [8] del 5 novembre 1996, in particolare il paragrafo 29, ha proposto l'istituzione di linee guida a livello comunitario per facilitare gli Stati membri nell'esecuzione dei compiti ispettivi, riducendo le ampie disparità attualmente esistenti in materia tra gli Stati membri; [8] COM(96) 500 def. del 22.10.1996. (footnote to be numbered 7, as well as in text)

(3) considerando che il Consiglio, con la risoluzione del 7 ottobre 1997 sulla formulazione, l'attuazione e il rispetto del diritto comunitario dell'ambiente, [9] ha chiesto alla Commissione di sottoporre all'ulteriore esame del Consiglio, basandosi in particolare sui lavori della Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (Implementation and enforcement of Environmental Law -"IMPEL"), criteri minimi e/o linee guida per i compiti di ispezione svolti a livello nazionale e per le possibili modalità di controllo della loro esecuzione pratica da parte degli Stati membri, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica e del rispetto della normativa ambientale; che la proposta della Commissione ha tenuto conto di un documento adottato dalla Rete IMPEL intitolato "Criteri minimi per le ispezioni" [10]; [9] GU C 321 del 22.10.1997, pag. 1. (footnote to be numbered 8, as well as in text) [10] Novembre 1997. (footnote to be numbered 9, as well as in text)

(3a) considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente può offrire una consulenza agli Stati membri in merito alla progettazione, alla creazione e all'ampliamento dei loro sistemi di controllo delle misure ambientali, e che essa può offrire un'assistenza alla Commissione e agli Stati membri per quanto attiene ai controlli delle misure ambientali mediante il sostegno alle attività di relazione, al fine di coordinare tali attività;

(4) considerando che la risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1997 [11], concernente una comunicazione della Commissione chiede l'elaborazione di normative comunitarie in materia di ispezioni ambientali e che il Comitato economico e sociale [12] e il Comitato delle regioni [13] hanno dato parere favorevole riguardo alla comunicazione della Commissione e hanno sottolineato l'importanza delle ispezioni ambientali; [11] PE 259.215/63. (footnote to be numbered 10, as well as in text) [12] CES 479/97 ENV/439, 29 aprile 1997. (footnote to be numbered 11, as well as in text) [13] CdR 437/96 def., 11-12 giugno 1997. (footnote to be numbered 12, as well as in text)

(5) considerando che l'esistenza di un sistema di ispezioni e l'attuazione delle ispezioni costituiscono un deterrente alle violazioni ambientali poiché consentono alle autorità di individuare le infrazioni e di far rispettare la normativa ambientale mediante sanzioni o altri mezzi e che pertanto le ispezioni costituiscono un anello indispensabile della catena regolamentare ed uno strumento efficiente per assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica e del rispetto della normativa ambientale in tutta la Comunità ed evitare distorsioni della concorrenza;

(6) considerando che attualmente vi è una grande disparità nei sistemi e nei meccanismi di ispezione tra gli Stati membri in termini non solo di capacità di assolvere ai compiti ispettivi ma anche per quanto riguarda la portata e l'oggetto di tali compiti e perfino la loro stessa esistenza in alcuni Stati membri; che tale situazione non può essere ritenuta soddisfacente ai fini dell'attuazione, dell'applicazione pratica e del rispetto effettivi ed uniformi della normativa comunitaria in materia di protezione ambientale;

(7) considerando che è pertanto necessario fornire, come primo passo nell'ambito di un programma di misure relative alle ispezioni ambientali, linee guida sotto forma di criteri minimi da applicare come base comune nell'espletamento delle ispezioni negli Stati membri;

(8) considerando che la normativa ambientale comunitaria fa obbligo agli Stati membri di applicare i requisiti relativi a taluni emissioni e scarichi o attività che possono provocarli; che i criteri minimi relativi all'organizzazione e alla realizzazione delle ispezioni devono essere rispettati negli Stati membri, in un primo tempo, per gli impianti industriali e altre imprese e strutture soggetti, in virtù del diritto comunitario, al rilascio di autorizzazioni, permessi o licenze relativamente alle emissioni e agli scarichi o alle attività che possono provocarli; che è inoltre auspicabile che tali criteri minimi riguardino anche le ispezioni degli impianti nucleari, compresi gli impianti nei settori medico e della ricerca, effettuate dagli ispettorati per la radioprotezione istituiti dagli Stati membri ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza nucleare adottata nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

(9) considerando che per rendere questo sistema di ispezione efficiente, le attività ispettive in campo ambientale dovrebbero essere pianificate in precedenza dagli Stati membri;

(10) considerando che le visite in sito costituiscono un elemento importante delle attività di ispezione in campo ambientale;

(11) considerando che i dati e la documentazione forniti dai gestori industriali registrati nel quadro del sistema comunitario di ecogestione e audit [14] possono costituire una utile fonte di informazione nel quadro delle ispezioni ambientali; [14] Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1. (footnote to be numbered 13, as well as in text)

(12) considerando che per trarre conclusioni dalle visite in sito si devono redigere relazioni periodiche;

(13) considerando che le relazioni sulle attività ispettive e l'accesso del pubblico a tali informazioni sono importanti per assicurare, attraverso la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati all'attuazione della legislazione ambientale comunitaria; che l'accesso a tali informazioni deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 90/313/CEE, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [15]; [15] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56. (footnote to be numbered 14, as well as in text)

(14) considerando che gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciprocamente assistenza sul piano amministrativo nell'attuare la presente raccomandazione;

(15) considerando che la Commissione deve esaminare l'applicazione e l'efficacia dell'attuazione della presente raccomandazione e riferire in materia al Consiglio e al Parlamento europeo al più presto possibile una volta ricevute le relazioni degli Stati membri;

(16) considerando che, in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti dall'articolo 3 B 5 del trattato, e date le differenze tra i sistemi e i meccanismi di ispezione degli Stati membri, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere meglio realizzati da indirizzi stabiliti a livello comunitario,

RACCOMANDANO:

I - Finalità

Gli Stati membri effettuano le ispezioni ambientali rispettando i criteri minimi da applicare all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati di tali attività, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria e contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata in maniera omogenea in tutti gli Stati membri.

II - Campo di applicazione e definizioni

1. La presente raccomandazione si applica alle ispezioni ambientali di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni e/o i cui scarichi nell'ambiente, o le attività che possono provocarli, sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o licenza ai sensi del diritto comunitario. Essa si applica anche alle ispezioni degli impianti nucleari, compresi gli impianti nei settori medico e della ricerca. Tutti i suddetti impianti sono qui di seguito denominati "impianti controllati".

2. Ai fini della presente raccomandazione le attività di "ispezione ambientale" comprendono, ove necessario:

  • (a) il controllo e la promozione della conformità degli impianti controllati ai requisiti ambientali stabiliti dalla normativa della Comunità europea e da leggi, regolamenti, ordinanze, direttive, divieti, autorizzazioni, permessi e/o licenze degli Stati membri che attuano o applicano tali requisiti ambientali (qui di seguito denominati "requisiti giuridici CE");
  • (b) il monitoraggio dell'impatto degli impianti controllati sull'ambiente per determinare la necessità di un'ispezione complementare o di un controllo in materia di applicazione del diritto comunitario (incluse modifiche o revoche delle autorizzazioni, dei permessi o delle licenze) al fine di garantire la conformità con i requisiti giuridici CE;
  • (c) le attività necessarie ai fini di quanto precede comprendono: - visite in sito; - controllo della qualità ambientale; - esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit ambientale; - esame e verifica delle attività di monitoraggio effettuate direttamente, o in loro nome, dai gestori degli impianti controllati; - valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso gli impianti controllati; - controllo dell'infrastruttura, della manutenzione delle attrezzature e dell'adeguatezza della gestione del sito; - controllo dei registri mantenuti dai gestori degli impianti controllati.
  • 3. Le ispezioni ambientali, comprese le visite in sito, possono essere: - attività ordinarie, ovvero, effettuate come parte di un programma di ispezioni, oppure - attività non ordinarie, ovvero effettuate in alcuni casi a seguito di reclami, in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o nell'ambito di indagini relative ad incidenti e inadempienze.

    4.a) Le ispezioni ambientali possono essere effettuate dalle autorità a livello nazionale, regionale o locale, istituite o designate dagli Stati membri e competenti per le materie oggetto della presente raccomandazione; b) gli organismi di cui alla lettera a) possono, in conformità della rispettiva legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente raccomandazione, sotto la loro autorità e supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato purché non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua; c) gli organismi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono definiti "autorità ispettive".

    5. Ai fini della presente raccomandazione un "gestore di un impianto controllato" è qualsiasi privato cittadino o soggetto dotato di personalità giuridica che gestisce o controlla l'impianto controllato o, ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, al quale è stato concesso per delega il potere decisionale economico sul funzionamento tecnico dell'impianto controllato.

    III - Organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali

    1. Gli Stati membri assicurano che lo scopo delle ispezioni ambientali è conseguire un elevato livello di protezione ambientale e a tal fine adottano le misure necessarie a garantire che le ispezioni ambientali degli impianti controllati siano organizzate ed eseguite in conformità dei punti IV, V, VI, VII e VIII della presente raccomandazione.

    2. Gli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza sul piano amministrativo per attuare le linee guida della presente raccomandazione scambiandosi le informazioni pertinenti e, ove opportuno, il personale incaricato di effettuare le ispezioni.

    3. Al fine di impedire pratiche transfrontaliere illecite di carattere ambientale, gli Stati membri promuovono, in collaborazione con la rete IMPEL e con la Commissione, il coordinamento delle ispezioni e dei servizi di ispezione tra gli Stati membri.

    IV - Piani relativi alle ispezioni ambientali

    1. Gli Stati membri assicurano che le attività di ispezione ambientale siano pianificate in anticipo disponendo in ogni momento di uno o più piani di ispezione ambientale che coprano tutto il territorio dello Stato membro e gli impianti controllati ivi ubicati. Tali piani devono essere accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

    2. I piani possono essere istituiti a livello nazionale, regionale o locale ma gli Stati membri devono assicurare che si applichino a tutte le ispezioni ambientali degli impianti controllati presenti sul loro territorio e che le autorità di cui al punto II, paragrafo 4, siano designate affinché realizzino tali ispezioni.

    3. I piani delle ispezioni ambientali devono essere redatti in base a quanto segue: a) i requisiti giuridici CE da rispettare; b) un registro degli impianti controllati all'interno dell'area del piano; c) una valutazione generale dei principali problemi ambientali dell'area del piano ed una valutazione generale dell'osservanza da parte degli impianti controllati dei requisiti giuridici CE; d) dati sulle precedenti attività ispettive e dati da queste derivati.

    4. I piani delle ispezioni ambientali devono: a) essere adeguati ai compiti ispettivi svolti dalle autorità competenti e tenere conto degli impianti controllati interessati e dei rischi e degli impatti ambientali provocati dalle loro emissioni; b) tenere conto delle informazioni pertinenti disponibili in relazione a siti specifici o tipi di impianti controllati, come le relazioni redatte dai gestori degli impianti controllati per le autorità, i dati relativi al controllo interno, le informazioni di audit e dichiarazioni ambientali, in particolare quelle prodotte dagli impianti controllati registrati in conformità del sistema comunitario di ecogestione e audit, i risultati delle ispezioni precedenti e le relazioni sul controllo della qualità ambientale.

    5. I piani di ispezione ambientale devono come minimo: a) definire l'area geografica d'applicazione, che può comprendere in tutto o in parte il territorio di uno Stato membro; b) coprire un determinato periodo di tempo, non superiore ad un anno; c) prevedere disposizioni specifiche di revisione; d) indicare i siti specifici o i tipi di impianti controllati interessati; e) prevedere programmi di ispezioni ambientali ordinarie, compresa ove opportuno la frequenza delle visite in sito per i vari tipi di impianti controllati specificati; f) prevedere e definire le procedure per le ispezioni non ordinarie da attuare in caso di reclami, incidenti, inadempienze e ai fini del rilascio di permessi.

    V - Visite in sito

    1. Gli Stati membri devono garantire che in tutte le visite in sito siano rispettati i criteri seguenti: a) attenta verifica della conformità ai requisiti giuridici CE applicabili all'ispezione in questione; b) scambio di informazioni sulle rispettive attività e per quanto possibile coordinamento delle visite in sito e delle altre attività di ispezione ambientale nel caso di visite in sito eseguite da più di un'autorità ispettiva; c) descrizione dei risultati delle visite in sito nelle relazioni redatte in conformità del punto VI e, se necessario, scambio di queste informazioni tra le autorità competenti per le ispezioni e l'osservanza delle norme nonché altre autorità a livello nazionale, regionale e locale; d) regolare diritto d'accesso ai siti e alle informazioni per gli ispettori o il personale addetto alle visite in sito ai fini delle ispezioni ambientali.

    2. Gli Stati membri devono assicurare che le visite in sito siano effettuate regolarmente dalle autorità ispettive nel quadro delle loro ispezioni ambientali ordinarie e che in tali visite siano applicati i seguenti criteri aggiuntivi: a) applicazione di un approccio integrato che esamini la gamma completa degli impatti ambientali in conformità dei requisiti giuridici CE applicabili, dei programmi di ispezione ambientale e dell'organizzazione interna degli organismi ispettivi; b) le visite in sito devono promuovere e approfondire le conoscenze e la comprensione da parte dei gestori dei pertinenti requisiti giuridici CE, dei punti vulnerabili dell'ambiente e dell'impatto ambientale delle loro attività; c) devono essere presi in considerazione i rischi e gli impatti per l'ambiente dell'impianto controllato al fine di valutare l'efficacia degli attuali requisiti per l'autorizzazione, il permesso o la licenza e stabilire se sia necessario migliorarli o modificarli.

    3. Gli Stati membri devono inoltre garantire la realizzazione di visite in sito non ordinarie nelle seguenti circostanze: a) indagini da parte delle pertinenti autorità ispettive in caso di reclami ambientali di notevole importanza non appena esse ne siano venute a conoscenza; b) indagini relative a gravi incidenti o inadempienze non appena le autorità ispettive ne siano venute a conoscenza; c) per stabilire se, e a quali condizioni, rilasciare per la prima volta un'autorizzazione, un permesso o una licenza per un processo o attività presso un impianto controllato o il sito proposto a tale scopo; d) ove opportuno, prima del nuovo rilascio, rinnovo o modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza.

    VI - Relazioni e conclusioni a seguito delle visite in sito

    1. Gli Stati membri devono garantire che le autorità ispettive redigano una relazione dopo ogni visita in sito che esponga le conclusioni raggiunte sull'osservanza dei requisiti giuridici CE, una valutazione al riguardo e una opinione sulla necessità di ulteriori azioni, come ad esempio procedure di controllo dell'applicazione, comprese sanzioni, la nuova concessione o la modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o ulteriori attività di ispezione, comprese ulteriori visite in sito.

    2. Gli Stati membri devono garantire che le relazioni sulle visite in sito siano correttamente registrate per iscritto e conservate in una base di dati facilmente accessibile e siano comunicate al gestore dell'impianto controllato in questione e messe a disposizione del pubblico in conformità delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. Le relazioni saranno messe a disposizione del pubblico entro due mesi dall'ispezione.

    VII - Indagini in caso di incidenti e inadempienze gravi

    1. Gli Stati membri devono assicurare che le indagini in caso di incidenti e inadempienze gravi della legislazione CE, di cui le autorità vengono a conoscenza mediante reclamo o altro mezzo, siano effettuate dalle pertinenti autorità ispettive in modo da: a) chiarire le cause dell'evento e il suo impatto sull'ambiente nonché, ove opportuno, le responsabilità e l'eventuale responsabilità civile dell'evento e delle sue conseguenze inviando le conclusioni alle autorità responsabili dell'applicazione, se diverse da quelle preposte all'ispezione; b) ridurre e, ove possibile, porre rimedio agli impatti ambientali dell'evento determinando le azioni appropriate che il gestore (i gestori) e le autorità devono intraprendere; c) determinare le azioni da intraprendere per evitare ulteriori incidenti e inadempienze; e d) se necessario adottare misure di applicazione o sanzioni.

    2. Gli Stati membri devono garantire che le pertinenti autorità ispettive diano seguito alle ispezioni ambientali accertandosi che il gestore prenda le misure necessarie a seguito di un incidente o di una inadempienza, e dell'indagine delle suddette autorità.

    VIII - Relazione a livello generale sulle attività ispettive in campo ambientale

    1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione di questa raccomandazione, per mezzo di una relazione da inviarsi entro due anni a decorrere dalla data prevista al punto X, utilizzando, per quanto possibile, i dati resi disponibili dalle autorità responsabili delle ispezioni a livello regionale e locale.

    2. Tali relazioni devono essere messe a disposizione del pubblico e della Commissione e devono comprendere in particolare quanto segue: a) dati quantitativi sul personale e sulle altre risorse di cui dispongono le autorità ispettive; b) dettagli sul ruolo e l'operato delle autorità ispettive competenti per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di ispezione; c) dati schematici sulle ispezioni ambientali effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la percentuale di impianti controllati ispezionati (per tipo) e una stima del tempo necessario, per controllare tutti gli impianti controllati del tipo in questione; d) il livello di conformità ai requisiti giuridici CE degli impianti controllati, come risulta dalle ispezioni eseguite e da ogni altra informazione in possesso delle autorità competenti, con riferimento all'ubicazione e al tipo degli impianti controllati, ad ogni specifico requisito giuridico CE non rispettato e all'entità dell'inadempienza; e) un quadro riassuntivo delle azioni intraprese a seguito di reclami, incidenti e inadempienze con indicazione del numero dei casi trattati; f) una valutazione del successo o del fallimento dei programmi di ispezione in relazione all'attività dell'organismo ispettivo, con eventuali raccomandazioni per i programmi futuri;

    VIII bis

    1. La rete IMPEL (Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente) provvede al più presto a fissare, in collaborazione con la Commissione e altre parti interessate, criteri minimi per l'abilitazione e l'accreditamento degli ispettori ambientali autorizzati ad effettuare ispezioni ambientali per conto o sotto l'autorità o la supervisione delle autorità ispettive.

    2. Gli Stati membri sviluppano con la massima sollecitudine, in collaborazione con la rete IMPEL, la Commissione ed altre parti interessate, programmi di formazione al fine di soddisfare la domanda di ispettori ambientali qualificati.

    IX - Valutazione da parte della Commissione del funzionamento dei criteri minimi

    La Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia della presente raccomandazione al più presto dopo aver ricevuto le relazioni dagli Stati membri di cui al precedente punto VIII, allo scopo di adeguare la portata dei criteri minimi alla luce dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e tenendo conto di ogni ulteriore contributo delle parti interessate, incluse la rete IMPEL e l'Agenzia europea dell'ambiente.

    X - Attuazione

    Gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente raccomandazione al più tardi entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e ad informarne immediatamente la Commissione comunicando contemporaneamente i particolari relativi ai meccanismi di ispezione ambientale già esistenti o previsti.

    Fatto a Bruxelles, il __________Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente.

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