Per serbatoio interrato si intende un
contenitore di stoccaggio situato sotto il piano di campagna di
cui non sia visivamente e direttamente ispezionabile la
superficie esterna, contenente sostanze pericolose, avente
capacita' uguale o maggiore di un metro cubo.
Sono esclusi dall'applicazione del presente
decreto i serbatoi interrati utilizzati:
nelle zone militari, se altrimenti
regolati
per l'alimentazione degli impianti di
produzione di calore, se con volume totale non superiore
a 15 metri cubi;
per stoccaggio di gas di petrolio
liquefatto;
per stoccaggio di carburanti per
aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
per stoccaggio di prodotti liquidi, in
serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia
di cemento armato o malte cementizie, di capacita'
superiore a 100 mc purche' sia garantita nel tempo la
tenuta dei serbatoi stessi
Per sostanze pericolose contenute si
intendono quelle appartenenti ai gruppi e alla famiglie di
sostanze liquide in condizioni standard riportate negli elenchi
in allegato al D.Lgs. n.132 del 27 gennaio 1992 così come
modificati dal Decreto 11 maggio 1999, testo unico sulle acque.
Composti
organo alogenati e sostanze che possono dare
origine a tali composti nellambiente
idrico;
Composti
organo fosforici;
Composti
organo stannici;
Sostanze che
hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno
in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
Mercurio e i
suoi composti;
Cadmio e i
suoi composti;
Oli minerali
persistenti e idrocarburi di origine petrolifera
persistenti;
Cianuri.
Materie
persistenti che possono galleggiare, restare in
sospensione o andare a fondo e che possono
disturbare ogni tipo di utilizzazione delle
acque.
Metalli di
cui alla tabella seguente
Biocidi e
loro derivati non compresi nellelenco del
paragrafo precedente;
Sostanze che
hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero
sullodore dei prodotti consumati
dalluomo derivati dallambiente
idrico, nonché i composti che possono dare
origine a tali sostanze nelle acque
Composti
organosilicati tossici o persistenti e che
possono dare origine a tali composti nelle acque
ad eccezione di quelli che sono biologicamente
innocui o che si trasformano rapidamente
nellacqua in sostanze innocue
Composti
inorganici del fosforo e fosforo elementare
Oli minerali
non persistenti ed idrocarburi di origine
petrolifera non persistenti
Cianuri,
fluoruri
Sostanze che
influiscono sfavorevolmente sullequilibrio
dellossigeno, in particolare ammoniaca e
nitriti.
piombo
selenio
stagno
vanadio
rame
arsenico
bario
zinco
nichel
antimonio
cobalto
tallio
cromo
berillio
boro
tellurio
molibdeno
titanio
uranio
argento
La licenza di costruzione e il nullaosta all’esercizio
vengono rilasciati dal Sindaco del Comune interessato su parere conforme di
ARPA.
Per l'installazione è necessario presentare domanda di
autorizzazione edilizia in Comune. Oltre alla documentazione di prassi per opere
edilizie (cartella comunale) alla pratica dovranno essere allegati:
Una relazione descrittiva delle caratteristiche di progetto, costruzione e
installazione relativamente ai dispositivi di prevenzione e contenimento
delle perdite (dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la
fuoriuscita del prodotto, incamiciatura o sistema equivalente per le
tubazioni interrate funzionanti a pressione) e al sistema di monitoraggio in
continuo delle perdite;
Una planimetria relativa ad un'area sufficientemente ampia a
caratterizzare la zona in relazione agli insediamenti confinanti e prospetti
in scala adeguata comprendenti l'insediamento con indicati i siti di
interramento dei serbatoi nuovi ed esistenti e descrivente i tracciati
relativi alla rete fognaria acque bianche, alla rete fognaria acque nere e
all'esatta ubicazione di pozzetti e caditoie nell'area di proprietà.
Il Servizio Territoriale della Sezione Provinciale ARPA
effettuerà l'istruttoria tecnica relativa a tale documentazione.
Il parere ARPA verrà rilasciato anche ai sensi dell'art.5,
c.3, del DM 24 maggio 1999 n.246. L'impianto dovrà essere conforme al progetto
approvato, con le eventuali prescrizioni.
In caso di sostituzione di serbatoio esistente dovrà comunque
essere presentata domanda per l'esercizio dello stesso, allegando le stesse
documentazioni dette sopra, almeno 60 giorni prima dell'inizio lavori. Si utilizzerà
il
modello predisposto.
Lo stesso se nel progetto di intervento edilizio è previsto
l’utilizzo di un serbatoio esistente per sostanze diverse rispetto a quelle
per il quale era stato destinato e rientranti comunque in elenco.
In generale, a meno che non vi siano preminenti esigenze di
sicurezza da garantire, non è consigliabile il ricovero di sostanze pericolose
e a rischio di inquinamento delle acque e del suolo in serbatoi interrati.
Meglio i contenitori epigei dotati di bacino di contenimento.
I serbatoi esistenti devono essere denunciati entro la scadenza
del 13 febbraio 2001 o comunque in occasione di interventi soggetti
a concessione o autorizzazione che possano riguardare l’installazione. La scheda
di registrazione deve essere quella prevista dal modello allegato
A.
I nuovi serbatoi interrati debbono essere
progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme
vigenti, in modo tale da assicurare comunque:
a) il mantenimento dell'integrita'
strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento e il rilevamento delle
perdite;
c) la possibilita' di eseguire i controlli
previsti.
I nuovi serbatoi interrati devono essere:
a doppia parete e con sistema di
monitoraggio in continuo dell'intercapedine:
le pareti dei
serbatoi possono essere:
entrambe
metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale
anticorrosione;
a parete interna
metallica e la parete esterna in altro materiale non
metallico, purche' idoneo a garantire la tenuta
dell'intercapedine tra le pareti;
entrambe le
pareti in materiali non metallici, resistenti a
sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
parete interna in
materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita
in materiale anticorrosione;
a parete singola metallica o in
materiale plastico all'interno di una cassa di
contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con
materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo
delle perdite. La cassa di contenimento puo' contenere
uno o piu' serbatoi senza setti di separazione tra gli
stessi.
Le tubazioni di connessione con detti nuovi
serbatoi possono essere di materiale non metallico.
Per la prevenzione ed il contenimento delle
perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:
un dispositivo di sovrappieno del
liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di
eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
una incamiciatura o sistema
equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in
pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali
perdite.
Con riferimento al monitoraggio in continuo
e' ammessa la centralizzazione dei sistemi, purche' sia
consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di
serbatoio compartimentato e' ammesso il controllo
dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo
alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.
La capacita' massima dei nuovi serbatoi
interrati, e' stabilita come segue:
in 50 mc per i serbatoi di punti
vendita interrati contenente sostanze o preparati liquidi
classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per
autotrazione; i serbatoi possono essere compartimentati e
contenere prodotti diversi nei vari compartimenti;
in 100 mc per i serbatoi per usi
commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto
tossici o tossici, non classificati come infiammabili.
La targa di identificazione del
serbatoio deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacita', lo spessore ed il
materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoio e
dell'intercapedine.
La conduzione dei serbatoi interrati
debbono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che
assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli
sversamenti del contenuto. Il conduttore dei serbatoi dovra'
tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di
installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso
di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di
funzionalita', le prove di tenuta, le eventuali modifiche
apportate, nonche' la registrazione di eventuali anomalie o
incidenti occorsi sui serbatoi.
Il conduttore del serbatoio dovra'
provvedere annualmente ad una verifica di funzionalita' dei
dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento
delle perdite.