Impianti termici a gas
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Sommario

 

Decreto Ministero dell'Interno 12 aprile 1996

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Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
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Testo
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Art. 1 - Campo di applicazione

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Art. 2 - Obiettivi

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Art. 3 - Disposizioni tecniche

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Art. 4 - Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi

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Art. 5 - Commercializzazione CEE

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Art. 6 - Disposizioni per gli impianti esistenti

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Art. 7 - Disposizioni finali

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Titolo I - Generalità
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1.1 Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

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1.2 Luoghi di installazione degli apparecchi

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Titolo II - Installazione all'aperto
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2.1 Disposizioni comuni

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2.2 Disposizioni particolari
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2.2.1 Limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8

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2.2.2 Limitazioni per i generatori di aria calda installati all'aperto

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2.2.3 Tubi radianti installati all’aperto

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Titolo III - Installazione in locali esterni

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Titolo IV - Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito 
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4.1 Disposizioni comuni
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4.1.1 Ubicazione
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4.1.1.2 Limitazioni dell'ubicazione di apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8

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4.1.2 Aperture di aerazione
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4.1.2.1 Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8

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4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali

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4.2 Locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore
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4.2.1 Ubicazione

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4.2.2 Caratteristiche costruttive

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4.2.3 Aperture di aerazione

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4.2.4 Disposizione degli impianti all’interno dei locali

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4.2.5 Accesso
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4.2.5.1 Porte

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4.2.6 Limitazioni per l’installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento

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4.3 Locali per forni da pane, lavaggio biancheria, altri laboratori artigiani e sterilizzazione
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4.3.1 Caratteristiche costruttive

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4.3.2. Accesso e comunicazioni

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4.4 Locali di installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie
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4.4.1 Caratteristiche costruttive

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4.4.2. Accesso e comunicazioni
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4.4.2.1. Ulteriori limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8

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4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti

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4.5. Locali di installazione di generatori di aria calda a scambio diretto
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4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori

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4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attività
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4.5.2.1 Caratteristiche dei locali

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4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi

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4.5.3. Condotte aerotermiche

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4.6. Locali di installazione di moduli a tubi radianti
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4.6.1 Caratteristiche dei locali

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4.6.2 Disposizione dei moduli all’interno dei locali

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4.7 Installazione all'interno di serre  

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4.8 Locali di installazione di nastri radianti
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4.8.1 Caratteristiche dei locali
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4.8.1.1 Unità termica posizionata all'aperto

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4.8.1.2 Unità termica posizionata all'interno dei locali

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4.8.2 Disposizione delle condotte radianti all'interno dei locali

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4.8.3 Aperture di aerazione

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Titolo V - Impianto interno di adduzione del gas
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5.1 Generalità

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5.2 Materiali delle tubazioni
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5.2.1. Tubi di acciaio

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5.2.2 Tubi di rame

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5.2.3 Tubi di polietilene

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5.3 Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole
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5.3.1. Tubazioni in acciaio

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5.3.2 Tubazioni in rame

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5.3.3 Tubazioni in polietilene

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5.4 Posa in opera
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5.4.1 Percorso delle tubazioni

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5.4.2 Generalità

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5.4.3 Modalità di posa in opera all’esterno dei fabbricati
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5.4.3.1 Posa in opera interrata

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5.4.3.2 Posa in opera in vista

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5.4.3.3 Posa in opera in canaletta

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5.4.4 Modalità di posa in opera all’interno dei fabbricati
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5.4.4.1 Posa in opera in appositi alloggiamenti

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5.4.4.2 Posa in opera in guaina

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5.5 Gruppo di misurazione

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5.6 Prova di tenuto dell'impianto interno

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Titolo VI -  Disposizioni complementari
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6.1 Impianto elettrico

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6.2 Mezzi di estinzione degli incendi

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6.3 Segnaletica di sicurezza

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6.4 Esercizio e manutenzione

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Titolo VII - Impianti esistenti

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1143/4134 del 11 giugno 1996

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Decreto Ministro dell'Interno 12 aprile 1996. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1275/4134 del 30 novembre 2000

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D.M. 12 Aprile 1996. Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentati a gas. Chiarimenti

Decreto Ministero dell'Interno 23 luglio 2001

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Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi

Lettera circolare Ministero dell’Interno 25 ottobre 2002

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Impianti per cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas con densità inferiore a 0,8 kg/mc aventi potenzialità complessiva maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW

 

 

Decreto Ministero dell'Interno 12 aprile 1996

 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

 

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 74 alla G.U. n. 103 del 4 maggio 1996

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

VISTA la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

VISTO l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

VISTO l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

VISTA la legge 6 dicembre 1971 n. 1083 - Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

VISTA la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 90/396/CEE del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di apparecchi a gas;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

RILEVATA la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti a produzione calore alimentati a combustibile gassoso;

VISTA la regola tecnica elaborata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

VISTO l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

ESPLETATA la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;

D E C R E T A:

 

Art. 1

Campo di applicazione

1 - Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sotto elencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kcal/h indicato nelle precedenti disposizioni) alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell’articolo 2:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;

b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;

c) forni da pane e altri laboratori artigiani;

chiarimento: l'art. 1 lettera c comprende le cabine forno di verniciatura per carrozzerie. B2001

d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;

e) cucine e lavaggio stoviglie.

Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo A, le stufe catalitiche e gli inceneritori.

(modificato dal D.M. 23 luglio 2001)

 

2 - Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. All’interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

chiarimento: qualora in un uno stesso locale o in locali direttamente comunicanti, siano installati più apparecchi di tipo "C" gli stessi devono considerarsi come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. D0102

3 - Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell’allegata regola tecnica.

 

Art. 2

Obiettivi

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, degli edifici e dei soccorritori, gli impianti di cui all’articolo precedente devono essere realizzati in modo da:

evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;

limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;

 

Art. 3

Disposizioni tecniche

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

 

Art. 4

Sicurezza degli apparecchi e relativi dispositivi

1 - Gli apparecchi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990 e i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo devono essere muniti rispettivamente di marcatura CE e di attestato di conformità ai sensi della citata direttiva.

2 - Fino al 31 dicembre 1995 gli apparecchi e i dispositivi fabbricati in Italia, privi rispettivamente della marcatura CE e dell’attestato di conformità, devono rispondere alle prescrizioni della legislazione italiana vigente. Comunque tali apparecchi e dispositivi, immessi in commercio fino al 31 dicembre 1995 possono essere installati anche dopo tale data.

3 - Gli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva 90/396/CEE devono essere costruiti secondo le regole della buona tecnica ai fini della salvaguardia della sicurezza ed essere rispondenti alle vigenti legislazioni in materia. In ogni caso tali apparecchi dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza, di regolazione e controllo, muniti di attestato di .conformità ai sensi della direttiva stessa.

 

Art. 5

Commercializzazione CEE

1. I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei paesi dell’Unione europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l’accordo SEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministero dell’interno:

decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;

decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco;

decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;

decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura a cui è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

 

Art. 6

Disposizioni per gli impianti esistenti

1 - Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, purché approvati e autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

2 - Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica non superiore a 116 kW, purché realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzata una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

(vedi anche Lettera circolare M.I. n. P 1143/4134 del 11 giugno 1996 - Impianti esistenti)

chiarimento: qualora in un impianto termico esistente e regolarmente autorizzato si effettui il cambio di alimentazione da combustibile liquido a combustibile gassoso, anche se la potenzialità rimane invariata, dovranno essere osservate le disposizioni del D.M. 12 aprile 1996 inerente i nuovi impianti. D1498

 

Art. 7

Disposizioni finali

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, del presente decreto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’Interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ALLEGATO

 

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI

 

TITOLO I 

GENERALITA'

 

1.1 TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvati con il D.M. 30 novembre 1983. Inoltre, si definisce:

a) apparecchio di tipo A: apparecchio previsto per non essere collegato ad un condotto o ad uno speciale dispositivo per l'evacuazione dei prodotti della combustione all'esterno del locale di installazione;

b) apparecchio di tipo B: apparecchio previsto per essere collegato ad un condotto o ad un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l'esterno. L'aria comburente è prelevata direttamente dall'ambiente dove l'apparecchio è collocato;

c) apparecchio di tipo C: apparecchio con circuito di combustione a tenuta, che consente l'alimentazione di aria comburente al bruciatore con prelievo diretto dall'esterno e contemporaneamente assicura l'evacuazione diretta all’esterno di prodotti della combustione;

d) condotte aerotermiche: condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa dell'aria degli ambienti serviti e/o dell'aria esterna da un generatore d'aria calda;

e) condotte del gas: insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del gas. Le condotte oggetto della presente regola tecnica sono comprese in una dalle seguenti specie definite nel D.M. 24.11.l984:

- 6a specie: condotte per pressioni massime di esercizio maggiori di 0,04 fino a 0,5 bar,

- 7a specie: condotte per pressioni massime di esercizio fino a 0,04 bar;

f) gas combustibile: ogni combustibile che è allo stato gassoso alla temperatura di 15 °C e alla pressione assoluta di 1.013 mbar, come definito nella norma EN 437;

g) generatore di aria calda a scambio diretto: apparecchio destinato al riscaldamento dell'aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermediario, in cui il flusso dell'aria è mantenuto da uno o più ventilatori;

h) impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il punto di consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi);

i) impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore;

l) modulo a tubo radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall'eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall'eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi;

m) locale esterno: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito, purché privo di pareti comuni;

n) locale fuori terra: locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quello del piano di riferimento (Vedi tavola N. 1);

o) locale interrato: locale in cui l'intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + 0,6 m al di sopra del piano di riferimento (vedi tavole nn. 2A, 2B, 2C);

p) locale seminterrato: locale che non è definibile fuori terra ne interrato (vedi tavola n.3);

q) piano di riferimento: piano della strada pubblica o privata o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete nella quale sono realizzate le aperture di aerazione;

r) portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita nell'unità di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kilowatt (kW);

s) pressione massima di esercizio: pressione massima relativa del combustibile gassoso alla quale può essere esercito l’impianto interno;

t) punto di consegna del gas: punto di consegna del combustibile gassoso individuato in corrispondenza:

- del raccordo di uscita del gruppo di misurazione;

- del raccordo di uscita della valvola di intercettazione, che delimita la porzione di impianto di proprietà dell'utente, nel caso di assenza del gruppo di misurazione;

- del raccordo di uscita del riduttore di pressione della fase gassosa nel caso di alimentazione da serbatoio;

u) serranda tagliafuoco: dispositivo di otturazione ad azionamento automatico destinato ad interrompere il flusso dell'aria nelle condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio per un tempo prestabilito.

v) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso.

L'unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale.

Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300°C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione.

Tali condotte aerotermiche sono parte integrante dell'apparecchio.

(modificato dal D.M. 23 luglio 2001)

 

1.2 LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

Gli apparecchi possono essere installati:

- all'aperto;

- in locali esterni;

- in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.

Gli apparecchi devono in ogni caso essere installati in modo tale da non essere esposti ad urti o manomissioni.

 

TITOLO II

 INSTALLAZIONE ALL'APERTO

 

2.1 Disposizioni comuni

Gli apparecchi installati all'aperto devono essere costruiti per tale tipo di installazione.

E' ammessa l'installazione in adiacenza alla pareti dell'edificio servito alle seguenti condizioni:

la parete deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 30 ed essere realizzata con materiale di classe 0 di reazione al fuoco, nonché essere priva di aperture nella zona che si estende, a partire dall'apparecchio, per almeno 0,5 m lateralmente e 1 m superiormente (vedi tavola 4).

Qualora la parete non soddisfi in tutto o in parte tali requisiti:

- gli apparecchi devono distare non meno di 0,6 m dalle pareti degli edifici, oppure

- deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell’apparecchio lateralmente ed 1 m superiormente.

 

2.2 Disposizioni particolari

 

2.2.1 Limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8.

Gli apparecchi devono distare non meno di 5 m da:

- cavità o depressioni, poste al piano di installazione degli apparecchi;

- aperture comunicanti con locali sul piano di posa degli apparecchi o con canalizzazioni drenanti.

Tale distanza può essere ridotta del 50% per gli apparecchi di portata termica inferiore a 116 kW.

 

2.2.2 Limitazioni per i generatori di aria calda installati all'aperto.

Nel caso il generatore sia a servizio di locali di pubblico spettacolo o di locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, deve essere installata sulla condotta dell’aria calda all’esterno dei locali serviti, una serranda tagliafuoco di caratteristiche non inferiori a REI 30 asservita a dispositivo termico tarato a 80 °C o a impianto automatico di rivelazione incendio. Inoltre, nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni, non è permesso il ricircolo dell'aria. Le condotte aerotermiche devono essere conformi al punto 4.5.3.

 

2.2.3 Tubi radianti installati all’aperto

E' permessa l'installazione di moduli con la parte radiante posta all'interno dei locali ed il resto dell'apparecchio al di fuori di questi, purché la parete attraversata sia di classe 0 di reazione al fuoco per almeno 1 m dall’elemento radiante. Per la parte installata all'interno si applica quanto disposto al punto 4.6.

 

TITOLO III

INSTALLAZIONE IN LOCALI ESTERNI

I locali devono essere ad uso esclusivo e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco. Inoltre essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti al Titolo II, di aerazione richiesti al punto 4.1.2 e di disposizione degli apparecchi al loro interno, richiesti al punto 4.1.3.

 

TITOLO IV

INSTALLAZIONE IN FABBRICATI DESTINATI ANCHE AD ALTRO USO O IN LOCALI INSERITI NELLA VOLUMETRIA DEL FABBRICATO SERVITO

 

4.1 Disposizioni comuni

 

4.1.1 Ubicazione

a) Il piano di calpestio dei locali non può essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento. Nel caso dei locali di cui al punto 4.2.6 è ammesso che tale piano sia a quota più bassa e comunque non inferiore a -10 m dal piano di riferimento.

b) Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta

chiarimento: il D.M. 12/4/1996 considera parete esterna gli elementi che non abbiano caratteristiche di copertura. Il punto 4.1.2 prevede infatti esplicitamente che la copertura possa essere considerata parete esterna solo in determinati casi e ai soli fini della realizzazione delle aperture di aerazione. D1797

(vedi anche Lettera circolare Ministero dell’Interno n. P1275/4134 del 30 novembre 2000 - Attestazione parete esterna)

 

4.1.1.2 Limitazioni dell'ubicazione di apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8

L'installazione è consentita esclusivamente in locali fuori terra, eventualmente comunicanti con locali anch’essi fuori terra. In entrambi i casi il piano di calpestio non deve presentare avvallamenti o affossamenti tali da creare sacche di gas che determinino condizioni di pericolo.

 

4.1.2 Aperture di aerazione

I locali devono essere dotati di una o più aperture permanenti di aerazione realizzate su pareti esterne di cui al punto 4.1.1, b); è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione.

Le aperture di aerazione devono essere realizzate e collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione della copertura. Nel caso di coperture piane tali aperture devono essere realizzate nella parte più alta della parete di cui al punto 4.1.1, b).

(vedi anche Lettera circolare Ministero dell’Interno n. P1275/4134 del 30 novembre 2000 - Aperture di aerazione)

Ai fini della realizzazione delle aperture di aerazione, la copertura è considerata parete esterna qualora confinante con spazio scoperto e di superficie non inferiore al 50% della superficie in pianta del locale, nel caso dei locali di cui al punto 4.2 e al 20% negli altri casi.

chiarimento: il D.M. 12/4/1996 considera parete esterna gli elementi che non abbiano caratteristiche di copertura. Il punto 4.1.2 prevede infatti esplicitamente che la copertura possa essere considerata parete esterna solo in determinati casi e ai soli fini della realizzazione delle aperture di aerazione. D1797

Le superfici libere minime, in funzione della portata termica complessiva non devono essere inferiori a (“Q” esprime la portata termica, in kW ed “S” la superficie, in cm2):

a) locali fuori terra: S =Q x 10;

b) locali seminterrati ed interrati, fino a quota -5 m dal piano di riferimento: S =Q x 15;

c) locali interrati, a quota compresa tra -5 m e -10 m al di sotto del piano di riferimento, (consentiti solo per i locali di cui al punto 4.2.): S =Q x 20 (con un minimo di 5.000 cm2).

Alle serre non si applicano tali valori.

In ogni caso ciascuna apertura non deve avere superficie netta inferiore a 100 cm2.

 

4.1.2.1 Limitazioni delle aperture di aerazione per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8.

Almeno i 2/3 della superficie di aerazione devono essere realizzati a filo del piano di calpestio, con un'altezza minima di 0,2 m. Le aperture di aerazione devono distare non meno di 2 m, per portate termiche non superiori a 116 kW e 4,5 m per portate termiche superiori, da cavità, depressioni o aperture comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di calpestio o da canalizzazioni drenanti.

 

4.1.3 Disposizione degli apparecchi all'interno dei locali.

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno degli apparecchi e le pareti verticali e orizzontali del locale, nonché le distanze fra gli apparecchi installati nello stesso locale devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

 

4.2 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER LA CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI, PER LA PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA E/O VAPORE

 vedi anche 4.1 Disposizioni comuni

I locali devono essere destinati esclusivamente agli impianti termici.

 

4.2.1 Ubicazione

I locali non devono risultare sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2 o ai relativi sistemi di vie di uscita. Tale sottostanza o contiguità è tuttavia ammessa purché la parete confinante con spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, o nel caso di locali interrati con intercapedine ad uso esclusivo, attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta, si estenda per una lunghezza non inferiore al 20% del perimetro e la pressione di esercizio non superi i 0,04 bar.

chiarimento: quanto previsto al punto 4.2.1 del D.M. 12.4.1996, si applica indipendentemente dal fatto che i locali contigui all’impianto  termico siano o meno attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. F0597

 

4.2.2 Caratteristiche costruttive

I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio.

Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione. Nel caso di apparecchi di portata termica complessiva inferiore a 116 kW è ammesso che tali caratteristiche siano ridotte a R60 e REI 60. Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4.2.4. l’altezza del locale di installazione deve rispettare le seguenti misure minime, in funzione della portata termica complessiva:

- non superiore a 116 kW: 2,00 m;

- superiore a 116 kW e sino a 350 kW: 2,30 m;

- superiore a 350 kW e sino a 580 kW: 2,60 m;

- superiore a 580 kW: 2,90 m.

chiarimento: nel caso di locali con copertura piana ed inclinata occorre far riferimento all'altezza media del locale, assicurando comunque un'altezza minima di 2 m laddove è prevista l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo per gli interventi di manutenzione. I1800

chiarimento: è ammessa la coesistenza in un'unica centrale termica tra un bruciatore alimentato a gasolio ed uno alimentato a G.P.L. purché:

- la centrale termica abbia accesso dall'esterno;

- venga realizzato all'esterno del locale un contenimento con soglia rialzata di altezza non inferiore ad almeno 60 cm dall'apertura di ventilazione;

- venga installato un rivelatore di G.P.L. a pavimento collegato ad un allarme e ad un'elettrovalvola per l'intercettazione del gas all'esterno del locale.

 

4.2.3 Aperture di aerazione

La superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel punto 4.1.2, non deve essere in ogni caso inferiore di 3.000 cm2 e nel caso di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm2.

In caso di locali sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0, 4 persone/ m2 o ai relativi sistemi di via di uscita, l’apertura di aerazione si deve estendere a filo del soffitto, nella parte più alta della parete attestata su spazio scoperto o su strada pubblica o privata scoperta o nel caso di locali interrati, su intercapedine ad uso esclusivo attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta. La superficie netta di aerazione deve essere aumentata del 50% rispetto ai valori indicati al punto 4.1.2 ed in ogni caso deve estendersi lungo almeno il 70% della parete attestata sull’esterno, come sopra specificato, per una altezza, in ogni punto, non inferiore a 0,50 m. Nel caso di alimentazione con gas a densità superiore a 0,8, tale apertura deve essere realizzata anche a filo del pavimento nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1.2.1.

 

4.2.4. Disposizione degli impianti all’interno dei locali

Lungo il perimetro dell’apparecchio è consentito il passaggio dei canali da fumo e delle condotte aerotermiche, delle tubazioni dell’acqua, gas, vapore e dei cavi elettrici a servizio dell’apparecchio.

E’ consentita l’installazione a parete di apparecchi previsti per tale tipo di installazione.

E’ consentito che più apparecchi termici a pavimento o a parete, previsti per il particolare tipo di installazione, siano posti tra loro in adiacenza o sovrapposti, a condizione che tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo siano facilmente raggiungibili.

Il posizionamento dei vari componenti degli impianti deve essere tale da evitare il rischio di formazione di sacche di gas in misura pericolosa.

 

4.2.5 Accesso

L’accesso può avvenire dall’esterno da:

- spazio scoperto;

- strada pubblica o privata scoperta;

- porticati;

- intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m;

oppure dall’interno tramite disimpegno, realizzato in modo da evitare la formazione di sacche di gas, ed avente le seguenti caratteristiche:

a) impianti di portata termica non superiore a 116 kW: resistenza al fuoco della struttura REI 30 e con porte REI 30;

b) impianti di portata termica superiore a 116 kW:

- superficie netta minima di 2 mq;

- resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60;

- aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine.

Nel caso di alimentazione con gas a densità non superiore a 0,8, è consentito l’utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 m2.

Nel caso di locali ubicati all’interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m2, l’accesso deve avvenire direttamente dall’esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.

chiarimento: l'art. 1 del D.M. 569/92 individua determinati edifici pregevoli per arte o storia (destinati a contenere musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali) per i quali sono vigenti le misure fissate dal decreto stesso, tra le quali il divieto di installare le centrali termiche all'interno del volume degli edifici. Per tutti gli altri edifici pregevoli per arte o storia, che ricadono come i primi nel punto 90 del D.M. 16/2/1982, potrà invece essere ammessa la coesistenza con i locali centrale termica. D2198

 

4.2.5.1 Porte

Le porte dei locali e dei disimpegni devono:

- essere apribili verso l’esterno e munite di congegno di autochiusura, di altezza minima di 2 m e larghezza minima 0,6 m. Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è vincolato.

- possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 o REI 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore e non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada pubblica o privata, scoperta, o da intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

chiarimento: il dispositivo di autochiusura è obbligatorio per tutte le porte di accesso o di comunicazione degli impianti termici. J2396

 

4.2.6 Limitazioni per l’installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento

a) Le aperture di aerazione e l’accesso devono essere ricavati su una o più intercapedini antincendio, attestate su spazio scoperto, non comunicanti con alcun locale e ad esclusivo uso del locale destinato agli apparecchi.

b) All’esterno del locale ed in prossimità di questo deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, una valvola automatica del tipo normalmente chiuso asservita al funzionamento del bruciatore e al dispositivo di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola stessa e il bruciatore.

c) La pressione di esercizio non deve essere superiore a 0,04 bar.

 

4.3 LOCALI PER FORNI DA PANE, LAVAGGIO BIANCHERIA, ALTRI LABORATORI ARTIGIANI E STERILIZZAZIONE

 vedi anche 4.1 Disposizioni comuni

Gli apparecchi devono essere installati in locali a essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni.

 

4.3.1 Caratteristiche costruttive

Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a R 60, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 60. Per portate termiche complessive fino a 116 kW, sono consentite strutture R/REI 30.

 

4.3.2. Accesso e comunicazioni

L’accesso può avvenire:

- direttamente dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o;

- da locali attigui, purché pertinenti l’attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.

 

4.4 LOCALI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE

 vedi anche 4.1 Disposizioni comuni

I locali, fatto salvo quanto consentito nel successivo punto 4.4.3, devono essere esclusivamente destinati agli apparecchi.

chiarimento: è ammessa la presenza, nel locale di installazione di apparecchi a gas a servizio di cucine, di attrezzature pertinenti la cucina stessa, quali la zona di preparazione, di lavaggio, i frigoriferi. H0299

 

4.4.1 Caratteristiche costruttive

Le strutture portanti devono possedere resistenza al fuoco non inferiore a R 120, quelle di separazione da altri ambienti non inferiore a REI 120. Per impianti di portata termica complessiva fino a 116 kW sono consentite caratteristiche R/REI 60.

 

4.4.2. Accesso e comunicazioni

L’accesso può avvenire direttamente:

- dall’esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;

- e/o dal locale consumazione pasti, tramite porte larghe almeno 0,9 m di caratteristiche almeno REI 60 per portate termiche superiori a 116 kW e REI 30 negli altri casi, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.

E’ consentita la comunicazione con altri locali, pertinenti l’attività servita dall’impianto, tramite disimpegno anche non aerato, con eccezione dei locali destinati a pubblico spettacolo, con i quali la comunicazione può avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5, b), indipendentemente dalla portata termica.

 

4.4.2.1. Ulteriori limitazioni per gli apparecchi alimentati con gas a densità maggiore di 0,8.

La comunicazione con caserme, locali soggetti ad affollamenti superiore a 0,4 persone/ m2, locali di pubblico spettacolo o destinati alle attività di cui ai punti 51, 75, 84, 85, 86, 87 e 89 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, può avvenire esclusivamente tramite disimpegno avente le caratteristiche indicate al punto 4.2.5 - b), indipendentemente dalla portata termica.

chiarimento: la comunicazione del locale cucina, in cui sono installati apparecchi alimentati a G.P.L., con la sala mensa di una caserma, può essere consentita alle condizioni indicate al punto 4.4.2 del D.M. 12 aprile 1996. Si ritiene infatti che la realizzazione del disimpegno aerato, di cui al punto 4.2.5, lettera b, del succitato decreto, deve essere prevista solo in caso di comunicazione della cucina con locali adibiti a caserma (dormitorio, uffici, magazzini, ecc.).

 

4.4.3 Installazioni in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti

L’installazione di apparecchi a servizio di cucine negli stessi locali di consumazione pasti, è consentita alle seguenti ulteriori condizioni:

a) gli apparecchi utilizzati devono essere asserviti a un sistema di evacuazione forzata (p.e.: cappa munita di aspiratore meccanico);

b) l’alimentazione del gas alle apparecchiature deve essere direttamente asservita al sistema di evacuazione forzata e deve interrompersi nel caso che la portata di questo scenda sotto i valori prescritti in seguito; la riammissione del gas alle apparecchiature deve potersi fare solo manualmente;

c) l’atmosfera della zona cucina, durante l’esercizio, deve essere mantenuta costantemente in depressione rispetto a quella della zona consumazione pasti;

d) il sistema di evacuazione deve consentire l’aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m3/h di fumi per ogni kW di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti; (modificato dal D.M. 19 febbraio 1997)

e) le cappe o i dispositivi similari devono essere costruiti in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e dotati di filtri per grassi e di dispositivi per la raccolta delle eventuali condense;

f) tra la zona cucina e la zona consumazione pasti deve essere realizzata una separazione verticale pendente dalla copertura fino a quota 2,2 m dal pavimento, atta ad evitare l’espandersi dei fumi e dei gas caldi in senso orizzontale all’interno del locale, in materiale di classe 0 di reazione al fuoco ed avente adeguata resistenza meccanica, particolarmente nel vincolo;

g) le comunicazioni dei locali con altri, pertinenti l’attività servita, deve avvenire tramite porte REI 30 con dispositivo di autochiusura;

h) il locale consumazione pasti, in relazione all’affollamento previsto, deve essere servito da vie di circolazione ed uscite, tali da consentire una rapida e sicura evacuazione delle persone presenti in caso di emergenza.

 

4.5. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO

 vedi anche 4.1 Disposizioni comuni

 

4.5.1 Locali destinati esclusivamente ai generatori

I locali e le installazioni devono soddisfare i requisiti richiesti al punto 4.2. E’ tuttavia ammesso che i locali comunichino con gli ambienti da riscaldare attraverso le condotte aerotermiche, che devono essere conformi al successivo punto 4.5.3. Inoltre:

- nel caso in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni non è permesso il ricircolo dell’aria;

- l’impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco l’espulsione all’esterno dell’aria calda proveniente dall’apparecchio;

- l’intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.

 

4.5.2 Locali di installazione destinati ad altre attività

E’ vietata l’installazione all’interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/ m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni.

All’interno di autorimesse ed autofficine potranno essere consentiti solo gli apparecchi rispondenti alle specifiche norme tecniche armonizzate.

 

4.5.2.1 Caratteristiche dei locali

Le pareti alle quali siano addossati, eventualmente, gli apparecchi devono possedere caratteristiche almeno REI 30 ed in classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l’installazione all’interno deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

- 0,60 m tra l’involucro dell’apparecchio e le pareti;

- 1,00 m tra l’involucro dell’apparecchio ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell’apparecchio. Inoltre le pareti attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette. I generatori con bruciatore atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un dispositivo antireflusso dei prodotti della combustione (abrogato dal D.M. 16 novembre 1999). Nel caso di installazione in ambienti soggetti a depressione o nei quali le lavorazioni comportanti lo sviluppo di apprezzabili quantità di polveri incombustibili, gli apparecchi con bruciatore atmosferico devono essere di tipo C.

chiarimento: le caratteristiche di resistenza al fuoco delle restanti pareti del locale, diverse da quelle alle quali sono addossate i generatori, dovranno essere congruenti con i risultati della valutazione del rischio incendio o con quanto previsto dalla specifica norma di prevenzione incendi per l'attività svolta nel locale. L2001

 

 

4.5.2.2 Disposizione degli apparecchi

La distanza fra la superficie esterna del generatore di aria calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti da eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m. Tali prescrizioni non si applicano agli apparecchi posti ad una altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento per i quali sono sufficienti distanze minime a 1,5 m.

Gli apparecchi possono essere installati a pavimento od a una altezza inferiore a 2,5 m, se protetti da una recinzione metallica fissa di altezza non inferiore a 1,5 m e distante almeno 0,6 m e comunque posta in modo da consentire le operazioni di manutenzione e di controllo.

 

4.5.3. Condotte aerotermiche

Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco. I giunti antivibranti devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0 e di reazione al fuoco, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle condotte stesse.

Le condotte non possono attraversare luoghi sicuri (che non siano spazi scoperti), vani scala, vani ascensore e locali in cui le lavorazioni o i materiali in deposito comportano il rischio di esplosione e/o incendio. L’attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte o le strutture che le racchiudono hanno una resistenza al fuoco non inferiore alla classe del locale attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30.

Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio, deve essere installata, in corrispondenza dell’attraversamento, almeno una serranda, avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura attraversata, azionata automaticamente e direttamente da:

- rivelatori di fumo, installati nelle condotte, qualora gli apparecchi siano a servizio di più di un compartimento antincendio e si effettui il ricircolo dell’aria:

- dispositivi termici, tarati a 80° C, posti in corrispondenza delle serrande stesse negli altri casi.

In ogni caso l’intervento della serranda deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore.

chiarimento: qualora le condotte attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio le serrande tagliafuoco devono essere installate anche sulle condotte di ripresa o di ricircolo. J1095

 

4.6. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI

 vedi anche 4.1 Disposizioni comuni

E’ vietata l’installazione all’interno di locali di pubblico spettacolo, locali soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/ m2, locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.

 

4.6.1 Caratteristiche dei locali

Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco delle strutture, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.

(modificato dal D.M. 23 luglio 2001)

 

4.6.2 Disposizione dei moduli all’interno dei locali

La distanza tra la superficie esterna del modulo ed eventuali materiali combustibili in deposito ed il piano calpestabile deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose ed in ogni caso non inferiore a 4 m.

II circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali è addossato il circuito medesimo non superi i 50°C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.

(modificato dal D.M. 23 luglio 2001)

 

 

4.7 INSTALLAZIONE ALL’INTERNO DI SERRE

   vedi anche 4.1 Disposizioni comuni

L’installazione all’interno di serre deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime da superfici combustibili:

- 0,60 m tra l’involucro dell’apparecchio e le pareti;

- 1,00 m tra l’involucro dell’apparecchio ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 di dimensioni superiori di almeno 0,50 m della proiezione retta dell’apparecchio.

L’aerazione deve essere assicurata da almeno un’apertura di superficie non inferiore a 100 cm2.

 

4.8. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI.

 

I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 m tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.

Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è in ogni caso vietata 1'installazione dei suddetti apparecchi:

- all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

- in locali soggetti a densità di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2; 

- in locali interrati; 

- in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibi1i di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.

 

E’ ammessa l'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unità termica sia posizionata all'aperto:

- in impianti sportivi; 

- in locali soggetti ad affollamento con densità maggiore di 0,1 persone/m2.

 

4.8.1. CARATTERISTICHE DEI LOCALI .

 

4.8.1.1. Unità termica posizionata all’aperto.

L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.

 

4.8.1.2 Unità termica posizionata all’interno dei locali.

Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unità termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco. 

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l’instal1azione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dell’unità termica e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dell’unità termica ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.

 

4.8.2. Disposizione delle condotte radianti all’interno dei locali.

 

La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.

Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i 50°C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.

 

4.8.3. Aperture di aerazione.

 

Qualora l'unità termica sia installata all'interno dei locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.

La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso di installazione dell'unita termica all'aperto, qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.

(modificato dal D.M. 23 luglio 2001)

 

TITOLO V

 IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS

 

5.1 GENERALITA’

Il dimensionamento delle tubazioni e degli eventuali riduttori di pressione deve essere tale da garantire il corretto funzionamento degli apparecchi di utilizzazione. L’impianto interno ed i materiali impiegati devono essere conformi alla legislazione tecnica vigente.

 

5.2 MATERIALI DELLE TUBAZIONI

Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati tali quelli rispondenti alle caratteristiche di seguito indicate e realizzate in acciaio, in rame o in polietilene.

 

5.2.1. Tubi di acciaio

a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura longitudinale e devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8863;

b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8488.

 

5.2.2 Tubi di rame

I tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le condotte del gas della VII specie (pressione di esercizio non superiore a 0,04 bar) devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI 6507, serie B. Nel caso di interramento lo spessore non può essere minore di 2,0 mm.

 

5.2.3 Tubi di polietilene

I tubi di polietilene, ammessi unicamente per l’interramento all’esterno di edifici, devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm.

 

5.3 GIUNZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, VALVOLE

 

5.3.1. Tubazioni in acciaio

a) l’impiego di giunti a tre pezzi è ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e finale dell’impianto interno;

b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi con filettatura o a mezzo saldatura di testa per fusione o a mezzo di raccordi flangiati;

c) nell’utilizzo di raccordi con filettatura è consentito l’impiego di mezzi di tenuta, quali ad esempio canapa con mastici adatti (tranne per il gas con densità maggiore di 0,8), nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo specifico gas. E’ vietato l’uso di biacca, minio o altri materiali simili;

d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio oppure di ghisa malleabile; quelli di acciaio con estremità filettate o saldate, quelli di ghisa malleabile con estremità unicamente filettate;

e) le valvole devono essere di facile manovrabilità e manutenzione e con possibilità di rilevare facilmente le posizioni di aperto e di chiuso. Esse devono essere di acciaio, di ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio non minore del 75% di quella del tubo sul quale vengono inserite. Non è consentito l’uso di ghisa sferoidale nel caso di gas con densità maggiore di 0,8.

 

5.3.2 Tubazioni in rame

a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante brasatura capillare forte;

b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico sono ammessi unicamente nel caso di installazioni fuori terra e a vista o ispezionabili. Non sono ammessi raccordi meccanici con elementi di materiale non metallico. I raccordi ed i pezzi speciali possono essere di rame, di ottone o di bronzo. Le giunzioni miste, tubo di rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi filettati;

c) non è ammesso l’impiego di giunti misti all’interno degli edifici, ad eccezione del collegamento della tubazione in rame con l’apparecchio utilizzatore;

d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone, di bronzo o di acciaio, con le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1 lettera e).

 

5.3.3 Tubazioni in polietilene

a) i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene; le giunzioni devono essere realizzate mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione o saldatura mediante appositi raccordi elettrosaldabili;

b) le giunzioni miste, tubo di polietilene con tubo metallico, devono essere realizzate mediante raccordi speciali (giunti di transizione) polietilene-metallo idonei per saldatura o raccordi metallici filettati o saldati. Sono altresì ammesse giunzioni flangiate;

c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre che dello stesso polietilene, anche con il corpo di ottone, di bronzo o di acciaio, sempre con le medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1. lettera e).

 

5.4 POSA IN OPERA

 

5.4.1 Percorso delle tubazioni

Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve essere il più breve possibile ed è ammesso:

a) all’esterno del fabbricato:

- interrato;

- in vista;

- in canaletta;

b) all’interno dei fabbricati:

- in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;

- in guaina d’acciaio in caso di attraversamento di locali non compresi nei punti precedenti, di androni permanentemente aerati, di intercapedini, a condizione che il percorso sia ispezionabile.

Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle tubazioni è consentito in vista.

Per le installazioni a servizio di locali o edifici adibiti ad attività industriali si applicano le disposizioni previste dal D.M. 24 novembre 1984.

 

5.4.2 Generalità

a) le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non subire danneggiamenti dovuti ad urti.

b) è vietato l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso;

c) è vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a contenere servizi elettrici, telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;

d) eventuali riduttori di pressione o prese libere dell’impianto interno devono essere collocati all’esterno degli edifici o, nel caso delle prese libere, anche all’interno dei locali, se destinati esclusivamente all’installazione degli apparecchi.

Queste devono essere chiuse o con tappi filettati o con sistemi equivalenti;

e) è vietato l’utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro impianto già funzionante;

f) all’esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;

g) per il collegamento dell’impianto interno finale, e iniziale (se alimentato tramite contatore), devono essere utilizzati tubi metallici flessibili continui.

h) nell’attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta da guaina murata con malta di cemento. Nell’attraversamento di muri perimetrali esterni, l’intercapedine fra guaina e tubazione gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque il deflusso del gas proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso l’esterno;

i) è vietato l’attraversamento di giunti sismici;

l) le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete o dal filo esterno del solaio;

m) fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di 10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve comunque essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con adeguate caratteristiche di rigidità dielettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell’incrocio, il tubo del gas sia sottostante a quello dell’acqua, esso deve essere protetto con opportuna guaina impermeabile in materiale incombustibile o non propagante la fiamma;

 

5.4.3 Modalità di posa in opera all’esterno dei fabbricati

 

5.4.3.1 Posa in opera interrata

a) tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di un adeguato rivestimento protettivo contro lo corrosione ed isolati, mediante giunti dielettrici, da collocarsi fuori terra, nelle immediate prossimità delle risalite della tubazione;

b) le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo 100 mm, e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello stesso tipo. Per le tubazioni in polietilene è inoltre necessario prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la sistemazione di nastri di segnalazione;

c) l’interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello del terreno, deve essere almeno pari a 600 mm. Nei casi in cui tale profondità non possa essere rispettata occorre prevedere una protezione della tubazione con tubi di acciaio, piastre di calcestruzzo o con uno strato di mattoni pieni;

d) le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche prima della fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato;

e) le tubazioni metalliche interrate devono essere protette con rivestimento esterno pesante, e devono essere posate ad una distanza reciproca non minore del massimo diametro esterno delle tubazioni (ivi compresi gli spessori delle eventuali guaine). Nel caso di parallelismi, sovrappassi e sottopassi tra i tubi del gas e altre canalizzazioni preesistenti, la distanza minima, misurata fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi.

 

5.4.3.2 Posa in opera in vista

1) Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente ancorate per evitare scuotimenti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse devono essere collocate in posizione tale da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette.

2) Le tubazioni di gas di densità non superiore a 0,8 devono essere contraddistinte con il colore giallo, continuo o in bande da 20 cm, poste ad un distanza massima di 1 m l’una dall’altra. Le altre tubazioni di gas devono essere contraddistinte con il colore giallo, a bande alternate da 20 cm di colore arancione. All’interno dei locali serviti dagli apparecchi le tubazioni non devono presentare giunti meccanici.

chiarimento: con la locuzione giunti meccanici si intendono le giunzioni tra tubazioni effettuate con flange o filettature. J2396

chiarimento: il divieto di realizzare collegamenti fra le tubazioni attraverso giunti meccanici (flange o filettature) non riguarda i locali in cui sono installati gli apparecchi di riscaldamento ma si applica a tutti gli altri locali attraversati dalle tubazioni facenti parte dei volumi serviti dall'impianto. D0102

 

5.4.3.3 Posa in opera in canaletta

Le canalette devono essere:

- ricavate nell’estradosso delle pareti;

- rese stagne verso l’interno delle pareti nelle quali sono ricavate mediante idonea rinzaffatura di malta di cemento;

- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione verso l’esterno di almeno 100 cm2 cadauna, poste nella parte alta e nella parte bassa della canaletta. L’apertura alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata a quota superiore del piano di campagna;

-  ad esclusivo servizio dell’impianto;

 

5.4.4 Modalità di posa in opera all’interno dei fabbricati

 

5.4.4.1 Posa in opera in appositi alloggiamenti

L’installazione in appositi alloggiamenti è consentita a condizione che:

- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di resistenza al fuoco pari a quella richiesta per le pareti del locale o del compartimento attraversato ed in ogni caso no inferiore a REI 30;

- le canalizzazioni non presentino giunti meccanici agli interni degli alloggiamenti non ispezionabili;

- le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;

- siano ad esclusivo servizio dell’impianto interno;

- gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l’esterno con apertura alle due estremità; l’apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma, e nel caso di gas con densità maggiore di 0,8, deve essere ubicata a quota superiore al piano di campagna, ad una distanza misurata orizzontalmente di almeno 10 metri da altre aperture alla stessa quota o a quota inferiore.

 

5.4.4.2 Posa in opera in guaina

Le guaine devono essere:

- in vista;

- di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di almeno 2 cm a quello della tubazione del gas;

- le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso l’esterno. Nel caso una estremità della guaina sia attestata verso l’interno, questa dovrà essere resa stagna verso l’interno tramite sigillatura in materiale incombustibile;

- le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all’interno delle guaine;

- sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la fiamma, nell’attraversamento di muri o solai esterni. Nell’attraversamento di elementi portanti orizzontali, il tubo deve essere protetto da una guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento e l’intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con materiali adatti (ad esempio asfalto, cemento, plastico e simili). E vietato l’impiego di gesso.

Nel caso di androni fuori terra e non sovrastanti piani cantinati è ammessa la posa in opera delle tubazioni sotto pavimento, protette da guaina corredata da sfiati alle estremità verso l’esterno. Nel caso di intercapedini superiormente ventilate ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa in opera in guaina, purché le tubazioni siano in acciaio con giunzioni saldate.

 

5.5 GRUPPO DI MISURAZIONE

 

Il contatore del gas deve essere installato all’esterno in contenitore o nicchia aerata oppure all’interno in locale o in nicchia entrambi aerati direttamente dall’esterno.

chiarimento: il punto 5.5 del D.M. 12 aprile 1996 non esclude la possibilità di comunicazione tra il locale di installazione del gruppo di misurazione del gas ed altri locali. F0597

 

5.6 PROVA DI TENUTA DELL’IMPIANTO INTERNO

 

- La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l’impianto interno e di collegarlo al punto di consegna e agli apparecchi. Se qualche parte dell’impianto non è in vista, la prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione. La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate deve essere eseguite prima del collegamento alle condotte di impianto.

- La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l’esecuzione in condizioni di sicurezza e con le seguenti modalità:

a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi e al contatore;

b) si immette nell’impianto gas o altro materiale inerte, fino a che sia raggiunta una pressione pari a:

- impianti di 6a specie: 1 bar,

- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni interrate);

c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque non minore di 15 min.), si effettua una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente, di idonea sensibilità minima;

d) la prova deve avere la durata di:

- 24 ore per tubazioni interrate di 6a specie;

- 4 ore per tubazioni non interrate di 6a specie;

- 30 min. per tubazioni di 7a specie;

Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale.

e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l’ausilio di soluzione saponosa o prodotto equivalente ed eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. E’ vietato riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle.

Eliminate le perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di tenuta dell’impianto.

f) La prova è considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione. Per ogni prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo.

 

TITOLO VI

 DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

 

6.1 IMPIANTO ELETTRICO

- l’impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge n. 186 dell’ 1 marzo 1968 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990.

- l’interruttore generale nei locali di cui al punto 4.2 deve essere installato all’esterno dei locali, in posizione segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in posizione facilmente raggiungibile e segnalata.

 

6.2 MEZZI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

In ogni locale e in prossimità di ciascun apparecchio deve essere installato un estintore di classe 21A 89 BC. I mezzi di estinzione degli incendi devono essere idonei alle lavorazioni o ai materiali in deposito nei locali ove questi sono consentiti.

 

6.3 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza deve richiamare l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e segnalare la posizione della valvola esterna di intercettazione generale del gas e dell’interruttore elettrico generale.

 

6.4 ESERCIZIO E MANUTENZIONE

1- Si richiamano gli obblighi di cui all’art. 11 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (S.O.G.U. N. 242 del 14 ottobre 1993).

2- Nei locali di cui al punto 4.2 è vietato depositare ed utilizzare sostanze infiammabili o tossiche e materiali non attinenti all’impianto e devono essere adottate adeguate precauzioni affinché, durante qualunque tipo di lavoro, l’eventuale uso di fiamme libere non costituisca fonte di innesco.

 

TITOLO VII

 IMPIANTI ESISTENTI

 

 vedi anche Art.6 - Disposizioni per gli impianti esistenti

7.1 Gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. E’ tuttavia ammesso che:

- la superficie di aerazione sia inferiore a quella richiesta al punto 4.1.2, purché non inferiore a quella risultante dalla formula:

S > 8,6 Q (locali fuori terra);

S > 12,9 Q (locali seminterrati ed interrati fino a quota -5 m);

S > 17,2 Q (locale interrato fra quota compresa tra -5 e -10 metri al di sotto del piano di riferimento).

E’ consentito che l’altezza dei locali sia inferiore a quella prevista nella precedente normativa, nel rispetto dei punti 4.1.3 e 4.2.4. Per impianti di portata termica superiore a 350 kW l’altezza non deve essere comunque inferiore a 2,5 metri.

 

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Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P 1143/4134 del 11 giugno 1996

 

Decreto Ministro dell'Interno 12 aprile 1996. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Chiarimenti ed indirizzi applicativi.

 

omissis

 

C)-Disposizioni per gli impianti esistenti

 

C.1 Impianti per i quali non è richiesto l'adeguamento

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto prevede che per gli impianti approvati ed autorizzati alla data di emanazione dello stesso sulla scorta della previgente normativa, non è richiesto l'adeguamento.

Al riguardo, si chiarisce che rientrano in tale fattispecie gli impianti oggetto di rilascio di uno dei seguenti provvedimenti da parte dei Comandi Provinciali dei VV.F.:

a) certificato di prevenzione incendi;

b) nulla osta provvisorio di prevenzione incendi;

c) approvazione del progetto, anche in deroga.

 

C.2 Impianti per i quali è richiesto l'adeguamento

L'articolo 1, comma 3, del decreto stabilisce che gli impianti esistenti alla data di emanazione dello stesso devono essere adeguati alle disposizioni di cui al titolo VII dell'allegato.

Al riguardo, tenuto conto di quanto stabilito dal succitato articolo 6, si chiarisce che in tale fattispecie ricadono tutti gli impianti preesistenti sprovvisti di uno dei titoli elencati nel precedente punto C.1.

Il requisito di preesistenza deve essere dimostrato dal titolare dell'attività mediante presentazione di precedente atto del Comando Provinciale dei VV.F. dal quale sia desumibile la preesistenza dell'impianto, oppure da atto relativo al contratto stipulato con l' Azienda erogatrice del gas, se trattasi di impianto con alimentazione da rete o con la Ditta rifornitrice del combustibile, se trattasi di alimentazione da serbatoio di g.p.l..

...omissis...

 

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Lettera circolare Ministero dell'Interno n. P1275/4134 del 30 novembre 2000

 

D.M. 12 Aprile 1996. Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentati a gas. Chiarimenti.

 

Pervengono, da più parti, richieste di chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti del D.M. 12 aprile 1996:

 

1) modalità di attestazione su spazio scoperto dei locali interrati, tenuto conto che la formulazione inerente l'intercapedine di cui al punto 4.1.1 b) della norma su cui attestare la parete esterna, si presta a dubbi interpretativi per quanto attiene alle caratteristiche geometriche e dimensionali che la stessa deve possedere;

2) caratteristiche ubicative delle aperture d'aerazione dei locali caldaia interessati dalla presenza di travi emergenti di altezza variabile che, costituendo di fatto un reticolo di coronamento tale da creare un vano a ventilazione impedita tra l'intradosso del solaio ed il filo inferiore delle travi, non garantirebbero il rispetto di quanto richiesto dal punto 4.1.2, salvo ricorrere alla realizzazione di controsoffitti.

 

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

ATTESTAZIONE PARETE ESTERNA

 

In via generale, la prescrizione di cui al punto 4.1.1. b) richiedente che almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro del locale caldaia, sia confinante con spazio scoperto, è finalizzata a garantire la collocazione del locale stesso nell'ambito della fascia perimetrale dell'edificio, e ciò allo scopo di conseguire i seguenti obiettivi di sicurezza:

a) obbligare a posizione i focolari alla periferia del fabbricato;

b) assicurare le necessarie condizioni per la realizzazione delle richieste aperture d'aerazione;

c) determinare situazioni di luogo atte a facilitare l'intervento delle squadre di soccorso in caso d'incendio.

 

Da un'attenta lettura della norma, altre finalità non vengono ravvisate, ne può farsi minimamente riferimento al vecchio concetto del facile cedimento strutturale in caso di esplosione in quanto, non solo non contemplato dalla norma, ma sarebbe in contrasto con quest'ultima se si ha riguardo ai ben definiti valori di resistenza al fuoco che la stessa prescrive per le strutture.

Ciò premesso, avendo ora riguardo alla fattispecie dei locali interrati, giova richiamare che il citato punto 4.1.1. b) prescrive che tali locali siano confinanti con "intercapedine ad esclusivo servizio", soggiungendo comunque, subito dopo, che la stessa abbia "sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e lunga non meno di 0,6 m". Da ciò si desume che la specifica funzione dell'intercapedine è connessa all'aerazione e allo scarico dei fumi, e non già a quella di costituire prolungamento volumetrico a tutta altezza del sovrastante spazio scoperto.

Peraltro, che una parete insistente su terrapieno scoperto sia da considerare come regolarmente attestata su spazio a cielo libero, lo attesta la Circolare n. 73/71 al punto 1.1, e tale norma, sebbene destinata ad altra tipologia di impianti, costituisce pur sempre un complementare quadro di riferimento interpretativo, tantopiù se si tiene presente che la sua emanazione è successiva alla Circolare n. 68/69 di cui l'attuale regola tecnica allegata al D.M. 12 aprile 1996 ne costituisce aggiornamento.

Si ritiene pertanto che, per i locali caldaia interrati sprovvisti di parete emergente dal terrapieno, e fermo restando il rispetto del prescritto 15% minimo di attestazione lineare sul terrapieno stesso, la prescritta intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all'aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal D.M. 30 novembre 1983 al punto 1.8.

 

APERTURE DI AERAZIONE

 

Come sopra accennato, la vigente normativa di sicurezza di cui al D.M. 12 aprile 1996 non è da ritenere più gravosa di quella previgente di cui alla Circolare n. 68/69, ma ne costituisce aggiornamento alle nuove. realtà tecnologiche nel frattempo determinatesi soprattutto nel settore dei materiali, nonché superamento di certi vincoli rivelatisi dall'esperienza troppo restrittivi o non giustificati da riscontri oggettivi, che inducevano al ricorso, sempre più frequente, all'istituto della deroga.

L'attuale normativa, infatti, alle condizioni all'uopo previste - tra le quali quella aggiuntiva di estendere l'apertura d'aerazione a filo soffitto - consente la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2, laddove la Circolare n. 68/69 ne vietava la possibilità.

Per quanto riguarda tutti gli altri impianti, la norma prescrive che le aperture di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas.

Con tale formulazione, la nuova normativa - sopperendo ad una lacuna della Circolare n. 68/69, la quale, parlando di aerazione in termini generici, determinava incongruenze nella scelta ubicativa delle relative aperture - ha inteso richiamare t' attenzione che, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d' aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti.

Fatti salvi, pertanto, i casi in cui le aperture d'aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo soffitto, si ritiene che, in presenza di travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture di aerazione nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete.

 

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Decreto Ministero dell'Interno 23 luglio 2001

 

Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 1996, relativamente ai nastri radianti ed ai moduli a tubi radianti alimentati da combustibili gassosi

 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2001)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 90/39/CEE del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi .per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al suddetto decreto ministeriale 12 aprile 1996, per la parte riguardante gli apparecchi termici ad irraggiamento - nastri e tubi radianti - alimentati da combustibili gassosi;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CEE che codifica la procedura n. 83/189;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

1. Il testo dell'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, del decreto ministeriale 12 aprile 1996, è sostituito dal seguente:

<<Non sono oggetto del presente decreto gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli apparecchi di tipo “A”, le stufe catalitiche e gli inceneritori>>.

 

2. Sono inoltre approvate le modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto ministeriale 12 aprile 1996 indicate nell'allegato al presente decreto.

 

Art. 2

 

1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 12 APRILE 1996

 

Al punto 1.1, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente definizione:

<<v) nastro radiante: apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso.

L'unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore-aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, daI pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale.

Le condotte radianti, la cui temperatura superficiale massima deve essere minore di 300°C, devono essere realizzate con materiale resistente alle alte temperature e isolate termicamente nella parte superiore e laterale, devono essere a tenuta ed esercite costantemente in depressione.

Tali condotte aerotermiche sono parte integrante dell'apparecchio.

 

TITOLO IV

 

Installazione in fabbricati destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

 

4.6. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI MODULI A TUBI RADIANTI. 

4.6.1 Caratteristiche dei locali. 

 

Il punto 4.61 è così modificato:

Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossati i bruciatori dei moduli a tubi radianti, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco delle strutture, l'installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dei bruciatori e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dei bruciatori ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta del bruciatore superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.

 

4.6.2. Disposizione dei moduli all'interno dei locali.

In calce al punto 4.6.2 è aggiunto il seguente periodo:

 

II circuito radiante deve essere installato in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali è addossato il circuito medesimo non superi i 50°C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.>>. 

 

Dopo il punto 4.7 sono aggiunti i seguenti punti:

 

4.8. LOCALI DI INSTALLAZIONE DI NASTRI RADIANTI.

 

I nastri radianti devono essere installati rispettando una distanza minima di 4 m tra il piano di calpestio e il filo inferiore del circuito radiante dell'apparecchio.

Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, è in ogni caso vietata 1'installazione dei suddetti apparecchi:

all'interno di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;

in locali soggetti a densità di affollamento maggiore di 0,4 persone/m2;

in locali interrati;

in locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni.

 

E’ ammessa 1'installazione di nastri radianti, a condizione che l'unità termica sia posizionata all'aperto:

 

in impianti sportivi;

in locali soggetti ad affollamento con densità maggiore di 0,1 persone/m2.

 

<<4.8.1. CARATTERISTICHE DEI LOCALI .

4.8.1.1. Unità termica posizionata all’aperto.

L'installazione deve essere conforme alle disposizioni di cui al punto 2.1.

 

4.8.1.2 Unità termica posizionata all’interno dei locali.

Le strutture orizzontali e/o verticali alle quali sono addossate le unità termiche, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno R/REI 30 e classe 0 di reazione al fuoco.

 

Qualora non siano soddisfatti i requisiti di incombustibilità o di resistenza al fuoco, l’installazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze:

0,60 m tra l'involucro dell’unità termica e le pareti;

1,00 m tra l'involucro dell’unità termica ed il soffitto.

Se tali distanze non sono rispettate, deve essere interposta una struttura di caratteristiche non inferiori a REI 120 avente dimensioni lineari maggiori di almeno 0,50 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica lateralmente, e 1,0 m rispetto a quelle della proiezione retta dell'unità termica superiormente.

Inoltre le strutture attraversate, in corrispondenza della condotta di scarico dei prodotti della combustione, devono essere adeguatamente protette.

 

4.8.2. Disposizione delle condotte radianti all’interno dei locali.

 

La distanza tra la superficie esterna delle condotte radianti ed eventuali materiali combustibili in deposito deve essere tale da impedire il raggiungimento di temperature pericolose sulla superficie dei materiali stessi ai fini dello sviluppo di eventuali incendi e/o reazioni di combustione, ed in ogni caso non minore di 1,5 m.

Le condotte radianti devono essere installate in modo da garantire, sulla base di specifiche istruzioni tecniche fornite dal costruttore, che la temperatura delle strutture verticali e orizzontali alle quali sono addossate le condotte medesime non superi i 50°C, prevedendo, ove necessario, l'interposizione di idonee schermature di protezione.

 

4.8.3. Aperture di aerazione.

Qualora l'unità termica sia installata all'interno dei locali, deve essere realizzata una superficie permanente di aerazione di sezione almeno pari a quanto prescritto al punto 4.1.2.

La medesima superficie permanente di aerazione deve essere prevista nel caso di installazione dell'unita termica all'aperto, qualora il rapporto fra il volume del locale ove sono installate le condotte radianti ed il volume interno del circuito di condotte radianti, sia minore di 150.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno 25 ottobre 2002

 

Impianti per cucine e lavaggio stoviglie alimentati a gas con densità inferiore a 0,8 kg/mc aventi potenzialità complessiva maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW.

 

Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se gli impianti per cucine e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti e simili, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW e non superiore a 116 kW, alimentati a combustibile gassoso con densità inferiore a 0,8 kg/mc alla pressione massima di 0,5 bar, debbano essere adeguati alle disposizioni di cui al Titolo VII del predetto decreto.

 

Al riguardo, nel richiamare l’orientamento già espresso con la lettera circolare 1l giugno 1996, prot. n. P1143/4134 sott. l punto C, si chiarisce che l'adeguamento degli impianti in oggetto, ai fini antincendio, non è richiesto se gli stessi sono rispondenti alle disposizioni della lettera circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 ovvero alle disposizioni di cui ai punti 0 e 10 (ultimo capoverso) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'Interno 8 marzo 1985 a seconda della preesistenza alla data del 4 maggio 1996 o del 10 dicembre 1984 rispettivamente e fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083.

 

Trattandosi, nella fattispecie di cui all'oggetto, di impianti non soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi, il requisito della preesistenza può essere dimostrato dal titolare anche mediante autocertificazione.

 

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