Distributori di carburanti
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Sommario

 

Decreto Ministero dell'Interno 31 luglio 1934

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Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
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art. 10. Classi dei depositi

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art. 41. Distanza dalle ferrovie

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art. 49. Distanza fra i serbatoi

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art. 64. Caratteristiche dei serbati interrati per liquidi delle categorie A, B e C

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art. 65. Serbatoi per gli oli combustibili e per i lubrificanti

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art. 66. Serbatoi interrati per liquidi infiammabili della categoria A

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art. 67. Serbatoi interrati, per residui distillati (classe 10a)

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art. 78. Norme di esercizio

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art. 82. Mezzi di distribuzione degli oli minerali
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Distributori fissi (per benzina e miscele)

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Distributori fissi (per residui distillati per motori a combustione interna)

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Distributori fissi a doppia erogazione

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Distributori mobili (per benzina e miscele)

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Distributori mobili (per oli lubrificanti)

Circolare Ministero dell’Interno n. 10 del 10 febbraio 1969

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Distributori stradali di carburante
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1. Mezzi di distribuzione consentiti o vietati

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2. Prescrizioni aggiuntive per l'installazione e l'esercizio di distributori fissi (ordinari e miscelatori)

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3. Distributori mobili (ordinari e miscelatori)

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4. Prescrizioni aggiuntive circa le caratteristiche strutturali dei distributori ordinari, fissi e mobili, di tipo già contemplato dalle norme. Distributori fissi

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5. Distributori mobili: a portafusti o a serbatoio stabilmente fissato al carrello

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6. Prescrizioni di massima circa le caratteristiche strutturali dei distributori-miscelatori, fissi e mobili, di tipo finora non contemplato. Distributori - miscelatori fissi

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7. Distributori - miscelatori mobili

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8. Impianti di distributori di benzina, depositi carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri

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9. Attraversamento con linee telegrafiche e linee per il trasporto di energia elettrica delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti

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10. Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi

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11. Vendita petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni di distribuzione dei carburanti

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12. Distributori automatici di carburante con funzionamento a gettoni

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13. Potenzialità complessiva degli impianti di distribuzione stradale di carburanti

Circolare Ministero dell'Interno 8 luglio 1970, n. 54 

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Distributori stradali di carburanti

Circolare Ministero dell'Interno 23 settembre 1970, n. 68 

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Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettoni

Circolare Ministero dell'Interno 11 aprile 1973, n. 47 

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Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettone o a moneta

Circolare Ministero dell'Interno 19 febbraio 1974, n. 16 

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Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge

Circolare Ministero della Marina Mercantile 24 aprile 1974, n. 70 

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Concessioni per distributori automatici di carburanti nell'ambito dei porti

Circolare Ministero dell'Interno 3 settembre 1974, n. 54 

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Distribuzione di carburanti. Detenzione oli lubrificanti e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge e capacità singola dei contenitori

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 29657/4113 del 12 dicembre 1974

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Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 22732/4113 del 10 novembre 1976 

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Detenzione olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti ubicati su autostrade

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 14516/4113 del 16 luglio 1977

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Impianti distribuzione carburanti su aree di servizio autostradali - Cambio prodotto da benzina super a gasolio

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 13133/4112 del 26 settembre 1983

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Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti

Lettera circolare Ministero dell'Interno n. 25340/4112 del 16 novembre 1983 

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Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti - Vie di comunicazione ordinaria

Decreto Ministero dell'Interno 17 giugno 1987, n. 280 

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Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi

Decreto Ministero dell'Interno 5 febbraio 1988, n. 53 

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Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento

Circolare Ministero dell'Interno n. 11 prot. n. 8599/4113 del 4 maggio 1988 

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Decreto del Ministro dell'Interno del 5 febbraio 1988, n. 53, concernente: Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento

Circolare Ministero dell'Interno n. 17 del 11 ottobre 1988

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Modifica del punto 10.2 della Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 - Distributori stradali di carburanti

Decreto Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999, n. 76

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Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori

Decreto Ministero dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246

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Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati

(annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 5 - 19 luglio 2001)

Sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 5 - 19 luglio 2001

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... Annullamento del decreto impugnato - Assorbimento di ulteriori censure. - Decreto Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246...

Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 80/4112 del 23 gennaio 2002

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Annullamento del decreto del Ministro dell’Ambiente n. 246/1999 recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l'esercizio di serbatoi interrati. Precisazioni sugli impianti di distribuzione stradale di carburante

Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002

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Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.

 

 

Decreto Ministero dell’Interno 31 luglio 1934

 

Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi

 

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10. Classi dei depositi 

(modificato dal decreto ministeriale 17 giugno 1987, n. 280)

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Categorie A e B

Classe 6a - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

 

Categoria C

Classe 10a - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

 

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41. Rispetto alle ferrovie e alle tramvie in sede propria, devono essere osservate le distanze prescritte dalla tabella di cui al n. 39. In nessun caso, però, tali distanze possono essere inferiori a 20 metri.

Per i distributori di benzina o di miscele e per quelli di residui, installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da linee ferroviarie, la colonna distributrice deve essere disposta sul lato opposto della strada, possibilmente a non meno di 6 metri di distanza dalla rotaia più vicina. Il serbatoio del distributore deve trovarsi dalla medesima parte e il più lontano possibile dalla rotaia stessa (v. n. 78).

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49.

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Fra serbatoi interrati attigui, è sufficiente la distanza di metri 0,50.

 

 

Serbati interrati per liquidi delle categorie A, B e C

 

64. I serbatoi per liquidi delle categorie A e B, devono essere metallici, e di massima, di forma cilindrica ad asse orizzontale.

Non è consigliabile ricorrere, per essi, all'impiego di una cassa di isolamento di cemento o di muratura.

Il serbatoio deve essere costruito con lamiere d’acciaio di buona qualità, dello spessore minimo di 5 millimetri, solidamente connesse, cosicché esso risulti a tenuta stagna sotto una pressione di prova di non meno di un chilogrammo per centimetro quadrato.

I giunti e i raccordi devono essere applicati soltanto sulle pareti dei passi d'uomo o sul loro coperchio.

La superficie esterna del serbatoio deve essere spalmata, con sostanze antiossidanti, non solubili nell'acqua.

Il serbatoio deve poggiare sopra una platea di ghiaia, o sul fondo della fossa, ad una profondità tale da risultare con la sua generatrice superiore ad un metro dal livello del terreno soprastante, in modo che, in caso di incendio in prossimità, non possa prodursi sensibile aumento di temperatura nel liquido in esso contenuto. In qualche circostanza eccezionale è concesso salire sino a mezzo metro dal detto livello, ma allora occorre che la pressione di prova del serbatoio sia portata a 3 chilogrammi per centimetro quadrato. La terra intorno e sopra il serbatoio, deve essere fortemente stipata per pressione.

I passi d'uomo devono essere racchiusi in un pozzetto di muratura, a pareti impermeabili, coperto da chiusino metallico, provvisto di serratura a chiave. I bordi del pozzetto devono essere tenuti più alti di almeno 10 centimetri del livello del terreno circostante, per evitare la penetrazione dell'acqua.

Al serbatoio deve essere applicato: un dispositivo di sicurezza di primo grado (meglio con fluido inerte o con saturazione), se trattasi di liquidi delle categorie A e B; un semplice tubo di sfogo dei vapori, se trattasi di residui distillati con punto di infiammabilità al disotto di 85 °C.

E’ ammesso un tipo di serbatoio interrato cilindrico, ad asse verticale con copertura a soletta piana sorreggente un congruo spessore di terra, costruito in cemento armato, foderato internamente di lamiera di ferro.

Possono altresì essere impiantati serbatoi a forma parallelepipeda, costituenti un sistema di cellule multiple e separate (alveare), costruiti in cemento armato, con rivestimento interno metallico o di altra natura, perfettamente aderente al fondo e alle pareti, ed aventi copertura piana di cemento armato, con almeno 50 centimetri di terra sopra. In caso di promiscuità di benzina e petrolio, i serbatoi dei due liquidi devono essere separati da cellule vuote. Il sistema deve essere integrato mediante dispositivi di sicurezza per il movimento dei liquidi.

 

65. Per gli oli combustibili (esclusi i residui distillati di cui sopra) e per i lubrificanti, i serbatoi interrati possono essere costruiti separati o nella forma cellulare suddetta, in calcestruzzo, in muratura, od anche in pietra, scalpellata rivestita internamente di ottimo cemento.

Devono essere provvisti di opportuni dispositivi di aerazione.

 

66. Serbatoi interrati per liquidi infiammabili della categoria A (classe 6a). Essi sono normalmente collocati nelle piazze, nelle strade, sotto i marciapiedi, nei cortili e simili, mai entro negozi, nelle cantine e nei sotterranei.

Di regola, la loro costruzione e il loro interramento devono procedere con le norme del n. 64. Lo spessore della lamiera potrà essere al minimo di 4 millimetri per la minore delle capacità di cui al n. 10.

Nel caso in cui essi vengano a trovarsi in prossimità di gallerie ferroviarie o stradali, fognature, cantine e simili, fra il serbatoio e la superficie esterna dei detti manufatti deve intercedere una distanza di due metri; inoltre, la superficie dei manufatti, prospiciente il serbatoio, deve essere intonacata a cemento, oppure il serbatoio deve essere rinchiuso entro una cassa di isolamento. 

Le prescrizioni di cui sopra riguardano i serbatoi di nuovo impianto; per quelli già esistenti, esse saranno applicate in occasione di eventuali riparazioni che rendano necessario lo scoprimento del serbatoio.

Se il serbatoio viene invece a trovarsi in prossimità di gallerie predisposte per pubblici servizi, ovvero di cavi per trasporto di energia elettrica, di cavi telegrafici e telefonici, o di tubi di gas e simili, deve intercedere la distanza di un metro fra la superficie esterna del serbatoio e la galleria, oppure i cavi o i tubi.

Inoltre, i tubi di aspirazione della benzina e di aerazione, che vanno dal pozzetto del serbatoio al distributore stradale, devono passare sopra i cavi o i tubi ed essere racchiusi nel tratto corrispondente all'incrocio, in un manicotto di cemento retinato ripieno di materia isolante solida, oppure in un tubo metallico contenitore. In questi casi, presentandosi l'occasione che si debbano riparare cavi armati con tubi di piombo è necessario che l'esercente del distributore prenda accordi con gli addetti alla riparazione e dia disposizioni, per intercettare, durante il tempo dell'operazione, il transito di liquidi, aria e vapori di benzina, nelle tubazioni di comunicazione fra serbatoio e distributore.

La cassa d’isolamento sopraindicata è d’obbligo nelle aree pubbliche delle città lagunari e nelle località abitate a sottosuolo molto umido. Essa, costruita in cemento o in muratura ed a tenuta stagna, deve presentare nel suo interno uno spazio libero, intorno al serbatoio, di cm. 20 in corrispondenza della parte inferiore, di cm 60 ai lati e alle testate, e di un metro nella parte superiore rispetto al livello del suolo soprastante. Il fondo della cassa deve avere una pendenza longitudinale, in senso unico. Lo spazio fra serbatoio e cassa deve essere però riempito con sabbia, terra od altro materiale compatto e incombustibile.

Intorno al passo d'uomo deve essere costruito un pozzetto stagno in muratura, munito di chiusino metallico, a livello del suolo, con chiusura quasi stagna di protezione contro le intemperie, e con serratura a chiave.

I serbatoi in cassa d'isolamento devono essere messi elettricamente a terra, con una resistenza media non superiore a 50 ohm.

Ai serbatoi di questa specie deve essere applicato un dispositivo di sicurezza di primo grado, salvo l'eccezione di cui alla nota (4) della tabella del n. 39.

 

67. Serbatoi interrati, per residui distillati (classe 10°). La costruzione e l'interramento di questi serbatoi devono procedere con norme analoghe a quelle precedentemente esposte.

Per i serbatoi di questa specie non sono necessari né il circuito chiuso per il movimento dei liquidi, né speciali dispositivi di sicurezza. E' sufficiente un semplice tubo di sfogo dei vapori, disposto con le avvertenze di cui al 3° capoverso del numero seguente (vedasi anche n. 64).

 

 

78 (modificato dal D.M. 12/5/1937). Norme di esercizio. Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può accadere nell'impiego del distributore, e di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. Maggiori conoscenze devono essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carribotte, o i rimorchiobotte, e dal personale adibito allo scarico dei carri-serbatoio ferroviari.

a) Per i liquidi infiammabili trasportati alla rinfusa, si prescrive quanto in appresso:

Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a circuito chiuso, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di vapori infiammabili. Le manovre di cui sopra devono essere affidate esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è responsabile. Il conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo, durante le operazioni suddette; in casi di forza maggiore, deve prima di allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di riempimento o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi fuma.

I bocchettoni o raccordi metallici delle due estremità del tubo flessibile di collegamento fra la bocca di erogazione della botte e il tubo o bocca di riempimento del serbatoio da rifornire, come pure quelli del tubo flessibile (o non flessibile) che unisce il duomo di ogni compartimento dell'autobotte al braccio snodato del deposito, e quelli del lungo tubo di minore diametro destinato a dare passaggio ai vapori che escono dal serbatoio e vanno alla botte che si vuota, devono essere collegati elettricamente fra loro; e prima di iniziare le operazioni di riempimento o di vuotamento, la botte deve essere collegata elettricamente con la terra.

I detti collegamenti elettrici devono essere eseguiti mediante catenelle, avvolgimenti di fili metallici, saldature e simili, di convenienti dimensioni e poste nell'interno o all'esterno del tubo. Essi devono essere mantenuti costantemente in efficienza. Può essere usato come terra anche il serbatoio da riempire, sempreché risulti provato il buon contatto del medesimo col suolo (resistenza media non superiore a 50 ohm).

E’ opportuno evitare il rifornimento dei serbatoi dei distributori stradali situati nelle piazze e nelle vie, durante le ore di maggior abituale affollamento, o in occasione di mercati, fiere, cortei, processioni e simili. E così dicasi delle constatazioni metriche sul contenuto dei serbatoi dei distributori stradali, le quali non si devono eseguire in ore di affollamento. In caso di impellente necessità di rifornimento, questo potrà eseguirsi, ma si dovrà disporre una fune intorno all'autobotte, a debita altezza dal suolo, per tenere discosto il pubblico.

Le autobotti distributrici e tutti gli autoveicoli per trasporto di oli minerali e loro derivati, nonché il benzolo e simili, devono essere oggetto di continue verifiche da parte degli utenti, per constatare gli effetti dell'ossidazione sulle lamiere di acciaio e di ferro, ma soprattutto gli effetti di fessuramento e di sconnessione che potrebbero verificarsi per invecchiamento delle lamiere di leghe leggere di alluminio.

Le botti e le cisterne debbono essere sottoposte a visita annuale degli organi dall'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

Il rifornimento con autobotti dei distributori di cui al n. 41 installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da ferrovie, come pure il rifornimento degli autoveicoli, devono essere evitati o sospesi durante il passaggio dei treni o di locomotive o locomotori o automotrici (a fuoco, o elettriche) isolati.

Ogni veicolo a botte o a cisterna, come ogni veicolo carico di merce imballata deve essere provvisto di estintori adatti a spegnere liquidi infiammabili nella seguente misura: autocisterna e autotreno cisterna per liquidi infiammabili, due estintori, a schiuma da 10 litri ciascuno; autobotte distributrice, un estintore da 10 litri; autocisterna e autotreno cisterna per nafta e oli, e tutti gli altri veicoli, un estintore da 5 litri.

Se trattasi di estintori al tetracloruro di carbonio, la loro capacità può essere ridotta rispettivamente a due e ad un litro. E’ ammesso l'impiego di altri apparecchi di estinzione di corrispondente efficacia.

b) Nel caso di trasporti di merce imballata con autocarri o con veicoli comuni, si devono osservare le seguenti avvertenze. I veicoli devono avere sponde di altezza adeguata al tipo degli imballaggi, affinché il carico non corra il rischio di cadere, e non sporga all'esterno, per non subire urti. I recipienti devono essere bene assestati, così che non possano spostarsi durante il trasporto. Il carico massimo per la benzina e le miscele carburanti, non deve sorpassare: i 40 quintali sulla sola trattrice, nei trasporti entro la città; i 60 quintali nei trasporti fra stabilimenti e depositi, percorrendo strade periferiche; per il petrolio, in ogni caso, i 60 quintali.

La velocità in questi autocarri deve essere moderata, specialmente entro l'abitato e nelle voltate.

c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che possono esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di calcio e simili), è vietata.

Sui veicoli aperti tale promiscuità è ammessa, a condizione che le diverse specie di materie pericolose siano separate fra loro mediante materiali incombustibili costituenti schermo separatore, e che il veicolo sia provvisto di estintore da 5 litri per liquidi infiammabili, in perfetta efficienza.

 

Mezzi di distribuzione

82. I mezzi di distribuzione degli oli minerali e dei loro derivati si possono distinguere a seconda che si tratti di merce nuda o di merce imballata. Nel primo caso, si hanno: distributori fissi (per benzine e miscele); distributori fissi (per residui distillati per motori a combustione interna); distributori fissi a doppia erogazione; distributori mobili (per benzina e miscele o per oli lubrificanti); nel secondo caso, le diverse specie di recipienti ufficialmente riconosciuti, oppure ammessi.

 

Distributori fissi (per benzina e miscele). Costituiscono, insieme al proprio serbatoio interrato, il sistema più razionale e più sicuro per la diretta distribuzione al consumatore dei liquidi infiammabili.

I distributori non possono essere impiantati sulla soglia dei negozi e tanto meno nel loro interno. Di norma, si deve evitare altresì di collocarli davanti a magazzini, negozi ed ingressi di case, ma si devono mettere lateralmente ad essi. E’ preferibile non disporli entro le autorimesse; qualora però ciò venga giustificato da particolari circostanze locali, si devono osservare le norme di sicurezza relative alle Autorimesse. I distributori devono dare il minor disturbo possibile al transito, e, nel caso di vicinanza a linee ferroviarie o tramviarie percorrenti strade ordinarie, devono essere collocati con le norme di cui al n. 41.

Per soffocare prontamente un inizio di incendio il mezzo più pronto è quello della sabbia. Perciò ogni distributore deve ricevere in corredo un secchiello o bidone, con manico, contenete almeno 10 chilogrammi di sabbia fine ed umida. Per i distributori però che trovandosi nelle immediate vicinanze di autorimesse, depositi, negozi di rivendita di infiammabili (da cui dipendano o coi quali abbiano rapporti) rappresentano un pericolo maggiore, si prescrive anche l'uso di un estintore efficiente per liquidi infiammabili designato in precedenza e all'uopo accantonato nell’interno dell’ingresso dell’autorimessa, ecc.

La prima operazione da compiere, iniziando il lavoro, è quella di mettere a posto il recipiente con la sabbia e di assicurarsi, se del caso, che il predetto estintore sia al suo posto.

La distribuzione della benzina agli autoveicoli non deve avere luogo se non dopo l’arresto del motore e lo spegnimento dei fanali e degli altri mezzi di illuminazione non elettrica (specialmente se ad acetilene). Il personale addetto al distributore o quello dell’autoveicolo (passeggeri compresi), non deve fumare né sul veicolo, né nelle immediate vicinanze del distributore, né deve essere permesso ad estranei che fumino, di avvicinarsi. E’ vietato al personale addetto al distributore, di effettuare il rifornimento se taluno contravviene a questa tassativa disposizione, oppure se esistono fiamme libere entro un raggio di 3 metri. Tutti questi divieti devono essere ricordati da apposito cartello scritto in caratteri appariscenti e appeso al distributore, oppure da iscrizione dipinta, od ottenuta mediante decalcomania, direttamente sull'involucro del distributore.

Prima di raccordare il tubo flessibile alla bocca di scarico del distributore, è necessario assicurarsi che la guarnizione del suo attacco sia efficiente e bene a posto, per ovviare a sgocciolamento di benzina.

Finito il rifornimento al veicolo, il manovratore deve con le mani far cadere nel serbatoio del medesimo tutta la benzina eventualmente rimasta nel tubo flessibile; poi deve togliere il bocchello di questo, e, tenendolo alto, per non fare sgocciolamento sul suolo, deve appenderlo all'apposito gancio.

Per i lavaggi delle diverse parti del distributore e dell'interno della colonna è vietato servirsi di benzina, petrolio ed altri liquidi emananti vapori. Si deve pulire e lavare frequentemente il suolo, intorno alla base della colonna.

Occorre pure verificare ogni tanto che la rete metallica della estremità superiore del tubo di equilibrio o di saturazione del serbatoio, si mantenga in buono stato.

 

Distributori fissi (per residui distillati per motori a combustione interna). Devono essere impiantati e devono funzionare con norme analoghe a quelle dei distributori fissi per benzina e miscele, però con le semplificazioni di cui al n. 67.

 

Distributori fissi a doppia erogazione. Sono due distributori contigui, contenuti in un medesimo involucro. Possono servire per due differenti liquidi infiammabili, oppure per un liquido infiammabile e per un olio combustibile. Ognuno ha il proprio serbatoio interrato, con proprie tubazioni, e, per i liquidi infiammabili, il prescritto dispositivo di sicurezza. I due serbatoi sono disposti colle consuete norme, in ogni caso però non più vicini di m. 0,50 l'uno rispetto all'altro.

E’ pure ammesso l'uso di due distinti serbatoi, con un solo distributore, provvisto però di contatore doppio, il quale serve ad inserire l'una o l'altra numerazione a seconda che si tratti di uno o dell'altro dei due liquidi.

 

Distributori mobili (per benzina e miscele). Si distinguono in distributori su carrello, a serbatoio fisso, oppure a portafusti.

Capacità massima consentita: 300 litri. Devono essere muniti di ruote con freno per le discese e di blocco di stabilità per la distribuzione.

Questi distributori vanno considerati come semplici fusti. Occorre però curarne la sorveglianza di giorno e il sicuro ricovero di notte, precauzione questa che riveste particolare importanza nell'ambito del demanio marittimo. Essi devono essere disposti di preferenza sulle piazze, sulle strade larghe, sulle strade trasversali a marciapiede non troppo ristretto all'ingresso di negozi del genere provvisti di larga porta, e simili.

Per essi valgono norme di esercizio e di predisposizione per gli incendi analoghe a quelle dei distributori fissi.

Se trattasi di semplice fusto da installare su carrello distributore, il fusto deve essere provvisto di tubo pescatore, con doppia reticella tagliafiamma (una interna e una esterna), e di speciale tappo presentante una valvola di sfiato ed una valvola per l'ingresso dell'aria. E’ consentito l'uso di distributori volumetrici applicabili ai fusti.

 

Distributori mobili (per oli lubrificanti). Sono di capacità maggiore del precedente tipo a serbatoio, e sono generalmente divisi in compartimenti per le diverse qualità di oli di uso più comune.

Il serbatoio deve essere costituito da un involucro metallico, provvisto, per ogni compartimento, di pompa di travaso o misuratrice.

E’ altresì permesso l'uso, in pubblico, di fusti di legno, con applicata la pompa di travaso o misuratrice. 

 

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Circolare Ministero dell’Interno n. 10 del 10 febbraio 1969

 

Distributori stradali di carburante

 

 

1. Mezzi di distribuzione consentiti o vietati

1.1. Per la vendita in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e nelle stazioni di servizio, di carburanti di categoria A, B e C, si debbono usare esclusivamente mezzi costituiti da colonne di distribuzione fissate al suolo, con serbatoi interrati per il contenimento del carburante; in particolare si consentono:

a) distributori ordinari fissi a colonna, con serbatoi interrati, dei tipi già contemplati dalle norme vigenti (D.M. 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937);

b) distributori-miscelatori fissi a colonna, con serbatoio interrato per la benzina e serbatoio fuori terra per l'olio, incorporato nella colonna, di tipo finora non contemplato e di cui al successivo punto 6.1 e seguenti; si tollerano, con carattere di impiego occasionale o contingente e con le speciali limitazioni di cui al successivo punto 3.1 e seguenti:

c) distributori ordinari mobili, con serbatoio fuori terra stabilmente fissato ad un carrello, di tipo già contemplato;

d) distributori ordinari mobili, a portafusti, di tipo già contemplato;.

e) distributori-miscelatori mobili con serbatoi, per l'olio e per la benzina, fuori terra, stabilmente fissati ad un carrello, di tipo finora non contemplato e di cui al successivo punto 7.1 e seguenti;

f) recipienti di vetro o di metallo di qualsiasi tipo e capacità, compresi quelli considerati agli artt. 83 e 85 delle norme vigenti;

g) recipienti speciali, compresi quelli considerati all'art. 84 delle Norme.

1.2. Per la vendita di oli e grassi lubrificanti presso le stazioni di rifornimento e le stazioni di servizio, si consente l'impiego dei distributori mobili, di recipienti mobili di metallo ed anche di bottiglie di vetro, purché queste siano di capacità non superiore a 1 litro e risultino chiuse, nella confezione originale della ditta fabbricante o venditrice.

Tale impiego, limitato a piccole quantità (25 kg) può anche essere autorizzato presso i distributori fissi isolati, non facenti parte di stazioni, a domanda del titolare della licenza: in tal caso si consente l'uso di recipienti mobili di metallo e anche di bottiglie di vetro, con le prescrizioni di cui sopra, ma non dei distributori mobili.

Recipienti e materiali debbono essere disposti su appositi sostegni e in modo da non recare intralcio o pericolo alla distribuzione del carburante.

Quando il distributore non è in servizio, recipienti e materiali debbono essere asportati e ricoverati in locale idoneo.

 

2. Prescrizioni aggiuntive per l'installazione e l'esercizio di distributori fissi (ordinari e miscelatori) 

2.1. Per l'installazione e l'esercizio dei distributori-miscelatori fissi, si applicano le stesse prescrizioni e le stesse modalità di autorizzazione volute per i distributori fissi ordinari.

2.2. Presso ogni distributore fisso ordinario di benzina può essere autorizzata l'installazione di una colonna miscelatrice fissa, ausiliaria, collegata allo stesso serbatoio interrato della benzina del distributore esistente. La colonna deve essere disposta a non meno di 1 metro dalla colonna ordinaria e deve essere collegata al serbatoio comune mediante un tubo di aspirazione indipendente.

Per i sistemi di sicurezza e di carico, come per il tubo di equilibrio e di sfogo dei vapori del serbatoio, valgono i dispositivi già esistenti del distributore ordinario.

2.3. I serbatoi interrati per i carburanti di cat. A e B dei distributori fissi debbono essere muniti di sistema di sicurezza di 1° grado a saturazione, di sistema di caricamento a ciclo chiuso e di tubazione di equilibrio della pressione e di sfogo dei vapori; quelli di carburanti di cat. C, di sistema di sicurezza di 2° grado, con semplice tubo di equilibrio.

Per la tubazione di equilibrio e di sfogo, si consente:

a) che il tubo di allacciamento della tubazione sia disposto nella colonna come già prescritto all'art. 70, lettere F e b) delle Norme vigenti;

b) oppure, che detto tubo sia collocato all'interno della colonna, anche se questa abbia un'altezza inferiore a m. 2,40. La bocca libera del tubo deve essere munita di un dispositivo taglia fiamma a nido d'ape o a tubi capi!lari o ghiaia, corredato all'interno e all'esterno di fitte reticelle metalliche;. inoltre, deve essere disposta nel punto interno più alto della colonna, il cui fasciame esterno non deve presentare, in corrispondenza di essa, aperture o fori, il dispositivo deve risultare accessibile, aprendo la colonna, per la sua regolare ispezione e il suo eventuale ricambio;

c) oppure, che detto tubo sia collocato fuori della colonna, convenientemente sostenuto e protetto (ad es.: in un palo di illuminazione o simili), la bocca del tubo deve essere munita di un dispositivo tagliafiamma formato da più reticelle metalliche e disposta, ad una altezza da terra, non inferiore a m. 2,40, in posizione tale che sia sempre possibile l'ispezione e l'eventuale ricambio delle reticelle. (Testo aggiornato con la modifica apportata dalla circolare n. 54 dell'8 luglio 1970).

In ogni caso il tubo o la tubazione stessa devono essere muniti, in un punto facilmente accessibile, di una valvola di intercettazione per la realizzazione effettiva del circuito chiuso di caricamento; al meglio, questa valvola può essere abbinata a quella di intercettazione della presa di aria satura del serbatoio collocata nel pozzetto di carico, in modo che con una sola manovra si possa aprire la presa e chiudere il tubo e viceversa.

Per i serbatoi di carburante di cat. C; il dispositivo taglia fiamma del tubo di equilibrio - che può essere disposto in tutti e tre i modi indicati - può essere sempre costituito da semplici reticelle taglia fiamma.

Per i distributori eccezionalmente installati in locale chiuso, l'estremità del tubo deve essere portata all'aperto, fuori dalla colonna e dal locale, munita del voluto dispositivo taglia fiamma ad un'altezza da terra di almeno m. 2,40.

2.4. Presso i distributori fissi isolati, non facenti parte di stazioni, può anche essere autorizzata l'installazione di pompe per il gonfiamento dei pneumatici.

Se l'installazione è mobile, all'aperto, il motore della pompa deve essere di tipo chiuso antideflagrante e collegato ad una presa di corrente, disposta sulla colonna mediante cavo gommato armato con l'apertura metallica collegabile e collegata elettricamente a terra; l'interruttore, di tipo stagno, deve trovarsi sul corpo del gruppo pompa-motore.

Se l'installazione è fissa ed il gruppo pompa-motore è collocato in un pozzetto, questo deve essere in mattoni con le pareti rese impermeabili con malta cementizia: il pozzetto deve trovarsi a non meno di 1 metro dal pozzetto di carico del più vicino serbatoio e dai serbatoi stessi ed essere munito di chiusino metallico.

Il motore deve essere di tipo chiuso antideflagrante con interruttore stagno e comando a distanza: le condutture elettriche debbono essere chiuse in tubi metallici raccordati a vite e premitreccia in modo da risultare stagni: tutte le parti metalliche debbono essere collegate elettricamente ad una buona terra.

2.5. Tutte le autorizzazioni supplementari, di cui ai precedenti punti 1.2., 2.2., 2.3., b) e c), possono essere concesse, sempre che l'ubicazione dei distributori lo consenta e debbono essere annotate sull'autorizzazione principale.

2.6. Il vano dei pozzetti di carico dei serbatoi interrati e dei pozzetti delle pompe non deve mai essere adoperato come luogo di custodia dei recipienti o di altri mezzi e materiali consentiti per l'esercizio dei distributori.

 

3. Distributori mobili (ordinari e miscelatori)

3.1. L'impiego in aree pubbliche dei distributori mobili deve essere autorizzato come per i distributori fissi: circa la loro installazione e il loro esercizio, oltre alle disposizioni di cui all'apposita voce dell'art. 82 delle Norme vigenti, si osserveranno quelle appresso indicate.

3.2. Si considerano mobili tutti i distributori, ordinari o miscelatori, che possiedono, per il contenimento dei carburanti di categorie A, B e C, serbatoi fuori terra; a tal fine questi distributori debbono essere muniti di carrello.

3.3. E’ vietato l'impiego dei distributori mobili, per la vendita di carburanti di cat. A, B e C in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e di servizio, ubicate nell'interno dei centri abitati.

Come centro abitato si intende un agglomerato di case di abitazione con più di 500 abitanti.

Alla periferia dei centri abitati può essere consentito, con carattere provvisorio o contingente, l'impiego dei distributori mobili con serbatoi stabilmente fissati al carrello.

In località isolate rurali può essere consentito anche l'impiego dei distributori mobili ordinari a portafusti.

3.4. L'autorizzazione per installare un distributore mobile può essere concessa soltanto quando sia dimostrata dal richiedente l'opportunità e la necessità della installazione.

Motivi utili alla giustificazione, di cui sopra, possono essere:

a) l'importanza del punto prescelto, in rapporto al traffico di automezzi;

b) la difficoltà del rifornimento regolare di un distributore fisso ;

c) l'opportunità di un esame, da parte del richiedente, della convenienza commerciale della installazione di un distributore fisso.

3.5. L'impianto di un distributore mobile può essere autorizzato soltanto se il luogo prescelto dal richiedente si trovi a non meno di 3 metri dal più vicino fabbricato e a non più di 50 metri da un locale idoneo al ricovero notturno del distributore.

Il luogo dell'installazione deve essere delimitato sul terreno da una piazzuola, dove il distributore, durante le ore di servizio, deve essere ancorato.

Per la scelta del luogo si deve tener conto della eventuale pendenza del terreno, della presenza di canaletti di scolo dell'acqua piovana, di chiusini di fogne, di aperture a fior di terra, di locali terreni o cantinati e di locali pericolosi.

In ogni caso, le indicazioni relative al luogo di installazione e al locale per il ricovero notturno devono essere precisate nell'autorizzazione: il luogo e il locale prescelti non possono essere cambiati senza nuova autorizzazione.

3.6. Entro 200 metri dal punto dove è installato un distributore mobile non possono essere concesse autorizzazioni per altri distributori mobili.

 

4. Prescrizioni aggiuntive circa le caratteristiche strutturali dei distributori ordinari, fissi e mobili, di tipo già contemplato dalle norme. Distributori fissi.

4.1. Le colonne di distribuzione debbono essere sempre corredate dal fabbricante, del tubo di allacciamento alla tubazione di equilibrio e di sfogo, disposto o disporsi come prescritto al precedente punto 2.3.

L'approvazione di una colonna di distribuzione non può aver luogo se essa non risulti corredata dell'uno e dell'altro dispositivo prescritto.

 

5. Distributori mobili: a portafusti o a serbatoio stabilmente fissato al carrello.

5.1. I distributori mobili debbono essere corredati di un complesso di misura e di erogazione volumetrico con contatore totalizzatore, pompa a mano a tubo flessibile e di erogazione con bocchello.

Il complesso deve essere racchiuso in una custodia metallica esterna di protezione, munita di sportelli, che può anche formare un tubo col fasciame di protezione del serbatoio, nei tipi a serbatoio, fissato stabilmente al carrello.

Si ammettono pure custodie, senza sportelli, completamente chiuse: in tal caso, esse devono essere munite di aperture di ventilazione a persiane rivolte in basso.

Il complesso non deve essere sostenuto dal tubo di aspirazione del carburante collegato al fusto o al serbatoio, ma da appositi sostegni direttamente fissati al fasciame o alla base del carrello.

5.2. Il carrello deve possedere una base di peso e dimensioni tali da assicurare la stabilità del distributore in moto o da fermo: deve avere quattro ruote con freno per le discese, e un sistema di blocco e stabilità per la distribuzione e un dispositivo di ancoraggio al suolo.

L'altezza totale del distributore, le dimensioni e la collocazione delle sue singole parti costruttive debbono in ogni caso soddisfare gli anzidetti requisiti di stabilità.

5.3. Nei distributori a portafusti, il fusto può avere una capacità fino a 300 litri.

Il fusto deve essere fissato al carrello con l'asse orizzontale e solidamente trattenuto da fasce metalliche e tiranti.

Deve essere munito di tappo corredato di tubo pescatore con doppia reticella metallica tagliafiamma (una esterna e una interna) e di doppia valvola, di sfogo e di ingresso per l'aria; protetta all'interno e all'esterno da reticelle taglia fiamma.

La giunzione del complesso al tubo può essere fatta anche con giunti flessibili, in materiale resistente ai carburanti.

5.4. Nei distributori con serbatoio stabilmente fissato al carrello, il serbatoio può avere una capacità geometrica massima di 250 litri, con una capacità utile di 200 litri e cioè 8/10 della capacità geometrica.

Deve essere costruito con lamiere di acciaio saldate, dello spessore minimo di 2 mm. per le pareti laterali e 2,5-3 mm. per quelle di base, e risultare stagno ad una pressione non inferiore a 3 kg./cmq. Deve essere rivestito all'esterno con vernice antiruggine e di uno strato di materiale coibente ininfiammabile, dello spessore di almeno 1 cm, convenientemente protetto da un fasciame esterno.

Deve risultare solidamente fissato al fasciame esterno e alla base del carrello.

Può avere forma parallelepipeda o cilindrica, ad asse verticale: preferibilmente l'altezza non dovrà superare di molto il diametro o la lunghezza del lato minore della base.

Deve essere munito di tubo pescatore con doppia reticella tagliafiamma; di sistema di carico a circuito chiuso; di tubo di equilibrio corredato di valvola di sfogo dei vapori (tappo saturatore).

La bocca libera del tubo può essere disposta ad altezza inferiore a m. 2,40 e deve essere munita di dispositivo tagliafiamma, formato da più reticelle metalliche.

Preferibilmente, le bocche di carico, di presa del circuito chiuso e del tubo di equilibrio dovranno essere collocate nell'interno del fasciame di protezione.

La bocca di carico deve essere munita di tappo a vite e di un dispositivo a galleggiante che intercetti l'immissione del carburante nel serbatoio quando si è raggiunto il volume di carico consentito (8/10 del volume geometrico ).

La giunzione del serbatoio al complesso di misura e di erogazione deve essere fatta con giunti metallici rigidi.

Per tutte le altre parti comuni o simili a quelle dei distributori fissi e non sopra specificate, valgono le prescrizioni usuali per tali distributori. 

 

6. Prescrizioni di massima circa le caratteristiche strutturali dei distributori-miscelatori, fissi e mobili, di tipo finora non contemplato. Distributori - miscelatori fissi.

6.1. Un distributore di questo tipo differisce, essenzialmente, da un distributore fisso ordinario del tipo semi automatico, per essere corredato di un piccolo serbatoio metallico per l'olio lubrificante, incorporato nella colonna di distribuzione (di solito, è posto in alto, nel cappello della colonna) e per alcune particolarità del complesso di misura e di erogazione.

Questo complesso, oltre gli usuali organi e dispositivi dei distributori semi automatici (vasi di vetro misuratori, contatore totalizzatore, pompa a mano per il carburante, tubo flessibile di erogazione con bocchello), possiede, di norma, una piccola pompa a pistone, a corsa regolabile, o altro dispositivo volumetrico di misura e di predeterminazione della percentuale di olio destinato a formare la miscela.

Il complesso consente il prelievo di quantità preordinate di benzina e di olio dai rispettivi serbatoi, la loro miscela e l’afflusso della miscela ottenuta dal tubo di erogazione, può servire sia alla distribuzione di sola benzina, sia alla distribuzione di miscele olio-benzina.

Nei distributori-miscelatori fissi, il serbatoio per la benzina è interrato.

6.2. Circa la struttura generale dei distributori-miscelatori fissi valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni volute per i distributori fissi ordinari.

Il serbatoio per l'olio collocato nel cappello della colonna di distribuzione, deve avere una capacità non superiore a 24 litri: utile non superiore a 20 litri.

Deve essere costruito con lamiera di acciaio, di spessore non inferiore a 1,8 mm. e deve essere munito di una bocca di carico con tappo a vite corredata di doppia valvola, di sfogo e di entrata per l'aria, protetta da reticella taglia fiamma.

Il serbatoio deve essere collegato al complesso di misura con giunti metallici rigidi.

In aggiunta al serbatoio normale per l'olio sopra indicato, può essere ammesso un serbatoio sussidiario collocato nella base della colonna: l'olio viene spinto nel serbatoio sovrastante o direttamente nel complesso di misura con una piccola pompa a mano opportunamente disposta nell'interno della colonna.

La capacità geometrica di questo serbatoio sussidiario per l'olio non deve superare i 120 litri: deve essere costruito in lamiera di acciaio di 2 mm. di spessore e munito di bocca di carico con doppia valvola di sfogo e di entrata per l'aria protetta da reticella tagliafiamma.

Non sono ammessi nell'interno della colonna, serbatoi sussidiari per la benzina e per miscele olio-benzina.

  

7. Distributori - miscelatori mobili

7.1. Un distributore di questo tipo differisce, essenzialmente, da un distributore mobile ordinario del tipo a serbatoio fissato stabilmente al carrello, per essere corredato di un piccolo serbatoio per l'olio lubrificante, disposto di solito al di sopra del complesso di misura e di erogazione, e per la struttura di questo complesso, che è simile a quello dei distributori-miscelatori fissi.

7.2. Circa la struttura dei distributori-miscelatori mobili, valgono le stesse prescrizioni date per i distributori mobili con serbatoio fissato al carrello.

Il serbatoio per l'olio e il complesso di misura debbono essere raccolti in unico fasciame esterno di protezione, che può fare un tutto unico col fasciame di protezione del sottostante serbatoio per la benzina.

Per il serbatoio per l'olio, valgono le stesse prescrizioni date per l'analogo serbatoio dei distributori-miscelatori fissi: la capacità geometrica può essere portata a 28 litri: quella utile a 25 litri. Non sono ammessi, nell'interno del fasciame di protezione, più di un serbatoio per la benzina e un serbatoio per l'olio: il serbatoio per la benzina deve essere sempre collocato in basso e solidamente fissato al fasciame e alla base del carrello.

Più che nel caso dei distributori mobili ordinari, particolare attenzione deve essere rivolta alle dimensioni ed alla collocazione delle altre parti costruttive, al fine di assicurare al massimo la stabilità del distributore, in moto e da fermo, specie quando il serbatoio della benzina è vuoto e quello dell'olio è pieno.

7.3. La struttura dei distributori-miscelatori fissi e mobili non è strettamente legata alla loro generica descrizione fattane ai precedenti punti 6.1. e 7.1.

Essi debbono, tuttavia, soddisfare alle prescrizioni di massima impartite ed in ogni caso corrispondere a tipi preventivamente approvati dal Ministero dell'Interno, come già prescritto per i distributori ordinari fissi e mobili.

 

8. Impianti di distributori di benzina, depositi carburanti e stazioni di servizio nei pressi delle carceri 

8.1. Gli impianti di distribuzione carburanti debbono distare un centinaio di metri dal perimetro di fabbricati carcerari e dei terreni annessi. Tale criterio, in attesa di norme legislative al riguardo, va tenuto presente nella concessione di nuovi impianti e nell'eventuale rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate. 

 

9. Attraversamento con linee telegrafiche e linee per il trasporto di energia elettrica delle aree destinate agli impianti di distribuzione carburanti (vedi lettera circolare n. 29657/4113 del 12 dicembre 1974)

9.1. E’ consentito l'attraversamento con linee telegrafoniche delle aree destinate agli impianti di distribuzione di carburanti.

9.2. L'attraversamento di tali aree con linee di trasporto di energia elettrica può essere consentito a condizione che i punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non risultino sottostanti a linee elettriche ad alta tensione (per l'art. 268 del D.P.R. 547 sono considerate ad alta tensione le linee oltre 600 volt a corrente continua e 400 volt a corrente alternata) e distino dalla proiezione orizzontale di queste non meno di mt. 6.

Le distanze vanno misurate orizzontalmente dalla proiezione verticale a terra del conduttore più vicino ai bordi rispettivamente delle colonnine e dei chiusini dei pozzetti dei serbatoi interrati.

  

10. Serbatoi collegati a più colonnine e colonnine collegate a più serbatoi

10.1. Le limitazioni a suo tempo imposte nei riguardi degli allacciamenti di più colonnine ad unico serbatoio e di più serbatoi ad unica colonnina, vengono abolite in considerazione anche delle esperienze finora acquisite sulla funzionalità degli impianti di distribuzione e del maggior grado di sicurezza raggiunto nella costruzione delle apparecchiature.

10.2. Le colonnine per le benzine, esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento, possono essere sistemate in gruppi su apposite isole.

Le isole debbono essere disposte razionalmente in modo da consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi.

Le colonnine predette debbono distare non meno di 9 m da aree destinate specificamente a parcheggio, da motels, da posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), con superficie superiore a 150 m2, da locali-vendita di merci varie con superficie superiore a 200 m2.

Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.

(modificata da Circolare Ministero dell'Interno 11 ottobre 1988 n. 17)

 

11. Vendita petrolio agevolato per uso riscaldamento domestico in lattine presso le stazioni di distribuzione dei carburanti (vedi circolare n. 16 del 19 febbraio 1974)

11.1. E’ consentita la vendita di petrolio agevolato in lattine presso le stazioni per la distribuzione dei carburanti senza apportare alcuna modifica alle concessioni e autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle stazioni stesse essendo sufficiente l'osservanza, da parte degli interessati, delle norme concernenti la disciplina del commercio di vendita al pubblico nonché di quelle fiscali e di sicurezza.

Condizioni di sicurezza:

a) idoneità delle stazioni di distribuzione carburanti in relazione alla loro posizione e piazzale antistante;

b) idoneità del locale che verrà adibito a deposito di petrolio per complessivi massimi di kg. 500, costituito da n. 100 lattine originali sigillate della capacità di kg. 5, oppure n. 25 lattine sigillate da kg. 20 o da quantità miste e divieto di accatastamento del prodotto su suolo pubblico all'aperto.

c) deve intendersi esclusa ogni operazione di travaso e, possibilmente, le lattine vuote dovranno essere tenute in locale diverso da quello del deposito.

 

12. Distributori automatici di carburante con funzionamento a gettoni 

Le autorizzazioni all'installazione dei predetti impianti possano essere concesse in via definitiva per apparecchi di "tipo approvato" da installarsi in luoghi sorvegliati da personale addetto, ma con possibilità di funzionamento anche nelle ore di assenza del personale medesimo. (vedi circolare n. 68 del 23 settembre 1970)

 

13. Potenzialità complessiva degli impianti di distribuzione stradale di carburanti

13.1. Da alcuni Comandi Provinciali VV.F. è stato formulato il quesito se debba essere posto un limite, e quale, al numero e alla capacità complessiva dei serbatoi interrati degli impianti di distribuzione automatica di carburanti.

Poiché le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934 non pongono limitazione alcuna al numero ed alla capacità complessiva dei serbatoi interrati appartenenti ad una stessa stazione di servizio, questo Ministero è dell'avviso che nel sistema normativo vigente sia consentita la concessione del nulla-osta di competenza agli impianti di distribuzione stradale di carburanti di qualsiasi capacità complessiva. 

 

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Circolare Ministero dell’Interno 8 luglio 1970, n. 54 

 

 Distributori stradali di carburanti

 

Questo Ministero, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, è venuto nella determinazione di apportare alla Circolare Ministeriale n. 10 del 10 febbraio 1969 una modifica concernente l'ubicazione del tubo di equilibrio nei distributori stradali di carburanti.

La modifica consiste nella eliminazione del periodo "ad una distanza da essa non superiore a 1 metro" dell'art. 2, paragrafo 2.3., lettera c).

 

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Circolare Ministero dell'Interno 23 settembre 1970, n. 68 

 

Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettoni

 

A parziale modifica del punto 12.1. della Circolare Ministeriale n. 10 del 10 febbraio 1969 questo Ministero, valutati i risultati positivi dell'indagine svolta, tramite i dipendenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, per conoscere gli eventuali incidenti manifestatisi nel periodo di funzionamento in via sperimentale degli impianti di distribuzione automatica di carburanti del tipo "self-service", sentito al riguardo il parere della Commissione per le sostanze esplosive ed infiammabili, dispone che le autorizzazioni all'installazione dei predetti impianti possano essere concesse in via definitiva per apparecchi di "tipo approvato" da installarsi in luoghi sorvegliati da personale addetto, ma con possibilità di funzionamento anche nelle ore di assenza del personale medesimo.

 

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Circolare Ministero dell'Interno 11 aprile 1973, n. 47 

 

Distributori automatici di carburanti con funzionamento a gettone o a moneta

 

Ai fini dell'uniforme applicazione delle norme vigenti riguardanti la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione, si informano le SS.LL. del chiarimento dato dal Ministero dell' Industria del Commercio e dell'Artigianato ad un quesito posto dalla Prefettura di Firenze, concernente l'applicabilità della norma contenuta nell' art. 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 anche nel caso di modifica degli impianti di distribuzione di carburanti a mezzo dell'applicazione di speciali dispositivi automatici "self-service".

Al riguardo il predetto Dicastero, nel confermare l'applicabilità della norma dell'art. 15 citato, ha precisato che, ove trattasi di dispositivi già approvati dal Servizio Metrico Centrale e nel caso che la modifica richiesta non comporti l'aumento della potenzialità dell'impianto, per il rilascio della relativa autorizzazione è sufficiente il solo parere favorevole dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, con richiamo a quanto già stabilito con Circolare n. 68 del 23 settembre 1970, si fa presente che l'autorizzazione sarà concessa solo per gli apparecchi di "tipo approvato " ai sensi del Titolo I, punto XVII del D.M. 31 luglio 1934.

 

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Circolare Ministero dell’Interno 19 febbraio 1974, n. 16 

 

Distributori automatici di carburanti. Detenzione olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge

 

In relazione ad un quesito posto dalla Prefettura di Imperia, inteso a conoscere quali quantitativi di olio lubrificante e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento si possono detenere, in base alle vigenti norme, presso gli impianti di distribuzione carburanti, questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sentito anche il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ha al riguardo stabilito quanto segue:

1) Presso le stazioni di rifornimento di carburanti in sede proprie, cioè fuori della sede stradale, in rapporto alla loro ubicazione, all'ampiezza del piazzale antistante, alle caratteristiche dimensionali del locale da destinare a deposito, potrà essere concesso il deposito per la vendita di oli lubrificanti fino a 2 mc. in lattine originali di capacità netta non oltre 5 litri.

2) L'idoneità del locale da destinare al deposito del prodotto in questione dovrà essere accertata dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

3) L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni può essere limitata all'acquisizione dei pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell' Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione competenti per territorio.

 

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Circolare Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale Demanio e Porti 24 aprile 1974, n. 70, serie II 

 

Concessioni per distributori automatici di carburanti nell'ambito dei porti

 

Con la circolare n. 5, serie II, Titolo: Demanio Marittimo del 7 settembre 1937, modificata con la circolare n. 13, serie II, in data 11 maggio 1942, questo Ministero dispose di consentire, in deroga all'art. 15 delle vigenti "Norme di sicurezza", approvate con D.M. 31 luglio 1934, l'installazione sulle calate dei porti di distributori automatici di carburante, purché collegati a serbatoi di capacità complessiva di mc. 10 per i liquidi di categoria A e B e di mc. 20 per i liquidi di categoria C anche promiscui.

Successivamente, con l'art. 21 del Foglio d'ordine ministeriale n. 4 del 10 febbraio 1951 è stato consentito l'aumento della capacità complessiva massima dei serbatoi degli anzidetti impianti, fissando in mc. 40 quella relativa ai distributori di solo gasolio ed in mc. 50 quella degli impianti adibiti al rifornimento promiscuo di gasolio e benzina, restando fermo il limite di mc. 10 per i serbatoi di benzina.

Il relazione a tale aumento è stato stabilito che la capacità dei serbatoi utilizzati per il gasolio non deve essere superiore ai mc. 20 ciascuno.

Ciò premesso, tenuto conto dell'incremento del consumo di gasolio marina verificatosi in questi ultimi tempi a causa dell'aumento del numero delle motobarche da pesca e dei motopescherecci e del diffondersi dell'uso di motori di elevata potenza e considerato, inoltre, che con distributori di maggiore capacità è possibile ridurre la frequenza delle operazioni necessarie per rifornirli e quindi le situazioni di pericolo che tali operazioni comportano, questo Ministero, sentito il parere del Ministero dell'Interno e della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, è venuto nella determinazione di consentire l'installazione nei porti di distributori di solo gasolio della capacità massima complessiva di mc. 60 con serbatoi interrati metallici di capacità singola fino a mc. 30, a condizione che sia particolarmente curata la costruzione e l'ancoraggio delle casse di contenimento dei serbatoi stessi.

L'opportunità di consentire l'installazione di distributori di solo gasolio della suaccennata capacità sarà però esaminata, caso per caso, in relazione alle particolari esigenze dei porti, restando inteso che la relativa concessione dovrà essere subordinata all'accertamento da parte della Commissione locale, mediante sopralluogo, delle condizioni di sicurezza della località prescelta.

Restano ferme e disposizioni di cui alla circolare n. 26, serie II, titolo: Demanio Marittimo del 1° agosto 1957, prot. n. 4771 nonché quelle, ancora in vigore, contenute nelle citate circolari n. 5 serie II del 7 settembre 1937, prot. n. 22536 e n.13 serie II in data 11 maggio 1942, prot. n. 2293, sempre che, s'intende, non risultino modificate dalla presente circolare.

In particolare dovrà essere curata l'osservanza delle seguenti prescrizioni contenute nelle suaccennate circolari:

- i serbatoi metallici interrati dei distributori devono essere contenuti in apposite casse di contenimento;

- la distanza di rispetto fra i serbatoi, misurata dalla parete della cassa di contenimento, e la sponda della banchina o del molo o di fogne che scaricano nel porto, non deve essere inferiore ai metri dieci;

- la distanza di rispetto fra i serbatoi di due distinti impianti, misurata fra le pareti delle casse di contenimento dei serbatoi stessi, non deve essere inferiore ai metri dieci.

Si prega di accusare ricevuta, assicurando.

 

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Circolare Ministero dell’Interno 3 settembre 1974, n. 54

 

Distribuzione di carburanti. Detenzione oli lubrificanti e petrolio lampante adulterato ad uso riscaldamento in confezione. Quantitativi massimi ammessi dalla legge e capacità singola dei contenitori

 

Questo Ministero, su richiesta motivata dell'Unione Petrolifera Italiana, ha riesaminato le condizioni per la detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione carburanti, stabilite con Circolare Ministeriale n. 16 del 19 febbraio 1974.

Al riguardo, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero ha ritenuto di modificare tali condizioni portando la limitazione della capacità delle lattine di oli lubrificanti in deposito per la vendita presso i distributori stradali carburanti in sede propria da litri 5 a litri 50 (cinquanta) netti, con la raccomandazione che tutte le operazioni normalmente eseguite presso detti distributori e che coinvolgano movimento di olio carburante, siano eseguite con il dovuto rispetto delle disposizioni ecologiche che vietano la dispersione, in ogni luogo, di residui di oli minerali non biologicamente degradabili. (vedi anche lettera-circolare n. 22732/4113 del 10 novembre 1976)

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno 12 dicembre 1974, n. 29657/4113 

 

Distributori di carburanti sottostanti ad elettrodotti

 

Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcuni Comandi Provinciali VV.F., quesiti riguardanti gli attraversamenti di impianti di distribuzione carburanti con elettrodotti a bassa tensione.

Al riguardo si chiarisce che le aree destinate agli impianti di che trattasi possono essere attraversate dalle linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione che, a norma del D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955, sono le linee elettriche a corrente alternata di tensione inferiore a 400 volt e quelle a corrente continua di tensione inferiore   a 600 volt.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 22732/4113 del 10 novembre 1976 

 

Detenzione olii lubrificanti presso impianti distributori di carburanti ubicati su autostrade

 

E’ stata presentata a questo Ministero istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare la capacità di deposito, limitatamente alle stazioni di servizio autostradali, di olii lubrificanti da 2 a 15 mc.

Al riguardo, d'intesa con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e sentito il parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, questo Ministero, considerata l'ampiezza delle aree circostanti agli impianti e le esigenze della distribuzione, ritiene che l'istanza predetta possa essere accolta, elevando l'attuale limite di 2 mc ad un massimo di 15 mc, alle condizioni stabilite con la lettera-circolare n. 22860/4113 del 3 settembre 1974.

(vedi anche lettera-circolare n. 13133/4112 del 26 settembre 1983 e lettera-circolare n. 25340/4112 del 16 novembre 1983)

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 14516/4113 del 16 luglio 1977

 

Impianti distribuzione carburanti su aree di servizio autostradali - Cambio prodotto da benzina super a gasolio

 

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha fatto conoscere che per corrispondere alle mutate esigenze dell'utenza automobilistica, in relazione al notevole progressivo incremento del parco autovetture alimentate a gasolio, si rende necessario modificare il tipo di carburante erogato da una o più colonnine delle stazioni di servizio site sulle autostrade, sostituendo la benzina super con il gasolio.

Al fine di consentire ai Dicasteri interessati di procedere ad uno snellimento nei tempi di attuazione della procedura istruttoria prevista dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni, si pregano i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco in indirizzo di esprimere urgentemente il proprio parere preventivo solo in base all'esame della documentazione allegata alle istanze presentate dalle Società.

Il certificato di prevenzione incendi sarà rilasciato soltanto dopo il collaudo definitivo dell'impianto secondo la normale prassi.

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 13133/4112 del 26 settembre 1983 

 

Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti

 

La Soc. I.P. (Industria Italiana Petroli) con sede in Genova, Piazza della Vittoria, ha chiesto che venga consentita, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, l'utilizzazione dei chioschi prefabbricati costruiti in cristallo, metallo e fibrocemento per l'immagazzinamento degli oli lubrificanti. Quanto sopra in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 20 del D.M. 31 luglio 1934 che prevede, al 1° comma, che “I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano o conservano oli minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con materiali incombustibili e resistenti al fuoco”.

L'E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, inoltre ha posto il quesito se gli impianti di distribuzione carburanti per l'agricoltura possano essere assimilati alle stazioni di servizio ubicate sulle autostrade e possano, conseguentemente, tenere in deposito lo stesso quantitativo di oli lubrificanti di mc 15 e se per i magazzini e gli spazi destinati a depositi di oli lubrificanti possa essere previsto un volume minimo pari ad 1,3 volte il volume del prodotto stoccato.

Questo Ministero, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, in merito alla istanza della Soc. I.P. ritiene che l'istanza stessa possa essere accolta a condizione che nei reparti oli lubrificanti dei chioschi prefabbricati in metallo-cristallo, fibrocemento degli impianti stradali di distribuzione carburanti siano depositati, nei limiti di capacità consentita, esclusivamente contenitori originali sigillati con divieto assoluto di effettuare operazioni di travaso, e sia disponibile all'interno del reparto un estintore idoneo per fuochi di classe “B”.

Nei citati locali è consentita la presenza del quadro elettrico e dell'elettrocompressore a condizione che vengano osservate le disposizioni di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186 e che venga previsto idoneo impianto di messa a terra.

Per quanto concerne la richiesta dell'E.N.I., condividendo il parere del suddetto Consesso, questo Ministero ritiene che la stessa possa essere accolta.

Pertanto, a parziale modifica di quanto disposto con lettera-circolare n. 22733/4112 del 25 ottobre 1980 - terzultimo e penultimo comma, gli Uffici in indirizzo sono pregati di tenere conto di quanto sopra in occasione dello svolgimento degli adempimenti di rispettiva competenza. (vedi anche lettera-circolare n. 25340/4112 del 16 novembre 1983)

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 25340/4112 del 16 novembre 1983 

 

 Immagazzinamento oli lubrificanti presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti. Vie di comunicazione ordinaria

 

Ad integrazione di quanto disposto con lettera-circolare n. 13133/4112 del 26 settembre 1983 e su conforme avviso della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, viene consentito tenere in deposito presso le stazioni di servizio in sede propria poste in fregio alle vie di comunicazione ordinaria, un quantitativo massimo di 15 mc di oli lubrificanti in confezioni originali, come già previsto per le stazioni di servizio ubicate sulle autostrade.

 

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Decreto Ministero dell’Interno 17 giugno 1987, n. 280

 

Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987)

 

1. - L'art. 10 del D.M. 31 luglio 1934 è modificato come segue:

 

Categorie A e B

Classe 6a - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 10.000 nell'abitato, e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

 (le capacità dei serbatoi sono state modificate dal D.M. 24/5/1999)

Categoria C

Classe 10a - Serbatoi interrati per distributori di carburanti per autotrazione della capacità massima di litri 15.000 nell'abitato e di litri 25.000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti ed idroscali civili.

2. - Resta invariato quanto disposto dall'art. 10 del D.M. 31 luglio 1934 per le altre classi di depositi.

 (le capacità dei serbatoi sono state modificate dal D.M. 24/5/1999)

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Decreto Ministero dell’Interno 5 febbraio 1988, n. 53 

 

Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento

 

Art. 1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento, dovranno essere dotati, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, di un dispositivo di sicurezza contro la perdita accidentale di carburanti, dai tubi di erogazione.

Tale dispositivo deve effettuare, ad ogni richiesta di erogazione, la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione provvedendo al blocco del gruppo motore-pompa, qualora il valore rilevato sia inferiore ad 1 bar e dovrà entrare in funzione entro 2 secondi.

Gli impianti elettrici devono essere a sicurezza in conformità di quanto stabilito dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Il dispositivo di sicurezza di cui trattasi deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

 

Art. 2. Gli organismi preposti ai controlli dei predetti impianti dovranno verificare quanto indicato al precedente articolo in occasione degli adempimenti di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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Circolare Ministero dell’Interno n. 11 prot. n. 8599/4113 del 4 maggio 1988 

 

Decreto del Ministro dell'Interno del 5 febbraio 1988, n. 53, concernente: Norme di sicurezza antincendi per impianti stradali di distribuzione di carburanti liquidi per autotrazione, di tipo self-service a pre-determinazione e pre-pagamento

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1988 - Chiarimenti)

 

In relazione a quanto contenuto all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale indicato in oggetto si chiarisce che la verifica automatica della pressione all'interno della tubazione di erogazione può essere effettuata sia con misura diretta di pressione che con misura di portata.

 

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Circolare Ministero dell'Interno 11 ottobre 1988  n. 17 

 

Modifica del punto 10.2 della Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 - Distributori stradali di carburanti

 

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti circa la corretta interpretazione del 2° comma del punto 10.2 della circolare n. 10 del 10.2.1969 riguardante “Distributori stradali di carburanti”.

I quesiti sono riferiti alla esatta individuazione dei fabbricati genericamente indicati tra parentesi “motels, bar, ristoranti, ecc.” esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento.

Al riguardo, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si chiarisce che i predetti fabbricati sono quelli adibiti a motels, a posti di ristoro con superficie maggiore di 150 m2 (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), ad esercizi di vendita di merci varie con superficie maggiore di 200 m2.

Pertanto il punto 10.2 citato è così modificato:

“Le colonnine per le benzine, esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento, possono essere sistemate in gruppi su apposite isole.

Le isole debbono essere disposte razionalmente in modo da consentire le soste per il rifornimento ed il facile movimento degli automezzi.

Le colonnine predette debbono distare non meno di 9 m da aree destinate specificamente a parcheggio, da motels, da posti di ristoro (ristoranti, bar, snack bar, tavole calde), con superficie superiore a 150 m2, da locali-vendita di merci varie con superficie superiore a 200 m2.

Ove i posti di ristoro ed i locali vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate”.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di tener conto di quanto sopra nell'espletamento degli adempimenti di competenza, considerando che la presente disposizione si applica oltre che ai nuovi impianti anche a quelli esistenti.

 

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Decreto Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 1999, n. 76

 

Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori

 

...omissis...

 

Art. 3

 

...omissis...

 

4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.

 

...omissis...

 

Decreto Ministero dell'Ambiente 24 maggio 1999, n. 246

 

Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati

 

N.B. Il decreto è stato annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.  266  del 5 - 19 luglio 2001

 

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 5 - 19 luglio 2001

 

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma. Ambiente (tutela dell') - Serbatoi interrati - Decreto ministeriale recante requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi - Ricorso della Provincia autonoma di Trento per conflitto di attribuzione - Assunta lesione della sfera di attribuzioni della ricorrente - Intervenuta espressa sostituzione del decreto impugnato - Cessazione della materia del contendere. - Decreto Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 5 e 6, 9, numeri 9 e 10, e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8. Ambiente (tutela dell') - Prevenzione dall'inquinamento del suolo - Serbatoi interrati - Costruzione, installazione ed esercizio - Regolamento ministeriale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento per conflitto di attribuzione Difetto di esplicita autorizzazione legislativa a regolamentare la materia - Conseguente lesione dell'autonomia provinciale - Accoglimento del ricorso provinciale - Annullamento del decreto impugnato - Assorbimento di ulteriori censure. - Decreto Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246. - Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3. 

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 25 luglio 2001)

 

... omissis ...

 

Per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

Riuniti i giudizi; 

Dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246. 

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe n. 1 del 1999. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. 

 

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Lettera circolare Ministero dell’Interno n. 80/4112 del 23 gennaio 2002

 

Annullamento del decreto del Ministro dell’Ambiente n. 246/1999 recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l'esercizio di serbatoi interrati. Precisazioni sugli impianti di distribuzione stradale di carburante

 

La Corte Costituzionale con sentenza emessa il 5 luglio 2001, depositata in Cancelleria il 19 luglio 2001 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale) n. 29 del 25 luglio 200l, ha annullato il decreto regolamentare del Ministero dell’Ambiente n. 246 del 24 maggio 1999, recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati.

A seguito dell’annullamento del citato decreto n. 246/1999, sono emerse alcune problematiche in merito alla capacità massima dei singoli serbatoi già installati o da installare presso impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi per autotrazione.

Infatti sulla base dei requisiti previsti dall’art. 7 del citato decreto n. 246/1999 la capacità massima dei singoli serbatoi interrati era stata stabilita in 50 mc per i liquidi infiammabili, compresi i carburanti per autotrazione.

Con lettera-circolare P1610/4122 sott. 53, del 18 dicembre 1998, fu chiarito che l’articolo 7, comma 7, lettera a), del decreto sui serbatoi interrati, costituiva modifica al decreto del Ministro dell’interno 17 giugno 1987, n. 280, per quanto attiene le capacità dei serbatoi interrati presso gli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Pertanto con l’annullamento del decreto n. 246/1999, ritrova piena vigenza il citato decreto del Ministro dell’Interno n. 280/1987 che prevede capacità massime pari a 15 mc o 25 mc per il gasolio e 10 mc o 25 mc per le benzine, in funzione della localizzazione urbana o extraurbana degli impianti.

Su tale problematica, in attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale per il quale sono peraltro già in corso contatti tra gli uffici legislativi delle Amministrazioni interessate, si forniscono di seguito gli indirizzi da seguire nell’espletamento dell’attività di prevenzione incendi.

Per gli impianti ove sono stati già installati serbatoi da 50 mc, e che debbono essere sottoposti a collaudo da parte delle apposite Commissioni comunali o regionali di cui fanno parte rappresentati dei Comandi Provinciali VV.F., si ritiene che i predetti serbatoi possano essere utilizzati, limitando il loro riempimento entro i limiti di capacità consentiti dal D.M. n. 280/1987.

Tale criterio è da ritenersi esteso anche nei confronti di nuove installazioni, purché venga dimostrato da parte degli interessati di aver commissionato l’acquisto dei serbatoi, rispondenti ai requisiti di cui all’art. 7 del D.M. n. 246/1999, nel periodo di vigenza del decreto stesso.

 

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Decreto ministero dell’Interno 29 novembre 2002

 

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione. 

 

(Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto  l'art.  63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 773;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni, recante  norme  di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e l'impiego  o  la  vendita  di  oli  minerali e per il trasporto degli stessi;

Vista  la  legge  27 marzo  1969,  n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi  e  mobili  non  metallici  per  la  lavorazione, l'immagazzinamento ed  il  trasporto  degli  oli  minerali  e  loro derivati;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,  recante  l'approvazione  del  regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Visto  l'art.  18,  comma  1,  lettera  f),  e l'art. 107, comma 1, lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto  l'art.  14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto  necessario  apportare  miglioramenti alla sicurezza degli impianti di  distribuzione  carburanti  liquidi  per  autotrazione, attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti tecnici;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 577/1982;

Sentito il Ministro delle attività produttive;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002;

Espletata la procedura  di informazione, ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Scopo - Campo di applicazione

 

1.  Le  disposizioni  del presente decreto stabiliscono i requisiti tecnici per  la  costruzione,  l'installazione  e  l'esercizio  dei serbatoi  interrati  destinati  allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.

 

Art. 2.

Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi

 

1.  I  serbatoi  interrati  debbono essere progettati, costruiti ed installati nel rispetto  della  vigente  normativa,  in  modo  da assicurare:

a) il  mantenimento  dell'integrità  strutturale durante l'esercizio;

b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;

c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.

2. I serbatoi interrati sono:

a) a  doppia  parete  e  con  sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine.

Le  pareti  dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la parete  esterna  rivestita  di  materiale  anticorrosione;  la parete interna  metallica  e  la  parete  esterna  in  altro  materiale  non metallico,  purché  idoneo  a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purché resistenti  alle sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni; parete interna  non  metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;

b) a  parete  singola  metallica  od  in  materiale non metallico all'interno  di  una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con  materiale  impermeabile  e  con  monitoraggio  in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o piu' serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

3.  Le  tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e con le apparecchiature erogatrici  di  carburanti,  progettate, costruite  ed installate nel rispetto di quanto previsto nel comma l, possono essere di materiale non metallico.

4.  Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi devono essere dotati di:

a) un  dispositivo  di  sovrappieno  del  liquido  che  eviti  la fuoriuscita  del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di carico;

b) una  incamiciatura  o  sistema  equivalente  per  le tubazioni interrate  funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.

5. La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in  50  m3.  I  serbatoi  possono  essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti.

6.  Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine, di  cui  al  precedente  comma  2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi,  purché  sia  consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel  caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente comma 5,  e' ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove  questo  sia  idoneo  alla  segnalazione  di  ognuno dei prodotti detenuti.

7.  Su  ciascun  serbatoio  deve  essere  installata,  in posizione visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:

a) il nome e l'indirizzo del costruttore;

b) l'anno di costruzione;

c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;

d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.

 

Art. 3.

Conduzione dei serbatoi interrati

 

1.  Nella  conduzione  dei serbatoi interrati sono attuate tutte le procedure  di  buone  gestione  che  assicurino  la  prevenzione  dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.

2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalita' dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art. 4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

 

Art. 4.

Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi

 

1.  I  serbatoi  legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi membri  dell'Unione  europea  o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE,  sulla  base  di  norme  armonizzate  ovvero  di  norme o regole tecniche  nazionali  di  detti  Stati  che permettono di garantire un livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente a  quello  perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati  per  essere  impiegati  nel  campo  di applicazione disciplinato dal presente decreto.

2.  Al  fine  di  dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della documentazione  necessaria  all'esame  redatta  in  lingua  italiana, diretta  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile, che la esamina tempestivamente e comunica  al  richiedente  l'esito  dell'esame, motivando l'eventuale diniego.

 

Art. 5.

Disposizioni finali

 

1. Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del  Ministro dell'interno  17 giugno  1987,  n.  280,  e  modifica  il decreto del Ministro  dell'interno  31 luglio  1934  ed il decreto ministeriale 1 luglio 1972.

2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.

3.  Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

 

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