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| Una civile alternativa all'"interdizione" di Paolo Cendon |

Una civile alternativa all'"interdizione di Paolo Cendon" (da "Il Sole 24 Ore" del 20-2-2000)

E' in corso di approvazione presso il nostro Parlamento (manca solo la conferma della Commissione giustizia del Senato) il provvedimento che introduce in Italia il nuovo - attesissimo - istituto di protezione civilistica degli infermi di mente: l'amministrazione di sostegno. Si tratta di una riforma che è destinata a incidere profondamente sulla quotidianità dei malati psichici.

Gli inconvenienti della disciplina in vigore - quella imperniata sulle figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, vecchia ormai di due secoli - sono in effetti molteplici: costosità del processo, eccesso di risonanza (le sentenze vengono annotate nel Registro di stato civile), difficoltà per I'interessato di difendersi. Soprattutto pesantezza delle conseguenze, tecniche: all'interdetto viene impedito di fare ogni cosa; non può sposarsi, né fare testamento, né regalare un oggetto a un amico, né riconoscere un proprio figlio naturale, né ottenere un impiego pubblico. Qualunque contratto da lui stipulato è annullabile, anche il più modesto, solo che al tutore così piaccia. E all'inabilitato non va molto meglio. Misure "totalizzanti" insomma, quasi sempre sproporzionate alle necessità di protezione del soggetto. Etichette odiose, che le famiglie sono le prime a temere per i propri cari. Oltre tutto misure spesso inapplicabili. E' quanto emerge dall'articolo 414 Codice civile: per essere interdetti occorre versare "in condizioni di abituale infermità di mente", e tale stato deve rendere la persona "incapace di provvedere ai propri interessi". Ebbene, fra i disabili psichicí viventi in Italia (circa 700mila) solo una piccola parte sta così male; gli altri non sono colpiti fino a quel punto, comunque non sempre, non continuativamente. E, per soccorrerli legalmente, quando arriva un momento difficile, non esiste nulla oggigiorno. Come investire una piccola liquidazione, quali clausole introdurre in un vitalizio, a chi vendere i mobili di casa ? Quanto farsi dare per la cessione delle quote in un'azienda, a quale impresa affidare un restauro, a quanto affittare quel magazzino, come attuare una divisíone ereditaria ? Il disabile psichico (se non ha una famiglia, o se questa non lo ama) resta abbandonato a se stesso: facile preda per chiunque.

Ecco perciò l'amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare - mettiamo - viene avvertito (dagli operatori, dai vicini di casa, dal Pm) che una persona si trova in difficoltà: entra in azione allora, s'informa tramite gli assistenti sociali, dispone eventualmente una perizia, se occorre parla con il soggetto, consulta chi gli sta intorno. Alla fine emetterà un decreto - anticipandone magari una parte, in via d'urgenza - in cui nomina qualcuno (tratto dalla famiglia, dal volontariato, dagli amici) amministratore di sostegno: specificando quali operazioni potranno essere. compiute "in nome e per conto" dell'interessato, precisando date d'inizio e fine dell'incarico.

Una filosofia opposta a quella dell'interdizione, come si vede. Sul piano dei principi in primo luogo: l'incapacitazione non è più a 360 gradi, ma riguarda solo gli atti espressamente menzionati (magari uno soltanto, una volta sola); per tutto il resto il beneficiario conserva intatta la propria sovranità, i suoi diritti. Sul piano della direzione della tutela, poi: le misure tradizionali non è chiaro se siano qualcosa che va a pro' del sofferente o non piuttosto della società (emarginare dal traffico i diversi) o magari della famiglia (bloccare qualcuno che potrebbe dilapidare il patrimonio); il nuovo provvedimento dovrà invece essere assunto tenendo "conto, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa". Sul piano delle garanzie, poi: l'infermo può attivare lui stesso la procedura, nominare un proprio consulente, esigere un rendiconto periodico, pretendere in ogni momento la modifíca o la revoca del provvedimento. Sul piano della snellezza procedurale, ancora; ogni passaggio del rito si svolge in modo informale, gli avvocati non servono, tutto è tendenzialmente gratuito. Sul piano dei doveri dell'amministratore, infine: costui - scelto ."con esclusivo riguardo agli interessi e alla cura della persona del beneficiario" - dovrà operare per la miglior felicità dei paziente, agendo "con la diligenza del buon padre di famiglia"; e se non si comporta bene potrà venire sospeso, rimosso, eventualmente condannato a risarcire i danni.

La seconda grande differenza si coglie sul terreno dei destinatari della protezione. L'interdizione riguarda solo gli infermi di mente, nessun altro "debola" esiste per il legislatore. Il nuovo strumento è pensato, invece, per venire incontro a chiunque si trovi in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti. Non soltanto disturbati psichici: anche anziani della quarta età, handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti colpiti da ictus, malati, morenti. In certi casi extracomunitari, detenuti. Quante fra le persone che versano in frangenti simili non risultano, effettivamente sole al mondo, attorniate da parenti di cui non si fidano, alle prese con decisioni superiori alle proprie forze, impossibilitate a conferire una procura a chicchessia ?

Inutile dire che tutto ciò - tantissimi futuri "clienti" dell'Ads - richiederà uno sforzo organizzativo notevole: uffici giudiziari potenziati, assistenti sociali capillari, scuole di formazione, coordinamento fra i servizi, tecnologia e informatica a piene mani. E' sufficiente dire che i beneficiari dell'Ads dovranno, nella misu ra del possibile, contribuire al finanziamento dell'apparato? Che si tratterà, in generale, di una maniera diversa di impiegare risorse attualmente investite in altro modo? E se emergesse che occorrono invece nuove spese non varrà comunque, per il Paese, la pena di affrontarle ? Ecco alcuni interrogativi del nuovo Welfare che si affaccia per il Terzo Millennio.


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