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| Una civile alternativa all'"interdizione" di Paolo Cendon |
Una civile alternativa all'"interdizione di Paolo Cendon" (da
"Il Sole 24 Ore" del 20-2-2000)
E'
in corso di approvazione presso il nostro Parlamento (manca solo la conferma
della Commissione giustizia del Senato) il provvedimento che introduce
in Italia il nuovo - attesissimo - istituto di protezione civilistica
degli infermi di mente: l'amministrazione di sostegno. Si tratta di una
riforma che è destinata a incidere profondamente sulla quotidianità dei
malati psichici.
Gli
inconvenienti della disciplina in vigore - quella imperniata sulle figure
dell'interdizione e dell'inabilitazione, vecchia ormai di due secoli -
sono in effetti molteplici: costosità del processo, eccesso di risonanza
(le sentenze vengono annotate nel Registro di stato civile), difficoltà
per I'interessato di difendersi. Soprattutto pesantezza delle conseguenze,
tecniche: all'interdetto viene impedito di fare ogni cosa; non può sposarsi,
né fare testamento, né regalare un oggetto a un amico, né riconoscere
un proprio figlio naturale, né ottenere un impiego pubblico. Qualunque
contratto da lui stipulato è annullabile, anche il più modesto, solo che
al tutore così piaccia. E all'inabilitato non va molto meglio. Misure
"totalizzanti" insomma, quasi sempre sproporzionate alle necessità di
protezione del soggetto. Etichette odiose, che le famiglie sono le prime
a temere per i propri cari. Oltre tutto misure spesso inapplicabili. E'
quanto emerge dall'articolo 414 Codice civile: per essere interdetti occorre
versare "in condizioni di abituale infermità di mente", e tale stato deve
rendere la persona "incapace di provvedere ai propri interessi". Ebbene,
fra i disabili psichicí viventi in Italia (circa 700mila) solo una piccola
parte sta così male; gli altri non sono colpiti fino a quel punto, comunque
non sempre, non continuativamente. E, per soccorrerli legalmente, quando
arriva un momento difficile, non esiste nulla oggigiorno. Come investire
una piccola liquidazione, quali clausole introdurre in un vitalizio, a
chi vendere i mobili di casa ? Quanto farsi dare per la cessione delle
quote in un'azienda, a quale impresa affidare un restauro, a quanto affittare
quel magazzino, come attuare una divisíone ereditaria ? Il disabile psichico
(se non ha una famiglia, o se questa non lo ama) resta abbandonato a se
stesso: facile preda per chiunque.
Ecco
perciò l'amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare - mettiamo -
viene avvertito (dagli operatori, dai vicini di casa, dal Pm) che una
persona si trova in difficoltà: entra in azione allora, s'informa tramite
gli assistenti sociali, dispone eventualmente una perizia, se occorre
parla con il soggetto, consulta chi gli sta intorno. Alla fine emetterà
un decreto - anticipandone magari una parte, in via d'urgenza - in cui
nomina qualcuno (tratto dalla famiglia, dal volontariato, dagli amici)
amministratore di sostegno: specificando quali operazioni potranno essere.
compiute "in nome e per conto" dell'interessato, precisando date d'inizio
e fine dell'incarico.
Una
filosofia opposta a quella dell'interdizione, come si vede. Sul piano
dei principi in primo luogo: l'incapacitazione non è più a 360 gradi,
ma riguarda solo gli atti espressamente menzionati (magari uno soltanto,
una volta sola); per tutto il resto il beneficiario conserva intatta la
propria sovranità, i suoi diritti. Sul piano della direzione della tutela,
poi: le misure tradizionali non è chiaro se siano qualcosa che va a pro'
del sofferente o non piuttosto della società (emarginare dal traffico
i diversi) o magari della famiglia (bloccare qualcuno che potrebbe dilapidare
il patrimonio); il nuovo provvedimento dovrà invece essere assunto tenendo
"conto, compatibilmente con gli interessi della persona, dei bisogni e
delle richieste di questa". Sul piano delle garanzie, poi: l'infermo può
attivare lui stesso la procedura, nominare un proprio consulente, esigere
un rendiconto periodico, pretendere in ogni momento la modifíca o la revoca
del provvedimento. Sul piano della snellezza procedurale, ancora; ogni
passaggio del rito si svolge in modo informale, gli avvocati non servono,
tutto è tendenzialmente gratuito. Sul piano dei doveri dell'amministratore,
infine: costui - scelto ."con esclusivo riguardo agli interessi e alla
cura della persona del beneficiario" - dovrà operare per la miglior felicità
dei paziente, agendo "con la diligenza del buon padre di famiglia"; e
se non si comporta bene potrà venire sospeso, rimosso, eventualmente condannato
a risarcire i danni.
La
seconda grande differenza si coglie sul terreno dei destinatari della
protezione. L'interdizione riguarda solo gli infermi di mente, nessun
altro "debola" esiste per il legislatore. Il nuovo strumento è pensato,
invece, per venire incontro a chiunque si trovi in difficoltà nell'esercizio
dei propri diritti. Non soltanto disturbati psichici: anche anziani della
quarta età, handicappati sensoriali, alcolisti, tossicodipendenti, soggetti
colpiti da ictus, malati, morenti. In certi casi extracomunitari, detenuti.
Quante fra le persone che versano in frangenti simili non risultano, effettivamente
sole al mondo, attorniate da parenti di cui non si fidano, alle prese
con decisioni superiori alle proprie forze, impossibilitate a conferire
una procura a chicchessia ?
Inutile
dire che tutto ciò - tantissimi futuri "clienti" dell'Ads - richiederà
uno sforzo organizzativo notevole: uffici giudiziari potenziati, assistenti
sociali capillari, scuole di formazione, coordinamento fra i servizi,
tecnologia e informatica a piene mani. E' sufficiente dire che i beneficiari
dell'Ads dovranno, nella misu ra del possibile, contribuire al finanziamento
dell'apparato? Che si tratterà, in generale, di una maniera diversa di
impiegare risorse attualmente investite in altro modo? E se emergesse
che occorrono invece nuove spese non varrà comunque, per il Paese, la
pena di affrontarle ? Ecco alcuni interrogativi del nuovo Welfare che
si affaccia per il Terzo Millennio.
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