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STATUTO dell’Associazione  MANI & CUORE

 

ART.1  DENOMINAZIONE E SEDE

 

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed nel rispetto del Codice Civile e della L. 383/2000, è costituita l’associazione di promozione sociale senza fini di lucro- con sede in Via G. Marconi n.3  cap 33070 Brugnera (PN) operante nel settore sportivo didattico e culturale, che assume la denominazione di

Associazione MANI & CUORE

            L’associazione promuove confronti e coopera con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi.

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo preminente finalità di solidarietà sociale e promozione della persona.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede in diverso territorio, nonchè istituire sedi e sessioni staccate, ove lo ritenga opportuno.

ART.2 SCOPO SOCIALE

L'Associazione -senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti –persegue le seguenti finalità culturali, scientifiche e professionali:

1. Studio e Formazione sull’unitarietà dei concetti di Corpo, Mente, Spirito nel rapporto tra le filosofie/religioni orientali e quelle occidentali.

Perseguimento del benessere inteso non come risultato di un apporto esterno di energie positive ma come il ripristino e l’armonizzazione delle energie già insite in ogni persona.

 

2. Attività nel sociale per il benessere psicofisico attraverso la pratica e l'insegnamento di tecniche-filosofie che interagiscono “corpo-mente-spirito” altrimenti indicate come olistiche (es. Shiatsu, Yoga, ecc. ).

 

3- Esercizio di attività volte alla promozione della cultura e del benessere, nonché lo studio e l’insegnamento di tecniche e stili di vita volti a sviluppare le potenziali risorse psicofisiche di ogni individuo migliorandone le condizioni di vita;

 

4- Proporre e/o realizzare strutture di accoglienza e/o centri di aggregazione in cui sperimentare l’efficacia della proposta dell’Associazione.

 

5- Collaborare con altre associazione, operatori, enti pubblici e privati, palestre, centri, gruppi che operano nello stesso settore e che si distinguono per serietà, professionalità, impegno e ricerca, al fine di promuovere quanto più possibile la diffusione, la pratica e lo studio nella dimensione Olistica della persona suscitando interesse verso tutte le forme di attività socio-culturale relative a tale  disciplina.

6-Organizzare - nell’ambito di tutte le discipline olistiche - corsi di aggiornamento, conferenze, manifestazioni, seminari ed altre iniziative per tutti i soci al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

 

7- Stipulare convenzioni e contratti con enti istituzionali ed economici interessati, associazioni, fondazioni, scuole, ospedali, poliambulatori, entità private e pubbliche, singoli ricercatori.

8- Partecipare a bandi di concorsi pubblici per il finanziamento di attività connesse alle finalità dell’associazione.

9-Compiere ogni altra azione di pertinenza con l’oggetto sociale non escludendo operazioni mobiliari ed immobiliari inerente a tale scopo.

 

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l’intervento dei soci o consulenti specializzati nei campi indicati, attraverso corsi, seminari o altre modalità che l’Associazione intenderà avviare.

 

 

 

 

ART. 3- I SOCI

 

Sono aderenti ( soci) all'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione, lo statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione .

Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che s’impegnino a realizzarli.

L’iscrizione all’associazione è subordinata ai seguenti requisiti:

a) avere conseguito un diploma in discipline olistiche che tendono al mantenimento del benessere psicofisico dell’individuo;

b) nutrire interesse ad apprendere e sperimentare su di sé le discipline di cui al punto a)

c) osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;

d) pagamento della quota associativa annuale determinata dal CdA.

Gli aderenti devono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro, la propria attività che non potrà avere le caratteristiche di retribuzione. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti e preventivamente approvati dal Consiglio.

Essi devono inoltre essere disponibili, salvo gravi e giustificati motivi, per la partecipazione alle attività associative, preventivamente concordate, specificatamente riguardanti il settore di competenza.

A tal fine sono tenuti in ogni caso alla formazione e all'aggiornamento tecnico e personale per assicurare la migliore efficacia al proprio servizio.

 

 

Sono Fondatori i soci che hanno partecipato all’Assemblea Costituente dell’Associazione.

Il socio Operatore-istruttore partecipa a tutti gli effetti alla vita associativa, contribuendo direttamente alla costruzione e realizzazione dei vari progetti che la Associazione riterrà opportuno intraprendere nel pieno rispetto delle finalità associative. Tali soci saranno in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività professionale in specifiche discipline olistiche nonché con ruolo di formatori-istruttori formalmente designati dal C.di A.

Il  socio Ordinario non necessita di particolare titolo ma condivide gli obiettivi dell’Associazione partecipando alla vita associativa, usufruendo in modo privilegiato dei servizi posti in essere dalla stessa.

 

L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e la stessa verrà approvata dal Consiglio stesso con deliberata a maggioranza dei componenti presenti.

L 'ammissione richiede: il conseguimento della maggiore età o, per i minori, l'assenso scritto del soggetto esercente la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Il numero degli aderenti  è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

 

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

1. Per dimissioni volontarie;

2. Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

3. Per decesso;

4. Per comportamento contrastante con gli scopi statutari o svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

5. Per persistente violazione degli obblighi statutari e arrechi danni anche morali all’Associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentite le ragioni dell'aderente, con atto motivato preso a maggioranza dei componenti presenti.

Contro tale decisione all'aderente è ammesso il ricorso al Consiglio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione.

 

Art. 4 - Fondo comune

 

Il fondo comune è costituito da:

-contributi associativi,

-contributi da enti pubblici e società private,

-versamenti volontari di soci,

-plusvalenze da attività organizzate dall’associazione,

-eventuali avanzi di gestione e da tutte le altre entrate che possono pervenire all’associazione nello svolgimento delle sue attività,

-entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

 

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

 

  Art. 5 - Esercizio finanziario

 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell’anno successivo.

   

Art. 6 - Organi dell’associazione

   

Sono organi dell’associazione:

1.      Assemblea dei soci

2.      Consiglio Direttivo

3.      Presidente

4.      Vice-Presidente

5.      Segretario

6.      Collegio Revisori dei Conti

7.      Collegio dei probiviri 

Le cariche sociali sono a titolo gratuito e gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute, anche forfetariamente determinate, per le attività dell’Associazione.

   

L’assemblea è l’organo deliberante dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti.

 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante:

- lettera scritta da inviare a tutti i soci interessati almeno 7 gg. prima dalla data dell’assemblea;

- nei locali della sede sociale almeno 7 gg. prima dell’assemblea;

- con ogni altro strumento idoneo a darne pubblicità (e-mail, sms, fax o altro).

 

La comunicazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

 

L’assemblea ordinaria.

Presiede l’assemblea ordinaria il Presidente e in assenza del medesimo viene eletto dal Consiglio direttivo il sostituto.

L’assemblea ordinaria approva a maggioranza relativa;

- approva il programma di attività per l’anno sociale;

- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo e le quote associative annue;

- procede alla nomina delle cariche sociali;

-delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- approva gli eventuali regolamenti;

- delibera l’esclusione dei soci qualora richiesto dal socio ricorrente.

 

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio sociale.

L’assemblea ordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

 

L’assemblea straordinaria presieduta dal Presidente si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Nelle assemblee straordinarie si possono discutere gli argomenti solo se inseriti preventivamente all’ordine del giorno; esse deliberano con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento dell’Associazione la delibera sarà validamente assunta con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei soci. Qualora, dopo tre convocazioni consecutive (a distanza di almeno 7 giorni l’una dall’altra) non fosse raggiunto il suddetto quorum, verrà considerata valida la delibera di scioglimento dell’Associazione assunta con il voto favorevole di almeno i due quinti dei soci presenti.

 

Il Consiglio Direttivo è l’organo cui spetta l’amministrazione dell’Associazione.

E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’assemblea dei Soci.

 Possono essere eletti membri del C.D. i soci fondatori o i soci da loro cooptati.

I consiglieri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il C.D. elegge tra i propri membri un Presidente ed un Segretario. Il C.D. è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi ai membri del Consiglio oppure in caso di urgenza con telefono fax o altro mezzo idoneo.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presenti.

Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta pertanto, fra l’altro, al Consiglio:

1.        curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

2.        redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;

3.        compilare gli eventuali regolamenti interni;

4.        stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

5.        deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;

6.        nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si                       articola la vita dell’Associazione;

7.        compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

 

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno due volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli tramite l’accoglienza di nuovi membri scelti dal Consiglio medesimo. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla rielezione del C.D.

   

Il Presidente  rappresenta legalmente l’associazione e ne attua le deliberazioni; viene eletto dall’assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi dei presenti. Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta. ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nel riguardo degli aderenti che nei riguardi dei terzi, con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni e contratti che impegnino l'associazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente, con l'accordo del Consiglio

Direttivo, può delegare parte delle sue attribuzioni e suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, od a uno o più soci. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

 

Il Vice-Presidente rappresenta l’Associazione in tutte le situazioni in cui non può partecipare il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento dello stesso o nelle circostanze in cui venga espressamente delegato.

 

 

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del C.D., ne redige i verbali durante le riunioni, attende alla corrispondenza; provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione; e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta del libri contabili, nonché delle riscossione dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

 

L'assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti  composto da tre membri al cui interno verrà eletto un presidente; essi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.Tra i compiti principali il collegio sorveglia la gestione economica e finanziaria dell’associazione, riferisce nel merito all’assemblea, certifica il bilancio e ne redige la relazione di accompagnamento.

L’assemblea può eleggere il Collegio dei probiviri, pure composto di tre membri, con carica quadriennale e rieleggibilità, ed ha il compito di valutare i casi di esclusione dei soci esprimendo parere vincolante nonché di dirimere eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’associazione.

  

Art. 7 - Scioglimento dell’Associazione

Per lo scioglimento dell'associazione è necessaria la maggioranza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti dell'associazione.

L' Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il patrimonio netto, che residua dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore e comunque in conformità alla normativa vigente..

   

Art. 8 - Disposizione finale

 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti

 

 

NOME :                    MANI & CUORE

SIMBOLO:                

 

 

MISSION: Il dono di un tocco

 

 

 

 

 

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE “Mani & Cuore”

 

 In data 19 gennaio 2008 a Sedico (BL) in via      si sono riuniti i signori:

Renzo Busatto

Lorena Curtol

Michela Giacomazzi

Mascia  Mazzarolo

Carla Vettori

Celestina Bolzonello

che,di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

 

art.1

costituiscono un’associazione di volontariato fra i suddetti comparenti ai sensi della legge 266/91 avente la seguente denominazione: “ Mani & Cuore”

art.2

L’associazione ha sede in  Via G. Marconi n.3  cap 33070 Brugnera (PN)

art.3

L’associazione ha il principale scopo di perseguire del benessere inteso non come risultato di un apporto esterno di energie positive ma come il ripristino e l’armonizzazione delle energie già insite in ogni persona attraverso pratiche, comportamenti, strumenti dettati da un concetto di unitarietà della persona “corpo-mente-spirito”.

Art.4

L’associazione ha durata illimitata nel tempo

Art.5

L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto che fa parte integrante del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Art.6

I comparenti stabiliscono che per il primo mandato triennale, il consiglio direttivo sia composto da n. 6 membri e nominano a far parte i suddetti soci fondatori i quali contestualmente  attribuiscono le cariche:

Renzo Busatto             Presidente

Michela Giacomazzi     Vice-Presidente

Mascia Mazzarolo       Segretario

Art.7

Le spese del presente atto si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita.

 

Letto e sottoscritto

 

In Sedico, (Belluno) li 19 Gennaio 2008