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Libro

IL LICENZIAMENTO

PER SUPERAMENTO DEL PERIODO

DI COMPORTO

Trento Lorenzo

“… ovvero la tutela del lavoratore durante il periodo di malattia …”

Si tratta di un libro che affronta la complessa tematica del licenziamento per superamento del periodo di comporto ovvero del periodo massimo in cui è tollerata l’astensione del lavoratore dal posto di lavoro a causa di malattia.

Il libro è ricco di orientamenti dottrinali e casi giurisprudenziali, offrendo una panoramica degli istituti e delle problematiche a cui vanno in contro il lavoratore ed il datore di lavoro, in particolare cercherà di rispondere alle seguenti domande:

Quali sono le tutele previste dal nostro ordinamento per il lavoratore in malattia?

Per quanto tempo può assentarsi legittimamente dal posto di lavoro senza rischiare il licenziamento?

Che cosa prevedono i contratti collettivi e come si sta orientando la giurisprudenza?

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INDICE:

IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

1. Il carattere speciale della fattispecie …....................................................pag. 3

2. Il comporto secco e per sommatoria ….......................................................... 35

3. Il licenziamento intimato in pendenza del periodo di comporto ….......... 55

4. Oneri formali e tempestività del recesso …................................................... 71

5. Linterruzione del comporto e la conservazione del posto di lavoro ….... 97

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UN BREVE ESTRATTO DEL LIBRO:

LE PRIME 2 PAGINE:

IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

1 - Il CARATTERE SPECIALE DELLA FATTISPECIE

L’art. 2110 del cod. civ. in attuazione dei principi costituzionali di tutela della salute (art. 32 Cost.) e di assistenza ed in virtù della forte implicazione del rapporto di lavoro sulla stessa persona del prestatore ha previsto una forte tutela per il lavoratore malato, trasferendo parte del rischio della malattia stessa sul datore di lavoro.

L’art. 2110 c.c. stabilisce, infatti, al 1° comma che “In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge e le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. “, mentre al 2° comma prevede che “Nei casi indicati nel comma precedente l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.

Viene sancito, quindi, il diritto del lavoratore a percepire anche in caso di malattia la retribuzione, perché questo diritto sia effettivo è necessario prima di tutto, però, che al lavoratore ammalato o infortunato venga garantito non solo il diritto ad assentarsi per il periodo di malattia, ma anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro, diversamente il diritto alla retribuzione sancito dal primo comma verrebbe facilmente violato, solo in questo modo è possibile salvaguardare la dignità della persona umana ed assicurare piena attuazione dei principi solidaristici e di assistenza proclamati dalla Costituzione.

Al 2° comma dell’art. 2110 c.c. viene, quindi, ad affermarsi l’ulteriore principio di portata fondamentale e cioè il diritto per il lavoratore, con il corrispondente obbligo per il datore di lavoro, alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia “ … per il periodo stabilito dalla legge dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità … “, arco temporale che viene definito periodo di comporto decorso il quale “ … l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118 c.c. …”, cioè dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dal CCNL di categoria, dagli usi o secondo equità o corrispondendo un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

L’art. 2110 c.c. al 3° comma prevede, altresì, che il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause previste dal 1° comma cioè malattia, infortunio, gravidanza o puerperio deve essere computato nell’anzianità di servizio.

Per accedere alla tutela prevista dall’art.2110 c.c. è necessario prima di tutto che il lavoratore comunichi tempestivamente la malattia al proprio datore di lavoro e all’ente previdenziale con apposito certificato medico in cui sia indicato, altresì, il proprio domicilio, in mancanza di questa comunicazione l’assenza si considera ingiustificata, con conseguenze sotto il profilo disciplinare e con la perdita della retribuzione, salvo che il lavoratore non riesca a provare un giustificato motivo per il ritardo.

Vengono previsti, quindi, tre principi fondamentali dall’art. 2110 c.c. che vanno ad incidere nella disciplina del licenziamento per superamento del periodo di comporto e cioè:

1) il diritto dell’imprenditore di recedere dal contratto di lavoro decorso il periodo di comporto, durante il quale il lavoratore ha diritto di assentarsi e di conservare il posto di lavoro;

2) il diritto del lavoratore alla retribuzione o ad una indennità (in mancanza di forme equivalenti di previdenza e di assistenza);

3) la computabilità del periodo di assenza nell’anzianità di servizio.

Per quanto riguarda il primo principio enunciato è possibile osservare come il diritto del datore di lavoro di recedere dal contratto vi sia solo decorso il periodo di comporto prima del quale il diritto dell’imprenditore a licenziare è inibito.

La conseguenza è che l’art. 2110 c.c. dispone un vero e proprio divieto di licenziamento prima del decorso del periodo di comporto e, quindi, un obbligo per il

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