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Un ricorso in Cassazione contro le sentenze che sanciscono il principio della non cumulabilità del punteggio di servizio contestualmente alla S.S.I.S.
(di Lucia Tiziana Lo Russo)

Gentili Lettori,
un recente articolo del "Corrire della Sera" dal titolo "Scuola, bocciate le graduatorie" e in cui l'occhiello e il sommario titolavano "Decisione contraria alla linea del ministero per introdurre criteri diversi nella selezione degli insegnanti - il Consiglio di Stato dà ragione ai precari: nessun vantaggio per chi ottiene la specializzazione" dava notizia che Il Consiglio di Stato ha stabilito che gli Specializzati S.S.I.S. non possono cumulare i 30 punti spettanti dalla frequenza dei corsi con il punteggio di servizio evenutualmente prestato anche nei periodi in cui la Scuola di Specializzazione non aveva dato l'avvio ai corsi.

Se infatti la Sentenza del T.A.R. Lazio del 28 Maggio 2002 già sanciva il principio della non cumulabilità del servizio con i 30 punti, la circolare 69/02 del M.I.U.R. dava indicazioni di decurtare il punteggio di servizio limitatamente alla effettiva contemporaneità tra frequenza S.S.I.S e servizio prestato nelle scuole.

In poche parole, poiché è possibile che alcuni soggetti abbiano ottenuto una supplenza - per esempio - da Settembre 2000 e abbiano iniziato il Corso S.S.I.S. nel Novembre 2000 (A.A. 2000/2001), questi avrebbero potuto "salvare" alcuni punti in graduatoria.
E' su questo frangente che il Consiglio di Stato accogliendo un ricorso dei "precari" si è espresso, decretando che nessun punteggio è cumulabile.

Un articolo del "Sole 24 ore" del 3 Gennaio 2003 esplicitava le motivazioni di tale sentenza: l'eventuale servizio prestato sarebbe da considersi come "attività obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi", "Pertanto, ove pure il corso S.S.I.S. durasse in concreto meno dei due anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato [...] deve ritenersi improduttivo"
Sulla eventuale discrepanza tra A.A. (anno accademico) e a.s. (anno scolastico), il Consiglio di Stato precisa che i due devano misurarsi "senza che abbia rilievo il dato in qualche misura accidentale della durata effettiva".

Ciò , tra l'altro, risulta non conforme a quanto avvenuto in merito al Tirocinio Didattico nelle S.S.I.S.
Si ritiene doveroso osservare che tutte le Scuole di Specializzazione (nei bandi come da indicazioni dei Supervisori di Tirocinio) hanno sempre affermato il principio secondo cui "le supplenze effettuate durante l'Anno Accademico non sostituiscono il tirocinio" spesso esigendo che tutta l'attività del tirocinio osservativo e partecipativativo avesse luogo in istituti diversi da quello in cui si prestasse servizio.

E' da tenere presente anche l'esegesi che il Consiglio di Stato fa dei 30 punti: 24 (12+12) equivarrebbero al tirocinio obbligatorio e 6 alla valutazione del titolo di studio.

Glissiamo, invece, sulle affermazioni riportate nell'articolo a firma di Antonello Cherchi in cui si dice "Soddisfazione, per la decisione del Consiglio di Stato è stata espressa da Maurizio Ronconi (Udc) secondo il quale 'non è accettabile che insegnanti che hanno superato prove di concorso bandito e gestito dallo Stato ed effettuato anni si dupplenze si trovino irrimediabilemnte scavalcati in graduatoria da chi tali concorsi non li ha sostenuti o , ancora peggio, non li ha superati, ma si è abilitato a pagamento nei corsi SSIS'".
Sappiamo che i lettori del KIUS potranno leggere l'incongrenza di tali affermazione e la surrettizia offesa della chiosa finale.

Molti "sissini" avevano fatto ricorso in Consiglio di Stato già sulla prima sentenza del 28/05/02 chiedendo la sospensiva del provvedimento di decurtazione del punteggio. Tale richiesta non era stata accolta.

Ora, alla luce di quanto emerso, gli Insegnanti Specializzati e Specializzandi hanno deciso di ricorrere in Cassazione: una eventuale vittoria in Cassazione - seppur tardiva -che ritenga illegittime tali interpretazioni, sancirebbe la non calpestabilità dei propri diritti davanti al M.I.U.R., di fronte a coloro che hanno promosso i ricorsi al T.A.R. e in qualsiasi altra sede istituzionle.

Ricorrere a un Tribunale Civile e non Amministrativo avrebbe un peso enorme e procurerebbe agli Specializzati e Specializzandi S.S.I.S. una grande visibilità, sia nel caso di vittoria che di sconfitta: in un caso rimanderebbe agli organi competenti (la legislazione scolastica) il dovere di stabilire il valore dei 30 punti - che nessuna legge al momento esplicita in tale modo, nell'altro confermerebbe la volontà di "resistenza" di chi ha visto calpestare retroattivamente un diritto acquisito.

Infatti, se può essere vero, in linea di principio che i sistemi di reclutamento, la valutazione dei titoli accademici e abilitanti sarebbero da riformare, ci si domanda perché le associazioni sindacali non l'abbiano fatto nelle dovute sedi (esponendo le proprie perplessità al M.I.U.R in debite richieste) preferendo invece concentrare sul facile bersaglio degli Specializzati e Specializzandi lo scontento di antiche frustazioni della categoria professionale.
Pare quindi che l'azione più incisiva di tali organizzazioni sindacali per risolvere una precarizzazione del lavoro unica in Europa, sia stata individuare negli Specializzati e Specializzandi un capro espiatorio.

Vi invitiamo perciò, nel caso vogliate unirvi a questa iniziativa
- che si delinea soprattutto come "battaglia civile" - a contattarci esponendo il vostro assenso o ad esporci la vostra opinione alla mail del KIUS

 

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