Un
ricorso in Cassazione contro le sentenze che sanciscono il
principio della non cumulabilità del punteggio di servizio
contestualmente alla S.S.I.S.
(di Lucia Tiziana Lo Russo)
Gentili
Lettori,
un recente articolo del "Corrire della Sera" dal
titolo "Scuola, bocciate le graduatorie"
e in cui l'occhiello e il sommario titolavano "Decisione
contraria alla linea del ministero per introdurre criteri
diversi nella selezione degli insegnanti - il Consiglio di
Stato dà ragione ai precari: nessun vantaggio per chi
ottiene la specializzazione" dava notizia che Il
Consiglio di Stato ha stabilito che gli Specializzati S.S.I.S.
non possono cumulare i 30 punti spettanti dalla frequenza
dei corsi con il punteggio di servizio evenutualmente prestato
anche nei periodi in cui la Scuola di Specializzazione non
aveva dato l'avvio ai corsi.
Se infatti la Sentenza del T.A.R. Lazio del 28 Maggio
2002 già sanciva il principio della non cumulabilità
del servizio con i 30 punti, la circolare 69/02 del M.I.U.R.
dava indicazioni di decurtare il punteggio di servizio limitatamente
alla effettiva contemporaneità tra frequenza S.S.I.S
e servizio prestato nelle scuole.
In poche parole, poiché è possibile che
alcuni soggetti abbiano ottenuto una supplenza - per esempio
- da Settembre 2000 e abbiano iniziato il Corso S.S.I.S. nel
Novembre 2000 (A.A. 2000/2001), questi avrebbero potuto "salvare"
alcuni punti in graduatoria.
E' su questo frangente che il Consiglio di Stato accogliendo
un ricorso dei "precari" si è espresso, decretando
che nessun punteggio è cumulabile.
Un articolo del "Sole 24 ore" del 3 Gennaio
2003 esplicitava le motivazioni di tale sentenza: l'eventuale
servizio prestato sarebbe da considersi come "attività
obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi", "Pertanto,
ove pure il corso S.S.I.S. durasse in concreto meno dei due
anni, il servizio di insegnamento eventualmente prestato [...]
deve ritenersi improduttivo"
Sulla eventuale discrepanza tra A.A. (anno accademico) e a.s.
(anno scolastico), il Consiglio di Stato precisa che i due
devano misurarsi "senza che abbia rilievo il dato in
qualche misura accidentale della durata effettiva".
Ciò , tra l'altro, risulta non conforme a quanto
avvenuto in merito al Tirocinio Didattico nelle S.S.I.S.
Si ritiene doveroso osservare che tutte le Scuole di Specializzazione
(nei bandi come da indicazioni dei Supervisori di Tirocinio)
hanno sempre affermato il principio secondo cui "le
supplenze effettuate durante l'Anno Accademico non sostituiscono
il tirocinio" spesso esigendo che tutta l'attività
del tirocinio osservativo e partecipativativo avesse luogo
in istituti diversi da quello in cui si prestasse servizio.
E' da tenere presente anche l'esegesi che il Consiglio
di Stato fa dei 30 punti: 24 (12+12) equivarrebbero al tirocinio
obbligatorio e 6 alla valutazione del titolo di studio.
Glissiamo, invece, sulle affermazioni riportate nell'articolo
a firma di Antonello Cherchi in cui si dice "Soddisfazione,
per la decisione del Consiglio di Stato è stata espressa
da Maurizio Ronconi (Udc) secondo il quale 'non è
accettabile che insegnanti che hanno superato prove di concorso
bandito e gestito dallo Stato ed effettuato anni si dupplenze
si trovino irrimediabilemnte scavalcati in graduatoria da
chi tali concorsi non li ha sostenuti o , ancora peggio, non
li ha superati, ma si è abilitato a pagamento nei corsi
SSIS'".
Sappiamo che i lettori del KIUS potranno leggere l'incongrenza
di tali affermazione e la surrettizia offesa della chiosa
finale.
Molti "sissini" avevano fatto ricorso in
Consiglio di Stato già sulla prima sentenza del 28/05/02
chiedendo la sospensiva del provvedimento di decurtazione
del punteggio. Tale richiesta non era stata accolta.
Ora, alla luce di quanto emerso, gli Insegnanti
Specializzati e Specializzandi hanno deciso di ricorrere in
Cassazione: una eventuale vittoria in Cassazione - seppur
tardiva -che ritenga illegittime tali interpretazioni, sancirebbe
la non calpestabilità dei propri diritti davanti al
M.I.U.R., di fronte a coloro che hanno promosso i ricorsi
al T.A.R. e in qualsiasi altra sede istituzionle.
Ricorrere a un Tribunale Civile e non Amministrativo avrebbe
un peso enorme e procurerebbe agli Specializzati e Specializzandi
S.S.I.S. una grande visibilità, sia nel caso di vittoria
che di sconfitta: in un caso rimanderebbe agli organi competenti
(la legislazione scolastica) il dovere di stabilire il valore
dei 30 punti - che nessuna legge al momento esplicita in tale
modo, nell'altro confermerebbe la volontà di "resistenza"
di chi ha visto calpestare retroattivamente un diritto acquisito.
Infatti, se può essere vero, in linea di principio
che i sistemi di reclutamento, la valutazione dei titoli accademici
e abilitanti sarebbero da riformare, ci si domanda perché
le associazioni sindacali non l'abbiano fatto nelle dovute
sedi (esponendo le proprie perplessità al M.I.U.R in
debite richieste) preferendo invece concentrare sul facile
bersaglio degli Specializzati e Specializzandi lo scontento
di antiche frustazioni della categoria professionale.
Pare quindi che l'azione più incisiva di tali organizzazioni
sindacali per risolvere una precarizzazione del lavoro unica
in Europa, sia stata individuare negli Specializzati e Specializzandi
un capro espiatorio.
Vi invitiamo perciò, nel caso vogliate unirvi a questa
iniziativa - che si delinea soprattutto come "battaglia
civile" - a contattarci esponendo il vostro assenso o
ad esporci la vostra opinione alla mail
del KIUS
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