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La sentenza di Pulcinella (ultima puntata)

(di Laura Criscione e Paolo Damanti)

Ritorniamo a parlare della sentenza emessa dal Consiglio di Stato il 30 dicembre 2002, che sancisce la "non cumulabilità del punteggio assegnato per la frequenza del corso biennale delle SISS e di quello attribuito per le supplenze svolte con riferimento allo stesso biennio".

Nel precedente articolo avevamo sottolineato le contraddizioni presenti nella sentenza. Ora passiamo dalle contraddizioni agli errori di interpretazione della realtà delle Scuole di Specializzazione.

In particolare leggiamo nel testo:

 "l'articolo 1 del decreto interministeriale 26 maggio 1998 considera in via generale il "tirocinio" come il complesso delle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative;
Come affermato dal Cds quindi il tirocinio è "un complesso di esperienze".

Il CdS ha invece, male interpretando la cattiva interpretazione del Tar del Lazio, valutato il punteggio di 30 punti come 12+12+6, in cui 12+12 = a due anni di servizio.

Ma un docente è in servizio quando:

  • viene nominato dal CSA o da un Dirigente Scolastico;
  • firma un contratto;
  • riscuote un cedolino mensile con l'indicazione dello stipendio e i relativi contributi versati all'INPS.

I corsisti SSIS hanno un semplice contratto di tirocinio, che non prevede alcuno dei punti sopra elencati (nella sentenza il Cds dimentica di indicarci come mettere in regola la nostra attuale, presunta, posizione lavorativa.)

Ne consegue quindi che la valutazione dei 30 punti come 12+12+6 è infondata, perchè il tirocinio non è servizio.

I 30 punti sono un punteggio aggiuntivo che scaturisce dalla qualità del particolare percorso formativo di 1200 ore, come una corretta lettura del D.M. del 4 giugno 2001 all'art.8 comma 1, suggerisce:

"Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000 n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti".

Un altro passo della sentenza afferma:
"il tirocinio richiesto agli insegnanti secondari in formazione è di carattere generico senza alcun collegamento necessario alle materie curricolari insegnate nel corso."

Il tirocinio:

  1. non ha carattere generico;
  2. è collegato alle materie curricolari del corso;
  3. è, come lo stesso Cds ci informa, il raccordo tra competenze teoriche e competenze operative.

Se il tirocinio avesse carattere generico, quali competenze teoriche sarebbero da integrare con le competenze operative?

Secondo i giuristi del Cds si potrebbe insegnare giurisprudenza svolgendo tirocinio in un corso di culinaria.


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