La
voce del MIUR
Oggetto:
Esecuzione sentenza n. 7460/2002 - Conferma in sede di appello
al Consiglio di Stato della sentenza T.A.R. Lazio n. 7121/2002
che annulla C.M. n. 69/02.
Dall'esito
della rilevazione, di cui alla nota n. 57 del 10 gennaio 2003,
attivata con lo specifico scopo di poter disporre di dati
ed elementi utili all'esecuzione della sentenza di cui all'oggetto,
emerge che in alcune (peraltro limitate) realtà provinciali
l'applicazione integrale del dispositivo comporterebbe, a
seguito del rifacimento delle graduatorie da rettificare,
la revoca di alcuni contratti a tempo determinato stipulati
con docenti specializzati nelle S.S.I.S. e la stipula di altri
contratti con docenti aventi titolo inseriti nelle stesse
graduatorie.
Premesso
che, allo stato, risulta prevalente l'interesse pubblico alla
continuità didattica e quindi al mantenimento in servizio
del personale sui posti attualmente occupati rispetto all'interesse
a subentrare su tali posti dei docenti destinatari della sentenza
favorevole, non vi è dubbio che l'esecuzione della
sentenza medesima, pur nel rispetto della suddetta priorità,
deve comunque soddisfare i diritti di questa seconda categoria
di docenti.
Ciò
premesso e nell'ottica sopra accennata, le SS.LL. vorranno
innanzitutto impartire, ai fini dell'esecuzione, tempestive
disposizioni per l'adeguamento dei punteggi e delle posizioni
in graduatoria permanente e, conseguentemente, d'istituto,
spettanti a tutti gli interessati; ciò attraverso l'ulteriore
riduzione (se non già effettuata) dei punteggi attribuiti
agli specializzati S.S.I.S. con riferimento alle graduatorie
nelle quali usufruiscono del "bonus" di 30 punti
per il servizio eventualmente prestato nei due anni scolastici
corrispondenti all'intera durata convenzionale del corso biennale
di specializzazione.
Il
rifacimento delle graduatorie potrà comportare una
sostanziale conferma del diritto di alcuni docenti specializzati
S.S.I.S. a mantenere la supplenza, sia pure usufruendo di
un minore punteggio rispetto a quello riportato nelle graduatorie
precedenti.
In
tale circostanza, oltre alla puntuale rettifica della o delle
graduatorie, nessun altro provvedimento dovrà essere
adottato.
Nel
caso in cui, invece, la variazione del punteggio (nella o
nelle graduatorie permanenti) fosse tale da comportare la
perdita della supplenza e l'attribuzione della stessa ad altro
aspirante, le SS.LL., per le motivazioni di interesse pubblico
già richiamate, confermeranno il docente già
in servizio sullo stesso posto, limitando, tuttavia, la durata
del contratto sino al termine delle attività didattiche.
Quanto al docente avente titolo all'assunzione in base alla
graduatoria rettificata, nei riguardi del medesimo andrà
riconosciuta la decorrenza giuridica della nomina con riferimento
alla tipologia e durata della supplenza che l'interessato
avrebbe avuto diritto a conseguire a suo tempo per scorrimento
delle graduatorie permanenti ovvero, nel caso di esaurimento
di queste ultime, per scorrimento delle graduatorie d'istituto
ai sensi dell'art.1, comma 3 del Regolamento per le supplenze.
ale
riconoscimento comporterà, per l'anno successivo, l'attribuzione
del punteggio per il servizio d'insegnamento nella o nelle
graduatorie permanenti e, ovviamente, la non valutazione di
altro servizio eventualmente prestato.
Per
quanto riguarda poi il riconoscimento del diritto alla retribuzione,
qualora il docente non sia già occupato ad altro titolo
(situazione peraltro non frequente a quanto risulta dai dati
in possesso) dovrà essergli garantita a decorrere dalla
data di pubblicazione della o delle graduatorie rettificate
in base ai titoli posseduti e con priorità assoluta
rispetto ad eventuali altri aspiranti, la stipula del contratto;
contratto avrà effetti economici dalla data di effettiva
presa di servizio e termine alla data di conclusione della
supplenza che sarebbe a suo tempo spettata (annuale o fino
al termine delle attività didattiche), con assegnazione
di un numero di ore corrispondenti a quelle da attribuire
in base alla graduatoria riformulata. L'utilizzazione dovrà
avvenire in via prioritaria per la copertura dei posti disponibili
per il conferimento di supplenze brevi e, solo qualora ciò
non si renda possibile, in altra proficua attività
didattica all'interno delle istituzioni scolastiche.
A
tal fine, ciascun docente sarà assegnato ad una o più
scuole da individuare preferibilmente tra quelle prescelte
dal docente stesso per l'assegnazione delle supplenze brevi.
Per
le supplenze da conferire sulla base delle graduatorie d'istituto,
ferma restando la validità dei contratti già
stipulati (che perciò non andranno risolti), le ulteriori
nomine sulle disponibilità sopravvenute alla pubblicazione
delle graduatorie rettificate saranno disposte secondo l'ordine
derivante dalle intervenute variazioni dei punteggi e dalle
nuove posizioni.
Le
SS.LL. vorranno disporre per la tempestiva esecuzione della
sentenza del Consiglio di Stato nei termini indicati, avendo
cura di comunicare a questo Ministero, non appena concluse
le relative operazioni, il numero dei docenti assunti e le
relative modalità di impiego.
Si
ringrazia per la sperimentata collaborazione.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
f.to Pasquale Capo
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