Il
docente deve sapere
insegnare?
Dossier
a cura di
Antonino Indelicato
Domenica Margarone
Loredana Smario
Calogero Virzì
Supervisori
tirocinio SISSIS Università Catania
I
temi sui quali il dossier è stato articolato sono nell'ordine:
Guida
alla lettura
Premessa
A.
Come si diventa insegnanti
B.
Il curricolo per la formazione iniziale degli insegnanti "
C. Il contributo della scuola e dell'università
"
D.
L'intervento di nuove figure professionali: supervisori e tutor
"
E.
Come, quando e chi abilita il futuro insegnante. "
Guida
alla lettura
Il
presente dossier vuole richiamare l'attenzione di quanti lo leggeranno
sul tema della formazione iniziale degli insegnanti, proprio nel
momento in cui si diffonde la consapevolezza che questo sia un passaggio
obbligato perché la nostra scuola acquisti credibilità
nel Paese e nel confronto con gli altri Stati dell'Unione.
Un
prospetto comparativo confronta le norme attualmente vigenti (prima
colonna) e le modifiche introdotte dal disegno di legge approvato
al Senato (seconda colonna), che presto arriverà alla Camera.
La comparazione viene accompagnata dalla riflessione di specialisti
e gruppi rappresentativi del mondo della formazione in Italia (terza
colonna).
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Premessa
FORMAZIONE
INIZIALE DEGLI INSEGNANTI
E RIFORMA DELLA SCUOLA
Il
12 novembre '02 il Senato ha concluso la discussione del disegno
di legge delega n. 1306 sulla riforma della scuola, approvandolo.
La legge adesso seguirà il suo iter alla Camera e, successivamente,
saranno emanati i decreti attuativi.
Questo momento merita l'attenzione di tutti: ciò che si deciderà
influirà sul futuro non solo di chi nella scuola vive, studenti
e operatori scolastici, ma dell'intero Paese.
Quale
formazione per i futuri docenti prevede il testo licenziato al Senato?
L'art. 5 della legge delega n. 1306 cancella l'esperienza formativa
delle SSIS, Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario,
all'interno delle quali da quattro anni si diventa insegnanti con
un percorso formativo biennale, che vede una stretta interazione
tra università e scuola. Secondo il testo della riforma approvata,
scompare anche una nuova figura professionale, quella del supervisore
di tirocinio, che, mediando tra scuola e università, accompagna
gli specializzandi in questo impegnativo percorso formativo.
Si volta pagina, e questo nel silenzio più assordante: i
giornali parlano solo di scontri tra precari e sissini per questioni
di punteggio, ma di cosa siano le SSIS e soprattutto del progetto
culturale da cui nascono non si parla.
Le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, nel
disegno di legge 1306, vengono sostituite da una laurea specialistica,
che privilegia le conoscenze disciplinari (o.d.g. Valditara recepito
nel testo della legge); il tirocinio, scorporato dal biennio di
laurea, è successivo all'abilitazione e si attua all'interno
di un contratto di formazione-lavoro.
Si interrompe così un processo virtuoso, quello che nelle
SSIS coniuga i saperi, discplinari e pedagogico-didattici, la riflessione
sul loro uso (quali i saperi da insegnare: i laboratori), con la
loro messa in opera (come insegnare: il tirocinio); e si scardina
la simultaneità di questi diversi momenti, proprio quella
che li ha resi significativi sul piano della formazione professionale.
Ciascuna
ipotesi formativa, diploma di specializzazione da una parte, laurea
specialistica dall'altra, nasce necessariamente da un modo preliminare
di intendere il profilo professionale e il ruolo del docente, pensati
in relazione a modi diversi di concepire la scuola e la sua funzione
educativa e sociale.
La società sempre di più chiede alla scuola competenze
pedagogiche e didattiche alte: alla trasmissione di contenuti disciplinari
elevati spesso, infatti, non corrispondono apprendimenti significativi
e durevoli. Ma alla scuola si attribuisce anche il compito di accompagnare
bambini e ragazzi lungo un percorso difficile, che li renda emotivamente
competenti, padroni non solo degli "alfabeti disciplinari",
ma di quelli affettivi .
Una scuola che sappia stabilire regole, educare ai valori ed, al
contempo, mettere i ragazzi nelle condizioni di conoscersi per scegliere
consapevolmente, ha bisogno di insegnanti competenti e vigili, che
sappiano leggere i segni del disagio, che siano in grado di prevenire
ed intervenire.
Ebbene, l'articolo 5 del disegno di legge 1306 creerà le
condizioni per formare insegnanti siffatti?
In esso si propongono le lauree specialistiche "con preminente
finalità di approfondimento disciplinare", e un tirocinio
successivo che, per la propria collocazione temporale rispetto al
percorso formativo, si configura chiaramente come semplice apprendistato:
non sembra proprio la soluzione più adatta.
Rispetto
a questo scenario, cosa possono fare gli insegnanti?
Fare sentire la propria voce, intervenendo in un dibattito che li
ha visti scarsamente rappresentati. In discussione non sono questioni
marginali, che possano essere lette guardando agli interessi di
questa o di quella parte politica, di questo o di quel gruppo di
persone: ciò che la scuola diventerà, infatti, dipende
in buona parte da chi alle riforme dovrà dare gambe per camminare,
gli insegnanti. E' compito del mondo della scuola mettere chi ha
la responsabilità politica delle scelte che lo riguardano
nelle condizioni di decidere conoscendo il pensiero di quanti, fuori
e dentro la scuola, operano per la formazione.
Questo dossier vuole essere un contributo alla riflessione perché
nessuno dica :
"Io non sapevo
"
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A
- Come si diventa insegnanti
Legislazione
esistente
L.
341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitariIl
diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla
laurea, al temine di un corso di studi di durata non inferiore
a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori
professionali determinati, presso le scuole di specializzazione
(art. 4 c. 1)
|
Modifiche
proposte dal Governo
Legge
delega 1306:la formazione iniziale è di pari dignità
per tutti i docenti e si svolge nelle università presso
i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato.
(art. 5 c. 1. p. a)coloro che hanno conseguito la laurea specialistica
di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici
del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono,
previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. (art. 5 c. 1. p.
e)
|
Contributi
al dibattito
- Non
più "insegnanti per caso" !(Clotilde
Pontecorvo, Assemblea. Nazionale Supervisori, Roma 20 Gennaio
2001)·
- Il
dibattito sull'educazione
spesso si è mosso
all'interno di specifiche discipline
In realtà
l'educazione è un'impresa di proporzioni ben più
vaste che investe motivazioni, emozioni, nonché pratiche
e valori morali e sociali. (H. Gardner, Sapere per comprendere)·
- La
formazione iniziale degli insegnanti non è qualificazione
specialistica in ambiti disciplinari specifici, ma formazione
alle pratiche professionali richieste dalla specifica funzione
docente
Una formazione professionale superiore a
pratiche professionali specifiche abbisogna di un ambiente
unitariamente progettato e governato, dove l'integrazione
tra le conoscenze scientifiche, le didattiche disciplinari,
le competenze psicopedagogiche e il tirocinio professionale
sia materia di esercizio, di prova e di apprendimento ricorsivo
da parte dell'allievo. Apprendimento ricorsivo appunto,
e non cumulativo. L'ottica fordista, a cui invece si ispira
la sua proposta, conserva i caratteri dell'assemblaggio
di teoria, tecnica e pratica in tempi sequenzialmente diversi
".
(Lettera al Ministro Moratti di U. Margiotta 28/01/2002)·
-
Scuola di specializzazione
questi i punti-qualità
da non cancellare. Il primo punto-qualità è
testimoniato dall'integrazione tra i "saperi"
relativi alle scienze dell'educazione e i "saperi"
relativi alle competenze disciplinari (in termini di padronanza
dei loro statuti e dei loro nuclei fondanti). Il secondo
punto-qualità è testimoniato dalla centralità
formativa dei laboratori di didattica generale e di didattica
disciplinare, veri "teatri" di recita dell'interazione
tra teoria e pratica ... Il terzo punto-qualità è
testimoniato dalle prime forme di professionalità
(sperimentata) ratificate attraverso il tirocinio. (Franco
Frabboni Quale formazione degli insegnanti, Nuova Secondaria
n. 1 2000)·
- Insegnare
è una professionalità complessa per la
quale non è sufficiente una preparazione accademica
puramente teorica. E non è neanche sufficiente aggiungere
alla preparazione teorica un apprendistato in situazione
L'esperienza diretta non è di per sé
garanzia di professionalizzazione se non avviene all'interno
di un percorso unitario e integrato che coniughi teoria,
simulazione, osservazione e sperimentazione e che prevede
un continuo processo di riflessione e verifica. (Documento
congiunto Direzione SSIS e Supervisori Catania, Gennaio
2002).
|
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B
- Il curricolo per la formazione iniziale degli insegnanti
Legislazione
esistente
L.341/90
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Con DPR
sono definiti la tabella delle scuole di specializzazione
all'insegnamento
, la durata dei corsi da fissare in
un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di
studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla
preparazione professionale con riferimento alle Scienze dell'educazione
e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree
disciplinari interessate nonché attività di
tirocinio didattico obbligatorio. (art. 4 c. 3)
D.
MURST 26 maggio 1998: Criteri generali per la disciplina da
parte delle università degli ordinamenti dei corsi
di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario
Allegato
A
Costituisce
obiettivo formativo
della scuola (di specializzazione
all'insegnamento secondario) il seguente insieme di attitudini
e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante
- Possedere
adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari
di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti
storici ed epistemologici.
- Ascoltare,
osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento
delle attività formative, assumendo consapevolmente
e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali
la fine di promuovere la costruzione dell'identità
personale, femminile e maschile, insieme all'autoorientamento.
- Esercitare
le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi,
le famiglie
- Inquadrare
le
proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi.
-
- Rendere
significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività
didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile
che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza,
metodi didattici.
-
-
Organizzare il tempo, lo spazio
le tecnologie didattiche
per fare della scuola un ambiente di apprendimento di ciascuno
e di tutt
-
Gestire la comunicazione con gli allievi
-
Promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione
con altre scuole e con il mondo del lavoro.
-
Verificare e valutare
-
Assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia
della scuola
Allegato
C
Contenuti
minimi qualificanti della scuola
Area
1: formazione per la funzione docente. Comprende attività
didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze
(Allegato A) nelle Scienze dell'educazione e in altri aspetti
trasversali della funzione docente.
Area
2: contenuti formativi degli indirizzi. Comprende attività
didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze
(Allegato A) relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti
discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi,
allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche,
al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun
sapere.
Area
3: laboratorio. (art I, c I, lettera e) l'analisi, la
progettazione e la simulazione di attività didattiche
di cui alle aree 1 e 2
Area
4: tirocinio. (art I, c I, lettera f) le esperienze svolte
presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra
competenze teoriche e competenze operative.
|
Modifiche
proposte dal Governo
Legge
delega 1306:
a)
La formazione iniziale
si svolge nelle università
presso i corsi di laurea specialistica (art. 5, c 1,
lettera a)
Ordine
del giorno del Senatore Valditara (approvato dalla VII
Commissione del Senato):
"Il Senato della Repubblica
impegna il Governo:
a
mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche
di riferimento per le rispettive discipline (in storia
per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri
insegnanti di filosofia, e così via);
a
non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere
didattico-pedagogico quale percorso comune di formazione
degli insegnanti
"Emendamento
approvato al Senato, art.1, c.1, lettera b:"
per
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate
con riferimento all'insegnamento delle discipline impartito
in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità
di approfondimento disciplinare "
|
Contributi
al dibattito
- "
la nostra critica all'idea stessa di usare la laurea specialistica
come strumento principe delle formazione iniziale degli
insegnanti era ancora più giusta
Chi ha
scelto questo strumento ha una visione ottocentesca dell'insegnante
e della scuola; o forse non ha alcuna idea reale di
che cosa è la scuola, oggi. Può non importargliene,
ma deve misurarsi con la responsabilità di fornire
ad un paese avanzato strumenti che andavano bene nel 1925,
non oggi." (U. Margiotta, Lettera ai Colleghi, Venezia,
1 Febbraio 2002)·
-
La maggioranza è intenzionata a ridimensionare, forse
a distruggere, una esperienza significativa avviata in questi
anni: le Scuole di specializzazione con le quali finalmente
l'Università ha iniziato a curare per i futuri insegnanti
secondari, oltre alla formazione contenutistica,
anche quella professionale (G.Luzzatto, l'Unità,
4/12/2001)·
- "La
scuola
che si pone l'obiettivo di formare tutti i cittadini,attribuisce
fondamentale importanza non solo ai saperi, ma anche alle
metodologie e alle modalità relazionali, agli strumenti
e agli ambienti di apprendimento"
"Nella scuola del programma, nella scuola dei
pochi, la formazione consisteva nell'inserimento dello studente
nel mondo degli specialisti, all'interno della cultura alta.
Nella scuola del curricolo l'operazione fondamentale
è quella di passare, per poter raggiungere risultati
formativi, dalla cultura alla cultura della scuola
e, cioè di selezionare e organizzare le conoscenze
delle varie discipline in modo tale che esse siano, da una
parte, fondamentali in relazione alle discipline stesse,
e, dall'altra, contemporaneamente, adeguate alla struttura
cognitiva degli studenti alle varie età". (Carlo
Fiorentini, in Insegnare, n.1, 2001)
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^^torna^^
C
- Il contributo della scuola e dell'università
Legislazione esistente
L. 19 novembre 1990, n. 341 .Riforma degli ordinamenti
didattici universitari.
(
)
le università provvedono alla formazione, anche attraverso
attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle
scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato
giuridico. (art 4, c2)
(
).
Questi (i piani di studio) devono comprendere discipline finalizzate
alla preparazione professionale con riferimento alle scienze
dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico
delle aree disciplinari interessate nonché attività
di tirocinio didattico obbligatorio. (art 4, c3)
LEGGE
3 agosto 1998, n. 315.
Le
università possono utilizzare personale docente in
servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere
compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del
medesimo con altre attività didattiche nell'ambito
di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e
di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole
secondarie. (art. 1,c. 4)
DECRETO
26 maggio 1998.
Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola,
di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche,
con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio
e al coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche sono realizzate dalle università
(art 2,c.4)
L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
comprende la discussione di una relazione scritta relativa
ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio.
Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti
universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche
interessate che abbiano collaborato alle attività del
corso di laurea o della scuola. (art. 2,c. 8)
|
Modifiche
proposte dal Governo
Legge
delega 1306:
[Per l'organizzazione delle attività di tirocinio]
e per la gestione dei corsi di laurea di cui alla lettera
a), le università, sentita la direzione scolastica
regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura
di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti
le istituzioni scolastiche;
le strutture didattiche di ateneo o di interateneo di cui
alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza
per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con
apposito decreto dal MIUR;
le istituzioni di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche
e formative.
(art. 5, c.e-e bis-f)
Odg
approvato dalla VII Commissione del SenatoD'Andrea, Monticone,
Soliani (Ulivo)
impegna il governoa prevedere che la programmazione e la realizzazione
dei corsi di laurea specialistica finalizzati alla formazione
degli insegnanti (
) avvengano previa apposita convenzione
tra le singole università e uno o più istituti
scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di
docenti dei medesimi istituti
|
Contributi
al dibattito
- Va
progettato un grande lavoro collaborativo imperniato sull'interazione
nei due sensi tra scuola da un lato e università
e centri di ricerca dall'altro
(Commissione Saggi,
sintesi a cura di R. Maragliano)·
- Anche
se è chiaro che solo nel biennio di contratto/prova
l'allievo, divenuto ormai neo-docente, potrà svolgere
una azione didattica "in responsabilità"
(cioè senza l'interazione con l'insegnante di classe),
vi sono gravi pericoli nel caratterizzare come esclusivamente
"osservativo" il Tirocinio nella fase che precede
l'abilitazione; attualmente, esso comprende anche una parte
"attiva" (ed ha infatti un numero di crediti più
alto di quello previsto nel Rapporto). Proprio la componente
progettuale del Tirocinio stimola una connessione con le
attività formative "teoriche"; in assenza
di tale componente, sia gli insegnamenti psicopedagogici
sia quelli relativi alle didattiche disciplinari rischiano
di caratterizzarsi in termini puramente accademici. (Giunio
Luzzatto, Osservazioni sulle proposte relative alla "Formazione
iniziale dei docenti" contenute nel Rapporto Bertagna
).
·
- Con
l'emanazione (
) del decreto 26/5/98 e con la successiva
definizione di norme connesse si sono poste le premesse
per una nuova realtà istituzionale di grande rilevanza
per il Sistema scolastico del Paese (
). Un
elemento fondamentale, alla base della stessa concezione
di questi corsi è la cooperazione Università/Scuola.
(Nota MURST 1/12/1998)·
- Il
tirocinio attivo viene così scorporato dalla laurea
specialistica, collocato durante i due anni successivi e
posto sotto la supervisione dell'università. Questa
ipotesi sembra muoversi in una direzione sostanzialmente
diversa dalla intuizione centrale della SSIS come luogo
che fa incontrare e comunicare i due mondi dell'università
e della scuola, finora poco comunicanti, sull'obiettivo
comune di coprogettare e cogestire un percorso di formazione,
partendo dal riconoscimento che il confronto e la collaborazione
si pone prima e all'interno degli insegnamenti integrati,
nella loro gestione, non a posteriori come risultato auspicabile,
ma non progettato e mai verificato. (
)
Appare infatti sempre più chiara, a chi in questi
anni ha operato nella formazione, la necessità di
fare crescere il rapporto tra università e scuola.
Alla scuola serve una riflessione rigorosa sulle discipline
e sulla loro struttura, all'Università un'idea di
formazione che superi una visione prevalentemente trasmissiva
del sapere, un nuovo modo di guardare le discipline che
ne illumini le possibilità formative.Ma perché
questo avvenga ci vogliono spazi e tempi, operatori che
medino tra i due sistemi favorendone l'interazione: ci sembra
che tutto questo esista già, sono le SSIS, e ad esse
va fornito tutto il sostegno possibile, finanziario, logistico
e normativo, perché continuino ad esistere. (Documento
congiunto Direzione SSIS e Supervisori Catania, Gennaio
2002).·
-
Dal che, tuttavia, una facile profezia: qualora Ella insistesse
nel proporre Lauree specialistiche per l'insegnamento, ben
presto e di fatto, Le verrà chiesto di omologare
(sic!) le attuali lauree specialistiche disciplinari a quelle
per l'insegnamento. Tanto sarà sufficiente aggiungere,
ai loro attuali piani di studio, laboratori e tirocini specificamente
( si fa per dire) orientati all'insegnamento: e il gioco
è fatto. In questo modo l'inganno si tradurrà
in farsa. E la farsa darà continuità a quella
esperienza, altrettanto grave, dei concorsi e dei corsi
abilitanti che hanno finora immesso nella scuola insegnanti
dotati di conoscenze (molto spesso incomplete), comunque
privi di alcuna formazione professionale specificamente
progettata e unitariamente prodotta e certificata.
(Lettera aperta al ministro Letizia Moratti del prof.
Umberto Margiotta)
|
^^torna^^
D
- L'intervento di nuove figure professionali: supervisori, tutor
(docenti accoglienti)
Legislazione
esistente
DM
2 dicembre 1998
l'utilizzazione a tempo parziale
presso le Università di un apposito contingente di
personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche.
Tale contingente viene determinato per l'intero biennio 1998-1999
e 1999-2000 nella misura di 1500 unità complessive.
(art. 1)
L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per
un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti.
(art. 2)
la prestazione complessiva del servizio svolta dal
personale docente ed educativo per tutte le attività
alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni
scolastiche, sia nelle Università non potrà
comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
(art. 3)
D.
MURST 26 maggio 1998
le università assicurano l'integrazione delle
competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre
strutture e di docenti dell'ateneo interessati su un piano
di pari responsabilità.
ulteriori forme di utilizzo
del personale docente in servizio presso le istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione
del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività
didattiche sono realizzate dalle università (art. 2
c. 4)
Delibera
Commissione MURST-MPI 7/7/98
Criteri
generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare
presso le università per la supervisione del tirocinio
ed il coordinamento con altre attività didattichecondizioni
di ammissione
-
almeno sette anni di permanenza in ruolo
-
avere svolto attività documentate in almeno due delle
seguenti aree:· insegnamento e/o conduzione di gruppi
di insegnanti in attività di aggiornamento;
-
partecipazione a progetti di sperimentazione;·
- partecipazione
a gruppi di ricerca didattica;·
-
incarichi di coordinamento educativo/didattico.
titoli
valutabili
-
attività documentate di cui al punto A;
-
pubblicazioni
-
titoli culturali aggiuntivi
esame
-
prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di Scienze
dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti
e all'organizzazione scolastica;
-
colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare
capacità di organizzazione e di relazione
|
Modifiche
proposte dal Governo
|
Contributi
al dibattito
- Le
nuove figure professionali di questo progetto, oltre ai
docenti universitari, provengono dal mondo della scuola,
e sono i docenti supervisori del tirocinio e gli insegnanti
accoglienti
Queste sono le figure che nei fatti superano sia il modello
solo teorico sia il modello teoria più addestramento
che ispira l'ipotesi ministeriale. L'esperienza diretta
non è di per sé garanzia di professionalizzazione
se non avviene all'interno di un percorso unitario e integrato
che coniughi teoria, simulazione, osservazione e sperimentazione
e che preveda un continuo processo di riflessione e verifica.
(Documento congiunto Direzione SSIS e Supervisori Catania,
gennaio 2001)
-
Squadra capace di lavoro collegiale, di programmazione congiunta,
di strategie didattiche concordate. Tale ambiente deve interagire
fortemente col mondo scolastico; ciò accade oggi
sia attraverso convenzioni con le scuole nelle quali si
svolgono attività di tirocinio, sia con la presenza
all'Università di insegnanti in servizio, ai quali
sono affidate importanti funzioni di progettazione e di
raccordo (sostitutive di una parte, ma una parte soltanto,
degli ordinari obblighi di servizio). (G. Luzzatto in l'Unità
4/12/2001)
- Il
supervisore esplica la sua funzione in regime di semiesonero
presso le SSIS in quanto esperto dei problemi relativi alla
professionalità. Egli
:
-
Progetta
insieme con i docenti della SSIS i contenuti
ed i metodi delle attività di tirocinio
- Cura
il raccordo del progetto di tirocinio con la programmazione
didattica sia dei laboratori didattici disciplinari, sia
dell'area trasversale, sia dei corsi disciplinari
- Cura
il raccordo del progetto di tirocinio con la programmazione
didattica delle scuole in cui svolge il tirocinio interagendo
con i docenti accoglienti (tutor)
-
Esplica attività di formazione formulando e realizzando
proposte di formazione in servizio dei tutor stessi
-
Esplica funzione di valutazione con la definizione delle
modalità di valutazione del tirocinio; con la valutazione
della relazione finale per l'esame di stato; con la
partecipazione alle commissioni per l'ammissione alla scuola
di specializzazione; con la partecipazione alle commissioni
dell'esame di stato. (Coordinamento nazionale supervisori
tirocinio: Profilo del supervisore).·
-
In tutto il mondo viene messo in evidenza che la formazione
di professionisti richiede l'intervento sia di strutture
accademiche sia del mondo della professione, attraverso
una partnership; vi è ora il concreto rischio di
sostituire ad una prospettiva di azione congiunta, che in
Italia, pur con difficoltà, stava iniziando -anche
con uno sviluppo della ricerca didattica attraverso gruppi
Università/Scuola-, la scissione tra fase universitaria
(senza partecipazione scolastica) e fase scolastica di "induzione"
in servizio. (Giunio Luzzatto, Osservazioni sulle proposte
relative alla "Formazione iniziale dei docenti"
contenute nel Rapporto Bertagna ).
|
^^torna^^
E
- Come, quando e chi abilita il futuro insegnante
Legislazione
esistente
L.
341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore
di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.
I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie (art. 4 c. 2)
Decreto
esami
Le Commissioni giudicatrici dell'esame di Stato
sono
presiedute da un docente universitario scelto dal Dirigente
preposto all'Ufficio Scolastico Regionale su una terna di
nominativi designati dal Direttore della Scuola e sono composte,
oltre che dal Presidente, da almeno due docenti con contratto
a tempo indeterminato con almeno sette anni di anzianità
effettiva nel ruolo, titolari negli istituti di istruzione
secondaria di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare
cui si riferisce l'esame e da altrettanti docenti universitari.
I docenti di scuola secondaria sono scelti dal Dirigente
preposto all'Ufficio Scolastico Regionale tra quelli che hanno
collaborato con le attività delle Scuole di specializzazione.
I docenti universitari sono designati dal Direttore della
Scuola di specializzazione tra i docenti del medesimo corso
(art 8 c. 2 e 3).
DECRETO
MURST 26 maggio 1998.
L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
comprende la discussione di una relazione scritta relativa
ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio.
Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti
universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche
interessate che abbiano collaborato alle attività del
corso di laurea o della scuola. (art. 2,c.8 punto c)
|
Modifiche
proposte dal Governo
DDL
1306
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica
di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più
insegnanti (art. 5 c.1)
|
Contributi al dibattito
- Il comma d) dell'art. 5 del DDL 1306 afferma che "l'esame
finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui alla lettera a) ha valore abilitante
".
Un percorso che porta all'abilitazione deve prevedere una
formazione che affronta in modo completo tutti gli aspetti
della professionalità specifica. Pertanto, accanto
alle conoscenze disciplinari e ad una preparazione di base
sugli aspetti peculiari delle Scienze dell'educazione, dovranno
essere previsti momenti di tirocinio, coordinati e gestiti
progettualmente, che potranno giovarsi dell'esperienza fatta
in questi anni dai Supervisori nelle SSIS. Una abilitazione
all'insegnamento conseguita solo attraverso studi teorici,
senza aver preso contatto con la realtà scolastica,
avrebbe lo stesso senso di un'abilitazione alla professione
medica acquisita senza essere mai entrati in una corsia
di ospedale. La presenza di figure di mediazione tra mondo
accademico e scuola risulta poi fondamentale perché,
tanto per restare nel paragone con la professione medica,
a differenza dei medici che abbinano alla docenza universitaria
la pratica ospedaliera, nell'ambito scolastico attualmente
i docenti universitari non hanno esperienza vissuta di quella
che è la realtà scolastica attuale. (Coordinamento
nazionale supervisori del tirocinio: Profilo del supervisore)
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