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Catania 20 novembre 2002

Il docente deve sapere
insegnare?

Dossier a cura di
Antonino Indelicato
Domenica Margarone
Loredana Smario
Calogero Virzì
Supervisori tirocinio SISSIS Università Catania

I temi sui quali il dossier è stato articolato sono nell'ordine:

Guida alla lettura

Premessa

A. Come si diventa insegnanti

B. Il curricolo per la formazione iniziale degli insegnanti "

C. Il contributo della scuola e dell'università "

D. L'intervento di nuove figure professionali: supervisori e tutor "

E. Come, quando e chi abilita il futuro insegnante. "

 


 

Guida alla lettura

Il presente dossier vuole richiamare l'attenzione di quanti lo leggeranno sul tema della formazione iniziale degli insegnanti, proprio nel momento in cui si diffonde la consapevolezza che questo sia un passaggio obbligato perché la nostra scuola acquisti credibilità nel Paese e nel confronto con gli altri Stati dell'Unione.

Un prospetto comparativo confronta le norme attualmente vigenti (prima colonna) e le modifiche introdotte dal disegno di legge approvato al Senato (seconda colonna), che presto arriverà alla Camera.
La comparazione viene accompagnata dalla riflessione di specialisti e gruppi rappresentativi del mondo della formazione in Italia (terza colonna).

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Premessa

FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI
E RIFORMA DELLA SCUOLA

Il 12 novembre '02 il Senato ha concluso la discussione del disegno di legge delega n. 1306 sulla riforma della scuola, approvandolo. La legge adesso seguirà il suo iter alla Camera e, successivamente, saranno emanati i decreti attuativi.
Questo momento merita l'attenzione di tutti: ciò che si deciderà influirà sul futuro non solo di chi nella scuola vive, studenti e operatori scolastici, ma dell'intero Paese.

Quale formazione per i futuri docenti prevede il testo licenziato al Senato?
L'art. 5 della legge delega n. 1306 cancella l'esperienza formativa delle SSIS, Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, all'interno delle quali da quattro anni si diventa insegnanti con un percorso formativo biennale, che vede una stretta interazione tra università e scuola. Secondo il testo della riforma approvata, scompare anche una nuova figura professionale, quella del supervisore di tirocinio, che, mediando tra scuola e università, accompagna gli specializzandi in questo impegnativo percorso formativo.
Si volta pagina, e questo nel silenzio più assordante: i giornali parlano solo di scontri tra precari e sissini per questioni di punteggio, ma di cosa siano le SSIS e soprattutto del progetto culturale da cui nascono non si parla.
Le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, nel disegno di legge 1306, vengono sostituite da una laurea specialistica, che privilegia le conoscenze disciplinari (o.d.g. Valditara recepito nel testo della legge); il tirocinio, scorporato dal biennio di laurea, è successivo all'abilitazione e si attua all'interno di un contratto di formazione-lavoro.
Si interrompe così un processo virtuoso, quello che nelle SSIS coniuga i saperi, discplinari e pedagogico-didattici, la riflessione sul loro uso (quali i saperi da insegnare: i laboratori), con la loro messa in opera (come insegnare: il tirocinio); e si scardina la simultaneità di questi diversi momenti, proprio quella che li ha resi significativi sul piano della formazione professionale.

Ciascuna ipotesi formativa, diploma di specializzazione da una parte, laurea specialistica dall'altra, nasce necessariamente da un modo preliminare di intendere il profilo professionale e il ruolo del docente, pensati in relazione a modi diversi di concepire la scuola e la sua funzione educativa e sociale.
La società sempre di più chiede alla scuola competenze pedagogiche e didattiche alte: alla trasmissione di contenuti disciplinari elevati spesso, infatti, non corrispondono apprendimenti significativi e durevoli. Ma alla scuola si attribuisce anche il compito di accompagnare bambini e ragazzi lungo un percorso difficile, che li renda emotivamente competenti, padroni non solo degli "alfabeti disciplinari", ma di quelli affettivi .
Una scuola che sappia stabilire regole, educare ai valori ed, al contempo, mettere i ragazzi nelle condizioni di conoscersi per scegliere consapevolmente, ha bisogno di insegnanti competenti e vigili, che sappiano leggere i segni del disagio, che siano in grado di prevenire ed intervenire.
Ebbene, l'articolo 5 del disegno di legge 1306 creerà le condizioni per formare insegnanti siffatti?
In esso si propongono le lauree specialistiche "con preminente finalità di approfondimento disciplinare", e un tirocinio successivo che, per la propria collocazione temporale rispetto al percorso formativo, si configura chiaramente come semplice apprendistato: non sembra proprio la soluzione più adatta.

Rispetto a questo scenario, cosa possono fare gli insegnanti?
Fare sentire la propria voce, intervenendo in un dibattito che li ha visti scarsamente rappresentati. In discussione non sono questioni marginali, che possano essere lette guardando agli interessi di questa o di quella parte politica, di questo o di quel gruppo di persone: ciò che la scuola diventerà, infatti, dipende in buona parte da chi alle riforme dovrà dare gambe per camminare, gli insegnanti. E' compito del mondo della scuola mettere chi ha la responsabilità politica delle scelte che lo riguardano nelle condizioni di decidere conoscendo il pensiero di quanti, fuori e dentro la scuola, operano per la formazione.
Questo dossier vuole essere un contributo alla riflessione perché nessuno dica :
"Io non sapevo…"

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A - Come si diventa insegnanti

Legislazione esistente

L. 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitariIl diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al temine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione … (art. 4 c. 1)

Modifiche proposte dal Governo

Legge delega 1306:la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato. (art. 5 c. 1. p. a)coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. (art. 5 c. 1. p. e)

Contributi al dibattito

  • Non più "insegnanti per caso" !(Clotilde Pontecorvo, Assemblea. Nazionale Supervisori, Roma 20 Gennaio 2001)·
  • Il dibattito sull'educazione …spesso si è mosso all'interno di specifiche discipline…In realtà l'educazione è un'impresa di proporzioni ben più vaste che investe motivazioni, emozioni, nonché pratiche e valori morali e sociali. (H. Gardner, Sapere per comprendere)·
  • La formazione iniziale degli insegnanti non è qualificazione specialistica in ambiti disciplinari specifici, ma formazione alle pratiche professionali richieste dalla specifica funzione docente … Una formazione professionale superiore a pratiche professionali specifiche abbisogna di un ambiente unitariamente progettato e governato, dove l'integrazione tra le conoscenze scientifiche, le didattiche disciplinari, le competenze psicopedagogiche e il tirocinio professionale sia materia di esercizio, di prova e di apprendimento ricorsivo da parte dell'allievo. Apprendimento ricorsivo appunto, e non cumulativo. L'ottica fordista, a cui invece si ispira la sua proposta, conserva i caratteri dell'assemblaggio di teoria, tecnica e pratica in tempi sequenzialmente diversi…". (Lettera al Ministro Moratti di U. Margiotta 28/01/2002)·
  • Scuola di specializzazione… questi i punti-qualità da non cancellare. Il primo punto-qualità è testimoniato dall'integrazione tra i "saperi" relativi alle scienze dell'educazione e i "saperi" relativi alle competenze disciplinari (in termini di padronanza dei loro statuti e dei loro nuclei fondanti). Il secondo punto-qualità è testimoniato dalla centralità formativa dei laboratori di didattica generale e di didattica disciplinare, veri "teatri" di recita dell'interazione tra teoria e pratica ... Il terzo punto-qualità è testimoniato dalle prime forme di professionalità (sperimentata) ratificate attraverso il tirocinio. (Franco Frabboni Quale formazione degli insegnanti, Nuova Secondaria n. 1 2000)·
  • Insegnare è una professionalità complessa per la quale non è sufficiente una preparazione accademica puramente teorica. E non è neanche sufficiente aggiungere alla preparazione teorica un apprendistato in situazione … L'esperienza diretta non è di per sé garanzia di professionalizzazione se non avviene all'interno di un percorso unitario e integrato che coniughi teoria, simulazione, osservazione e sperimentazione e che prevede un continuo processo di riflessione e verifica. (Documento congiunto Direzione SSIS e Supervisori Catania, Gennaio 2002).

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B - Il curricolo per la formazione iniziale degli insegnanti

Legislazione esistente

L.341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Con DPR…sono definiti la tabella delle scuole di specializzazione all'insegnamento…, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle Scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. (art. 4 c. 3)

D. MURST 26 maggio 1998: Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario

Allegato A

Costituisce obiettivo formativo… della scuola (di specializzazione all'insegnamento secondario) il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante…

  1. Possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici.
  2. Ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali la fine di promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'autoorientamento.
  3. Esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie…
  4. Inquadrare…le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi.
  5. Rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici.
  6. Organizzare il tempo, lo spazio…le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente di apprendimento di ciascuno e di tutt
  7. Gestire la comunicazione con gli allievi…
  8. Promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro.
  9. Verificare e valutare…
  10. Assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola…

Allegato C

Contenuti minimi qualificanti della scuola

Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze (Allegato A) nelle Scienze dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.

Area 2: contenuti formativi degli indirizzi. Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze (Allegato A) relative alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.

Area 3: laboratorio. (art I, c I, lettera e) l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle aree 1 e 2…

Area 4: tirocinio. (art I, c I, lettera f) le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.

Modifiche proposte dal Governo

Legge delega 1306:

a) La formazione iniziale… si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica (art. 5, c 1, lettera a)

Ordine del giorno del Senatore Valditara (approvato dalla VII Commissione del Senato):
"Il Senato della Repubblica…impegna il Governo:

a mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline (in storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e così via);

a non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale percorso comune di formazione degli insegnanti

"Emendamento approvato al Senato, art.1, c.1, lettera b:"…per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartito in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare "

Contributi al dibattito

  • "… la nostra critica all'idea stessa di usare la laurea specialistica come strumento principe delle formazione iniziale degli insegnanti era ancora più giusta… Chi ha scelto questo strumento ha una visione ottocentesca dell'insegnante e della scuola; o forse non ha alcuna idea reale di che cosa è la scuola, oggi. Può non importargliene, ma deve misurarsi con la responsabilità di fornire ad un paese avanzato strumenti che andavano bene nel 1925, non oggi." (U. Margiotta, Lettera ai Colleghi, Venezia, 1 Febbraio 2002)·
  • La maggioranza è intenzionata a ridimensionare, forse a distruggere, una esperienza significativa avviata in questi anni: le Scuole di specializzazione con le quali finalmente l'Università ha iniziato a curare per i futuri insegnanti secondari, oltre alla formazione contenutistica, anche quella professionale (G.Luzzatto, l'Unità, 4/12/2001)·
  • "La scuola…che si pone l'obiettivo di formare tutti i cittadini,attribuisce fondamentale importanza non solo ai saperi, ma anche alle metodologie e alle modalità relazionali, agli strumenti e agli ambienti di apprendimento" …
    "Nella scuola del programma, nella scuola dei pochi, la formazione consisteva nell'inserimento dello studente nel mondo degli specialisti, all'interno della cultura alta. Nella scuola del curricolo l'operazione fondamentale è quella di passare, per poter raggiungere risultati formativi, dalla cultura alla cultura della scuola e, cioè di selezionare e organizzare le conoscenze delle varie discipline in modo tale che esse siano, da una parte, fondamentali in relazione alle discipline stesse, e, dall'altra, contemporaneamente, adeguate alla struttura cognitiva degli studenti alle varie età". (Carlo Fiorentini, in Insegnare, n.1, 2001)

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C - Il contributo della scuola e dell'università

Legislazione esistente

L. 19 novembre 1990, n. 341 .Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

(…) le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. (art 4, c2)

(…). Questi (i piani di studio) devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. (art 4, c3)

LEGGE 3 agosto 1998, n. 315.

Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. (art. 1,c. 4)

DECRETO 26 maggio 1998.

Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle università…
(art 2,c.4)
L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola. (art. 2,c. 8)

Modifiche proposte dal Governo

Legge delega 1306:
[Per l'organizzazione delle attività di tirocinio] e per la gestione dei corsi di laurea di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti le istituzioni scolastiche;
le strutture didattiche di ateneo o di interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto dal MIUR;
le istituzioni di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
(art. 5, c.e-e bis-f)

Odg approvato dalla VII Commissione del SenatoD'Andrea, Monticone, Soliani (Ulivo)
impegna il governoa prevedere che la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica finalizzati alla formazione degli insegnanti (…) avvengano previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei medesimi istituti

Contributi al dibattito

  • Va progettato un grande lavoro collaborativo imperniato sull'interazione nei due sensi tra scuola da un lato e università e centri di ricerca dall'altro… (Commissione Saggi, sintesi a cura di R. Maragliano)·
  • Anche se è chiaro che solo nel biennio di contratto/prova l'allievo, divenuto ormai neo-docente, potrà svolgere una azione didattica "in responsabilità" (cioè senza l'interazione con l'insegnante di classe), vi sono gravi pericoli nel caratterizzare come esclusivamente "osservativo" il Tirocinio nella fase che precede l'abilitazione; attualmente, esso comprende anche una parte "attiva" (ed ha infatti un numero di crediti più alto di quello previsto nel Rapporto). Proprio la componente progettuale del Tirocinio stimola una connessione con le attività formative "teoriche"; in assenza di tale componente, sia gli insegnamenti psicopedagogici sia quelli relativi alle didattiche disciplinari rischiano di caratterizzarsi in termini puramente accademici. (Giunio Luzzatto, Osservazioni sulle proposte relative alla "Formazione iniziale dei docenti" contenute nel Rapporto Bertagna ).… ·
  • Con l'emanazione (…) del decreto 26/5/98 e con la successiva definizione di norme connesse si sono poste le premesse per una nuova realtà istituzionale di grande rilevanza per il Sistema scolastico del Paese (…). Un elemento fondamentale, alla base della stessa concezione di questi corsi è la cooperazione Università/Scuola. (Nota MURST 1/12/1998)·
  • Il tirocinio attivo viene così scorporato dalla laurea specialistica, collocato durante i due anni successivi e posto sotto la supervisione dell'università. Questa ipotesi sembra muoversi in una direzione sostanzialmente diversa dalla intuizione centrale della SSIS come luogo che fa incontrare e comunicare i due mondi dell'università e della scuola, finora poco comunicanti, sull'obiettivo comune di coprogettare e cogestire un percorso di formazione, partendo dal riconoscimento che il confronto e la collaborazione si pone prima e all'interno degli insegnamenti integrati, nella loro gestione, non a posteriori come risultato auspicabile, ma non progettato e mai verificato. (…)
    Appare infatti sempre più chiara, a chi in questi anni ha operato nella formazione, la necessità di fare crescere il rapporto tra università e scuola. Alla scuola serve una riflessione rigorosa sulle discipline e sulla loro struttura, all'Università un'idea di formazione che superi una visione prevalentemente trasmissiva del sapere, un nuovo modo di guardare le discipline che ne illumini le possibilità formative.Ma perché questo avvenga ci vogliono spazi e tempi, operatori che medino tra i due sistemi favorendone l'interazione: ci sembra che tutto questo esista già, sono le SSIS, e ad esse va fornito tutto il sostegno possibile, finanziario, logistico e normativo, perché continuino ad esistere. (Documento congiunto Direzione SSIS e Supervisori Catania, Gennaio 2002).·
  • Dal che, tuttavia, una facile profezia: qualora Ella insistesse nel proporre Lauree specialistiche per l'insegnamento, ben presto e di fatto, Le verrà chiesto di omologare (sic!) le attuali lauree specialistiche disciplinari a quelle per l'insegnamento. Tanto sarà sufficiente aggiungere, ai loro attuali piani di studio, laboratori e tirocini specificamente ( si fa per dire) orientati all'insegnamento: e il gioco è fatto. In questo modo l'inganno si tradurrà in farsa. E la farsa darà continuità a quella esperienza, altrettanto grave, dei concorsi e dei corsi abilitanti che hanno finora immesso nella scuola insegnanti dotati di conoscenze (molto spesso incomplete), comunque privi di alcuna formazione professionale specificamente progettata e unitariamente prodotta e certificata.
    (Lettera aperta al ministro Letizia Moratti del prof. Umberto Margiotta)

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D - L'intervento di nuove figure professionali: supervisori, tutor (docenti accoglienti)

Legislazione esistente

DM 2 dicembre 1998… l'utilizzazione a tempo parziale presso le Università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche. Tale contingente viene determinato per l'intero biennio 1998-1999 e 1999-2000 nella misura di 1500 unità complessive. (art. 1)
… L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti. (art. 2)
… la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali. (art. 3)

D. MURST 26 maggio 1998
…le università assicurano l'integrazione delle competenti strutture didattiche con rappresentanti di altre strutture e di docenti dell'ateneo interessati su un piano di pari responsabilità.
… ulteriori forme di utilizzo
… del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle università (art. 2 c. 4)

Delibera Commissione MURST-MPI 7/7/98

Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le università per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attività didattichecondizioni di ammissione

  1. almeno sette anni di permanenza in ruolo …
  2. avere svolto attività documentate in almeno due delle seguenti aree:· insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;
  • partecipazione a progetti di sperimentazione;·
  • partecipazione a gruppi di ricerca didattica;·
  • incarichi di coordinamento educativo/didattico.

titoli valutabili

  • attività documentate di cui al punto A;
  • pubblicazioni…
  • titoli culturali aggiuntivi

esame

  • prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di Scienze dell'educazione relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica;
  • colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di organizzazione e di relazione…

Modifiche proposte dal Governo

 

Contributi al dibattito

  • Le nuove figure professionali di questo progetto, oltre ai docenti universitari, provengono dal mondo della scuola, e sono i docenti supervisori del tirocinio e gli insegnanti accoglienti…
    Queste sono le figure che nei fatti superano sia il modello solo teorico sia il modello teoria più addestramento che ispira l'ipotesi ministeriale. L'esperienza diretta non è di per sé garanzia di professionalizzazione se non avviene all'interno di un percorso unitario e integrato che coniughi teoria, simulazione, osservazione e sperimentazione e che preveda un continuo processo di riflessione e verifica. (Documento congiunto Direzione SSIS e Supervisori Catania, gennaio 2001)
  • … Squadra capace di lavoro collegiale, di programmazione congiunta, di strategie didattiche concordate. Tale ambiente deve interagire fortemente col mondo scolastico; ciò accade oggi sia attraverso convenzioni con le scuole nelle quali si svolgono attività di tirocinio, sia con la presenza all'Università di insegnanti in servizio, ai quali sono affidate importanti funzioni di progettazione e di raccordo (sostitutive di una parte, ma una parte soltanto, degli ordinari obblighi di servizio). (G. Luzzatto in l'Unità 4/12/2001)
  • Il supervisore esplica la sua funzione in regime di semiesonero presso le SSIS in quanto esperto dei problemi relativi alla professionalità. Egli…:
  1. Progetta…insieme con i docenti della SSIS i contenuti ed i metodi delle attività di tirocinio…
  2. Cura il raccordo del progetto di tirocinio con la programmazione didattica sia dei laboratori didattici disciplinari, sia dell'area trasversale, sia dei corsi disciplinari…
  3. Cura il raccordo del progetto di tirocinio con la programmazione didattica delle scuole in cui svolge il tirocinio interagendo con i docenti accoglienti (tutor)…
  4. Esplica attività di formazione formulando e realizzando proposte di formazione in servizio dei tutor stessi
  5. Esplica funzione di valutazione con la definizione delle modalità di valutazione del tirocinio; con la valutazione …della relazione finale per l'esame di stato; con la partecipazione alle commissioni per l'ammissione alla scuola di specializzazione; con la partecipazione alle commissioni dell'esame di stato. (Coordinamento nazionale supervisori tirocinio: Profilo del supervisore)
  • In tutto il mondo viene messo in evidenza che la formazione di professionisti richiede l'intervento sia di strutture accademiche sia del mondo della professione, attraverso una partnership; vi è ora il concreto rischio di sostituire ad una prospettiva di azione congiunta, che in Italia, pur con difficoltà, stava iniziando -anche con uno sviluppo della ricerca didattica attraverso gruppi Università/Scuola-, la scissione tra fase universitaria (senza partecipazione scolastica) e fase scolastica di "induzione" in servizio. (Giunio Luzzatto, Osservazioni sulle proposte relative alla "Formazione iniziale dei docenti" contenute nel Rapporto Bertagna ).

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E - Come, quando e chi abilita il futuro insegnante

Legislazione esistente

L. 341/90 Riforma degli ordinamenti didattici universitari
L'esame finale
per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie (art. 4 c. 2)

Decreto esami
Le Commissioni giudicatrici dell'esame di Stato…sono presiedute da un docente universitario scelto dal Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale su una terna di nominativi designati dal Direttore della Scuola e sono composte, oltre che dal Presidente, da almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con almeno sette anni di anzianità effettiva nel ruolo, titolari negli istituti di istruzione secondaria di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e da altrettanti docenti universitari. … I docenti di scuola secondaria sono scelti dal Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle Scuole di specializzazione. I docenti universitari sono designati dal Direttore della Scuola di specializzazione tra i docenti del medesimo corso (art 8 c. 2 e 3).

DECRETO MURST 26 maggio 1998.
L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea o della scuola. (art. 2,c.8 punto c)

Modifiche proposte dal Governo

DDL 1306
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnanti (art. 5 c.1)

Contributi al dibattito

  • Il comma d) dell'art. 5 del DDL 1306 afferma che "l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante…". Un percorso che porta all'abilitazione deve prevedere una formazione che affronta in modo completo tutti gli aspetti della professionalità specifica. Pertanto, accanto alle conoscenze disciplinari e ad una preparazione di base sugli aspetti peculiari delle Scienze dell'educazione, dovranno essere previsti momenti di tirocinio, coordinati e gestiti progettualmente, che potranno giovarsi dell'esperienza fatta in questi anni dai Supervisori nelle SSIS. Una abilitazione all'insegnamento conseguita solo attraverso studi teorici, senza aver preso contatto con la realtà scolastica, avrebbe lo stesso senso di un'abilitazione alla professione medica acquisita senza essere mai entrati in una corsia di ospedale. La presenza di figure di mediazione tra mondo accademico e scuola risulta poi fondamentale perché, tanto per restare nel paragone con la professione medica, a differenza dei medici che abbinano alla docenza universitaria la pratica ospedaliera, nell'ambito scolastico attualmente i docenti universitari non hanno esperienza vissuta di quella che è la realtà scolastica attuale. (Coordinamento nazionale supervisori del tirocinio: Profilo del supervisore)

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