GRUPPO SPORTIVO RICREATIVO

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STATUTO DI ASSOCIAZIONE

 

 

Articolo1

DENOMINAZIONE E SEDE

 

È costituita con sede in Siena Viale F. Tozzi 3, una Associazione Sportiva Ricreativa tra i componenti del Corpo di Polizia Municipale di Siena sotto la denominazione di:

Gruppo Sportivo Ricreativo Dilettantistico Polizia Municipale

 

Articolo 2

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

 

L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Essa ha per oggetto di attività:

a)      Disciplinare e sviluppare il senso sportivo degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e loro familiari;

b)      Organizzare e partecipare con i propri iscritti a manifestazioni sportive nazionali e sociali di categoria e ad altre allestite da società ed enti pubblici e privati;

c)      Divulgare la cultura tra i componenti il Corpo di Polizia Municipale di Siena e curarne la ricreazione, organizzando e partecipando a manifestazioni varie;

d)      Sviluppare e sostenere tutte quelle attività d’ogni genere, in particolare a scopo benefico che si presentassero di utile tornaconto al G.S.R.D. e di riflesso al Corpo di Polizia Municipale.

L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell’elettività delle cariche associative.

 

Articolo 3

DURATA

 

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

Articolo 4

DOMANDA DI AMMISSIONE E QUOTA DI ISCRIZIONE

 

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci:

a)      Soci Ordinari: gli appartenenti al Corpo e gli ex appartenenti che abbiano lasciato il servizio per motivi che non siano penali e/o disciplinari;

b)      Soci Familiari: i familiari dei Soci Ordinari;

c)      Soci Onorari: eccezionalmente Autorità e persone fisiche che gli enti e/o associazioni al di fuori del Corpo di Polizia Municipale la cui ammissione dovrà essere sottoposta all’accettazione del Consiglio Direttivo, a maggioranza relativa.

Contro il giudizio del consiglio direttivo, sempre motivato, può essere presentato appello all’assemblea dei soci.

La distinzione di denominazione dei soci è posta per fini esclusivamente interni all’associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo.

Tutti coloro i quali intendono far pare dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L’ammissione a socio è altresì subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di:

1 -  Pene che importino l’interdizione dai pubblici uffici;

2 -  Assenza di provvedimenti disciplinari (compresa la radiazione di cui all’art. 6) nel campo sportivo, sociale e civile in genere;

3 -  Reale condivisione dello scopo sociale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato resta salvo il diritto di recesso da parte del socio.

Il numero dei soci è illimitato.

La quota di iscrizione annuale per i Soci ai punti b) e c) dell’Art. 4 dovrà comunque quantificarsi come doppia di quella dei Soci Ordinari.

Coloro che hanno presentato la domanda di ammissione a Socio, dopo l’esito favorevole del Consiglio Direttivo, debbono versare la quota annuale di iscrizione.

Ove tale atto non venga compiuto entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo la domanda non verrà accolta e l’eventuale versamento della quota, avvenuto successivamente alla scadenza, verrà restituito.

La domanda di adesione accolta dal C.D. impegna automaticamente il Socio al rispetto delle norme statutarie.

Tutti i Soci di ogni ordine sono tenuti al rispetto del termine di 30 gg. Dall’inizio di ogni gestione di anno solare (1/1 – 30/1), per il versamento della quota annua di iscrizione.

 

Articolo 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell’ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione nonché del diritto di eleggere i membri del consiglio direttivo.

La qualifica di socio dà diritto a:

a)      Difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome del Gruppo Sportivo Ricreativo Dilettantistico Polizia Municipale e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’Associazione delibera di aderire;

b)      Mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’associazione e al di fuori di essa;

c)      Versare puntualmente le quote sociali;

d)      Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.

 

Articolo 6

DECADENZA DEI SOCI

 

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a)      Dimissione volontaria su domanda del Socio se il Consiglio Direttivo riconosce fondati i motivi da lui addotti per il recesso. La stessa sarà operativa quando il Consiglio Direttivo ne farà annotazione sul libro dei Soci;

b)      Decadenza: è pronunciata dall’assemblea a maggioranza relativa, valutata la motivazione, contro i Soci che abbiano:

1)      perduto i requisiti per l’ammissione (Art. 4);

2)      non rinnovo dell’iscrizione annuale;

3)      non ottempera alle disposizioni del presente Statuto e del Consiglio Direttivo legalmente deliberate;

4)      che danneggia in qualunque modo, materialmente e/o moralmente il G.S.R.D. e fomenta dissidi e/o disordini in seno allo stesso radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

 

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato in seguito ad una disamina dagli addebiti.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

L’associato radiato non può essere più ammesso.

c)      Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’Art. 24 del presente statuto.

d)      Decesso.

Ai soci che cessino di appartenere al G.S.R.D. come nei punti indicati all’Art. 6 non spetta alcun rimborso dei versamenti in precedenza effettuati.

 

Articolo 7

SANZIONI PER I SOCI

 

In caso di trasgressione delle norme sportive e sociali il CD può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

a)      Avvertimento;

b)      Ammonizione;

c)      Diffida;

d)      Ammenda;

e)      Sospensione a tempo illimitato;

f)        Radiazione.

 

Articolo 8

ORGANI

 

Gli organi sociali sono:

-         l’assemblea generale dei soci;

-         il presidente;

-         il consiglio direttivo.

 

Articolo 9

ASSEMBLEA

 

L’assemblea generale dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal consigliere più anziano quale socio o di età.

Il Presidente provvede a nominare il segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale dell’assemblea viene conservato agli atti dell’associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede dell’associazione e di cui ogni socio può prendere visione.

È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ciascun anno e comunque entro e non oltre il 30 giugno, per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.

La convocazione dovrà essere comunicata con almeno 10 giorni di preavviso sulla data stabilita mediante comunicazione scritta a cura del Presidente del consiglio direttivo nella quale dovrà essere riportato il giorno, il luogo e l’ora della 1^ e della 2^ convocazione e delle materie trattate.

 

Articolo 10

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

 

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

La delega può essere conferita solo a soci.

Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

 

Articolo 11

COMPITI DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 

L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed è convocata secondo le modalità e i termini di cui all’Art. 9.

Rientrano nelle competenze dell’assemblea straordinaria:

a)      l’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (Art. 26);

b)      l’approvazione del regolamento interno dell’associazione e delle sue eventuali modifiche;

c)      deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’associazione;

d)      deliberare lo scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione conformemente a quanto disposto dall’Art. 24 del presente statuto.

L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal consigliere più anziano quale socio o di età.

Il Presidente provvede a nominare il segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario medesimo, nonché qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti.

Il verbale dell’assemblea viene conservato agli atti dell’associazione ed inserito in apposito libro dei verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede dell’associazione e di cui ogni socio può prendere visione.

È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea, se necessario l’assemblea nomina due scrutatori.

 

Articolo 12

VALIDITA’ ASSEMBLEARE

 

Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria o straordinaria regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

 

Articoli 13

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

 

Le cariche sociali hanno durata di 3 anni, sono a titolo gratuito e si intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

L’elezione degli organi dell’associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali possono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese.

Il consiglio direttivo è eletto con i voti espressi dai soci, ogni socio può esprimere un massimo di 5 preferenze.

Saranno designati i primi 15 della graduatoria quali componenti il consiglio direttivo e il 16° e4 il 17° saranno designati come revisori dei conti.

L’elezione sarà valida se avranno votato almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

In caso di parità verrà eletto il socio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo elegge in seduta plenaria, con maggioranza relativa, il Presidente il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Segretario è nominato dal Presidente.

 

Articoli 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è composto da 15 membri eletti dai soci e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni verranno adottate a maggioranza relativa.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente e dal Segretario estensore.

Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente 3 volte all’anno oppure a richiesta di un consigliere per motivi di carattere generale o a richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le decisioni con carattere di urgenza spettano al Presidente sentito il parere di un consigliere, fatta salva la successiva ratifica della maggioranza relativa del Consiglio Direttivo riunito in assemblea.

Qualora ub componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo della graduatoria che segue l’ultimo eletto con esclusione dei sindaci revisori.

In caso di parità sarà eletto il più anziano.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:

a)      l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;

b)      qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

Articolo 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)      deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)      redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;

c)      fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno;

d)      convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

e)      redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sportiva e non, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

f)        promuovere l’allestimento di attività agonistiche;

g)      impegnare il gruppo sportivo per spese relative a singole manifestazioni destinando di volta in volta le disponibilità finanziarie oppure suddividendole in  modo adeguato tra le diverse iniziative;

h)      adottare i provvedimenti sanzionatori verso i soci qualora si dovessero rendere necessari da ratificarsi a cura dell’assemblea;

i)        stabilire l’importo delle quote sociali e i termini di pagamento;

j)        impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il migliore andamento dell’associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’assemblea sociale;

k)      attuare le finalità previste dallo statuto;

l)        redigere una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;

m)    nominare in caso di necessità commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

n)      deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.

 

Articolo 16

IL PRESIDENTE

 

Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

a)      provvede al disbrigo degli affari correnti e i ordinaria amministrazione;

b)      convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;

c)      firma gli atti e ne delega la firma;

d)      convoca le assemblee sociali.

In caso di temporanea assenza o impedimento il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni al Vice Presidene.

 

Articolo 17

IL VICEPRESIDENTE

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

Articolo 18

IL SEGRETARIO

 

Il Segretario assolve ai seguenti compiti:

a)      dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;

b)      redige i verbali delle riunioni;

c)      attende alla corrispondenza;

d)      aggiorna il libro dei soci.

Il Segretario è nominato dal Presidente.

 

Articolo 19

IL TESORIERE

 

Il Tesoriere si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.

 

Articolo 20

IL COMANDANTE

 

Il Sig. Comandante del Corpo è Presidente Onorario e fa parte del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 21

ANNO SOCIALE E ESERCIZIO FINANZIARIO

 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’associazione.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale durante la vita dell’associazione salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

 

Articolo 22

PATRIMONIO

 

Il patrimonio sociale è costituito:

a)      dai versamenti delle quote annuali dei Soci determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci e da eventuali autofinanziamenti;

b)      da qualunque liberalità che pervenga al G.S.R.D. al fine di essere impiegata negli scopi sociali;

c)      dai materiali e beni in possesso del G.R.S.D.;

d)      dagli utili derivanti dalle varie manifestazioni organizzate dal G.S.R.D..

le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per mortis causa.

 

Articolo 23

MODIFICHE DELLO STATUTO

 

Il presente statuto può essere modificato soltanto da un’assemblea straordinaria con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 24

SCIOGLIMENTO

 

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’associazione non è ammesso il voto per delega.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo al patrimonio dell’associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

 

Articolo 25

NORME DI RINVIO

 

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci del 05/03/2007.