Con la gazzetta ufficiale del 12/12/00 n. 289 è stato completamente rivoluzionato il principio delle foto aeree, infatti il DPR 367 del 29 Settembre 2000 regolamenta in maniera del tutto nuova l'effettuazione delle foto, e distingue quelle effettuate per il lavoro devono essere sempre effettuate con tanto di licenza ecc, mentre quelle che si possono fare per diletto sono del tutto libere, e non esiste più il divieto di portare a bordo apparati di ripresa.
TESTO INTEGRALE:
12-12-2000
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBBLICA ITALIANA
Serie generale n° 289
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 2000 n.367
Regolamento recante le norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi a riprese aeree sul territorio nazionale e
sulle acque territoriali (n. 112 - undecies dell'allegato 1 della
legge n. 59/ 1997 e successive modificazioni).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n, 59, allegato 1,
n. 112-undecies, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;
Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice
della navigazione, approvalo con regio decreto 30 marzo 1942, n.
327;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1968, n.178;
Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Vista la legge 25 marzo 1985, n.
106;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri.
adottata nella riunione del .5 maggio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno
2000:
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e dei Senato della Repubblica,
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000;
Sulla proposta dei Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno.
EMA N A
Il seguente regolamento:
Art.1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese
aeree, fotografiche e cinematogratiche, sul territorio nazionale
e sulle acque territoriali, nonché l'uso dei fotogrammi derivati
dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.
Art. 2.
Definizioni:
1. Ai Fini del presente regolamento si intendono per:
a ) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un
qualunque sensore;
b ) restituzioni cartografiche dai fotogrammi la trasposizione.su
qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale
fotografico acquisito.
Art. 3.
Disciplina delle attività di ripresa aerea
1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di
trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli
articoli 789. 789, 790 e 791 dei codice della navigazione,
l'effettuazione di rilevamenti i o riprese aeree sul territorio
nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza
preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici.
2. Sono. altresì, consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai
rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni
cartografiche dai medesimi fotogrammi.
3. E' Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati
raccolti nell'esercizio delle attività disciplinate dal
regolamento.
Art.. 4.
Divieti temporanei delle attività di ripresa aerea
1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza
nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le
competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza dispongono
divieti temporanei delle attività di rilevamento e ripresa aerea
sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di
essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva
comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea
pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche
nazionale.
2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1,
le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza, possono
disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai
soggetti che hanno realizzato le riprese.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n, 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22.
luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 dei regio
decreto 11 gennaio 1925, n, 356; l'articolo 1200 dei codice della
navigazione limitatamente alle parole: «non osserva le norme
stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili
di apparecchi fotografici o cinematografici da presa.