Viene
segnalato che taluni Dirigenti scolastici, esauriti gli elenchi dei docenti
specializzati per le attività didattiche di sostegno della prima
fascia delle graduatorie del proprio istituto, non passano agli elenchi di
seconda o terza fascia ed in mancanza, a quelli di altri istituti viciniori,
ma procedono alla nomina di docenti non specializzati appartenenti
nell’ordine alle tre fasce; ciò perché a loro avviso, pur
se gli elenchi delle proprie fasce sono esauriti non lo sarebbero le
graduatorie.
Al riguardo si richiamano le SS.LL. al rispetto dell’art. 14, comma 6 della legge
104/92, secondo cui l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
La norma in questione, peraltro, risulta richiamata in maniera non equivoca
nell’art.6, comma 2 e nell’art. 7,
comma 9 del D.M. 131/07, con il quale è stato adottato il regolamento
sul conferimento delle supplenze (v. in proposito nota
prot. n. 12510 del 25
luglio 2008, sez. Posti di Sostegno, terz’ultimo
capoverso).
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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