Con la presente nota si forniscono istruzioni e
indicazioni operative in materia di attribuzione di
supplenze al personale scolastico per l’a.s.
2008/09.
Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art.3, comma 1. del D.M. 13 giugno
2007, che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare
preventivamente adeguata pubblicizzazione delle
operazioni di conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto
della trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime.
Com'è noto alle SS.LL.,
per l’effettuazione delle operazioni di cui all’oggetto è
operante il termine del 31 luglio fissato dall’art. 4, commi 1 e 2
della legge n. 333/2001. A decorrere dal 1° agosto 2008, l'individuazione e
la nomina dei destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine
delle attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie
ad esaurimento, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO
Anche per l’a.s. 2008/09
si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi
di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’ individuazione delle "scuole di
riferimento" e dei requisiti che le stesse devono possedere così
come la scelta di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai
diversi contesti.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni
dell’art.3, comma 2 e seguenti del
Regolamento che prevedono, in particolare, in caso di disponibilità
sopraggiunte, la riconvocazione degli aspiranti aventi titolo al
completamento d’orario secondo i criteri di cui al successivo art.4 del Regolamento medesimo.
Per quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate
dall’art.3, comma 2 , del citato Regolamento,
tali atti, sia se rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per
l’accettazione preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni,
devono intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli USP
che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole
di riferimento.
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata
del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale
trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti
relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:
- la
rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla
convocazione comportano la perdita della possibilità di
conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il
medesimo insegnamento;
- la
mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi
anche tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle
graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per
il medesimo insegnamento;
- l’abbandono
del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire
supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle
di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento
Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art.3, comma 5, del citato Regolamento che consente,
unicamente durante il periodo di espletamento delle
operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi
contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione,
ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza
temporanea sino al temine delle attività didattiche, esclusivamente
per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza
annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
Il CCNL 2006-2009 ha
previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito
l’art.25 c. 6 e l’art.39, con particolare riguardo al c.3.
Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto
stabilito dall’art.73 del D.L. 112/2008.
POSTI DI SOSTEGNO
In relazione alla esigenza di
avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo
di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il
personale incluso in graduatoria ad esaurimento che abbia conseguito il
titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente rispetto al termine
del 30 giugno e che non abbia titolo a figurare, per l’insegnamento di
sostegno, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di circolo e
di istituto di prima fascia per l’a.s.
2008/2009, viene inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno, della
medesima prima fascia, correlati al titolo di specializzazione conseguito,
per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s.
2008/2009.
Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale
richiesta in carta libera indicando, nella forma e con le modalità
dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione
dell’avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. Tale
domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con raccomandata A/R al
Dirigente Scolastico della scuola cui è stato diretto il relativo
Modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche per l’ inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto, entro il termine perentorio del 10 agosto 2008.
Per quanto riguarda le operazioni di attribuzione
delle supplenze da parte degli USP e delle “scuole di
riferimento”, si ribadisce l'esigenza, richiamata anche negli anni
decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno
da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione;
ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di
individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse,
che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.
Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b) e c) e art.
3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e
determinato, con priorità, su posti di sostegno”, per cui,
l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno
consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente
per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. 21.
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi
nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno
assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le
disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di
circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2008/2009 e, in subordine, le normali graduatorie
degli aspiranti privi di titolo di specializzazione.
Va premesso che, fatte salve le operazioni già espletate per
l’aggiornamento delle graduatorie a
esaurimento con lo scioglimento delle riserve, per l’a.s. 2008-2009, lo stato di consolidamento delle
graduatorie di circolo e di istituto nel loro secondo anno di vigenza, fa
sì che tali graduatorie siano immediatamente fruibili per
l’attribuzione di contratti a tempo determinato a titolo definitivo.
Negli eventuali casi eccezionali di necessità di conferimento di supplenza
in attesa dell’avente titolo, trovano
applicazione le disposizioni di cui ai due successivi capoversi.
E’ consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una
supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per
disponibilità relative a posti di sostegno.
Con riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di
insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia
attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo
e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle
attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico
del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in
cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del nuovo
Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della
provincia, secondo il criterio di viciniorità.
Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi
di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli
interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento se
trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento
incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine prioritario di
fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con
gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del
sostegno previsti dall'art. 6, comma 1 del nuovo Regolamento, ulteriormente
descritti dall’art.6, comma 3 e seguenti, del
D.D.G. 16 marzo 2007.
Per quanto riguarda, ,l’eventuale esaurimento,
nella scuola secondaria di secondo grado, dello specifico elenco
dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, in tali casi,
ai sensi dell’art.6, comma 3, del nuovo
Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di
sostegno delle altre aree disciplinari.
PERSONALE EDUCATIVO
NEI CONVITTI SPECIALI
In caso di esaurimento della
graduatoria ad esaurimento del personale educativo in possesso del titolo di
specializzazione per la copertura dei relativi posti nei convitti speciali e,
ove risulti analoga assenza di aspiranti specializzati anche nelle
graduatorie delle predette istituzioni speciali, tutte le
disponibilità di posti di personale educativo nei convitti, anche
speciali, vengono assegnate contestualmente in base alle graduatorie ad
esaurimento consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
PRIORITÀ DI
SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA
Alla priorità di scelta della sede per gli
aspiranti che, possedendone i requisiti, abbiano presentato il relativo
Allegato “A”al D.D.G. 16.3.2007, si
dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la
graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente
collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte
di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata
giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante
fruisce della priorità nella scelta , sempre che permangano le
condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.
In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione
possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica
che non siano stati prioritariamente offerti
all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede
scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione,
si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto
nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate
al predetto Modello “A” di domanda per l’attribuzione della
priorità di scelta della sede. Con l’occasione si precisa che
per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.
Si precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap
personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della
legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nell’ambito
dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica,
mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di
cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile
solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona
assistita o, in carenza di disponibilità in
tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.
CONFERIMENTO DI ORE
DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’art.1, comma
4, del nuovo Regolamento le ore di insegnamento,
pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire
cattedre o posti orario non fanno parte del piano di disponibilità
provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica
ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di
insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell’art.22 della Legge Finanziaria 28
dicembre 2001, n.448, attribuendole, col loro
consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica
abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al
personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di
orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo -
prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto
a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore
aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non
sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i
dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti
utilizzando le graduatorie di istituto.
Attribuzione di ore di
insegnamento per specialisti di lingua inglese nella scuola primaria
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico
dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto il personale
docente titolare e/o in servizio nella scuola non abbia
titolo al predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate
ad aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti
previsti dall’art.7 c.8
del Regolamento adottato con DM 13 giugno 2007 n. 131.
Certificazione sanitaria di idoneità
all’impiego e documentazione di rito
Si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui
all’art.9, comma 4, del nuovo Regolamento che
prevede che la certificazione sanitaria di idoneità
all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza
delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione
dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.
Sull’argomento si ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà
di reperimento di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
sia ammessa anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal
medico di base dell’interessato e ciò anche in considerazione
della disposizione di cui all’art. 37 del D.L. 112 /2008 che
preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di
certificazione nella fase di assunzione.
Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Conferimento supplenze annuali e fino al termine
dell’attività didattica al personale ata
L’ art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con
D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale ATA, fatta
eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi, che non è stato possibile
assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il
conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di supplenze temporanee sino al
termine dell’attività didattica (lett. b).
Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11 della
legge 124/99, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli
di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle
stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del
D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti
dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo
297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento
predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35,
le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti
dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e
d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato
di durata fino al termine dell’attività didattica.
Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in
servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività
didattiche, come disposto dall’art. 1, comma 6 del Regolamento sulle
supplenze, emanato con D.M. 13.12.2000, n. 430.
Per la sostituzione del direttori dei servizi
generali e amministrativi, nel caso di posti vacanti e disponibili, come
già precisato con la nota n. 1771, del 27.6.2003, dovranno essere
utilizzate le graduatorie degli ex responsabili amministrativi di cui
all'art. 7 del D.M. 146/2000.
Per la copertura di altri posti eventualmente
disponibili, o residuali dopo l’operazione del precedente periodo, si
dovrà procedere secondo quanto previsto dagli artt.
47 e 56 del CCNL del 29 novembre 2007 e dal contratto
integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 16 giugno 2008,
art. 11 bis.
CONFERIMENTO
SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME
Ai fini dell’attribuzione di contratti a tempo
determinato con prestazione di lavoro a tempo parziale si applicano
l’art.44 c.8 e
l’art. 58 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenuto
conto delle disposizioni dettate dall’art.73
del D.L. n. 112/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti
solo di fatto e non di diritto, vanno coperte
mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche.
E’ appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui
all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e
le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M.
19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso
profilo professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1
dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno;
ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino
nella stessa istituzione scolastica.
Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno
utilizzate dai dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva
necessità, secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n.
430 per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino
al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi
comprese quelle di circolo e di istituto, occorra
procedere ancora alla copertura di posti, i competenti dirigenti scolastici
dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori.
Per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, i Dirigenti
scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e
principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne
consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o
interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la
supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei
riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal
giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Anche per il personale ATA si conferma la possibilità per gli
interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di
conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. 430/2000, delle
sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000. n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione
o di mancata presa di servizio.
In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai
sensi degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92,
con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine
delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2008/2009, le disposizioni impartite per il
personale docente con la presente nota.
PUBBLICIZZAZIONE
DELLE OPERAZIONI
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le
già richiamate disposizioni dell’art.3,
comma1, del Regolamento, sulla necessità che le informazioni
riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze
(disponibilità dei posti ed ogni loro successiva variazione, calendari
e sedi delle convocazioni ecc… ), siano adeguatamente e in tempo utile
pubblicizzate attraverso tutti i mezzi di comunicazione e di informazione
utilizzabili (pubblicazione all’albo, inserimento nei siti internet,
comunicati stampa, ecc… ), in modo che le relative procedure, le fasi e
i relativi adempimenti risultino il più possibile chiari e
accessibili. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il
passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l’attivazione
delle “scuole di riferimento” o di altre
soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
Nuovo tracciato per l’invio telematico
dei contratti per supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche
Si ritiene opportuno segnalare che è di imminente emanazione la circolare concordata tra questo
Ministero e quello dell’Economia e delle Finanze che disciplina le
nuove modalità di compilazione e di invio telematico
dei contratti del personale della scuola , anche alle Ragionerie Provinciali,
nell’ottica della semplificazione amministrativa e della diminuzione
della produzione in forma cartacea.
Assunzioni ex L.68/99
Anche
per le assunzioni a tempo determinato del personale scolastico beneficiario
delle riserve di cui alla L. 68/99 le SSLL vorranno
tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato al DM n. 61 del 10
luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di
Cassazione.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to L. Chiappetta
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