Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185
(in GU 19 maggio 2006, n. 115)
Regolamento recante modalità e criteri
per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di modalita' e criteri per l'individuazione, da parte delle
Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di
handicap;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio
1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai
compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del
16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le
commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e del Ministro della salute;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i criteri per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di
quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
Art. 2.
Modalita' e criteri
1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in
situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta
documentata dei genitori o degli esercenti la potesta' parentale o la
tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili
rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta
giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la
redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in
situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale,
sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della
patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle
classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della
Sanita' nonche' la specificazione dell'eventuale carattere di
particolare gravita' della medesima, in presenza dei presupposti
previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la
congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il
verbale indica l'eventuale termine di rivedibilita' dell'accertamento
effettuato.
3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla
redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unita'
multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di
classificazione di disabilita' e salute previsti dall'Organizzazione
Mondiale della Sanita'. Il verbale di accertamento, con l'eventuale
termine di rivedibilita' ed il documento relativo alla diagnosi
funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potesta'
parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica
presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei
provvedimenti conseguenti.
Art. 3.
Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno
1. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa
seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano
educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli
effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione
del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla
individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del
numero delle ore di sostegno.
3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni
Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalita' della
legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi
finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza
per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei
provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche
all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi
realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico
sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.
Art. 4.
Situazione di handicap di particolare gravita' ed autorizzazione al
funzionamento dei posti di sostegno in deroga
1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' disposta dal dirigente preposto
all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione
attestante la particolare gravita' di cui all'articolo 2, comma 2 del
presente decreto.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli
accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 febbraio 2006
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
Moratti
Il Ministro della salute
Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36
Avvertenza: Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. - Il testo
dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), e' il seguente: «Art. 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica). (Omissis). 7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei
soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle
attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di
cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando
comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui
al predetto art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap
provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti
collegiali, con modalita' e criteri definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. (Omissis)».
- Il testo degli articoli 3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1002, n.
104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), e' il seguente: «Art. 3
(Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona
handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla
capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4.
La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.». «Art. 12 (Diritto all'educazione e
all'istruzione). - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e'
garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E' garantito il diritto
all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie. 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle disabilita'
connesse all'handicap. 5. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente,
con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli
operatori delle unita' sanitarie locali e, per ciascun grado di
scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche
e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap
e le possibilita' di recupero, sia le capacita' possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unita'
sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per
controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico. 7. I compiti attribuiti alle
unita' sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le
modalita' indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833. 8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della
scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con
i Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale,
provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola dell'obbligo
per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La
frequenza di tali classi, attestata dall'autorita' scolastica
mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in
servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 10.
Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli
obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita
presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.». «Art. 13 (Integrazione scolastica).
- 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e
nelle universita' si realizza, fermo restando quanto previsto dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unita'
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanita', sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonche' a forme
di integrazione tra attivita' scolastiche e attivita' integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresi' previsti i requisiti
che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attivita' di collaborazione coordinate; b)
la dotazione alle scuole e alle universita' di attrezzature tecniche
e di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi
funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico; c) la programmazione da parte dell'universita' di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla
peculiarita' del piano di studio individuale; d) l'attribuzione, con
decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle universita', per facilitare la frequenza e
l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. 2.
Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali e le unita'
sanitarie locali possono altresi' prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonche'
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per
gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per
la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno
pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque
entro i limiti delle disponibilita' finanziarie all'uopo preordinate
dall'art. 42, comma 6,
lettera h).
- Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132), e' il seguente: «6. Il
Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento
di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in
tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono
essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui
all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.». 5. Nella scuola
secondaria di primo e secondo grado sono garantite attivita'
didattiche di sostegno, con priorita' per le iniziative sperimentali
di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato. 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarita' delle sezioni e delle classi in cui operano,
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli
di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'universita' sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1,
nonche' il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato,
istituiti dalle universita' nei limiti del proprio bilancio e delle
risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, nonche' ai commi 5 e 5-bis dell'art. 16.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 reca:
«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita'
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001/2002.».
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e' il
seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della
sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le
citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentati di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 35, comma 7 delle legge 27 dicembre 2002,
n. 289 si vedano le note alle premesse. Note
all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994, e' il seguente: «2. Alla diagnosi
funzionale provvede l'unita' multidisciplinare composta: dal medico
specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in
neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione,
dagli operatori sociali in servizio presso la unita' sanitaria
locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi
funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e
psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la
visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale
documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si
acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto; b) i dati relativi alle
caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute
dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).».
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si
vedano le note alle premesse.
- La legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante
disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001-2002.».
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica 24 febbraio 1994, e' il seguente: «2. Il P.E.I. e'
redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente
dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal
personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove
presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti
la potesta' parentale dell'alunno.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca:
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001/2002.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994, e' il seguente: «Art. 6 (Verifiche). -
1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria
ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza
trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro
maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della
legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi
disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico
sull'alunno in
situazione di handicap. 2. Le verifiche di cui al comma precedente
sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in
situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialita'
che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di
apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto
della sua salute mentale. 3. Qualora vengano rilevate ulteriori
difficolta' (momento di crisi specifica o situazioni impreviste
relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di
relazione o relativo all'appuntamento del suddetto alunno,
congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1,
possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del
termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche
devono confluire nel P.E.I.». Nota all'art.
4:
- Per il testo dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 si vedano le note alle premesse.
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