Decreto del Presidente della
Repubblica 24 febbraio 1994
"Atto
di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"
(Pubblicato su G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992, ed in
particolare il comma 7 dell’art. 12 che autorizza il Ministro della
sanità ad emanare un atto di indirizzo e
coordinamento per determinare le modalità con le quali le unità
sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e
6 del citato art. 12;
Visto l’art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993 (parere
n. 4/93);
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella
seduta del 20 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 febbraio 1994, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari
regionali;
Decreta:
E’ approvato il seguente
"Atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie
locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo
dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104"
Art. 1. Attività
delle regioni e delle province autonome.
1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie
e/o socio-sanitarie locali, nell’ambito dei servizi istituiti ai sensi e
per le finalità di cui all’art. 14, primo comma, lettera e), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con
le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli
d’intesa ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle strutture di cui all’art.
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità
richiamate nell’art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino
l’intervento medico cognitivo sull’alunno in situazione di
handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della
legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:
a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato
allo stesso alunno in situazione di handicap.
Art. 2. Individuazione
dell’alunno come persona handicappata.
1. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata, al fine
di assicurare l’esercizio del diritto all’educazione,
all’istruzione e all’integrazione scolastica, di cui agli articoli
12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione
ai servizi di base, anche da parte del competente capo d’istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva,
in servizio presso le UU.SS.LL. o
in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni
sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di
dieci giorni dalle segnalazioni.
Art. 3. Diagnosi funzionale.
1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione
analitica della compromissione funzionale dello stato
psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, al momento in cui
accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli
articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale provvede l’unità multidisciplinare
composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista
in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli
operatori sociali in servizio presso la unità
sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi
funzionale deriva dall’acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si
acquisiscono tramite la visita medica diretta dell’alunno e
l’acquisizione dell’eventuale documentazione medica preesistente.
Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso
specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo
familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto,
contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei
seguenti accertamenti:
a) l’anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto,
con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da
zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o
repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi
terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali
precedenti esperienze riabilitative;
b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata
(rispettivamente neuropsichiatra infantile,
otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell’art. 3, comma 2:
la stessa fa riferimento all’eziologia ed esprime le conseguenze
funzionali dell’infermità indicando la previsione
dell’evoluzione naturale.
4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto
portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle
potenzialità registrabili in ordine ai seguenti
aspetti:
a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e
capacità di integrazione delle competenze;
b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti:
livello di autostima e rapporto con gli altri;
c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e
linguaggi alternativi;
d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con
particolare riferimento alla vista, all’udito e al tatto;
e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità
fine;
f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti:
memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;
g) autonomia personale e sociale.
5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una
documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via
indicativa, si riporta nell’allegato "A" al presente atto di
indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in
forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.
Art. 4. Profilo dinamico
funzionale.
1. Ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il
profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e
indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento
scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione
di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi
(due anni). Il profilo dinamico funzionale viene
redatto dall’unità multidisciplinare di
cui all’art. 3, dai docenti curriculari e dagli
insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta
osservazione ovvero in base all’esperienza maturata in situazioni
analoghe, con la collaborazione dei familiari dell’alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi
funzionale, di cui all’articolo precedente, descrive in modo analitico i
possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle
programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
a) la descrizione funzionale dell’alunno in relazione
alle difficoltà che l’alunno dimostra di incontrare in
settori di attività;
b) l’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno a breve e medio
termine, desunto dall’esame dei seguenti parametri:
b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità
esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione;
ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo
controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la
soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo,
alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
b.2) affettivo-relazionale,
esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all’area del
sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e
dell’atteggiamento rispetto all’apprendimento scolastico, con i
suoi diversi interlocutori;
b.3) comunicazionale,
esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle
modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità
esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla
produzione verbale, all’uso comunicativo del linguaggio verbale,
all’uso del pensiero verbale, all’uso di linguaggi alternativi o
integrativi;
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in
riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità
visiva, uditiva e tattile;
b.6) motorio-prassico,
esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità
fine, alle prassie semplici e complesse e alle
capacità di programmazione motorie interiorizzate;
b.7) neuropsicologico, esaminato
in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle
capacità mnesiche, alla capacità
intellettiva e all’organizzazione spazio-temporale;
b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle
potenzialità esprimibili in relazione all’autonomia della persona
e all’autonomia sociale;
b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle
potenzialità esprimibili in relazione all’età prescolare,
scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di
istruzioni pratiche, ecc.).
4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta
elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e
del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli
precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare
la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni,
fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come
disposto dal comma 8 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso
di istruzione secondaria superiore.
5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta
dalla unità multidisciplinare della
unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e
i familiari o gli esercenti la potestà parentale
una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via
indicativa, si riporta nell’allegato "B" al presente atto di
indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà, inoltre,
riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da
utilizzare per i successivi adempimenti e relativo
alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive
dell’alunno.
Art. 5. Piano educativo
individualizzato.
1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono
descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per
l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo,
ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e
all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della
legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5
del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con
la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico,
in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i
progetti didattico-educativi, riabilitativi e
di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma
1, dell’art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4. Nella definizione del P.E.I.,
i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla
propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base
dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale,
di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena
realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed
integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap. Detti
interventi propositivi vengono, successivamente,
integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un
piano educativo che sia correlato alle disabilità
dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle
potenzialità dell’alunno comunque disponibili.
Art. 6. Verifiche.
1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione
dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro
ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti
indicati al comma 6 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano
gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata
dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni
intervento destinato all’alunno in situazione di handicap sia correlato
alle effettive potenzialità che l’alunno stesso dimostri di
possedere nei vari livelli di apprendimento e di
prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto
della sua salute mentale.
3. Qualora vengano rilevate ulteriori
difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative
all’apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo
all’apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei
singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche
straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti
delle verifiche devono confluire nel P.E.I.
Art. 7. Vigilanza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri
servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e
qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine
di dare attuazione al diritto all’educazione, all’istruzione e
all’integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap,
previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.