Si
ricorda, preliminarmente, che per il 2009, in virtù di quanto disposto
dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato
dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti per
l’accesso al trattamento pensionistico restano 58 anni di età e 35 di
contribuzione, ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31
dicembre del medesimo anno.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per
l’attuazione del D.M. in
oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1°
settembre 2009, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa
la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e
sistemazione contributiva.
- Cessazioni dal servizio
personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M.
fissa, all’art. 1, il termine finale del 26 gennaio 2009 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in
servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del D.lvo n. 297 del 16
aprile 1994. Il medesimo termine del 26 gennaio 2009 vale anche per
coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale
prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte
le predette domande valgono, per gli effetti, dall’1/9/2009.
Entro la medesima data del 26 gennaio 2009 gli interessati hanno la facoltà
di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo la scadenza sopra indicata saranno disponibili per
le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione
delle domande.
Il termine del 26 gennaio 2009 deve essere osservato anche da coloro che
chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano
le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro
per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica
istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche
esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la
permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze
ostative alla concessione del part time (superamento del limite
percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di
concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze
ostative, la scuola di titolarità provvederà all’inserimento della
cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l’interessato abbia
optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di
mobilità.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare tutte le
istanze sopra richiamate, compresa l’eventuale revoca delle medesime,
alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da
quella di titolarità).
Dopo il 26 gennaio 2009, le domande di cui trattasi, laddove non
revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere
rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti U.S.P. e
alle sedi provinciali dell’Inpdap.
L’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel caso in cui le
autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni
dalla scadenza prevista ,e cioè entro il 25 febbraio 2009, l’eventuale
rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per
provvedimento disciplinare in corso.
Gestione delle istanze
L’art. 2 del decreto
ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del
diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché
privo dei requisiti prescritti; l’accertamento di tale diritto resta,
anche per il corrente anno scolastico, di competenza degli Uffici
Scolastici Provinciali.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare
agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non
appena questo venga accertato, e comunque non oltre il 9 marzo 2009.
Questi, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la
facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni
di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno
per prime l’obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.
Si precisa, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali possono
provvedere all’inserimento dei dati degli interessati, da inviare
all’I.N.P.D.A.P tramite il sistema informatico, appena dispongono di
tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione
pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza
fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.
All’acquisizione delle cessazioni nel S.I.D.I., o alle eventuali
cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata
maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni
scolastiche di titolarità di ciascun interessato cui si raccomanda la
massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai
fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni
di mobilità. A tale scopo entro il 23 febbraio 2009 dovranno essere
completati tutti gli inserimenti.
Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse.
Le cessazioni non inserite saranno comunicate all’U.S.P., che provvederà
all’inserimento, motivando la mancata acquisizione nei termini.
Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal
servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre
2009 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….), per la valutazione a
domanda di servizi e/o periodi per la pensione e, infine, per quanto
riguarda la liquidazione dell’indennità di buonuscita (liquidazione e
riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M.
n. 88 del 9 dicembre 2004.
- Cessazione Dirigenti
Scolastici dall’1.9.2009
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dagli
artt. 27 e ss. che stabiliscono anche i tempi di preavviso entro i quali
presentare le domande. Per motivi organizzatori, ai fini di una
tempestiva individuazione dei posti vacanti per le assunzioni, è
opportuno, però, che anche il personale dirigente scolastico osservi il
termine del 26 gennaio per la presentazione delle istanze di cessazione.
Si ribadiscono alcune indicazioni in ordine alle specifiche cause di
cessazione.
Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del
limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’Ufficio
Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre
successivo al verificarsi della succitata condizione. sempre che
l’interessato non abbia chiesto di usufruire dei benefici di cui
all’art. 509, commi 2 e 3, del D.l.vo 297/1994.
Recesso del dirigente: per tale fattispecie l’art. 32, comma 2,
del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di
preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L’Ufficio
scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire
il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l’eventuale
mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della domanda. In tale ultimo caso gli stessi hanno facoltà
di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si ricorda che nella domanda di
cessazione dovrà essere indicato il c/c bancario o postale dove si desidera
sia effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia
diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
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