Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351,
con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di
trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’art. 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l’art. 1, comma 2, del citato regolamento il
quale prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce, con
proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto scuola
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la
domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile
al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 art. 72, commi 7 e 11;
Vista la circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica con cui si
indicano i criteri per l’ applicazione della norma sopracitata;
Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate
ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del Testo Unico approvato con decreto
legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, da parte di coloro che non abbiano
maturato l’anzianità minima o massima utile per il conseguimento della
pensione, nonché per le domande di cessazione dal servizio presentate dal
personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65°
anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le
istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per
raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del
Regolamento, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale
dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di
pensione;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto l’11 aprile 2006, nel quale, per il
personale dell’area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme
e procedure per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta
area;
DECRETA:
Art.1
- Il termine per la
presentazione, da parte del personale dirigente, docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre
il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento
dell’anzianità minima o massima, ai sensi dell’art. 509, commi 2 e 3 del
D.P.R. 16 agosto 1994, n. 297 a valere, per gli effetti, dal 1°
settembre 2009, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è
fissato al 26 gennaio 2009.
- Lo stesso termine del 26
gennaio 2009 si intende applicato anche nei confronti del personale che
desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel
provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con
contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del
decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.
- Per i dirigenti scolastici
valgono altresì i diversi termini stabiliti dal CCNL 11 aprile 2006 e,
conseguentemente il suddetto termine ha valore meramente ordinatorio.
Art.2
- L’accertamento del diritto al
trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere
effettuato entro le scadenze previste dalla circolare di indicazioni
operative che segue il presente decreto.
- Tali scadenze terranno conto
anche dei tempi necessari per la comunicazione dell’eventuale mancata
maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che, dal
canto suo, potrà ritirare la domanda nei successivi 5 giorni.
Art.3
- L’accettazione delle domande
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in
servizio per le sopra richiamate fattispecie previste dall’art. 509 del
D.P.R. 16 aprile 1994, n.297, commi 2 e 3 , si intende avvenuta alla
scadenza del termine di cui all’art. 1, senza l’emissione del
provvedimento formale.
- Entro 30 giorni dalla
scadenza del termine di cui all’art 1, 26 gennaio,l’Amministrazione
comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della
domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
- Qualora l’accoglimento delle
dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di
un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande
stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo
provvedimento.
Art 4
I Dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all’Ufficio
scolastico Regionale le proprie istanze di cessazione o trattenimento in
servizio prodotte ai sensi del presente decreto, mentre inoltreranno
all’Ufficio scolastico provinciale quelle del personale docente, educativo e
ATA.
Art. 5
Con successiva direttiva verranno disciplinate le modalità di attuazione
dell’art. 72, commi 7 e 11 della legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere, per
gli effetti, dal 1° settembre 2009.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini
|