REGIONE UMBRIA
Legge Regionale
17 Dicembre 2002, n. 34

[modifica la Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12]

Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 - "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservatiü


Articolo 1

Modifica dell'articolo 2 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12

1.Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 dopo la parola "divieti." è inserito il seguente periodo: "Nelle aree naturali protette di cui alla Legge Regionale 3 Marzo 1995, n. 9, la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A 'Riserva integrale'.".
2.Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:
4.È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso.

Articolo 2

Integrazione dell'articolo 3 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12

1.All'articolo 3 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
1 bis.La esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.

Articolo 3

Sostituzione dell'articolo 4 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12

1.L'articolo 4 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è così sostituito:

Articolo 4

Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori

1.I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera € 11.000,00 annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.
2.L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso in cui il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.
3.L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.
4.Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.
5.La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente Legge a:
a.docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
b.micologi iscritti nell'elenco nazionale;
c.dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
d.rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.
6.Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.
7.Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 4

Modifiche dell'articolo 5 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12

1.Il comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:
1.I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente Legge, alla raccolta di funghi dalle comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.
2.Il comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:
2.L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di € 50,00 all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente Legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.

Articolo 5

Modifiche dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12

1.Il comma 3 dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è sostituito dal seguente:
3.È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:
a.Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);
b.Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);
c.Armillaria tabescens (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);
d.Cantharellus Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);
e.Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);
f.Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
g.Hydnum rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
h.Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);
i.Tricholoma - Sezione Atrosquamosa Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).
2.Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è aggiunto il seguente comma:
3 bis.La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.

Articolo 6

Sostituzione dell'articolo 14 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12

1.L'articolo 14 della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è così sostituito:

Articolo 14

Sanzioni amministrative

1.I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.
2.Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a.raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 2: da € 52,00 a € 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da € 104,00 a € 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 5: da € 155,00 a € 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a € 621,00;
b.raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 2: da € 26,00 a € 78,00;
c.violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da € 26,00 a € 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di € 26,00;
d.raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 2: da € 26,00 a € 78,00;
e.violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da € 26,00 a € 78,00;
f.violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da € 26,00 a € 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di € 26,00;
g.realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 6: da € 516,00 a € 2.580,00;
h.raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 6, da € 52,00 a € 156,00;
i.violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da € 26,00 a € 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di € 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
l.violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da € 155,00 a € 465,00;
m.danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'articolo 6: da € 26,00 a € 78,00;
n.violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da € 26,00 a € 78,00;
o.violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da € 103,00 a € 309,00;
p.violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da € 26,00 a € 78,00;
q.violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da € 26,00 a € 78,00;
r.violazione della prescrizione di cui all'articolo 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da € 103,00 a € 309,00.
3.Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a. alla lettera r., comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c. ed al comma 2 della lettera f., la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2 della lettera i., la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo.
4.Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente Legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.
5.La violazione della norma di cui all'articolo 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6.È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato.

Articolo 7

Soppressione della tabella A della Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12

1.La tabella A allegata alla Legge Regionale 21 Febbraio 2000, n. 12 è soppressa.

Formula Finale:
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione dell'Umbria.