1. | [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 17 Dicembre 2002, n. 34]
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla Legge Regionale 3 Marzo 1995, n. 9, la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione. |
2. | I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta. |
3. | La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di Dicembre e Gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di Ottobre, Novembre e Febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno. |
4. | [comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 17 Dicembre 2002, n. 34]
È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso. |
5. | Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta. |
6. | I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aereati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica. |
1. | I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera € 11.000,00 annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno. |
2. | L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla comunità montana competente per territorio o dal comune di residenza, nel caso in cui il comune non faccia parte di alcuna comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi. |
3. | L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata. |
4. | Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita. |
5. | La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente Legge a: |
| a. | docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia; |
| b. | micologi iscritti nell'elenco nazionale; |
| c. | dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad
attività micologiche, su richiesta degli enti stessi; |
| d. | rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione. |
6. | Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego. |
7. | Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione. |
1. | Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 6 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352 in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei. |
2. | È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione. |
3. | [comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 17 Dicembre 2002, n. 34]
È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate: |
| a. | Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino); |
| b. | Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo); |
| c. | Armillaria tabescens (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro); |
| d. | Cantharellus Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello); |
| e. | Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti); |
| f. | Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino); |
| g. | Hydnum rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino); |
| h. | Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche); |
| i. | Tricholoma - Sezione Atrosquamosa Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta). |
3 bis. | [comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 5 della Legge Regionale 17 Dicembre 2002, n. 34]
La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3. |
4. | Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi. |
5. | È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. |
6. | La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza. |
1. | I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito. |
2. | Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati: |
| a. | raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 2: da € 52,00 a € 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da € 104,00 a € 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 5: da € 155,00 a € 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a € 621,00; |
| b. | raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 2: da € 26,00 a € 78,00; |
| c. | violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da € 26,00 a € 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di € 26,00; |
| d. | raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 2: da € 26,00 a € 78,00; |
| e. | violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da € 26,00 a € 78,00; |
| f. | violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da € 26,00 a € 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di € 26,00; |
| g. | realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 6: da € 516,00 a € 2.580,00; |
| h. | raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 6, da € 52,00 a € 156,00; |
| i. | violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da € 26,00 a € 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di € 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque; |
| l. | violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da € 155,00 a € 465,00; |
| m. | danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'articolo 6: da € 26,00 a € 78,00; |
| n. | violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da € 26,00 a € 78,00; |
| o. | violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352 riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da € 103,00 a € 309,00; |
| p. | violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da € 26,00 a € 78,00; |
| q. | violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da € 26,00 a € 78,00; |
| r. | violazione della prescrizione di cui all'articolo 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da € 103,00 a € 309,00. |
3. | Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a. alla lettera r., comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c. ed al comma 2 della lettera f., la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2 della lettera i., la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunità montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo. |
4. | Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente Legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione. |
5. | La violazione della norma di cui all'articolo 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo. |
6. | È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato. |
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione dell'Umbria.