REGIONE TOSCANA
Legge Regionale
Legge Regionale 27 Luglio 2007, n. 40

[modifica la Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50]

[modifica la Legge Regionale 21 Febbraio 2001, n. 10]

[modifica la Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16]

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative


Omissis

CAPO II

SVILUPPO ECONOMICO

Omissis

SEZIONE V

TARTUFI

Modifiche alla Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

Articolo 8

Sostituzione dell'articolo 21 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50

1.L'articolo 21 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), già sostituito dall'articolo 4 della Legge Regionale 21 Febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:

Articolo 21

Sanzioni amministrative

1.Per la violazione delle disposizioni della presente Legge si applicano le seguenti sanzioni:
a.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'articolo 11;
b.la sanzione da € 100,00 a € 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23;
c.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;
d.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;
e.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte;
f.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 3;
g.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di € 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;
h.la sanzione da € 300,00 a € 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente Legge;
i.la sanzione da € 500,00 a € 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'articolo 2;
l.la sanzione da € 300,00 a € 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente Legge;
m.la sanzione da € 300,00 a € 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d'uso civico";
n.la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di € 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente;
o.l'apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00;
p.la sanzione da € 50,00 a € 300,00 per chi non esibisce, all'atto dell'accertamento o entro tre giorni dalla data dell'accertamento stesso, il tesserino di cui all'articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;
q.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3;
r.la sanzione da € 150,00, a € 900,00 per la violazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3;
s.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi viola le disposizioni della presente Legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.
2.In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3.Qualora sia accertata la violazione di cui alla lettera g. del comma 1, l'ammontare del pagamento in misura ridotta [ determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g. per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento.

SEZIONE VI

FUNGHI

Modifiche alla Legge Regionale 22 Marzo 1999 n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

Articolo 9

Modifiche all'articolo 7 della Legge Regionale 22 Marzo 1999 n. 16

1.Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è inserito il seguente:
2 bis.Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all'articolo 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 dell'articolo 19, è autorizzato:
a.ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell'anno, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;
b.a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo;
c.ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.
2.Dopo il comma 2 bis dell'articolo 7 della Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16, inserito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
2 ter.L'autorizzazione di cui al comma 2 bis è estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unità sanitaria locale (azienda USL) di appartenenza, l'iscrizione a corsi per l'ottenimento della qualifica di micologo.

Articolo 10

Sostituzione dell'articolo 25 della Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16

1.L'articolo 25 della Legge Regionale 22 Marzo 1999, n. 16, già sostituito dall'articolo 6 della Legge Regionale 21 Febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:

Articolo 25

Sanzioni amministrative

1.Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
a.da € 30,00 a € 180,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;
b.da € 10,00 a € 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui alle lettere a., b., c. dell'articolo 8, nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui alla lettera c. del comma 1 bis dell'articolo 2, purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento;
c.da € 30,00 a € 180,00 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;
d.da € 50,00 a € 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9;
e.da € 30,00 a € 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 9;
f.da € 5,00 a € 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a centimetri 4, e comunque con un importo massimo di € 1.000,00;
g.da € 30,00 a € 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13;
h.da € 50,00 a € 300,00 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui al comma 4 dell'articolo 13, salvo sanzioni di importo maggiore eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
i.da € 30,00 a € 180,00 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 13;
l.da € 50,00 a € 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13;
m.da € 50,00 a € 300,00 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'articolo 14;
n.da € 500,00 a € 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.
2.Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo III si applicano le seguenti sanzioni:
a.da € 130,00 a € 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, ai commi da 1 a 5 dell'articolo 21 e al comma 1 dell'articolo 21 bis;
b.da € 52,00 a € 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 21;
c.da € 130,00 a € 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.

Omissis

Formula Finale:
La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Toscana.