REGIONE TOSCANA
Legge Regionale
21 Febbraio 2001, n. 10

Testo coordinato

[modifica la Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50]

[modificata dalla Legge Regionale 27 Luglio 2007, n. 40]

Modifiche alla Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni"


Articolo 1

Modifiche all'articolo 9 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50

1.L'articolo 9 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 è abrogato.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 11 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50

1.Il comma 2 dell'articolo 11 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 è sostituito dal seguente:
2.Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui all'articolo 23.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 19 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50

1.L'articolo 19 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 è sostituito dal seguente:

Articolo 19

Accertamento delle infrazioni

1.Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni alla presente Legge gli agenti dipendenti dagli Enti locali, le guardie addette ai parchi nazionali e regionali, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie ambientali volontarie (GAV), gli organi di vigilanza e ispezione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nonché, limitatamente alle aree oggetto di raccolta riservata, le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza.
2.Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", i soggetti incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente Legge possono chiedere l'esibizione del tesserino di idoneità di cui all'articolo 11 nonché della ricevuta relativa al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 21 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50

1.[articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della Legge Regionale 27 Luglio 2007, n. 40]
L'articolo 21 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), già sostituito dall'articolo 4 della Legge Regionale 21 Febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:

Articolo 21

Sanzioni amministrative

1.Per la violazione delle disposizioni della presente Legge si applicano le seguenti sanzioni:
a.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi effettua la ricerca e la raccolta del tartufo senza aver conseguito il tesserino di cui all'articolo 11;
b.la sanzione da € 100,00 a € 600,00 per chi, pur essendo munito del tesserino, non ha provveduto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23;
c.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la ricerca e la raccolta in periodo di divieto o in ore non consentite;
d.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane appositamente addestrato o senza idoneo attrezzo;
e.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la raccolta o la ricerca mediante la lavorazione anche del terreno o effettua buche in soprannumero o non riempite subito con il medesimo terreno di scavo per deciara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte;
f.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi esercita la raccolta nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi quindici anni dal rimboschimento; tali aree devono essere delimitate da tabelle recanti la scritta "area di rimboschimento fino al ...", disposte con la tipologia e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 3;
g.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi raccoglie tartufi immaturi: in detto caso si applica inoltre la sanzione di € 100,00 per ogni tartufo colto immaturo;
h.la sanzione da € 300,00 a € 1.800,00 per la vendita al mercato pubblico di tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente Legge;
i.la sanzione da € 500,00 a € 3.000,00 per chi esercita il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta previsto dal calendario ovvero per chi esercita il commercio di tipi di tartufo non previsti dall'articolo 2;
l.la sanzione da € 300,00 a € 1.800,00 per chi mette in commercio tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte dalla presente Legge;
m.la sanzione da € 300,00 a € 1.800,00 per chi esercita la raccolta dei tartufi nei terreni di "raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione da parte del proprietario o conducente il fondo o per chi esercita senza averne titolo la raccolta nei terreni d'uso civico tabellati con la scritta "raccolta di tartufo riservata - terre d'uso civico";
n.la tabellazione illegittima delle aree rimboschite è punita con una sanzione di € 25,00 per ogni tabella apposta illegittimamente;
o.l'apposizione o il mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate è punita con una sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00;
p.la sanzione da € 50,00 a € 300,00 per chi non esibisce, all'atto dell'accertamento o entro tre giorni dalla data dell'accertamento stesso, il tesserino di cui all'articolo 11 e la ricevuta di pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23 a richiesta degli agenti accertatori;
q.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 a chi non appone la tabellazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3;
r.la sanzione da € 150,00, a € 900,00 per la violazione di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3;
s.la sanzione da € 150,00 a € 900,00 per chi viola le disposizioni della presente Legge o del calendario di raccolta non espressamente richiamate dal presente articolo.
2.In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 22, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3.Qualora sia accertata la violazione di cui alla lettera g. del comma 1, l'ammontare del pagamento in misura ridotta [ determinato, da un minimo ad un massimo, con i criteri di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificato dall'articolo 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e, per la parte proporzionale, moltiplicando l'importo base indicato nella stessa lettera g. per il numero dei tartufi immaturi risultante dal verbale di accertamento.

Articolo 5

Modifiche all'articolo 23 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50

1.L'articolo 23 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 è sostituito dal seguente:

Articolo 23

Importo relativo all'abilitazione

1.Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino di idoneità, è tenuto al pagamento dell'importo relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al comma 3. Nei successivi anni di validità del tesserino il raccoglitore è tenuto al versamento annuale di pari importo prima dell'inizio dell'attività di ricerca e raccolta; tale versamento ha validità sino al 31 Dicembre dell'anno di riferimento.
2.Il pagamento dell'importo di cui al comma 1 non è dovuto in caso di non esercizio, per l'anno solare, dell'attività di ricerca e di raccolta.
3.L'importo relativo all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in Lire 180.000, pari a Euro 92,96, e viene introitato direttamente dalla Regione Toscana. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con atto deliberativo da assumersi entro il 30 Novembre di ogni anno, può modificare detto importo.

Articolo 6

Modifiche all'articolo 25 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50

1.L'articolo 25 della Legge Regionale 11 Aprile 1995, n. 50 è sostituito dal seguente:

Articolo 25

Disposizioni finanziarie

1.I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui all'articolo 23 sono impiegati, a decorrere dal 1° Gennaio 2002, per il raggiungimento delle finalità della presente Legge ed in particolare per incentivare interventi di tutela e di ripristino ambientale.
2.La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1 nella misura del 20% a favore dell'ARSIA e nella misura del 60% a favore delle Province.
3.La ripartizione dei fondi tra le Province è effettuata in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi provinciali di cui al comma 5 dell'articolo 11.
4.La Giunta regionale definisce le finalità degli interventi finanziati dell'ARSIA e dalle Province nonché i destinatari degli stessi.
5.Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge, per gli anni successivi al 2001, sono determinati sulla base delle somme introitate dalla Regione nell'anno precedente a seguito del versamento dell'importo delle abilitazioni di cui all'articolo 23 e trovano copertura con la Legge di bilancio.

Articolo 7

Norme transitorie

1.Per l'anno 2001 la Giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti con la propria deliberazione del 7 Maggio 1999 n. 563, tenuto conto delle proposte degli Enti locali, dell'ARSIA, delle Associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell'articolo 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Università ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tutela, pubblicizzazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura.
2.Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge per l'anno 2001, quantificati in Lire 150.000.000 pari a Euro 77468,53 si fa fronte con le risorse iscritte al capitolo 21700 del bilancio di previsione per l'anno 2001.
3.L'obbligatorietà del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione di cui all'articolo 23, decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Legge.

Formula Finale:
La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Toscana.