REGIONE MARCHE
Legge Regionale
2 Settembre 1992, n. 38

Testo coordinato

[modifica la Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34]

[modificata dalla Legge Regionale 22 Giugno 1998, n. 19]


Omissis

Articolo 6

1.La Legge Regionale 23 Gennaio 1982, n. 2 è abrogata per la parte riferita alle associazioni dei comuni con decorrenza 1° Luglio 1993.
2.All'articolo 18 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 il comma 5 è sostituito dal seguente:
5.Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province.
3.L'articolo 20 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 è sostituito dal seguente:
1.Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale, competono alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province con decorrenza 1° Gennaio 1993; la tassa è corrisposta mediante versamento alla tesoreria di detti enti.
4.[Comma reso nullo dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 22 Giugno 1998, n. 19]
Il comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 è abrogato.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

Omissis