Omissis
1. | La Legge Regionale 23 Gennaio 1982, n. 2 è abrogata per la parte riferita alle associazioni dei comuni con decorrenza 1° Luglio 1993. | |
2. | All'articolo 18 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 il comma 5 è sostituito dal seguente: | |
5. | Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province. | |
3. | L'articolo 20 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 è sostituito dal seguente: | |
1. | Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale, competono alle comunità montane e, per il restante territorio, alle province con decorrenza 1° Gennaio 1993; la tassa è corrisposta mediante versamento alla tesoreria di detti enti. | |
4. | [Comma reso nullo dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 22 Giugno 1998, n. 19] Il comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 è abrogato. |
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.
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