REGIONE MARCHE
Legge Regionale
22 Giugno 1998, n. 19

[modifica la Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34]

[modifica la Legge Regionale 3 Dicembre 1990, n. 56]

[modifica la Legge Regionale 2 Settembre 1992, n. 38]

Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 concernente: "Norme per la tutela e la valorizzazione dei funghi e dei tartufi"


Articolo 1

1.L'articolo 16 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 è sostituito dal seguente:

Articolo 16

Tassa di concessione regionale

1.È istituita la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con Decreto Legge 22 Giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni; la stessa è versata alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio.
2.La tassa è corrisposta entro il 31 Gennaio dell'anno a cui si riferisce ed è disciplinata dalla Legge Regionale 20 Febbraio 1995, n. 18.
3.La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
4.La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. Non è altresì dovuta dai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, né dai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, esercitino la raccolta su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
5.Sono nulli tutti gli accertamenti relativi al mancato pagamento della tassa annuale che non siano stati preceduti dalla constatazione dell'effettivo esercizio della ricerca e della raccolta.
6.Gli enti che hanno riscosso la tassa in attuazione degli accertamenti nulli di cui al comma 5 restituiscono agli interessati le somme riscosse. Per le somme riscosse dalla Regione e non ancora versate agli Enti destinatari provvede direttamente la Regione stessa.
7.Limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, sono attribuite alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della Legge Regionale 18/1995, comprese la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio.
8.Le istanze di rimborso devono essere presentate alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio che provvedono all'istruttoria ed ai relativi adempimenti.

Articolo 2

1.All'articolo 20 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 6 della Legge Regionale 2 Settembre 1992, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
2.Le entrate derivanti dalle sanzioni tributarie sono introitate dalle Comunità montane e dalle Province competenti per territorio.

Articolo 3

1.La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

Nota al comma 1 dell'articolo 2:
Il testo vigente dell'articolo 20 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 come sostituito dal comma 3 dell'articolo 6 della Legge Regionale 2 Settembre 1992, n. 38, è il seguente:

Articolo 20

Impiego dei proventi derivanti dalla tassa di concessione

1.Le entrate derivanti dalla tassa di concessione regionale, competono alle Comunità montane e, per il restante territorio, alle Province con decorrenza 1° Gennaio 1993; la tassa è corrisposta mediante versamento alla tesoreria di detti enti.
2.Le entrate derivanti dalle sanzioni tributarie sono introitate dalle Comunità montane e dalle Province competenti per il territorio.