1. | L'articolo 16 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 è sostituito dal seguente:
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| Articolo 16 |
| Tassa di concessione regionale |
| 1. | È istituita la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con Decreto Legge 22 Giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni; la stessa è versata alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio. |
| 2. | La tassa è corrisposta entro il 31 Gennaio dell'anno a cui si riferisce ed è disciplinata dalla Legge Regionale 20 Febbraio 1995, n. 18. |
| 3. | La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. |
| 4. | La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. Non è altresì dovuta dai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, né dai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, esercitino la raccolta su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio. |
| 5. | Sono nulli tutti gli accertamenti relativi al mancato pagamento della tassa annuale che non siano stati preceduti dalla constatazione dell'effettivo esercizio della ricerca e della raccolta. |
| 6. | Gli enti che hanno riscosso la tassa in attuazione degli accertamenti nulli di cui al comma 5 restituiscono agli interessati le somme riscosse. Per le somme riscosse dalla Regione e non ancora versate agli Enti destinatari provvede direttamente la Regione stessa. |
| 7. | Limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, sono attribuite alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della Legge Regionale 18/1995, comprese la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio. |
| 8. | Le istanze di rimborso devono essere presentate alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio che provvedono all'istruttoria ed ai relativi adempimenti. |