REGIONE MARCHE
Legge Regionale
5 Febbraio 2002, n. 1

[modifica la Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17]

[resa nulla dalla Legge Regionale 6 Novembre 2002, n. 21]

Proroga dei termini previsti dalla Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17 concernente: "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati"


Articolo 1

1.Il termine massimo di centoventi giorni stabilito dal comma 1 dell'articolo 16 della Legge Regionale 25 Luglio 2001, n. 17, per il rilascio del tesserino agli aventi diritto, è prorogato di ulteriori centocinquanta giorni dalla sua scadenza.

Formula Finale:
La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della regione Marche.