REGIONE MARCHE
Legge Regionale
25 Luglio 2001, n. 17

Testo coordinato

[modifica la Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34]

[modificata dalla Legge Regionale 5 Febbraio 2002, n. 1]

[modificata dalla Legge Regionale 6 Novembre 2002, n. 21]

[modificata dalla Legge Regionale 2 Agosto 2006, n. 13]

[modificata dalla Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati


Articolo 1

Esercizio delle funzioni amministrative

1.Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi della lettera a. del comma 1 dell'articolo 6 della Legge Regionale 27 Luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.

Articolo 2

Ambiti di raccolta

1.La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.
2.I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
3.I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
4.Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione.
5.Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.

Articolo 3

Esercizio della raccolta

1.La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.
2.È permessa la raccolta ai minori di quattordici anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
3.Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:
a.siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del Decreto Ministeriale 29 Novembre 1996, n. 686;
b.siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34;
c.siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.
4.I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c. del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.

Articolo 4

Abilitazione

1.[comma modificato dal comma 1 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7 e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5.
2.L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.
3.Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
4.[comma modificato dal comma 2 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi.
4 bis.[comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati.

Articolo 5

Permesso di raccolta

1.[comma sostituito dal comma 4 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:
a.€ 40,00 per permesso biennale ai residenti;
b.€ 20,00 per permesso annuale ai residenti;
c.€ 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
d.€ 60,00 per permesso annuale ai non residenti.
1 bis.[comma aggiunto dal comma 5 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale.
2.Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
3.[comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 6 Novembre 2002, n. 21 e successivamente abrogato dal comma 11 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
4.[comma sostituito dal comma 6 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
5.[comma sostituito dal comma 7 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico.
6.Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente Legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.

Articolo 6

Autorizzazioni speciali

1.Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

Articolo 7

Corsi formativi

1.Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli Allegato A ed Allegato B alla presente Legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.
2.La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

Articolo 8

Utilizzo delle risorse

1.[comma abrogato dal comma 11 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
2.[comma modificato dal comma 8 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'articolo 5 sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente Legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.
3.[comma modificato dal comma 9 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
Le risorse sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente Legge.
4.[comma modificato dal comma 9 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
Parte delle risorse possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.

Articolo 9

Disposizioni particolari per le zone montane

1.Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al 10 per cento di quella disponibile:
a.aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b.zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente Legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.
2.La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui alla lettera a. del comma 1 è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
3.La costituzione delle aree di cui alla lettera a. del comma 1 è richiesta dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della Legge 23 Agosto 1993, n. 352. I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'articolo 5.

Articolo 10

Limiti, modalità di raccolta e divieti

1.La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2.Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3.Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4.È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.
5.I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6.I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

Articolo 11

Commercializzazione

1.La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui all'Allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376 ed a certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.
2.Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della Legge 9 Febbraio 1963, n. 59 e del comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 Marzo 1998, n. 114.
3.L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologi delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.
4.Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
5.Si applicano, per quanto non previsto, il D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376 e la normativa statale in materia.

Articolo 12

Controllo sanitario

1.Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
2.La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 3 Marzo 1982, n. 7, per gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.
3.Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.

Articolo 13

Vigilanza

1.La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente Legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 19 Luglio 1992, n. 29.

Articolo 14

Sanzioni amministrative

1.[comma sostituito dal comma 10 dell'articolo 24 della Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 31]
Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente Legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:
a.coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra € 360,00 e € 1.400,00;
b.coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 260,00 e € 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;
c.in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra € 80,00 e € 260,00.
2.[comma modificato dal comma 7 dell'articolo 12 della Legge Regionale 2 Agosto 2006, n. 13]
Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente Legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla Legge Regionale 10 Agosto 1998, n. 33.

Articolo 15

Modificazioni alla Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34

1.Il titolo della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 è così modificato:

Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi

2.Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 sono soppresse le parole: "e dei funghi".

Articolo 16

Norme transitorie

1.[comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge Regionale 5 Febbraio 2002, n. 1 e successivamente modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 6 Novembre 2002, n. 21]
I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 e, anteriormente all'entrata in vigore della presente Legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale.
2.Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 2 si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla Legge 23 Agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17

Abrogazioni

1.Gli articolo 2 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34, articolo 3 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34, articolo 4 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 ed il comma 4 dell'articolo 17 della Legge Regionale 6 Ottobre 1987, n. 34 sono abrogati.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge Regione Marche.


Allegato A

(Previsto dall'articolo 7)

Elenco delle più comuni specie velenose

1.Amanita phalloides
2.Amanita phalloides var. alba
3.Amanita verna
4.Amanita virosa
5.Cortinarius orellanus e suo gruppo
6.Galerina marginata
7.Gyromitra esculenta
8.Lepiota helveola e suo gruppo
9.Tricholoma equestre [inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge Regionale 6 Novembre 2002, n. 21]


Allegato B

(Previsto dall'articolo 7)

Elenco delle più comuni specie tossiche

1.Amanita pantherina
2.Amanita muscaria
2 bis.Amanita proxima [inserito dal comma 3 dell'articolo 3 della Legge Regionale 6 Novembre 2002, n. 21]
3.Boletus satanas
4.Boletus lupinus
5.Clitocybe dealbata e suo gruppo
6.Entoloma sinuatum (= Entoloma lividum)
7.Hebeloma sinapizans
8.Lactarius piperatus e tutti quelli a lattice bianco e pepato
9.Lepiota cristata
10.Mycena pura
11.Omphalotus olearius
12.Paxillus involutus
13.Russula luteotacta e tutte quelle a sapore acre
14.Tricholoma filamentosum
15.Tricholoma pardinum
16.Tricholoma sciodes
17.Tricholoma virgatum
18.Tricholoma bresadolanum
19.Tricholoma sulphureum
20.Hypholoma fasciculare
21.Hypholoma sublateritium
22.Agaricus xanthoderma e suo gruppo
23.Ramaria formosa
24.Ramaria pallida
25.Inocybe fastigiata (= Inocybe rimosa)


Allegato C

(Previsto dall'articolo 11)

Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 14 Luglio 1995, n. 376

1.Agaricus arvensis
2.Agaricus bisporus (= Psalliota bispora)
3.Agaricus bitorquis
4.Agaricus campestris
5.Agaricus hortensis (= Psalliota hortensis)
6.Agaricus macrosporus
7.Agrocybe aegerita (= Pholiota aegerita)
8.Amanita caesarea
8 bis.Amanita ovoidea [aggiunto dal comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 6 Novembre 2002, n. 21]
9.Armillariella mellea (= Armillaria mellea)
10.Hirneola auricola judae
11.Boletus aereus
12.Boletus aestivalis (= Boletus reticulatus)
13.Boletus appendiculatus
14.Boletus edulis
15.Boletus impolitus
16.Boletus pinophilus (= Boletus pinicola)
17.Boletus regius
18.Krombholziella (= Leccinum; tutte le specie)
19.Xerocomus badius (= Boletus badius)
20.Suillus granulatus (= Boletus granulatus)
21.Suillus luteus (= Boletus luteus)
22.Calocybe gambosa (= Tricholoma georgii)
23.Cantharellus (tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis var. lutescens, muscigenus)
24.Craterellus cornucopioides
25.Clitocybe geotropa
26.Clitocybe gigantea (= Leucopaxillus giganteus)
27.Hydnum albidum
28.Hydnum repandum
29.Hydnum rufescens
30.Hygrophorus penarius
31.Hygrophorus russula (= Tricholoma russula)
32.Camarophyllus pratensis (= Hygrophorus pratensis)
33.Lactarius deliciosus
34.Lactarius sanguifluus
35.Lentinus edodes
36.Macrolepiota excoriata
37.Macrolepiota konradii (= Lepiota konradii)
38.Macrolepiota mastoidea
39.Macrolepiota procera (= Lepiota procera)
40.Marasmius oreades
41.Morchella (tutte le specie)
42.Pholiota mutabilis (= Kuehneromices mutabilis)
43.Pholiota nameko mutabilis
44.Pleurotus cornucopiae
45.Pleurotus eryngii
46.Pleurotus ostreatus
47.Russula aurea
48.Russula cyanoxantha
49.Russula decolorans
50.Russula delica
51.Russula heterophylla
52.Russula paludosa
53.Russula vesca
54.Russula virescens
55.Stropharia rugosoannulata
56.Tricholoma acerbum
57.Tricholoma columbetta
58.[soppresso dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge Regionale 6 Novembre 2002, n. 21]
59.Tricholoma gausapatum
60.Tricholoma imbricatum
61.Tricholoma myomyces
62.Tricholoma portentosum
63.Tricholoma scalpturatum
64.Tricholoma terreum
65.Volvariella esculenta
66.Volvariella volvacea