REGIONE LIGURIA
Legge Regionale
28 Ottobre 1997, n. 40

[modifica la Legge Regionale 16 Maggio 1988, n. 17]

Variazione all'importo della tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e disposizioni in materia di estinzione di crediti e debiti


Articolo 1

Tassa di abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi

1.Con decorrenza dal 1° Gennaio 1998 la voce al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata alla Legge Regionale 27 Dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) è così sostituita:

Numero d'ordine27 DPR 1961/121
(DPR 1972/641)
Indicazione degli atti soggetti a tassaTassa di rilascioTassa annuale
  Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi
(articolo 17 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752)
Legge Regionale 16 Maggio 1988, n. 17
Lire
180.000
Lire
180.000

Nota:
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 Gennaio dell'anno cui si riferisce.
La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 Dicembre 1985, n. 752, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Omissis

Articolo 3

Dichiarazione d'urgenza

1.La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Liguria.