REGIONE LIGURIA
Legge Regionale
16 Maggio 1988, n. 17

Testo coordinato

[modificata dalla Legge Regionale 28 Ottobre 1997, n. 40]

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi


Articolo 1

Finalità

1.La presente Legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.

Articolo 2

Riconoscimento tartufaie

1.Sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.
2.Gli interessati, per ottenere il riconoscimento di cui al primo comma devono presentare istanza indirizzata agli Enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e una relazione tecnica che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.
3.Gli Enti delegati, acquisito il parere obbligatorio dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi. Tale quadro di riferimento verrà fornito dalla Giunta regionale che vi provvederà mediante incarico specifico da affidare ad un istituto micologico specializzato.
4.Il riconoscimento ha validità quinquennale per le tartufaie naturali e decennale per quelle coltivate e può essere ulteriormente confermato su richiesta e previa istruttoria.
5.Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.

Articolo 3

Tesserino d'idoneità

1.Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla Regione.
2.Al tesserino di idoneità deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale, se dovuta ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 4

Rilascio del tesserino di idoneità

1.Per il rilascio del tesserino di idoneità gli interessati devono presentare ai Servizi provinciali Agro-Alimentari competenti per territorio di residenza apposita domanda in carta legale indirizzata alla regione Liguria, allegando una fotografia ed il certificato di residenza.
2.I Servizi provinciali Agro-Alimentari sono incaricati di rilasciare ai richiedenti il tesserino di idoneità a seguito del superamento di esame volto ad accertare la conoscenza delle specie e varietà di tartufi, delle modalità di raccolta e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Sono esonerati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino rilasciato prima della data di entrata in vigore della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.
3.Il tesserino conforme ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale, viene fornito dalla Regione, ha validità decennale e viene rinnovato su richiesta dell'interessato senza ulteriori esami.
4.L'esame per l'accertamento dell'idoneità viene svolto da Commissioni, operanti presso i Servizi provinciali Agro-Alimentari, così composte:
a.dal Dirigente del Servizio provinciale Agro-Alimentare o suo delegato con funzioni di Presidente;
b.dal Dirigente dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della rispettiva provincia o suo delegato;
c.da un esperto micologo designato dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.
5.Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente regionale del Servizio provinciale Agro-Alimentare di livello non inferiore al VII.
6.Le Commissioni durano in carica cinque anni e sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7.Ai componenti delle Commissioni spettano le indennità ed il rimborso spese previsti dalla Legge Regionale 5 Marzo 1984 n. 13.
8.Il calendario degli esami sono stabiliti dai predetti Servizi provinciali Agro-Alimentari di intesa con il Servizio Produzioni Agricole e Valorizzazione dell'Agricoltura.

Articolo 5

Calendario ed orario di raccolta

1.La raccolta dei tartufi è consentita nei periodi indicati dalla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.
2.La raccolta del Tuber magnatum è anticipata al 15 Settembre; la raccolta del Tuber melanosporum è anticipata al 1° Novembre e posticipata al 31 Marzo.
3.La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita anche nelle ore notturne.
4.In relazione a particolarità climatiche ed ambientali il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno Centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, può variare il calendario di raccolta.
5.I provvedimenti di variazione del calendario di raccolta dei tartufi devono essere opportunamente divulgati.

Articolo 6

Delimitazione zona geografica di raccolta

1.La delimitazione della zona geografica di raccolta, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, viene effettuata dalla Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali interessate.
2.Per la delimitazione di particolari zone geografiche di raccolta le Comunità montane ed i Consorzi per l'esercizio delle deleghe in agricoltura possono proporre, per i propri ambiti territoriali, una richiesta motivata e cartograficamente rappresentata.

Articolo 7

Interventi contributivi

1.Al fine di tutelare, migliorare e valorizzare il patrimonio tartufigeno si provvede mediante l'attuazione dei seguenti interventi:
a.spese per la coltivazione nei vivai forestali regionali di piante micorizzate o idonee alla tartuficoltura;
b.contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore di conduttori di tartufaie, singoli o associati, e dei consorzi volontari di cui all'articolo 8 per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene.
2.Per gli interventi di cui alla lettera a. del comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a ripartire i fondi disponibili tra le Comunità Montane sulla base della spesa necessaria per attivare idonei programmi nei vivai forestali regionali da loro gestiti. I programmi devono essere corredati da una relazione tecnica redatta da un istituto micologico specializzato.
3.Le funzioni amministrative di istruttoria, assegnazione, accertamento, esecuzione lavori ed erogazione relative alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera b. del comma 1 sono delegate alle Comunità Montane ed ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, competenti per territorio; per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 12 Gennaio 1978, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
4.I soggetti di cui alla lettera b. del comma 1 per ottenere i benefici ivi previsti devono presentare all'Ente delegato competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria catastale che individui l'area interessata ed una relazione tecnica che evidenzi le caratteristiche dei terreni proposti, le caratteristiche dell'impianto da realizzare e le finalità che si intendono perseguire.
5.Gli Enti delegati, acquisito il parere obbligatorio dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, provvedono all'istruttoria delle domande e decidono in merito alla concessione del contributo, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento di cui al comma 3 dell'articolo 2.

Articolo 8

Consorzi volontari

1.I consorzi volontari fra i soggetti indicati all'articolo 4 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 che intendono ottenere i contributi previsti dall'articolo 7 della presente Legge e/o avvalersi della facoltà loro data dal comma 2 dell'articolo 4 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 devono essere costituiti nel rispetto dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile.
2.Tali consorzi devono trasmettere all'Ente delegato competente per territorio copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ed alla fine di ogni anno una relazione sulla attività svolta.

Articolo 9

Sanzioni

1.Per la violazione delle norme della presente Legge e della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:
a.raccolta senza il tesserino prescritto:
1.da Lire 200.000 a Lire 600.000 se il raccoglitore non ha conseguito il tesserino di idoneità;
2.da Lire 10.000 a Lire 30.000 se il raccoglitore pur avendo conseguito il tesserino di idoneità non è in grado di esibirlo;
b.raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo: da Lire 300.000 a Lire 900.000 per ogni infrazione;
c.commercio di tartufi freschi fuori periodo di raccolta: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
d.raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: da Lire 300.000 a Lire 900.000 per ogni decara o frazione di decara del terreno lavorato;
e.apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazioni di cinque, aperte e non riempite a regola d'arte: da Lire 100.000 a Lire 300.000;
f.raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto: da Lire 10.000 a Lire 30.000;
g.raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute: da Lire 200.000 a Lire 600.000;
h.raccolta di tartufi immaturi: da Lire 10.000 a Lire 30.000;
i.vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
l.messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte: da Lire 300.000 a Lire 900.000.
2.Le funzioni relative all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate alle Comunità montane ed ai Consorzi di Comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura che vi provvedono ai sensi della Legge Regionale 2 Dicembre 1982, n. 45.

Articolo 10

Tassa di concessione regionale

1.È istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi e per ogni successivo anno di validità.
2.Alla tassa di concessione di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 15 Giugno 1981, n. 21 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali".
3.La tariffa allegata alla Legge Regionale 15 Giugno 1981, n. 21 è integrata come da tabella 1 allegata alla presente Legge.
4.La tassa di concessione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 17 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752.

Articolo 11

Relazione annuale

1.A partire dal 1989, entro il 30 Aprile di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente Legge nell'anno precedente e sui risultati ottenuti in termini di produzione di tartufi.

Articolo 12

Norma finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente Legge si provvede mediante prelevamento di Lire 50.000.000 in termini di competenza dal capitolo 9030: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:
-6775 "Spese per la coltivazione nei vivai regionali di piante micorizzate o idonee alla tartuficoltura" con lo stanziamento di Lire 5.000.000 in termini di competenza;
-6780 "Contributi a favore di conduttori singoli o associati, di tartufaie o dei consorzi volontari di cui all'articolo 4 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 per l'acquisto e la messa a dimora di piante tartufigene" con lo stanziamento di Lire 40.000.000 in termini di competenza;
-6781 "Spese per la stampa dei tesserini e per l'affidamento dell'incarico di cui al comma 3 dell'articolo 2 della Legge Regionale 16 Maggio 1988, n. 17" con lo stanziamento di Lire 5.000.000 in termini di competenza.
2.Per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente Legge sono attribuiti agli Enti delegati i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9.
3.Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 13

Norma transitoria

1.Coloro che alla data di entrata in vigore della presente Legge sono in possesso delle autorizzazioni già concesse ai sensi della Legge 17 Luglio 1970, n. 568 possono continuare ad esercitare la raccolta dei tartufi purchè:
a.presentino richiesta per il rilascio del tesserino di cui all'articolo 3 entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge;
b.dimostrino di essere in regola con il pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 10.

Articolo 14

Urgenza

1.La presente Legge Regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Liguria.


TABELLA 1

Prevista dall'articolo 10

Integrazione alla tariffa allegata alla Legge Regionale 15 Giugno 1981, n. 21

[aliquote modificate dall'articolo 1 della Legge Regionale 28 Ottobre 1997, n. 40]

N. d'ordine 26 bis
Autorizzazione alla ricerca ed alla raccolta di tartufi (articolo 17 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752):
tassa di rilascioLire (18.000) 180.000,
tassa annualeLire (18.000) 180.000.

NOTA:
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 Gennaio dell'anno cui si riferiscono.