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PARTE PRIMA
LIBRO I
SOGGETTI
TITOLO
I GIUDICE
CAPO I Giurisdizione
Art. 1 Giurisdizione penale
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di
ordinamento giudiziario (102 Cost.; 1 ord. giud.) secondo le norme di questo
codice.
Art. 2 Cognizione del giudice
1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo
che sia diversamente stabilito (3, 30, 2633, 3245, 479) .
2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione
civile, amministrativa o penale non ha efficacia colante in nessun altro
processo.
Art. 3 Questioni pregiudiziali
1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato
di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se
l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il
processo (181 lett. b) fino al passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la questione (479).
2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione.
La Corte decide in camera di consiglio (611).
3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti
(467).
4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione Sullo
stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento
penale.
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CAPO II Competenza
SEZIONE I Disposizione generale
Art. 4 Regole per la determinazione della competenza
1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge
per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione
(81 c.p.), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato (61 c.p.),
fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto
speciale (63-3 c.p.).
SEZIONE II Competenza per
materia
Art. 5 Competenza della Corte di Assise
1. La Corte di Assise è competente:
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di
tentato omicidio (56, 575 c.p.) comunque aggravato e i delitti previsti
dall'art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 ;
b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602
del codice penale;
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più
persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 c.p.;
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione
finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del
Libro II del Codice Penale (241-313 c.p.), sempre che per tali delitti sia
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
Art. 6 Competenza del tribunale
1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza
della Corte di Assise o del giudice di pace [1].
2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati,
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, esclusi quelli
di cui agli artt. 329, 330 primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335.
Art. 7 Competenza del pretore [2]
Abrogato
SEZIONE III Competenza per
territorio
Art. 8 Regole generali
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è
stato consumato .
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone,
è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui
ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una
o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato (56 c.p.), è competente il giudice del luogo
in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Art. 9 Regole suppletive
1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è
competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione
o dell'omissione.
2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene
successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio
dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa
appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero
che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 e seguenti) nel
registro previsto dall'art. 335.
Art. 10 Competenza per reati commessi all'estero
1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero (42 c.p.), la competenza
è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del
domicilio, dell'arresto (380 s.) o della consegna (720 s.) dell'imputato. Nel
caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior
numero di essi (16).
2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza,
legge delega, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di
reato (330 s.) nel registro previsto dall'art. 335.
3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è
determinata a norma degli artt. 8 e 9.
Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato (60, 61)
ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo
Capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel
distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al
momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per
materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello più vicino
(1 att.), salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto
successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente
il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in
cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.
2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del
medesimo giudice individuato a norma del comma 1.
3. (Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le
disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il
magistrato è offeso o danneggiato è commesso in udienza) [3].
Art.11-bis Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della
Direzione Nazionale Antimafia
I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di
imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto
alla Direzione Nazionale Antimafia di cui all'art.76-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive
modificazioni (27), sono di competenza del giudice determinato ai sensi
dell'art. 11.
SEZIONE IV Competenza per
connessione
Art. 12 Casi di connessione
1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso
(110 c.p.) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se più persone con condotte
indipendenti (41 c.p.) hanno determinato l'evento;
b) se una persona è imputata (60, 61) di più reati commessi con una sola
azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso (81 c.p.);
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o
per occultare gli altri [4] (61 n. 2 c.p.).
Art. 13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un
giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale, è competente per
tutti quest'ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera
soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo
ai criteri previsti dall'art.16 comma 3. In tale caso la competenza per tutti i
reati è del giudice ordinario.
Art. 14 Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni
1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento
del fatto erano minorenni (98 c.p.; 67) e procedimenti relativi a imputati
maggiorenni.
2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi
quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era
maggiorenne.
Art. 15 Competenza per materia determinata dalla connessione
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte
di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di
assise. [5]
Art. 16 Competenza per territorio determinata dalla connessione
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali
più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice
competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice
competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall'art.12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono
state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una
persona , è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra
contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la
pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena
più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di
queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
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CAPO III Riunione e
separazione di processi
Art. 17 Riunione di processi
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al
medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella
definizione degli stessi [6]:
a) nei casi previsti dall'art. 12;
b) soppressa ;
c) nei casi previsti dall'art.371, comma 2, lettera b) [7];
d) Abrogato [8].
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri
davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale
in composizione collegiale.
Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei
processi [9].
Art. 18 Separazione di processi [10]
1. La separazione di processi è disposta (6103), salvo che il giudice ritenga
la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti :
a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una
o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei
confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire
ulteriori informazioni a norma dell'art. 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata
ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479);
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità
dell'atto di citazione o della sua notificazione (178, 179, 4871), per legittimo
impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione
(485-487);
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per
mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni
l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri
imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti
che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.
e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini
per la mancanza di altri titoli di detenzione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì
disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini
della speditezza del processo.
3. SOPPRESSO
Art. 19 Provvedimenti sulla riunione e separazione
1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche
di ufficio, sentite le parti.
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CAPO
IV Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
Art. 20 Difetto di giurisdizione
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio in ogni stato e
grado del procedimento.
2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini
preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'art.22 commi 1 e 2. Dopo
la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) e in ogni stato e grado del
processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione
degli atti all'autorità competente (620).
Art. 21 Incompetenza
1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e
grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art.23 comma 2.
2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
prima della conclusione dell'udienza preliminare (424) o, se questa manchi,
entro il termine previsto dall'art.491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve
essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.
3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Art. 22 Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria
incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione
degli atti al pubblico ministero.
2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al
provvedimento richiesto.
3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) il giudice, se
riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza
e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente.
Art. 23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo
appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria
incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice
competente .
2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore,
l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine
stabilito dall'art.491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza,
provvede a norma del comma 1.
Art. 24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la
trasmissione degli atti al giudice di primo grado (604) competente quando
riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma
dell'art.23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali
ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art.21 e
l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (581) .
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si
tratti di decisione inappellabile (593).
Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e
sulla competenza
1. La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza
è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che
comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione
della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.
Art. 26 Prove acquisite dal giudice incompetente
1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle
prove già acquisite (543).
2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili,
sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a
norma degli artt. 500 e 503.
Art. 27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
1. Le misure cautelari (272 s.) disposte dal giudice che, contestualmente o
successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa (291) cessano di
avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti,
il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.
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CAPO V
Conflitti di giurisdizione e di competenza
Art. 28 Casi di conflitto
1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:
a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente
prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla
stessa persona;
b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di
prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.
2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti
dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza
preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto
positivo (54) fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla
connessione.
Art. 29 Cessazione del conflitto
1. I conflitti previsti dall'art. 28 cessano per effetto del provvedimento di
uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la
propria incompetenza.
Art. 30 Proposizione del conflitto
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto (28) pronuncia ordinanza con la
quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua
risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei
giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella
cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e
motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette
immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonché
copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione
delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto
sospensivo sul procedimenti in corso.
Art. 31 Comunicazione al giudice in conflitto
1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste
dall'art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti
necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei
difensori e con eventuali osservazioni.
Art. 32 Risoluzione del conflitto
1. I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera di
consiglio secondo le forme previste dall'art.127. La Corte assume le
informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in
conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato
alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto
da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del
comma 2.
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CAPO VI Capacita' e
composizione del giudice
Art. 33 Capacità del giudice
1.Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per
costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla
destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione
dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al
numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni
sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico
[11].
Art. 33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale [12]
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati,
consumati o tentati:
a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5),
sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale,
esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429,
secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449,
secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies
puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis,
609-quater e 644 del codice penale;
d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile,
nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli in essi indicati;
e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1;
g) delitti previsti dagli articoli 21 b, 223, 228 e 234 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne
estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n.
43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di
carattere militare;
i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione;
i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 [13];
l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in
materia di interruzione volontaria della gravidanza;
m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in
materia di associazioni segrete;
n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre
1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,
in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in
materia di produzione e uso di armi chimiche.
2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la
disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della
reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo
[14]. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni
dell'articolo 4.
Art. 33-ter. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica [15]
1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti
dall'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti
di cui all'articolo 80, del medesimo testo unico [16].
2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi
non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.
Art. 33-quater. Effetti della connessione sulla composizione del giudice [17]
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in
composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento
davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti
connessi
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CAPO
VI-BIS Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale
[18]
Art. 33-quinquies. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione
collegiale o monocratica del tribunale
1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle
disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza,
prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il
termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta
nell'udienza preliminare.
Art. 33-sexies. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare
1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve
procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti
dall'articolo 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero
per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552.
2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e
554.
Art. 33-septies. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado
1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza
preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del
tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice
competente a decidere sul reato contestato.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il
reato appartiene alla cognizione del collegio, dispone con ordinanza la
trasmissione degli atti al pubblico ministero.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4.
Art. 33-octies. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di
cassazione
1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di
annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il
giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni
sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione
collegiale o monocratica, purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita e
l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato
appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.
Art. 33-nonies. Validità delle prove acquisite
1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica
del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, né
l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.
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CAPO
VII Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice
Art. 34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un
grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri
gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento (627) o al
giudizio per revisione (636 s.).
2. [19] Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare (424) o ha disposto il
giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha
deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (428).
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di
giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di
condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi
previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. [20]
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel
medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:
a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio
1975, n. 354;
b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza
telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dall'articolo
18 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26
luglio 1975, n. 354;
d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;
e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice
che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque
adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto. [21]
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia
giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di
curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha
proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o richiesta (342) o ha
deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere (343) non
può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice .
Art. 35 Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o
diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo
grado.
Art. 36 Astensione
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un
difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti
private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è
prossimo congiunto (307-4 c.p.) di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento
fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (307-4 c.p.) e
una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti (307-4 c.p.) di lui o del coniuge è offeso
o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di
pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli
artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario (18; 19 ord. giud.);
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett.
e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità,
sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della Corte o del
tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura (125).
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il
presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di
appello decide il presidente della corte di cassazione [22].
Art. 37 Ricusazione
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'art. 36 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli
ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto
dell'imputazione.
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare
sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione (41).
Art. 38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta (41), nell'udienza
preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti (420); nel giudizio, fino a che non sia scaduto il
termine previsto dall'art. 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento
dell'atto da parte del giudice.
2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la
scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta
entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la
dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine
dell'udienza.
3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è
proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella
cancelleria del giudice competente a decidere (40). Copia della dichiarazione è
depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può
essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale (122).
Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i
motivi della ricusazione.
Art. 39 Concorso di astensione e di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il
giudice, anche successivamente ad essa dichiara di astenersi (36) e l'astensione
è accolta.
Art. 40 Competenza a decidere sulla ricusazione
1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale su quella di un giudice del
tribunale o della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello decide la
Corte di Appello; su quella di un giudice della Corte di Appello decide una
sezione della Corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice
ricusato [23].
2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di Cassazione decide una sezione
della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla
ricusazione.
Art. 41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della
corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice
della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella
a cui appartiene il giudice ricusato.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la
Corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni
attività processuale (181 lett b) o si limiti al compimento degli atti urgenti
(467).
3. Sul merito della ricusazione la Corte decide a norma dell'art.127 dopo aver
assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice
ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private (44).
Art. 42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione
o ricusazione
1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non
può compiere alcun atto del procedimento.
2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione
dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice
astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Art. 43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello
stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la Corte o il
tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia
determinato a norma dell'art.11.
Art. 44 Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di
ricusazione
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di
ricusazione (41), la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o
penale.
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CAPO VIII Rimessione del
processo
Art. 45 Casi di rimessione
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o
l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che
partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da
turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di
Cassazione, su richiesta (46) motivata del procuratore generale presso la Corte
di Appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o
dell'imputato (60), rimette il processo ad altro giudice, designato a norma
dell'art.11.
Art. 46 Richiesta di rimessione
1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella
cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del
richiedente alle altre parti.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente (99) o da un
suo procuratore speciale (122).
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con
i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di
inammissibilità della richiesta (492, 173).
Art. 47 Effetti della richiesta
1. La richiesta di rimessione non sospende il processo, ma il giudice non può
pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza (48) che
dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.
2. La Corte di Cassazione può disporre con ordinanza la sospensione del
processo (181 1ett b). La sospensione non impedisce il compimento degli atti
urgenti (467).
Art. 48 Decisione
1. La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'art.127,
dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice
procedente e a quello designato (45). Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che
l'ordinanza della Corte di Cassazione sia per estratto comunicata al pubblico
ministero e notificata alle parti private.
3. Il giudice designato dalla Corte di Cassazione dichiara, con ordinanza, se e
in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti
a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero
loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta dell'imputato (492)
questi con la stessa ordinanza può essere condannato al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre
milioni.
Art. 49 Nuova richiesta di rimessione
1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico
ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di
quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le
disposizioni dell'art. 47.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza
la richiesta di rimessione (48) non impedisce che questa sia nuovamente proposta
purché sia fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per
altri motivi può essere sempre riproposta.
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TITOLO II PUBBLICO MINISTERO
Art. 50 Azione penale
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale (112 Cost., 405; 27 min.)
quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione (408, 411,
415).
2. Quando non è necessaria la querela (336), la richiesta (342), l'istanza
(341) o l'autorizzazione a procedere (343), l'azione penale è esercitata di
ufficio.
3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei
casi espressamente previsti dalla legge (3, 41, 47, 70, 71, 343, 344).
Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della
Repubblica distrettuale
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate (3 disp. att.):
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati
della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la
Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione (5703).
2. Nei casi di avocazione (533, 372, 412), le funzioni previste dal comma 1
lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la Corte
di Appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate
dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il giudice competente a norma del Capo II del Titolo I (655,
6783).
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di
cui agli artt. 416-bis e 630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente [24].
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello può, per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il
dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
Art. 52 Astensione
1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando
esistono gravi ragioni di convenienza (361 lett. h)
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi
uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore
generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il
tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello decidono,
rispettivamente, il procuratore generale presso la Corte di Appello e il
procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il
magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato
del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene
accolta la dichiarazione di astensione, del procuratore della Repubblica presso
il tribunale e del procuratore generale presso la Corte di Appello, può essere
designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente
all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'art.11.
Art. 53 Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione
1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni
con piena autonomia.
2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di
grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti
dall'art.36 comma 1 lett. a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può
essere sostituito solo con il suo consenso.
3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del
magistrato nei casi previsti dall'art.36 comma 1 lett. a), b), d), e), il
procuratore generale presso la Corte di Appello designa per l'udienza un
magistrato appartenente al suo ufficio (372).
Art. 54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il
reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli
esercita le funzioni (51), trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba
procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso
la Corte di Appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il
procuratore generale presso la Corte di Cassazione (4 disp. att.). Il
procuratore generale, esaminati gli atti (54-ter), determina quale ufficio del
pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici
interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della
designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei
modi previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di
contrasto negativo fra pubblici ministeri.
Art. 54-bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero
1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono
in corso indagini preliminari, a carico della stessa persona e per il medesimo
fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico
ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma
dell'art. 54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di
aderire, informa il procuratore generale presso la Corte di Appello ovvero,
qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la
Corte di Cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni
(54-ter), determina con decreto motivato secondo le regole sulla competenza dei
giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà
comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero
designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal
comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione
degli atti a norma dell'art. 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico
ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di
contrasto positivo tra pubblici ministeri.
Art.54-ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità
organizzata
1. Quando il contrasto previsto dagli artt.54 e 54-bis riguarda taluno dei reati
indicati nell'art. 51 comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore
generale presso la Corte di Cassazione, questi provvede sentito il procuratore
nazionale antimafia (371-bis); se spetta al procuratore generale presso la Corte
di Appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti
adottati.
Art. 54-quater Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico
ministero [25]
1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai
sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che
abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i
rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un
giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede
esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al
pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di
inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice
ritenuto competente.
2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero
che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al
richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi
dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o,
qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al
procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio
del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le
necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal
deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti
ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati
indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede
osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.
4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che
sia basata su fatti nuovi e diversi.
5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti
o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati
nei casi e nei modi previsti dalla legge.
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TITOLO III POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 55 Funzioni della polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori,
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di
prova (348) e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della
legge penale (326).
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità
giudiziaria (58, 131, 3483, 370, 378).
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli
agenti di polizia giudiziaria (57, 383).
Art. 56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria
1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la
direzione dell'autorità giudiziaria (58, 59):
a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge (12-15 att.) ;
b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della
Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria (5, 11,
15, 20 att.; 5 min.; 6 att. min.);
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria (57) appartenenti agli
altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una
notizia dl reato (347).
Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali
l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria (553):
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie
forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.
55.
Art. 58 Disponibilità della polizia giudiziaria
1. Ogni procura della Repubblica dispone (327) della rispettiva sezione (56); la
procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni
istituite nel distretto (9 att.; 83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.).
2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte
dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.
3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a
norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo
di polizia giudiziaria .
Art. 59 Subordinazione della polizia giudiziaria
1. Le sezioni di polizia giudiziaria (56) dipendono dai magistrati che dirigono
gli uffici presso i quali sono istituite (83 ord. giud.; 6 att. ord. giud.).
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso
il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio
dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale
dipendente (13 att.; 6 att. ord. giud.).
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i
compiti a essi affidati (16 att.). Gli appartenenti alle sezioni non possono
essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione
del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
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TITOLO IV IMPUTATO
Art. 60 Assunzione della qualità di imputato
1. Assume la qualità di imputato (61) la persona alla quale è attribuito il
reato nella richiesta di rinvio a giudizio (416), di giudizio immediato (453),
di decreto penale di condanna (459), di applicazione della pena a norma
dell'art. 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel
giudizio direttissimo (449, 556) .
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino
a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere
(428), sia divenuta irrevocabile (648) la sentenza di proscioglimento (129,
529-531) o di condanna (533) o sia divenuto esecutivo (461) il decreto penale di
condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non
luogo a procedere (434) e qualora sia disposta la revisione (629 s.) del
processo.
Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato
1. I diritti e le garanzie dell'imputato (60) si estendono alla persona
sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato,
salvo che sia diversamente stabilito .
Art. 62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
1. Le dichiarazioni comunque rese (64-66, 228, 294, 350, 364, 374, 388, 391,
421, 422, 494, 503) nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona
sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza (191).
Art. 63 Dichiarazioni indizianti
1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona
non imputata (60) ovvero una persona non sottoposta alle indagini (61) rende
dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità
procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali
dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a
nominare un difensore (96). Le precedenti dichiarazioni non possono essere
utilizzate contro la persona che le ha rese (191).
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o
di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere
utilizzate (191).
Art. 64 Regole generali per l'interrogatorio
1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare
(284-286) o se detenuta per altra causa interviene libera all'interrogatorio
(3501) salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di
violenze (474).
2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona
interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di
autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti
(188).
3 [26]. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere
avvertita che:
a) a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma1, ha facoltà di non
rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di
altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le
incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo
197-bis.
3-bis [27]. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e
b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In
mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni
eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la
responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona
interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di
testimone.
Art. 65 Interrogatorio nel merito
1. L'autorità giudiziaria (294, 364, 388, 391) contesta alla persona sottoposta
alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende
noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne
pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa
e le pone direttamente domande.
3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale (134).
Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di
eventuali segni particolari della persona.
Art. 66 Verifica dell'identità personale dell'imputato
1. Nel primo atto cui è presente l'imputato (60, 61), l'autorità giudiziaria
(349) lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a
identificarlo (21 att.), ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si
rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false (495, 496 c.p.).
2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non
pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente,
quando sia certa l'identità fisica della persona.
3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme
previste dall'art.130 (668).
Art. 67 Incertezza sull'età dell'imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che
l'imputato sia minorenne (98 c.p.), l'autorità giudiziaria trasmette gli atti
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Art. 68 Errore sull'identità fisica dell'imputato
1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il
giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a
norma dell'art.129 (620, 667).
Art. 69 Morte dell'imputato
1. Se risulta la morte dell'imputato (150 c.p.), in ogni stato e grado del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia
sentenza a norma dell'art. 129 (411).
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale (405) per il
medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti
che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
Art. 70 Accertamenti sulla capacità dell'imputato
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (129, 529-531)
o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che, per infermità
mentale sopravvenuta al fatto [28] l'imputato non è in grado di partecipare
coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio
(1902) perizia (220).
2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice
assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al
proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo (467), ogni
altra prova richiesta dalle parti (1901).
3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la
perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte (328) con le forme previste
per l'incidente probatorio (392 s.). Nel frattempo restano sospesi i termini per
le indagini preliminari (405-407) e il pubblico ministero compie i soli atti che
non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle
indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nel
casi previsti dall'art. 392.
Art. 71 Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70, risulta che lo stato
mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al
procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso (181 lett.
b), sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento
(529-531) o di non luogo a procedere (425).
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore
speciale (166), designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero,
l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato
all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e
nei limiti stabiliti dall'art.70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede
anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di
assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui
questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si
applicano le disposizioni previste dall'art.70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'art.75 comma 3 .
Art. 72 Revoca dell'ordinanza di sospensione
1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del
procedimento (71), o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice
dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il
procedimento non abbia ripreso il suo corso (3132).
2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato
mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento
ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento (529-531) o di non luogo a procedere (425).
Art. 73 Provvedimenti cautelari
1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne
necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con
il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste
dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il
ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico
ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene
data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.
3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare (284-286)
dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste
dall'art. 286.
4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede
all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al
giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.
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TITOLO
V PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA
PECUNIARIA
Art. 74 Legittimazione all'azione civile
1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui
all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale (76) dal soggetto
al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei
confronti dell'imputato (60) e del responsabile civile (83 s.).
Art. 75 Rapporti tra azione civile e azione penale
1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel
processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza
di merito anche non passata in giudicato (324 c.p.c.). L'esercizio di tale
facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio (306 c.p.c.); il giudice
penale provvede anche sulle spese del procedimento civile (541).
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo
penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte
civile (79).
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la
costituzione di parte civile nel processo penale (76) o dopo la sentenza penale
di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza
penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge
(71, 88, 441, 444).
Art. 76 Costituzione di parte civile
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata (74), anche a mezzo di
procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile .
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado
del processo (4412, 4442)
Art. 77 Capacità processuale della parte civile
1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono
costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite
nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili (75 c.p.c.).
2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono
ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi
lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un
curatore speciale (3384). La nomina può essere chiesta altresì dalla persona
che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti
(3074 c.p.) e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le
persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico
ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato
incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal
pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale
spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.
Art. 78 Formalità della costituzione di parte civile
1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella
cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a
pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale
rappresentante;
b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione
civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione (110) del difensore.
2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata (152)
a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di
esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di
parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100,
commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza
unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.
Art. 79 Termine per la costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare (416
s.) e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti
dall'art. 484.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art.
468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le
liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Art. 80 Richiesta di esclusione della parte civile
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre
richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare (416 s.),
la richiesta è proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli
accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare
(420) o nel dibattimento (484, 491).
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento
(465-469) o introduttivi dello stesso (478-495), la richiesta è proposta
oralmente a norma dell'art. 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non
impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'art.484.
Art. 81 Esclusione di ufficio della parte civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di
parte civile ne dispone l'esclusione di ufficio con ordinanza (4442)
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare (420).
Art. 82 Revoca della costituzione di parte civile
1. La costituzione di parte civile (76, 78) può essere revocata in ogni stato e
grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un
suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella
cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
2. La costituzione si intende revocata (232 att.) se la parte civile non
presenta le conclusioni a norma dell'art.523 ovvero se promuove l'azione davanti
al giudice civile.
3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice
penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte
civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa
può essere proposta davanti al giudice civile.
4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.
Art. 83 Citazione del responsabile civile
1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel
processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'art.77
comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come
responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga
prosciolto (529-531) o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo
a procedere (425).
2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento.
3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto
contiene:
a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del
difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica,
ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le
generalità del suo legale rappresentante;
b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile
civile;
c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'art. 84;
d) la data e le sottoscrizioni (110) del giudice e dell'ausiliario (126) che lo
assiste.
4. Copia del decreto è notificata (152) a cura della parte civile, al
responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto
dall'art.77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e
all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la
relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che
procede.
5. La citazione del responsabile civile è nulla (1781 lett. b) se per omissione
o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile
non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza
preliminare (416 s.) o nel giudizio (465 s.) . La nullità della notificazione
rende nulla la citazione.
6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
parte civile è revocata (82) o se è ordinata l'esclusione (80, 81) della parte
civile.
Art. 84 Costituzione del responsabile civile
1. Chi è citato come responsabile civile (83) può costituirsi in ogni stato e
grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione
depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:
a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;
b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
c) la sottoscrizione (110) del difensore.
3. La procura conferita nelle forme previste dall'art.100 comma 1 è depositata
nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione del responsabile civile.
4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo
(836).
Art. 85 Intervento volontario del responsabile civile
1. Quando vi è costituzione di parte civile (76) o quando il pubblico ministero
esercita l'azione civile a norma dell'art.77 comma 4, il responsabile civile
può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore
speciale, per l'udienza preliminare (416 s.) e, successivamente, fino a che non
siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art.484 presentando una
dichiarazione scritta a norma dell'art.84 commi 1 e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se
l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'art.468 comma 1,
il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste
dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata (152), a cura
del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse
dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
parte civile è revocata (82) o se è ordinata l'esclusione (80, 81) della parte
civile.
Art. 86 Richiesta di esclusione del responsabile civile
1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta
dall'imputato nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne
abbiano richiesto la citazione.
2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non
sia intervenuto volontariamente (85) anche qualora gli elementi di prova
raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in
relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654.
3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non
oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella
udienza preliminare (420) o nel dibattimento (484-491). Il giudice decide senza
ritardo con ordinanza.
Art. 87 Esclusione di ufficio del responsabile civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (492), il
giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per
l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con
ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.
3. L'esclusione è disposta senza ritardo anche di ufficio, quando il giudice
accoglie la richiesta di giudizio abbreviato (440).
Art. 88 Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del
responsabile civile
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la
successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
2. L'esclusione della parte civile (80, 81) o del responsabile civile (86, 87)
non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il
risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su
richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al
giudice civile per il medesimo fatto .
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione
dell'art.75 comma 3.
Art. 89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per
l'udienza preliminare (416 s.) o per il giudizio (465 s.) a richiesta del
pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e
alla costituzione del responsabile civile (83 s.). Non si applica la
disposizione dell'art.87 comma 3.
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TITOLO VI PERSONA OFFESA DAL
REATO
Art. 90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad
essa espressamente riconosciuti dalla legge (101, 336, 341, 360, 367, 369, 394,
398, 401, 408-410, 413, 419, 429, 451, 456, 564, 572), in ogni stato e grado del
procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di
cassazione, indicare elementi di prova (33 att.).
2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata
esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati
negli artt. 120 e 121 c.p..
3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà
e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa
(307 c.4 c.p.).
Art. 91 Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla
commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di
legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in
ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla
persona offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.) .
Art. 92 Consenso della persona offesa
1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle
associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al
consenso della persona offesa.
2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle
associazioni.
3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste
dal comma 2.
4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.
Art. 93 Intervento degli enti o delle associazioni
1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'art. 91 l'ente o
l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che
contiene a pena di inammissibilità:
a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione,
alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli
interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;
b) l'indicazione del procedimento
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura (100, 101);
d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;
e) la sottoscrizione (110) del difensore.
2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di
consenso della persona offesa (92) e la procura al difensore se questa è stata
conferita nelle forme previste dall'art. 100 comma 1.
3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato
(152) alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 94 Termine per l'intervento
1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (91)
possono intervenire (93) nel procedimento fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'art. 484 (491).
Art. 95 Provvedimenti del giudice
1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'art. 93 comma 3,
le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o
dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante
dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei
cinque giorni successivi.
2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale (405),
Sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto
nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della
discussione (421); se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a
norma dell'art. 491 comma 1.
3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il
giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non
esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti
dall'art. 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o
dell'associazione.
Art. 96 Difensore di fiducia
1. L'imputato (60, 61) ha diritto di nominare non più di due difensori di
fiducia (6552; 24-26, 38 att.) .
2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero
consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (27, 65 att.).
3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata (386) o
in custodia cautelare (293), finché la stessa non vi ha provveduto, può essere
fatta da un prossimo congiunto (3074 c.p.), con le forme previste dal comma 2.
Art. 97 Difensore di ufficio [29]
1. L'imputato (60, 61) che non ha nominato un difensore di fiducia (96) o ne è
rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio (6554; 38 att.).
2. I Consigli dell'Ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello,
mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività
della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta
dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini
della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei
difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede
del procedimento e della reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la
persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso
dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al
comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore (350, 391, 401, 420, 484, 666)
e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato
reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa (105), il giudice designa
come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile (262; 302 att.) per
il quale si applicano le disposizioni dell'art. 102. Il pubblico ministero e la
polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo
all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un
altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento
motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere
nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere
sostituito solo per giustificato motivo (303 att.).
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un
difensore di fiducia.
Art. 98 Patrocinio dei non abbienti
1. L'imputato (60, 61), la persona offesa dal reato (101), il danneggiato che
intende costituirsi parte civile (76) e il responsabile civile (83 s.) possono
chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (2252, 6135),
secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti (32 att.) .
Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce
all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo (46,
141, 4195, 438, 446, 571, 589).
2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria,
all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia
intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100 Difensore delle altre parti private
1. La parte civile (76), il responsabile civile (83 s.) e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria (89) stanno in giudizio col ministero di un
difensore (24, 26, 38 att.), munito di procura speciale conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata (122; 27 att.) dal difensore o da altra
persona abilitata.
2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
dichiarazione di costituzione di parte civile (178), del decreto di citazione o
(83) o della dichiarazione di costituzione (84) o di intervento (85) del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
(89). In tali casi l'autografia della sottoscrizione (110) della parte è
certificata dal difensore.
3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado
del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
4. Il difensore può compiere e ricevere nell'interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa
espressamente riservati (82, 84, 85, 589). In ogni caso non può compiere atti
che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.
5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto
processuale si intende eletto presso il difensore (1544; 65 att.) .
Art. 101 Difensore della persona offesa
1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad
essa attribuiti (90), può nominare un difensore (24, 38 att.) nelle forme
previste dall'art. 96 comma 2 (27, 33, 65 att.).
2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono
a norma dell'art. 93 si applicano le disposizioni dell'art. 100.
Art. 102 Sostituto del difensore [30]
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un
sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore (38 att.).
Art. 103 Garanzie di libertà del difensore
1. Le ispezioni (244) e le perquisizioni (247, 352) negli uffici dei difensori
(96, 97) sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso
ufficio sono imputati (60, 61), limitatamente ai fini dell'accertamento del
reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose
o persone specificamente predeterminate (244, 247).
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici (225, 233, 359)
non si può procedere a sequestro (252, 253, 354); di carte o documenti relativi
all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato [31].
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa
il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un
consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se
interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori
procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari,
il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del
giudice.
5. Non è consentita l'intercettazione (271) relativa a conversazioni o
comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e
incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro
ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite [32].
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza
(353) tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle
prescritte indicazioni salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle
ispezioni perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati (191).
Art. 104 Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare
1. L'imputato in stato di custodia cautelare (284-286) ha diritto di conferire
con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura (293; 36 att.).
2. La persona arrestata in flagranza (380 s.) o fermata a norma dell'art. 384 ha
diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed
eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero
può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a sette
giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è
esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il
fermato è posto a disposizione del giudice (390).
Art. 105 Abbandono e rifiuto della difesa
1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni
disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di
ufficio (97).
2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in
cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della
difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la
sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è
esclusa dal giudice.
4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di
abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del
procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà
e probità nonchè del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis [33].
5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato (100),
della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'art.91 (101)
non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non
interrompe l'udienza.
Art. 106 Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso
procedimento [34]
1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere
assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro
incompatibili.
2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la
indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con
ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'art. 97.
4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il
giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e
sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più
imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro
imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi
dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
Art. 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà
subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità
procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo
difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine
eventualmente concesso a norma dell'art. 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108 Termine per la difesa [35]
1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di
abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne
fa richiesta ha diritto ad un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per
prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del
procedimento.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso
dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che
possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato.
In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore.
Il giudice provvede con ordinanza.
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