- Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori
- Art. 1 - Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori
· Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
· Nei casi di cui per legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono e essere disposti
dall'autorità sanitaria nel rispetto della dignità della
persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla
Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla
libera scelta del medico e del luogo di cura.
· Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a
carico dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche sono
attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove
necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche
o convenzionate.
· Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è
sottoposto ha diritto a comunicare con chi ritenga
opportuno.
· Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di
cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da
iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione di chi vi è obbligato.
· Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di
autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un
medico.
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori per malattia mentale.
· Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo
possono essere disposte nei confronti delle persone affette
da malattie mentali.
· Nei casi di cui al precedente comma la proposta di un
trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure
vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo
se esistano alterazioni psichiatriche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano
accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le
circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee
misure sanitarie extraospedaliere.
· Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve
essere preceduto dalla convalida delle proposta di cui
all'art. 1 da parte di un medico della struttura sanitaria
pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto
previsto dal precedente comma.
Art. 3 - Procedimento relativo agli
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in
condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale .
· Il provvedimento di cui all'art. 2 con il quale il sindaco
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni
di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica
motivata di cui all'ultimo comma dell'art. 1 e della
convalida di cui all'art. 2, deve essere notificato, entro
48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
· Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte
le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti,
provvede con decreto motivato a convalidare o a non
convalidare il provvedimento e ne da comunicazione al
sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
immediata cessazione del trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera.
· Se il provvedimento di cui al primo comma del presente
articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione
al indaco di quest'ultimo comune. Se il provvedimento di cui
al primo comma del presente articolo è adottato nei
confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero degli Interni e al consolato
competente, tramite il prefetto.
· Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del
servizio psichiatrico di cui all'art. 6 è tenuto a
formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco
che ha disposto il ricovero, il quale ne da comunicazione al
giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di
cui al primo e al secondo comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibilmente del
trattamento stesso.
· Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle
condizioni che richiedono l'obbligatorietà del trattamento
sanitario; comunica altresì l'eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario ne da notizia al giudice tutelare.
· Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
· L'omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e
quinto comma del presente articolo determina la cessazione
di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non
esistano gli estremi per un reato più grave, il reato di
omissione di atti di ufficio.
Art. 4 - Revoca e modifica del
provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio
· Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio
· Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide
entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca sono adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o
modificato.
Art . 5 - Tutela giurisdizionale
· Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e
chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per il territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dal giudice tutelare.
· Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza
del termine di cui al secondo comma dell'art. 3, il sindaco
può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida
del provvedimento che dispone del trattamento sanitario
obbligatorio .
· Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare
in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce
al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso
che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché
al pubblico ministero.
· Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e
sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento
medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di
comparizione.
· Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale
provvede entro dieci giorni.
· Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle
parti.
· I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.
Art. 6 - Modalità relative agli
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in
condizioni di degenza ospedaliera
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai
servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i
trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la
necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello
stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati,
salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi
psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche
con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal
secondo e terzo comma dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.°616,
individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono
essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi
e cura.
I servizi di cui al secondo comma del presente articolo -
secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n°128, per i servizi speciali
obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere
dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine
di garantire la continuità dell'intervento sanitario a
tutela della salute mentale sono organicamente e
funzionalmente collegati, in forma dipartimentale, con gli
altri servizi presidi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in
possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono
essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari
in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province
possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente
comma convenzioni ai sensi del successivo art.7.
Art. 7 - Trasferimento alle regioni
delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera
psichiatrica.
· A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le
funzioni amministrative concernenti l' assistenza
psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già
esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori
di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto
speciale. resta ferma l'attuale competenza delle province
autonome di Trento e Bolzano.
· L 'assistenza ospedaliera disciplinata dagli artt.12 e 13
del decreto-legge 8 luglio 1974, n°264, convertito con
modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n°386, comprende i
ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano
ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in
ordine alla competenza della spesa.
· A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le
regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali
psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli
altri ospedali.
· Sino alla data di entrata in vigore della riforma
sanitaria e comunque non oltre il 1° gennaio del 1979, le
province continuano ad esercitare le funzioni amministrative
relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e di ogni
altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di
igiene mentale.
· Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
programmano e coordinano l'organizzazione dei presidi e dei
servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre
strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il
graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la
diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle
in via di completamento tali iniziative non possono
comportare maggiori oneri per i bilanci delle
amministrazioni provinciali .
· E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali
psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come
divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali
o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o
sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
· Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle
amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza si
applicano i divieti di cui all'art. 6 del decreto-legge 29
dicembre 1977, n°946, convertito con modificazioni nella
legge 27 febbraio 1978, n° 43.
· Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali
generali, di cui all'art. 6, è addetto personale degli
ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici
pubblici extraospedalieri.
· I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le
altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite
convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del ministro della sanità di intesa con
le regioni e l'Unione delle province d'Italia e sentite, per
quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
· Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra
l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al
quarto comma dell'art. 6, i rapporti finanziari tra le
province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche
mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma del
presente articolo. Con decorrenza del 1° gennaio 1979 in
sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la
graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico del
personale degli ospedali psichiatrici pubblici e gli
istituti normativi di carattere economico delle
corrispondenti categorie del personale degli enti
ospedalieri.
Art. 8 - Infermi già ricoverati
negli ospedali psichiatrici
· Le norme di cui alla presente legge si applicano agli
infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento
dell'entrata in vigore della legge stessa.
· Il primario responsabile della divisione entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con
singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei
rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per
i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento
sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di
ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento
stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì
tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 3.
· Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera
secondo le norme di cui all'articolo 2 e ne da comunicazione
al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di
cui all'articolo 3.
· L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti
determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e
configura, salvo non sussistano gli estremi per un delitto
più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
· Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma
dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali
psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne
facciano richiesta, esclusivamente coloro vi sono stati
ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 - Attribuzioni del personale
medico
· Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei
primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali
psichiatrici sono stabilite, rispettivamente, dagli articoli
4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n° 128.
Art. 10 - Modifiche al codice
penale
· Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III,
paragrafo 6 del Codice Penale sono soppresse le parole : "di
alienati di mente". Nella rubrica del articolo 716 del
Codice Penale sono soppresse le parole : "di infermi di
mente".
· Nello stesso articolo sono soppresse le parole: " a uno
stabilimento di cura o".
Art. 11 - Norme finali
· Sono abrogati gli articoli 1,2,3-bis della legge 14
febbraio 1904, n° 36, concernente " Disposizioni sui
manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni,
l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714 e 717 del
codice penale, il n° 1 dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del
testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n° 223, nonché ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
· Le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore sino alla
data di entrata in vigore della legge istitutiva del
servizio sanitario nazionale.
· Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e
riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia
di profilassi internazionale e di malattie infettive e
diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono
fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori
le competenze delle autorità militari, dei medici di porto e
aeroporto di frontiera e dei comandanti di navi e
aeromobili.
· La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
La legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente
quasi per intero nella
Legge n° 833 del 23 Dicembre 1978, con la quale veniva
istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
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