Stralcio LEGGE 23
dicembre 1978, n. 833.
Istituzione del
servizio sanitario nazionale.
TITOLO I - Il Servizio sanitario nazionale:
Capo I - Principi ed
obiettivi (artt. 1-2)
· Art. 1 - I princìpi.
· Art 2.- Gli obiettivi.
Capo II - Competenze e strutture (artt. 3-18)· [...]
· Art. 14 - Unità sanitarie locali.
· [...]
Capo III - Prestazioni e funzioni (artt.19-46)
· [...]
· Art. 33 - Norme per gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
· Art. - 34 Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori per malattia mentale.
· Art. - 35. Procedimento relativo agli
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.
· [...]
Capo IV - Personale (artt.
47-48)
Capo V - Controlli, contabilità e finanziamento (artt. 49-52)
TITOLO II - Procedure di programmazione e di attuazione del Servizio
sanitario nazionale (artt. 53-63)
. [...]
. Art. - 64. Norme transitorie per l'assistenza
psichiatrica.
. [...]
TITOLO III - Norme transitorie e finali (artt.64-83)
[...]
Art. 1 - I princìpi.
· La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio
sanitario nazionale.
· La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel
rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
· Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati
alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica
e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalità che assicurino
l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione
del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e
agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei
cittadini.
· Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed
il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli
altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel
settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute
degli individui e della collettività.
· Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle
forme stabiliti dalla presente legge.

Art 2.- Gli obiettivi.
· Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo
è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di
un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di
vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le
cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene
dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute
dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli
allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in
commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione
scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia
terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento
scientifico culturale del personale del servizio sanitario
nazionale.
· Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue competenze
persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni
socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e
delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli
altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela
della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei
fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le
migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso
di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo
l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire
dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei
soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire
e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro
emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento
preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari
generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di
segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da
favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati
psichici;
h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli
inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

Art. 14 - Unità sanitarie locali.
· L'ambito
territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è
delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra
50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche
geomorfologiche e socio-economiche della zona.
· Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o
sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un
territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o,
in casi particolari, più ristretti.
· Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale
provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) all'igiene dell'ambiente;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche
e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza
pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado; f) all'igiene e medicina
del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività
sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e
ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla
vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione
umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli
alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle
malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra
prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale,
con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z)
dell'articolo 6.33.

Art. 33 - Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
volontari e obbligatori.
· Gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
· Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità
sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo
l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della
persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto
possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di
cura.
· Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono
disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità
sanitaria, su proposta motivata di un medico.
· Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati
dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove,
necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o
convenzionate.
· Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai
precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai
suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative
di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra
servizi e comunità.
· Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha
diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
· Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di
modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o
prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
· Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro
dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

Art. - 34 Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
· Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono
essere disposte nei confronti di persone affette da malattia
mentale.
· Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
· Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può
prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza
ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da
richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano
accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le
circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure
sanitarie extraospedaliere.
· Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da
parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere
motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
· Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere
attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi
psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture
dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e
i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità
terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono
dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario
regionale.

Art. - 35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale e tutela giurisdizionale
· Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto
comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo
33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato,
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
· Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il
sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera.
· Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza
dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo
comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra
il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma
del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero
dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
· Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba
protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico
della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile,
una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il
quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per
gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente
articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento
stesso.
· Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al
sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità
di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale
sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il
sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del
sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
· Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per
amministrare il patrimonio dell'infermo.
· La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
· Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque
vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per
territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.
· Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco
può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
· Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
· Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è
notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
· Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che
sia tenuta l'udienza di comparizione.
· Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I
ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di
bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.

Art. - 64. Norme transitorie per
l'assistenza psichiatrica
· La regione
nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale
superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la
diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi
disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di
completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine
entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali
psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano
richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16
maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque
protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.
· Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le
convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che
svolgano esclusivamente attività psichiatrica.
· E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni
specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli
ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare
come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o
neuro-psichiatriche.
· La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui
agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali
dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o
in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed
alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e
del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e
servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali
presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono
d'intesa.
· La regione, a partire dal 1 gennaio 1979, istituisce i servizi
psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei
servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio
provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la
regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di
costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità
sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne
faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in
regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione
per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di
tali presidi.
· Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo
comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono
ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128,
al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a
tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti
letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti
delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del
direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli
ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli
artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.
· Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo
comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono
estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti
dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni
provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati
secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
· Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui
all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n.
615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6
della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla
riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del
superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove
funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela
della salute mentale delle unità sanitarie locali.
· Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13
maggio 1978, n. 180.
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