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USA FORUM PER... ... Discutere, esprimere i propri pensieri Benvenuto nel sito ufficiale della F.I.G.C. COMITATO PROVINCIALE di
Benevento PROF. GIANNI VARRICCHIO | Le
Carte Federali 2000 F. I. G. C.
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F. I. G. C
TENUTA
DI GIUOCO DEI CALCIATORI In ragione dell’errata compilazione delle
distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R., si trascrivono,
di seguito, le “Decisioni F.I.G.C.”
in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4 delle N.O.I.F. - Tenuta di
giuoco dei calciatori: 1) I
calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare
maglie recanti sul dorso la seguente
numerazione progressiva: n.1 il
portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i
calciatori di riserva. Per le sole gare della Lega Nazionale
Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della
stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata
sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa. 4)
Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di
natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non
più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal
Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi
delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
5) L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie
dei calciatori non può provocare l’inibizione a partecipare alla gara.
L’arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara
per i provvedimenti dell’Organo competente. Si richiama l’attenzione delle società su quanto
innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare
in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno
delle dirette società interessate dall’infrazione a questa norma. Si sottolinea, infine, che oltre a non essere
consentito l’utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata
dall’arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo), non è ammessa
neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).
LE
SOCIETÀ Art.
14 1.
Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente
efficacia nell’ambito della F.I.G.C.,con il termine “società” si indicano
tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma
giuridica adottata, svolgono l’attività sportiva del giuoco del calcio. Art.
15 1.
Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al
Presidente Federale apposita domanda,sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata dai seguenti documenti in copia autentica: a)
atto costitutivo e statuto sociale; b)
elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi; c)
dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco. 2.
La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per
il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla
stessa il proprio parere. 3.
La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle
domande di affiliazione accolte. 4.
Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova
della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente. 5.
Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali
enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto. 6.
Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione
all’atto della iscrizione al Campionato,mediante versamento di apposita tassa. 7.
All’atto dell’affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società
costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità
limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro
soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7
bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso 7.
bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia,
sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione
quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni
nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui
la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della
percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite
percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o
indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C.
può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a
identificare le persone fisiche che lo detengono. 8.
L’inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le
sanzioni previste dall’art. 90 delle presenti norme. Art.
16 1.
La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente
Federale. 2.
Le società decadono dall’affiliazione alla F.I.G.C.: a)
se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od
esclusione, l’attività ufficiale; b)
se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo
dell’affiliazione e della tassa di partecipazione all’attività ufficiale. Il
Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere
l’affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di
particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei
campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle
disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale 3.
La revoca dell’affiliazione di una società per gravi infrazioni
all’ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione,
anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 4.
Costituiscono gravi infrazioni all’ordinamento sportivo: a)
la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i
comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo; b)
la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta; c)
la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e
tesserati; d)
le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini
dell’art. 13, comma 3, dello Statuto Federale. 5.
Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società
ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente
Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 6.
Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società
in caso di dichiarazione di fallimento. Gli effetti della revoca, nel caso in
cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell’esercizio della
impresa della società fallita, decorrono dal termine della stagione sportiva
nel corso della quale è dichiarato il fallimento, o da quella di data anteriore
in cui il titolo sportivo viene attribuito ad altra società, ai sensi
dell’articolo 52, 7.
Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società
in caso di liquidazione della società Art.23
Reclami
di parte e ricorsi di Organi federali 1.
Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le
società, i loro dirigenti, soci e 2.
Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse
diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato. 3.
Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi
portatori di interessi indiretti, com-preso l’interesse in classifica. 4.
Sono legittimati a proporre ricorso d’ufficio: a)
il Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del
Presidente Delegato al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; b)
la Procura Federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa
disposti. 5.
Tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere inviati con le motivazioni, dalle
parti interessate, agli Organi competenti, nei termini fissati, a mezzo di
lettera raccomandata. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o
dal ricorso ritualmente proposto da altre parti. Copia dei motivi dei reclami o
dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, 6.
I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono
inammissibili. 7.
I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la
decorrenza. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno
festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 8.
La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato
proposto al Giudice Sportivo nella materia di cui all’art. 18, commi 2, 3, 4,
di inviare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento
della copia dei motivi di reclamo, spedendone contestualmente copia, a mezzo
raccomandata, anche al reclamante. 9.
I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla tassa prescritta.
Nel caso di mancato invio della tassa, l’Organo cui è stato proposto il
reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante
addebito sul conto della società, nel caso in cui sia reclamante una società). 10.
La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 9 costituisce motivo di
inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame. Irregolarità procedurali
che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in
successiva istanza. 11.
I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti
soltanto per questioni o controversie insorte nell’ambito dei termini di
prescrizione di cui all’art. 13. 12.
Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori. 13.
Il Presidente Federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali
particolari e abbreviazione dei termini previsti 14.
Le parti hanno facoltà di non far seguito al preannuncio di reclamo o di
rinunciarvi prima che si sia in merito proceduto. La rinuncia o il ritiro del
reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo; per quelli che
riguardano 15.
Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite. Vengono
invece incamerate in ogni altro caso. 16.
L’Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi,
ponendole a carico della parte soccombente. 1.
I ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare previsti dall’art.
18, commi 2 e 3, devono essere preannunciati 2.
I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali,
indicati dall’arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano
modificati: a)
da parte del Giudice Sportivo d’ufficio o su impugnativa di chi vi sia
legittimato; b)
dalla Commissione Disciplinare (o dal Giudice Sportivo di 2° Grado per il
Settore per l’Attività Giovanile e c)
dalla Commissione Disciplinare a seguito di deferimento degli Organi federali; d)
dalla Commissione d’Appello Federale. 3.
I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara,
anche con l’utilizzazione quali 4.
I ricorsi di 2° grado devono essere spediti alla Commissione Disciplinare (per
il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica al Giudice Sportivo di 2°
Grado) entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
comunicato 5.
Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame
verta su episodi e circostanze possono modificare il risultato conseguito, deve
essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata. La
ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo. 6.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di
calciatori squalificati o comunque aventi titolo comporta provvedimenti
disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo
rispetto dei termini di prescrizione di cui all’art. 13 del presente Codice. 7. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al titolo quinto.SU 1.
Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva
avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di
appartenenza. A tal fi ne le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai
Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone
le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro
venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a
decorrere dalla data di ricezione 2.
Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società
intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e
rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C.
debbano essere in possesso di particolari requisiti. Art.
38 1.
Le 2.
I tecnici sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Regolamento del
Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali. 3.
I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia
sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l’attività agonistica, salvo la
speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico. 4.
Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle
associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e
del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.
1.
I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico
debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare
la propria attività. 2.
Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto
d’esecutività degli eventuali contratti economici. 3.
Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la qual è
richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali. 4.
Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi
prevista dall’accordo collettivo con l’Associazione di categoria, non
possono tesserarsi o svolgere alcun’attività per più di una società. 5.
I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una
società per la stagione sportiva successiva soltanto se hanno risolto ogni
rapporto con la società per la qual è in corso un tesseramento oppure se è
giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si
applicano le disposizioni dell’accordo Collettivo o del Contratto-tipo. 6.
Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle
norme sull’ordinamento del Settore Tecnico. Art.
39 1.
I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e
inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere
l’attività sportiva, entro il 30 aprile d’ogni anno. I calciatori
“giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere
tesserati anche successivamente a tale termine. 2.
La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il
tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle
Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso
di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale
rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di
trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al
Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso
di ricevimento. 3.
La data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la
decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore “professionista”, la
decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita a partire
dal settimo giorno successivo alla data d’arrivo della documentazione o al suo
deposito presso la Lega competente oppure da quella del visto d’esecutività
rilasciato dalla stessa Lega a termini dell’art. 95, se emesso in data
anteriore. II
visto d’esecutività fa retroagire gli effetti del tesseramento e del rapporto
contrattuale col calciatore alla data d’arrivo della documentazione presso la
Lega competente. 4.
L’utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del
visto d’esecutività è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della
società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del
Codice di Giustizia Sportiva. 5.
Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti,
il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo
di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso
di spedizione a mezzo posta, sempre ché l’accordo pervenga entro i dieci
giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla
data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del
calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della
spedizione dell’accordo di trasferimento. 1.
Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali
si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. 2.
La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra
manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa
della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con
il punteggio di 0-2 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra
avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica. 3.
Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi
ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non
hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere 4.
Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione
ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno
tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio
di 0-2 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la
gara fissata in calendario. 5.
La società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal
Campionato o dalla manifestazione ufficiale. 6.
Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore
per l’Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni e dai Comitati,
equivale a rinuncia alla disputa della gara. 7.
Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa
delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente
fissata dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le
stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le
determinazioni degli organi disciplinari. 8.
Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre
manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono
irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste
per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali
percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto
della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate. 9.
Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a
quelle previste per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano
escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al
comma 4 del presente articolo. 10.
Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i
Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione
ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza
della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle
disposizioni del presente articolo. 1.
Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54,
comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste
dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza
maggiore. 2.
La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al
Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e
ultima istanza. 3.
Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è
instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli artt. 18, 2°
comma, lett. b); 23 e 26, 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva. 1.
Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per
ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere
la gara. 2.
L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito
all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza
delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti
elenchi. 3.
L’arbitro può procedere all’accertamento prima dell’ora fissata per
l’inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora
l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per
l’inizio della gara, l’arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi,
dall’identificazione dei calciatori delle due squadre. 4.
Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati
possono rinviare d’ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni
di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non
rendere comunque possibile la disputa delle stesse. 5.
L’obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato
dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile
e Scolastica. 1.
Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve
presentare all’arbitro le tessere dei calciatori,
laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.,
unitamente ai documenti di identificazione 2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere
consegnata al capitano o al dirigente dell’altra 3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la
consegna all’arbitro, purché ammesse, 4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di
avere in visione dall’arbitro le tessere, il 5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora
registrato nei tabulati, può prendere ugualmente 6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei
tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni 1.
Le società
hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti
federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima,
durante e dopo lo svolgimento della gara. 2. Le società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico
sui propri campi di giuoco e del comportamento 3. Le società hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei
ad impedire che lo svolgimento della gara sia 4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di
giuoco, debbono tempestivamente inoltrare 5. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al
mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare 1Durante
la gara l’arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni
federali e dalle “Regole del Giuoco” e
“Decisioni Ufficiali”. 2. È nei poteri dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara
quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo 3. È peraltro fatto obbligo all’arbitro di astenersi dal dare inizio o
dal far proseguire la gara, qualora, anche al di 1.
delle Leghe o dei Comitati competenti. 1.
Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo
ogni comportamento che possa 2.
Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a
disposizione degli ufficiali di gara un 3.
La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente
alla società ospitante - o considerata Alla
protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze
lo richiedano, anche la società 4.
In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due
squadre di dare protezione agli ufficiali di gara. Art.
66 1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega
Professionisti Serie C e dalla Lega a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un
allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile
sanitario della società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di
gara. La presenza nel recinto di giuoco 2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito
Regionale e dal Settore per l’Attività a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico
sociale, ovvero, in mancanza, uno d) i calciatori di riserva. 3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere
identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale. 4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad
ogni effetto, la propria società. 5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla
panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto
comportamento. L’arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 1.
Se all’ora ufficialmente fissata per l’inizio di una gara, l’arbitro
designato non è presente in campo, le due -
un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che
sia quantomeno a disposizione -
un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro
che sia quantomeno a disposizione -
un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro
che sia a disposizione di un C.R.A.; -
un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro
effettivo. 2.
L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe
tanto sulla società ospitante 3.
Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la
gara non viene disputata. Qualora 4. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto
dall’arbitro supplente e sottoscritto dal 5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto
con le modalità di cui ai precedenti commi 6. Spetta comunque all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e
disponibile per dirigere la gara che non Art.
69 Le
società hanno l’obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed
allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative
Federali. 2. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i
Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, 3. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i
Comitati o le società nel cui interesse la requisizione Art.
73 1.
Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani
devono salutare gli ufficiali di gara. 2.
Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si
trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al
giuoco. 3.
Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo
apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta
dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a
giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non
ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti. 4.
È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare
svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori
della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano
nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico Art.
101 1.
Il trasferimento temporaneo ha durata pari ad una sola stagione sportiva e lo
stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due
stagioni sportive consecutive. 2.
Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non può
essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla
stessa società. 3.
E’ ammesso il rinnovo tra società, per la stagione successiva, del
trasferimento temporaneo dello stesso calciatore “giovane di serie”, salvo
rifiuto da parte di quest’ultimo. 4.
Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può
tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare
modalità d’impiego e limiti di età. 5.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non
professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto
di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto,
previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non
oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i
trasferimenti e le cessioni suppletive. 6.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di
serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di
opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a)
che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b)
che sia precisato l’importo convenuto; c)
che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia
antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può
essere esercitato il diritto di opzione. Nello
stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto
di contro opzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da
esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria. 6.bis.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani
dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è
consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per
l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a)
che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b)
che sia precisato l’importo convenuto. 7.
Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un
premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con
criteri analiticamente definiti. 8.
Nel corso della stessa stagione sportiva il calciatore “giovane di serie”,
trasferito a titolo temporaneo, può essere ulteriormente trasferito allo stesso
titolo e per una sola volta nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio
Federale con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal
caso le clausole relative alla opzione e contro opzione, eventualmente
inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di
diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio
di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo
viene considerato non apposto. 9.
I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti
commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale. Art.
110 1.
Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se
ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i
calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal
Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è
pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche 2.
Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già
iniziato, i calciatori svincolati possono 3.
Il ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di
squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei
calciatori. 4.
Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività
organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori
per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di
età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono
chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata 5.
I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che
partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 e che
hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine
devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa,
unendo in allegato ricevuta della raccomandata, 6.
I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società
partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività
nel caso che la 7.
Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma
precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri
comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione
sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori
“giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia
provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei
familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo
svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento.
Le
istanze, , con la documentazione in unico originale ed
integrale fotocopia, corredate dal rispettivo modello in carta
autocopiante (disponibile presso il C.R. Campania e presso i Comitati
Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e
sottoscritto, dovranno pervenire al
C.R. Campania entro e non oltre le
ore 18.00 di martedì 25 giugno p.v., per la trasmissione d'ufficio,
nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a
mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla
F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di
appartenenza.
E' finita l'era del vincolo a vita di
Carlo Tavecchio Il quadro normativo è stato ridisegnato con l'Assocalciatori sulla base di un criterio valutativo che non poteva non tener conto del fatto che il vincolo a tempo indeterminato contrastava direttamente con la proclamata libertà dell'attività sportiva dilettantistica, nonché con presupposti giuridici che rendevano assurda tale situazione nel contesto costituzionale italiano ed europeo. Il cosiddetto "cartellino a vita" vietava, di fatto, il trasferimento di un calciatore non professionista senza il consenso della Società di appartenenza. Una situazione anomala, alla luce soprattutto di una fase storica in cui prevalgono la mobilità e la libera circolazione degli atleti all'interno dell'Unione Europea. La questione, tra l'altro, si fondava su un paradosso giuridico, poiché la procedura del vincolo a vita non è mai stata applicata a coloro che svolgevano e svolgono attività professionistica, in quanto ritenuto un impedimento concreto alla mobilità lavorativa. I benefici ed i cambiamenti successivi alla sentenza Bosman, in questo senso, sono stati ritenuti adattabili esclusivamente alla categoria degli sportivi professionisti, cioè a quel manipolo privilegiato di "lavoratori" dello sport, soggetti alle disposizioni della Legge 91 del 1981. Solo per questa categoria, pertanto, esisteva la possibilità di preferire una strada professionale invece di un'altra, nonché di scegliere la collocazione più consona anche sotto il profilo economico. Nonostante la sentenza Bosman, però, il problema si era continuato a porre per milioni di praticanti dilettanti - tra cui il nostro esercito di calciatori -, raggiungendo in alcuni casi un livello di irritazione insostenibile, spesso sfociato in iniziative giudiziarie da parte dei calciatori per ottenere la libertà dall'attività sportiva, in interventi della Magistratura Penale ed in procedimenti urgenti di fronte ai Giudici Civili per ottenere decreti di scioglimento dal vincolo. I motivi sono scontati: i contrasti normativi individuati dalla Legge 91 e dall'art. 24 del Codice Civile (quest'ultimo garantisce espressamente il diritto di recesso del contratto associativo), i contrasti con l'ordine pubblico (cioè i principi informatori della Legislazione Statale) e, più in generale, nel rapporto sport - norme costituzionali. Ma soprattutto c'è il fatto che la pratica sportiva dilettantistica rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) e costituisce una fase irrinunciabile di aggregazione sociale, con un obiettivo chiaramente rivolto allo svolgimento dell'attività sportiva con spirito di divertimento, nei modi e nei tempi preferiti da ognuno, senza subordinazione. Ovvio che, invece, l'adesione al vincolo indeterminato abbia comportato automaticamente l'accettazione alle norme della Figc favorendo certamente le Società in misura maggiore. Nella più parte dei casi, la condotta delle Società nella gestione delle trattative è stata ineccepibile, ma abbiamo dovuto purtroppo riscontrare alcune situazioni, fortunatamente isolate, in cui i metodi operativi non hanno seguito la direzione della legalità: ci siamo allora ritrovati a fare i conti con conflitti di interesse nell'ambito sportivo (soprattutto a livello regionale) e, peggio ancora, con dirigenti di Società dilettantistiche denunciati per estorsione alle Autorità Giudiziarie a causa di svincoli anticipati in sfavore di malcapitati atleti di turno. Mi auguro di aver reso a pieno la portata della svolta storica che andrà a ripercuotersi positivamente sull'attività dilettantistica, nonché il valore e l'importanza del traguardo raggiunto, che di fatto è risultato come l'unico obiettivo giuridicamente compatibile con la Costituzione, con il Codice Civile e con l'art. 1 della Legge n. 91/81. La Lega Nazionale Dilettanti si è battuta con determinazione e coraggio per gestire e non subire il problema del vincolo a vita ed attendiamo ora dalla Federazione la "ratifica" di una riforma capace di tutelare la libertà sportiva dei calciatori e mettere al riparo i Dirigenti di Società e le famiglie degli atleti da sgradevoli e spesso pesanti conseguenze di ordine civile e penale. Roma, 3 giugno 2002
CIRCOLARE
N. 44 OGGETTO:
COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI PER CALCIATORI CON VINCOLO PLURIENNALE O ANNUALE L.N.D., ALLENATORI E
TECNICI – LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI – POLIZZA INFORTUNI N. 997/44064,
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI N. 997/44065, POLIZZA TUTELA
GIUDIZIARIA N. 997/44066, POLIZZA TUTELA SANITARIA N. 997/44067
Il Consiglio Direttivo della Lega
Nazionale Dilettanti, nella riunione del 20 marzo 2002, accogliendo le istanze
avanzate dalle Società associate alla Lega stessa, ha deliberato l’estensione
delle garanzie assicurative di base riconosciute
dalla Levante Norditalia Assicurazioni per i tesserati con le Società
della L.N.D., integrando la rinnovata convenzione con l’indennità forfetaria
per l’applicazione di apparecchio
gessato e/o immobilizzante e inamovibile. Si specifica, al riguardo, che tale copertura integrativa rispetto alla polizza in vigore fino al 30 giugno 2002, non è riconosciuta ai calciatori partecipanti all’attività Ricreativa ed Amatoriale. Si
evidenziano, di seguito, le prestazioni – con relativi massimali – che
saranno oggetto della copertura assicurativa in
vigore dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004, unitamente alle procedure
di denuncia degli infortuni, precisando che il premio pro-capite per ciascuna
stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità è pari a Euro
20,09 (38.900 lire): POLIZZA INFORTUNI N. 997/440641
Morte
Euro 77.468,546 (150.000.000
lire)
2
Invalidità Permanente
Euro
77.468,546 (150.000.000 lire) - Franchigia 5% - azzeramento franchigia per I.P. superiore al 25% - in presenza di I.P. accertata pari o superiore al 70% viene corrisposto il 100% della somma assicurata.
3.
Rimborso spese di cure ospedaliere
Euro 7.746,86 (15.000.000 lire) - Scoperto 20% con un minino di Euro 154,94 per sinistro. 4.
Rimborso spese di cura “Grandi Interventi”
Euro 15.493,71 (30.000.000 lire) - Scoperto 20% con un minimo di Euro 154,94 per sinistro. 5. Spese di cura pre-post intervento chirurgico, spese Euro 1.549,38 (3.000.000 lire) Fisioterapiche
- Franchigia fissa di Euro 103,30 per evento - Vengono riconosciute le spese relative a cicli di trattamenti fisioterapici con un massimo di Euro 258,23 per sinistro e con franchigia fissa di Euro 103,30 - Le spese relative alla garanzia vengono riconosciute anche se non effettuate durante il ricovero. 6. Rimborso prestazioni specialistiche Euro 516,46 (1.000.000 lire - TAC - Risonanza Magnetica - Radiografie - Ecografie - Tutori ortopedici - Artroscopia disgnostica Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico - franchigia fissa ed assoluta di Euro 103,30 per sinistro
7. Indennità giornaliera in caso di ricovero - dal 3° al 14° giorno Euro 51,65 (100.000 lire) - dal 15° al 90° giorno Euro 103,30 (200.000 lire) 8. Rimborso spese per cura dentarie e/o protesi dentarie Euro 5.164,57 (10.000.000ire) max risarcimento (Franchigia fissa di Euro 103,30) Euro 413,17 (800.000 lire) max per dente 9.
Indennità forfetaria applicazione apparecchio gessato e/o
immobilizzante e inamovibile Euro 154,94 (300.000 lire) elevabile a Euro 258,23 (500.000 lire) per esigenze post intervento chirurgico - solo in seguito a fratture -
non è operante a favore dei
calciatori partecipanti all’attività Ricreativa ed Amatoriale POLIZZA
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI
N. 997/44065 1. Responsabilità civile verso terzi – franchigia fissa per danni e cose Euro 774,68 per sinistro Euro 5.164.568,99 (10.000.000.000 lire) per sinistro, per persona deceduta o che abbia subito lesioni personale, o per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone. 2. Responsabilità civile verso prestatori d’opera Euro 5.164.568,99 (10.000.000.000 lire) per sinistro, con il limite di 516.4.56,90 (1.000.000.000 lire) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. 3. Responsabilità civile personale del calciatore Euro 25.822,84 (50.000.000 lire) per sinistro POLIZZA
TUTELA GIUDIZIARIA N. 997/44066 1. Tutela Giudiziaria Euro 15.493,71 (30.000.000 lire) per assicurato e per sinistro, senza limite per anno assicurativo POLIZZA
TUTELA SANITARIA N. 997/44067 - Trasporto in ambulanza a carico dell’ Assicurazione - Invio di un medico a carico dell’Assicurazione fino max E 258,22 - Sorveglianza decorso clinico a carico dell’ Assicurazione - Trasferimento sanitario a carico dell’ Assicurazione fino max E 258,22 - Rientro al domicilio a seguito dimissione a carico dell’ Assicurazione fino max E 258,22 ospedaliera - Assistenza infermieristica a carico dell’Assicurazione fino max E 258,22 per evento - Grandi interventi solo consulenza sulle strutture sanitarie italiane/europee più idonee – provvedendo alla sola organizzazione del viaggio PREMIO
PRO-CAPITE A STAGIONE SPORTIVA EURO 20,09 (38.900 lire) MODALITA’ DI DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO 1. In caso di infortunio, la denuncia dovrà essere trasmessa all’Assicuratore dall’infortunato (o dai suoi aventi causa) servendosi dell’apposito Numero Verde 800903407 che fa capo all’Ufficio Gestione L.N.D. della Levante Norditalia Assicurazioni, o inviata tramite lettera raccomandata all’indirizzo Inter Partner Assistenza Servizi S.P.A., via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma, o via fax al numero 06/4817974, presso la struttura centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto. 2.
La denuncia deve essere inviata all’Assicuratore entro 30 giorni
dall’infortunio e deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora
del sinistro, sulle cause e circostanza che lo hanno determinato 3. Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro quindici giorni dal fatto. 4.
La denuncia, firmata dall’Assicurato o dai suoi aventi causa, deve
essere controfirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva. 5. L’infortunato è tenuto a far pervenire all’Assicuratore un dettagliato certificato medico sulle lesioni; in seguito l’infortunato ha l’obbligo di comunicare all’Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni. 6.
Entro trenta giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato
dovrà presentare all’Assicuratore il certificato di guarigione. 7. La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all’Assicuratore con certificato definitivo. Ove l’infortunato, autorizzato o non, riprende l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l’Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE (Massimo Ciaccolini) (Carlo Tavecchio)
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