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Potrai trovare tutte le informazioni riguardanti le attività e iniziative calcistiche rivolte ai  praticanti ed agli operatori nella provincia di Benevento
.  

Il Presidente
PROF. GIANNI VARRICCHIO
 
 

Le Carte Federali 2000 F. I. G. C.

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F. I. G. C  

Art. 23 Reclami 
Art. 38   Il tesseramento dei tecnici  
Art. 53 Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato
Art. 61 Adempimenti Preliminari alla gara.
Art. 62 Tutela dell'ordine pubblico in occasioni delle gare
Art. 64 Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara.
Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara.
Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco.
Art. 73 Comportamento dei calciatori in campo 
Art. 101  I trasferimenti temporanei dei calciatori
 

Reclami scritti

N.B. Queste notizie sono state tratte dalle Carte Federali Edizione 2000

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

 

In ragione dell’errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R., si trascrivono, di seguito, le “Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4 delle N.O.I.F. - Tenuta di giuoco dei calciatori:

 

1) I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

 

Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.

 

4) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica  

 

5) L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l’inibizione a partecipare alla gara. L’arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara  per i provvedimenti dell’Organo competente.

 

Si richiama l’attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall’infrazione a questa norma.

 

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l’utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall’arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

 

LE SOCIETÀ

Art. 14 Ambito di applicazione SU

1. Ai fini delle presenti norme organizzative e di ogni altra disposizione avente efficacia nell’ambito della F.I.G.C.,con il termine “società” si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l’attività sportiva del giuoco del calcio.

Art. 15 Affiliazione SU

1. Per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda,sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

a) atto costitutivo e statuto sociale;

b) elenco nominativo dei componenti l’organo o gli organi direttivi;

c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.

5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.

6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all’atto della iscrizione al Campionato,mediante versamento di apposita tassa.

7. All’atto dell’affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.

7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

8. L’inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall’art. 90 delle presenti norme.

Art. 16 Decadenza e revoca della affiliazione SU

1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.

2. Le società decadono dall’affiliazione alla F.I.G.C.:

a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l’attività ufficiale;

b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell’affiliazione e della tassa di partecipazione all’attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l’affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l’ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

3. La revoca dell’affiliazione di una società per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all’ordinamento sportivo:

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell’art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.

5. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione di fallimento. Gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell’esercizio della impresa della società fallita, decorrono dal termine della stagione sportiva nel corso della quale è dichiarato il fallimento, o da quella di data anteriore in cui il titolo sportivo viene attribuito ad altra società, ai sensi dell’articolo 52, comma 3.

7. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

Art.23 Reclami  di parte e ricorsi di Organi federali SU

1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, com-preso l’interesse in classifica.

4. Sono legittimati a proporre ricorso d’ufficio:

a) il Presidente Federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente Delegato al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;

b) la Procura Federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

5. Tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, agli Organi competenti, nei termini fissati, a mezzo di lettera raccomandata. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti. Copia dei motivi dei reclami o dei ricorsi deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, all’eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata al reclamo spedito all’organo di giustizia.

6. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

7. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

8. La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice Sportivo nella materia di cui all’art. 18, commi 2, 3, 4, di inviare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia dei motivi di reclamo, spedendone contestualmente copia, a mezzo raccomandata, anche al reclamante. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata alle controdeduzioni rimesse all’Organo di giustizia. Per i procedimenti di ultima istanza, nei quali la controparte ha diritto di avere copia dei documenti ufficiali (sempre che ne faccia richiesta telegrafica entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di reclamo), il termine per contro dedurre, fermo restando quello di tre giorni dal ricevimento della copia dei motivi, è ulteriormente prorogato fino a tre giorni dal ricevimento degli atti, quando tale ricevimento sia avvenuto successivamente a quello della copia dei motivi del reclamo.

9. I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla tassa prescritta. Nel caso di mancato invio della tassa, l’Organo cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito sul conto della società, nel caso in cui sia reclamante una società).

10. La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 9 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame. Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

11. I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell’ambito dei termini di prescrizione di cui all’art. 13.

12. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.

13. Il Presidente Federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di Giustizia ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.

14. Le parti hanno facoltà di non far seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia in merito proceduto. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo; per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori, e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali ed operanti nell’ambito federale.

15. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite. Vengono invece incamerate in ogni altro caso.

16. L’Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi, ponendole a carico della parte soccombente.

1. I ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare previsti dall’art. 18, commi 2 e 3, devono essere preannunciati telegraficamente o a mezzo telefax al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata. La ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo.

2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall’arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:

a) da parte del Giudice Sportivo d’ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;

b) dalla Commissione Disciplinare (o dal Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica) su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;

c) dalla Commissione Disciplinare a seguito di deferimento degli Organi federali;

d) dalla Commissione d’Appello Federale.

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali guardalinee di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare (od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica) nel termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono. Il deferimento, da parte degli Organi Direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del Campionato o del Torneo cui la gara si riferisce.

4. I ricorsi di 2° grado devono essere spediti alla Commissione Disciplinare (per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica al Giudice Sportivo di 2° Grado) entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare.

5. Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata. La ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque aventi titolo comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all’art. 13 del presente Codice.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al titolo quinto.SU

  Art. 37 Il tesseramento dei dirigenti

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fi ne le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Art. 38 TESSERAMENTO DEI TECNICI

SU

1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico.

2. I tecnici sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali.

3. I tecnici tesserati sono soggetti alla disciplina ed agli organi della giustizia sportiva ordinari per le infrazioni inerenti l’attività agonistica, salvo la speciale competenza prevista dal Regolamento del Settore Tecnico.

4. Il Consiglio Federale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di categoria previste dagli articoli 14, 20 e 22 dello Statuto e del grado della rispettiva rappresentatività ai fini statutari.  

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

2. Le Leghe professionistiche provvedono agli adempimenti relativi al visto d’esecutività degli eventuali contratti economici.

3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per la qual è richiesto, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali.

4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo diversa ipotesi prevista dall’accordo collettivo con l’Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcun’attività per più di una società.

5. I tecnici possono assumere impegni preliminari di tesseramento a favore di una società per la stagione sportiva successiva soltanto se hanno risolto ogni rapporto con la società per la qual è in corso un tesseramento oppure se è giunto a conclusione il Campionato da questa disputato. In ogni caso si applicano le disposizioni dell’accordo Collettivo o del Contratto-tipo.

6. Per quanto non previsto nelle presenti norme si applicano le disposizioni delle norme sull’ordinamento del Settore Tecnico.

Art. 39 Il tesseramento dei calciatori SU

1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l’attività sportiva, entro il 30 aprile d’ogni anno. I calciatori “giovani”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” possono essere tesserati anche successivamente a tale termine.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l’elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di trasmissione del plico postale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore “professionista”, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita a partire dal settimo giorno successivo alla data d’arrivo della documentazione o al suo deposito presso la Lega competente oppure da quella del visto d’esecutività rilasciato dalla stessa Lega a termini dell’art. 95, se emesso in data anteriore.

II visto d’esecutività fa retroagire gli effetti del tesseramento e del rapporto contrattuale col calciatore alla data d’arrivo della documentazione presso la Lega competente. Per le società disputanti i campionati di Serie C1 e C2 le variazioni di tesseramento potranno essere rese esecutive da parte della Lega non prima di cinque giorni lavorativi dal giorno di deposito qualora la pratica sia depositata completa e dal giorno di completamento della pratica stessa qualora la medesima sia integrata successivamente al deposito, sempre che sussistano le condizioni regolamentari ed economiche previste.

4. L’utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto d’esecutività è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.

5. Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre ché l’accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l’utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell’accordo di trasferimento.

  Art. 53 Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato SU

1. Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-2 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere

4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-2 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

5. La società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dalle Divisioni e dai Comitati, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

  Art. 55 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore SU

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.

3. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli artt. 18, 2° comma, lett. b); 23 e 26, 2° comma, del Codice di Giustizia Sportiva.

  Art. 60 Impraticabilità del terreno di giuoco SU

1. Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara.

2. L’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

3. L’arbitro può procedere all’accertamento prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, l’arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori delle due squadre.

4. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati possono rinviare d’ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

5. L’obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

  Art. 61 Adempimenti preliminari alla gara  

SU

1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del

2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra società.

4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall’arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente

6. Il possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni

  Art. 62 Tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare  

SU

1.      Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

3. Le società hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L’assenza o l’insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l’adozione di altre ade-guate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

  Art. 64 Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione od alla interruzione delle gare  

SU

1Durante la gara l’arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”.

2. È nei poteri dell’arbitro astenersi dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In alternativa, l’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, proforma, per fini cautelativi o di ordine pubblico.

3. È peraltro fatto obbligo all’arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni

1.      delle Leghe o dei Comitati competenti.

  Art. 65 Assistenza agli ufficiali di gara  

SU

1. Le società debbono curare che gli ufficiali di gara siano rispettati, impedendo ogni comportamento che possa lederne l’autorità ed il prestigio. Debbono inoltre proteggerli prima, durante e dopo la gara per consentire loro di svolgere la funzione in completa sicurezza.

2. Le società ospitanti - o considerate tali - sono tenute a mettere a disposizione degli ufficiali di gara un dirigente incaricato all’assistenza dei medesimi. Nelle gare della Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica tale incarico può essere conferito anche al dirigente designato come accompagnatore ufficiale. Il dirigente deve svolgere attività di assistenza agli ufficiali di gara anche dopo il termine della stessa e fino a quando i medesimi non abbiano lasciato il campo, salvo particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza.

3. La responsabilità di proteggere gli ufficiali di gara incombe principalmente alla società ospitante - o considerata

Alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata.

4. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.

Art. 66 Persone ammesse nel recinto di giuoco  

SU

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;

e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di giuoco

2) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

b) un medico sociale;

c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno

d) i calciatori di riserva.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna

squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L’arbitro esercita nei loro confronti

i poteri disciplinari a lui conferiti.

  Art. 67 Assenza dell’arbitro designato SU

1. Se all’ora ufficialmente fissata per l’inizio di una gara, l’arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Nel caso che l’assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall’ora fissata per l’inizio della gara, seguendo i seguenti inderogabili criteri:

- un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione

- un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione

- un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia a disposizione di un C.R.A.;

- un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo.

2. L’obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.

3. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell’arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all’arbitro a disposizione dell’organo tecnico superiore. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio.

4. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall’arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unitamente al rapporto, deve essere inoltrato dall’arbitro supplente alla Lega, al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara.

5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi

6. Spetta comunque all’arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall’arbitro supplente.

Art. 69 Requisizione dei campi di giuoco SU

Le società hanno l’obbligo di mettere a disposizione i propri campi per gare ed allenamenti di Squadre Nazionali e Rappresentative Federali.

2. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed i Comitati hanno facoltà di requisire, con indennizzo, i campi di cui dispongono le società loro affiliate, per la disputa di gare ufficiali, che per qualsiasi causa, non possono essere disputate sui campi designati.

3. Le Leghe, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati o le società nel cui interesse la requisizione viene disposta, debbono versare alla società che ha disponibilità del campo requisito un indennizzo pari al 10% dell’incasso, detratti gli oneri fiscali e quanto dalla stessa anticipato per spese di organizzazione

Art. 73 Comportamento dei calciatori in campo SU

1. Prima di iniziare la gara, le squadre devono salutare il pubblico. I Capitani devono salutare gli ufficiali di gara.

2. Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi, per qualsiasi motivo, ad avere meno di sette calciatori partecipanti al giuoco.

3. Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste. Il solo Capitano, che è responsabile della condotta dei calciatori della propria squadra, ha diritto di rivolgersi all’arbitro, a giuoco fermo od a fine gara, per esprimere, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, riserve o per avere chiarimenti.

4. È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell’adempimento

del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico

Art. 101 I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” SU

1. Il trasferimento temporaneo ha durata pari ad una sola stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive.

2. Il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società.

3. E’ ammesso il rinnovo tra società, per la stagione successiva, del trasferimento temporaneo dello stesso calciatore “giovane di serie”, salvo rifiuto da parte di quest’ultimo.

4. Le Leghe possono limitare il numero di calciatori che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti” o “giovani dilettanti” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l’importo convenuto;

c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di contro opzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l’importo convenuto.

7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti.

8. Nel corso della stessa stagione sportiva il calciatore “giovane di serie”, trasferito a titolo temporaneo, può essere ulteriormente trasferito allo stesso titolo e per una sola volta nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e contro opzione,

eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, il premio di valorizzazione inserito nell’originario accordo di trasferimento temporaneo viene considerato non apposto.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 110 Svincolo per inattività della società SU

1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono

3. Il ritiro o l’esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori.

4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d’autorità. Per ottenere lo svincolo essi devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche al Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato. Il Comitato, accertato il diritto dei calciatori, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all’art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente. Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.

6. I calciatori “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

7. Lo svincolo dei calciatori “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. I Comitati stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell’attività presso la società titolare del tesseramento. SU

  CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE TRASFERIMENTI DI SEDE FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

Le istanze, , con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo modello in carta autocopiante (disponibile presso il C.R. Campania e presso i Comitati Provinciali che ne fanno parte), debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 25 giugno p.v., per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza. Le istanze devono essere formalizzate con le modalità, di cui agli artt. 17, 18 e 20 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.).

E' finita l'era del vincolo a vita

di Carlo Tavecchio
Presidente LND

La Lega Nazionale Dilettanti ha elaborato, e già approvato in sede di Consiglio Direttivo, un programma che comporterà l'abolizione graduale del vincolo a tempo indeterminato. Ora la parola definitiva spetterà al Consiglio Federale della Figc, ma intanto il dado è tratto e la soluzione proposta prevede il mantenimento del vincolo sportivo attraverso un'articolazione anagrafica che eviterà un impatto troppo drastico e che, a partire dal 1° Luglio 2002, porterà all'innalzamento dell'obbligo contrattuale a 29 anni per poi giungere con cadenza biennale al tetto-limite fissato a 25 anni. In parole povere, accadrà questo: il termine del venticinquesimo anno di età fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento entrerà in vigore dal 1° Luglio 2004, mentre potranno godere di tale diritto i calciatori che nel corso delle Stagioni Sportive 2001/02 e 2002/03 abbiano compiuto rispettivamente il ventinovesimo ed il ventisettesimo anno di età.
Il quadro normativo è stato ridisegnato con l'Assocalciatori sulla base di un criterio valutativo che non poteva non tener conto del fatto che il vincolo a tempo indeterminato contrastava direttamente con la proclamata libertà dell'attività sportiva dilettantistica, nonché con presupposti giuridici che rendevano assurda tale situazione nel contesto costituzionale italiano ed europeo. Il cosiddetto "cartellino a vita" vietava, di fatto, il trasferimento di un calciatore non professionista senza il consenso della Società di appartenenza. Una situazione anomala, alla luce soprattutto di una fase storica in cui prevalgono la mobilità e la libera circolazione degli atleti all'interno dell'Unione Europea.
La questione, tra l'altro, si fondava su un paradosso giuridico, poiché la procedura del vincolo a vita non è mai stata applicata a coloro che svolgevano e svolgono attività professionistica, in quanto ritenuto un impedimento concreto alla mobilità lavorativa. I benefici ed i cambiamenti successivi alla sentenza Bosman, in questo senso, sono stati ritenuti adattabili esclusivamente alla categoria degli sportivi professionisti, cioè a quel manipolo privilegiato di "lavoratori" dello sport, soggetti alle disposizioni della Legge 91 del 1981. Solo per questa categoria, pertanto, esisteva la possibilità di preferire una strada professionale invece di un'altra, nonché di scegliere la collocazione più consona anche sotto il profilo economico. Nonostante la sentenza Bosman, però, il problema si era continuato a porre per milioni di praticanti dilettanti - tra cui il nostro esercito di calciatori -, raggiungendo in alcuni casi un livello di irritazione insostenibile, spesso sfociato in iniziative giudiziarie da parte dei calciatori per ottenere la libertà dall'attività sportiva, in interventi della Magistratura Penale ed in procedimenti urgenti di fronte ai Giudici Civili per ottenere decreti di scioglimento dal vincolo. I motivi sono scontati: i contrasti normativi individuati dalla Legge 91 e dall'art. 24 del Codice Civile (quest'ultimo garantisce espressamente il diritto di recesso del contratto associativo), i contrasti con l'ordine pubblico (cioè i principi informatori della Legislazione Statale) e, più in generale, nel rapporto sport - norme costituzionali. Ma soprattutto c'è il fatto che la pratica sportiva dilettantistica rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costituzione) e costituisce una fase irrinunciabile di aggregazione sociale, con un obiettivo chiaramente rivolto allo svolgimento dell'attività sportiva con spirito di divertimento, nei modi e nei tempi preferiti da ognuno, senza subordinazione. Ovvio che, invece, l'adesione al vincolo indeterminato abbia comportato automaticamente l'accettazione alle norme della Figc favorendo certamente le Società in misura maggiore. Nella più parte dei casi, la condotta delle Società nella gestione delle trattative è stata ineccepibile, ma abbiamo dovuto purtroppo riscontrare alcune situazioni, fortunatamente isolate, in cui i metodi operativi non hanno seguito la direzione della legalità: ci siamo allora ritrovati a fare i conti con conflitti di interesse nell'ambito sportivo (soprattutto a livello regionale) e, peggio ancora, con dirigenti di Società dilettantistiche denunciati per estorsione alle Autorità Giudiziarie a causa di svincoli anticipati in sfavore di malcapitati atleti di turno. Mi auguro di aver reso a pieno la portata della svolta storica che andrà a ripercuotersi positivamente sull'attività dilettantistica, nonché il valore e l'importanza del traguardo raggiunto, che di fatto è risultato come l'unico obiettivo giuridicamente compatibile con la Costituzione, con il Codice Civile e con l'art. 1 della Legge n. 91/81.
La Lega Nazionale Dilettanti si è battuta con determinazione e coraggio per gestire e non subire il problema del vincolo a vita ed attendiamo ora dalla Federazione la "ratifica" di una riforma capace di tutelare la libertà sportiva dei calciatori e mettere al riparo i Dirigenti di Società e le famiglie degli atleti da sgradevoli e spesso pesanti conseguenze di ordine civile e penale.

Roma, 3 giugno 2002

                                                                                                    

CIRCOLARE N. 44

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER CALCIATORI CON VINCOLO PLURIENNALE O ANNUALE L.N.D., ALLENATORI E TECNICI – LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI – POLIZZA INFORTUNI N. 997/44064, POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI N. 997/44065, POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA N. 997/44066, POLIZZA TUTELA SANITARIA N. 997/44067

            Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 20 marzo 2002, accogliendo le istanze avanzate dalle Società associate alla Lega stessa, ha deliberato l’estensione delle garanzie assicurative di base riconosciute  dalla Levante Norditalia Assicurazioni per i tesserati con le Società della L.N.D., integrando la rinnovata convenzione con l’indennità forfetaria per l’applicazione di apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile.

            Si specifica, al riguardo, che tale copertura integrativa rispetto alla polizza in vigore fino al 30 giugno 2002, non è riconosciuta ai calciatori partecipanti all’attività Ricreativa ed Amatoriale.

Si evidenziano, di seguito, le prestazioni – con relativi massimali – che saranno oggetto della copertura assicurativa in vigore dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004, unitamente alle procedure di denuncia degli infortuni, precisando che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità è pari a Euro 20,09 (38.900 lire):

POLIZZA INFORTUNI N. 997/44064

1                    Morte                                                                               Euro 77.468,546  (150.000.000 lire)                                                                                         

2            Invalidità Permanente                                                             Euro 77.468,546  (150.000.000 lire)

- Franchigia  5%

- azzeramento franchigia per I.P. superiore al 25%    

- in presenza di I.P. accertata pari o superiore al  70% viene corrisposto il 100% della  somma assicurata.

 

3.       Rimborso spese di cure ospedaliere                                                      Euro 7.746,86 (15.000.000 lire)

- Scoperto 20% con un minino di Euro 154,94 per   sinistro.

 

4.       Rimborso spese di cura “Grandi Interventi”                                     Euro 15.493,71 (30.000.000 lire)

- Scoperto 20% con un minimo di Euro 154,94 per sinistro.                       

 

5.       Spese di cura pre-post intervento chirurgico, spese                           Euro 1.549,38 (3.000.000 lire)

Fisioterapiche                                                                          

- Franchigia fissa di Euro 103,30 per evento

- Vengono riconosciute le spese relative a cicli di trattamenti fisioterapici con un massimo di Euro  

  258,23  per sinistro e con franchigia fissa di  Euro 103,30   

- Le spese relative alla garanzia vengono riconosciute anche  se non effettuate durante il  ricovero.

 

6.             Rimborso prestazioni specialistiche                                                     Euro 516,46 (1.000.000 lire

-         TAC

-         Risonanza Magnetica

-         Radiografie

-         Ecografie

-         Tutori ortopedici

-         Artroscopia disgnostica

 

Indipendentemente dal rimborso delle spese di cura in caso di ricovero e a quelle pre e post intervento chirurgico

 

-         franchigia fissa ed assoluta di  Euro 103,30 per sinistro

 

7.             Indennità giornaliera in caso di ricovero

 

-         dal 3° al 14° giorno                                                                       Euro 51,65   (100.000 lire)

-         dal 15° al 90° giorno                                                                     Euro 103,30 (200.000 lire)

 

8.             Rimborso spese per cura dentarie e/o protesi dentarie                                  Euro 5.164,57 (10.000.000ire)                                                                                                            max risarcimento

(Franchigia fissa di  Euro 103,30)                                                              Euro 413,17 (800.000 lire) max  

                                                                                                             per dente

 

 

9.      Indennità forfetaria applicazione apparecchio gessato e/o immobilizzante e inamovibile

Euro 154,94 (300.000 lire) elevabile a Euro 258,23 (500.000 lire) per esigenze post intervento chirurgico

 

-         solo in seguito a fratture

-         non è operante a favore dei  calciatori partecipanti all’attività Ricreativa ed Amatoriale

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E DIPENDENTI  N. 997/44065

1.      Responsabilità civile verso terzi – franchigia fissa per danni e cose Euro 774,68 per sinistro                        

      Euro 5.164.568,99 (10.000.000.000 lire) per sinistro, per persona deceduta o che abbia subito lesioni personale, o  per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.

 

2.      Responsabilità civile verso prestatori d’opera

 

Euro 5.164.568,99 (10.000.000.000 lire) per sinistro, con il limite di 516.4.56,90 (1.000.000.000 lire) per ogni persona deceduta  o che abbia subito lesioni personali.

 

3.      Responsabilità civile personale del calciatore Euro 25.822,84 (50.000.000 lire) per sinistro

 

 

 

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA  N. 997/44066

 

 

1.   Tutela Giudiziaria Euro 15.493,71 (30.000.000 lire) per assicurato e per sinistro, senza limite per anno assicurativo

 

 

POLIZZA TUTELA SANITARIA  N. 997/44067

 

 

- Trasporto in ambulanza a carico dell’ Assicurazione

- Invio di un medico a carico dell’Assicurazione fino max E 258,22

- Sorveglianza decorso clinico a carico dell’ Assicurazione

- Trasferimento sanitario a carico dell’ Assicurazione fino  max E 258,22

- Rientro al domicilio a seguito dimissione a carico dell’ Assicurazione fino max E 258,22

   ospedaliera                                                             

- Assistenza infermieristica a carico dell’Assicurazione fino  max E 258,22

                                                                                    per evento

- Grandi interventi solo consulenza sulle strutture sanitarie    italiane/europee più idonee – provvedendo alla sola organizzazione del viaggio

 

 

PREMIO  PRO-CAPITE A STAGIONE SPORTIVA EURO 20,09 (38.900 lire)

MODALITA’ DI DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

1.             In caso di infortunio, la denuncia dovrà essere trasmessa all’Assicuratore dall’infortunato (o dai suoi aventi causa) servendosi dell’apposito Numero Verde 800903407 che fa capo all’Ufficio Gestione L.N.D. della Levante Norditalia Assicurazioni, o inviata tramite lettera raccomandata all’indirizzo Inter Partner Assistenza Servizi S.P.A., via Antonio Salandra, 18 – 00187 Roma, o via fax al numero 06/4817974, presso la struttura centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto.

2.       La denuncia deve essere inviata all’Assicuratore entro 30 giorni dall’infortunio e deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e circostanza che lo hanno determinato

3.       Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro quindici  giorni dal fatto.

 

4.       La denuncia, firmata dall’Assicurato o dai suoi aventi causa, deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva.

5.             L’infortunato è tenuto a far pervenire all’Assicuratore un dettagliato certificato medico sulle lesioni; in seguito l’infortunato ha l’obbligo di comunicare all’Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso.

L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.

 

 

6.             Entro trenta giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato dovrà presentare all’Assicuratore il certificato di guarigione.

7.       La validità dell’assicurazione è sospesa dalla data dell’infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, come sopra documentato, segnalata all’Assicuratore con certificato definitivo. Ove l’infortunato, autorizzato o non, riprende l’attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, l’Assicuratore non riconoscerà eventuali altri infortuni nei quali possa incorrere in tale periodo, né l’eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

 

            Cordiali saluti.

            IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                       IL PRESIDENTE

                 (Massimo Ciaccolini)                                                                                                                  (Carlo Tavecchio)

 

 

 

 

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Data e Ora ultima modifica  26/04/2003 07.12.45 figc.bn@libero.it