Questa
lettera è stata sottoscritta da 11 cittadini di Abano Terme.
A seguito di questa iniziativa alcuni di questi cittadini hanno
dato vita all'Associazione Liberi.
All'Assessore
all'Urbanistica della Regione Veneto Dott. Antonio Padoin
Al Dirigente della Segreteria della Seconda Commissione Consiliare
regionale Dr.ssa Paola Pantaleoni
Al Presidente della Seconda Commissione Consiliare regionale On.Raffaele
Bazzoni
Al Vicepresidente della Seconda Commissione Consiliare regionale
On. Franco Frigo
Al Segretario della Seconda Commissione Consiliare regionale Dott.
Onorio De Boni
Ai Sig.ri Componenti della Seconda Commissione Consiliare regionale
Al Segretario della Segreteria Regionale Territorio Arch. Paolo
Lombroso
Al Dirigente della Direzione Urbanistica Arch. Vincenzo Fabris
Al Dirigente della Direzione Affari Legali della Regione Veneto
Dott. Romano Morra
E p.c. al Sig. Sindaco del Comune di Abano Terme
E p.c. ai Sig.ri Consiglieri del Comune di Abano Terme
LORO SEDI
Abano
Terme, 15 maggio 2002
OGGETTO:
Contributo per il miglioramento della Variante al P.R.G. del Comune
di Abano Terme, Provincia di Padova.
I
sottoscritti cittadini si rivolgono direttamente alla Regione Veneto
per segnalare scorrettezze tecnico - progettuali riscontrabili nella
Variante al P.R.G. di Abano Terme, trasmessa in data 08.04.2002
agli uffici regionali dopo le controdeduzioni formulate dal Consiglio
Comunale che non hanno recepito le proposte migliorative avanzate
da alcune osservazioni.
Si ritiene necessario ritornare sugli argomenti trattati in quanto
il mantenimento delle scorrettezze accertate può, per effetto
dell'eccessiva flessibilità accordata alla strumentazione
attuativa, stravolgere una delle più qualificanti previsioni
del P.R.G. vigente: il sistema dei parchi previsti (ci si riferisce
alle aree verdi destinate a parco di interesse urbano individuate
nelle schede e nei grafici in scala 1:2000 del P.R.G. vigente).
Infatti la Variante, nell'estendere le zone territoriali omogenee
C2 (vedi Tavole in scala 1:5000) anche alla maggior parte delle
aree destinate a "parco", può produrre effetti
dirompenti, andando ben al di là dei contenuti dichiarati
di mera "Variante Tecnica per l'adeguamento della base cartografica
a mezzo di strumenti informatici".
Si tratta di aree che, per dimensioni e distribuzione organica nel
territorio urbano, svolgono le funzioni di "interesse generale"
proprie delle zone territoriali omogenee "F" del D.M.
1444/1968, per cui non possono essere, come indicato dalla Variante,
qualificate come "verde di uso pubblico", quindi al servizio
prevalente degli insediamenti esistenti e previsti nelle zone omogenee
C2.
Gli effetti negativi di cui si parla derivano dal fatto che gli
strumenti urbanistici attuativi possono, in base all'Art. 3 delle
N.T.A., modificare il principio insediativo disegnato nelle tavole
del P.R.G. e nelle schede organizzative dei singoli ambiti di intervento,
ed anche utilizzare la superficie destinata ad usi pubblici, e tra
questi il "verde", per realizzare la viabilità
interna e per i parcheggi.
Visto che, in base a detto Art. 3, l'ubicazione del "verde"
non è prescrittiva, è evidente il rischio che in sede
attuativa, operando nelle diverse Zone C2, le singole aree a parco
indicate nelle schede e nelle tavole al 1:2000, possono assumere
una diversa organizzazione e distribuzione rispetto all'intorno
ed essere anche "frazionate" e "diluite" tra
gli edifici.
In sostanza, l'estensione delle "zone omogenee C2", insieme
alle possibilità di modifica offerte dall'Art. 3 N.T.A.,
porta a snaturare il P.R.G., sacrificando e frazionando il sistema
del verde urbano previsto dal P.R.G. vigente, con perdita di funzionalità
urbanistica ed efficacia ecologico - ambientale.
Questo esito negativo deve e può essere evitato introducendo
nelle N.T.A., nelle schede e nelle tavole del P.R.G.:il vincolo
di ubicazione, consistenza ed unitarietà delle aree appartenenti
al sistema dei parchi, considerandole come Zone Territoriali Omogenee
"F" e non come Zone Territoriali Omogenee "C2";
la specificazione che gli strumenti urbanistici attuativi possono
solo precisare la configurazione delle aree verdi indicate nelle
planimetrie del P.R.G., rispettando i principi informativi del piano
stesso riguardanti soprattutto le funzioni e le connessioni del
verde con l'intorno edificato e con gli altri spazi e attrezzature
pubbliche esistenti e previste;
la specificazione che "deve essere in ogni caso rispettata
la prescrizione dell'Art. 11 della L.R. 61/85" in ordine ai
limiti della progettazione esecutiva delle opere.
L'Art. 11 della L.R. 61/85, rubricato "Strumenti urbanistici
attuativi" al comma II così recita:
"2. Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici
attuativi possono prevedere modificazione del proprio perimetro
con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti
alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche
previste in sede di strumento urbanistico generale, purché
nel rispetto della capacità insediativi teorica dello stesso
e senza riduzione delle superfici per servizi".
In conclusione:l'estensione della zona C2 (vedi Tavole nn. 17 e
18 del P.R.G. in scala 1:5000) su aree destinate a parco (vedi Tavole
in scala 1:2000), previste dalla Variante adottata, rende irriconoscibili
le funzioni, l'ubicazione e la consistenza delle singole componenti
di parco;
l'eccessiva "flessibilità" accordata dall'Art.
3 N.T.A. alle previsioni di P.R.G. soggette a strumenti attuativi,
consente di disperdere il verde in aree frazionate, più funzionali
alle nuove edificazioni delle Zone C2 che al contesto più
ampio dell'organismo urbano.
La combinazione dei due effetti negativi determina conseguenze,
forse non volute o non valutate, ma certamente non accettabili,
ossia il progressivo annullamento del sistema dei parchi previsti
dal P.R.G. in vigore, con perdita di una delle previsioni urbanistiche
più qualificanti per la città e per il sistema "turistico
- termale".
I rilievi di cui sopra derivano anche dalla normativa oggi in vigore
(Art.3 delle N.T.A.) la cui applicazione - come si è detto
- può determinare pesanti alterazioni delle scelte progettuali
(modifica del principio insediativo, viabilità di lottizzazione
all'interno delle aree verdi, ecc.) e, di conseguenza, incoerenza
urbanistica ed incertezze operative che si ritiene doveroso segnalare.
Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.
NOTE
TECNICHE
Le Tavole 2.5 nn. progressivi 17 e 18 della Variante
adottata, che indicano le Z.T.O. ai sensi del D.M. 1444 del 02/04/1968,
non rappresentano i contenuti propri di P.R.G., ma utilizzano le
grafie e le lettere identificative che la "Grafia e Simbologia
Regionale Unificata" ha indicato per la Zonizzazione, ovvero,
per la Tavola 13.1 di progetto del P.R.G. in scala 1:5000.
Ciò determina confusione e incertezza sui contenuti progettuali
di piano, in quanto per il D.M. 1444/1968 le Z.T.O. sono solo i
riferimenti per dimensionare i servizi, per la L.R. 61/85 e per
le Grafie Regionali sono invece ambiti di progettazione del P.R.G..
Manca tra l'altro sia una normativa per la disciplina di dette indicazioni
sia una chiara indicazione delle destinazioni d'uso.
Il nome delle Z.T.O. è lo stesso ma i contenuti assegnati
dalle due leggi sono diversi.
E' necessario, a nostro avviso, chiarire che dette tavole grafiche
non costituiscono il progetto di P.R.G..
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