associazione liberi

 

VARIANTE AL P.R.G.
Il contributo di 11 cittadini
La risposta del Sindaco
La replica di Liberi
 

 

Questa lettera è stata sottoscritta da 11 cittadini di Abano Terme.
A seguito di questa iniziativa alcuni di questi cittadini hanno dato vita all'Associazione Liberi.

All'Assessore all'Urbanistica della Regione Veneto Dott. Antonio Padoin
Al Dirigente della Segreteria della Seconda Commissione Consiliare regionale Dr.ssa Paola Pantaleoni
Al Presidente della Seconda Commissione Consiliare regionale On.Raffaele Bazzoni
Al Vicepresidente della Seconda Commissione Consiliare regionale On. Franco Frigo
Al Segretario della Seconda Commissione Consiliare regionale Dott. Onorio De Boni
Ai Sig.ri Componenti della Seconda Commissione Consiliare regionale
Al Segretario della Segreteria Regionale Territorio Arch. Paolo Lombroso
Al Dirigente della Direzione Urbanistica Arch. Vincenzo Fabris
Al Dirigente della Direzione Affari Legali della Regione Veneto Dott. Romano Morra
E p.c. al Sig. Sindaco del Comune di Abano Terme
E p.c. ai Sig.ri Consiglieri del Comune di Abano Terme
LORO SEDI

Abano Terme, 15 maggio 2002

OGGETTO: Contributo per il miglioramento della Variante al P.R.G. del Comune di Abano Terme, Provincia di Padova.

I sottoscritti cittadini si rivolgono direttamente alla Regione Veneto per segnalare scorrettezze tecnico - progettuali riscontrabili nella Variante al P.R.G. di Abano Terme, trasmessa in data 08.04.2002 agli uffici regionali dopo le controdeduzioni formulate dal Consiglio Comunale che non hanno recepito le proposte migliorative avanzate da alcune osservazioni.

Si ritiene necessario ritornare sugli argomenti trattati in quanto il mantenimento delle scorrettezze accertate può, per effetto dell'eccessiva flessibilità accordata alla strumentazione attuativa, stravolgere una delle più qualificanti previsioni del P.R.G. vigente: il sistema dei parchi previsti (ci si riferisce alle aree verdi destinate a parco di interesse urbano individuate nelle schede e nei grafici in scala 1:2000 del P.R.G. vigente).

Infatti la Variante, nell'estendere le zone territoriali omogenee C2 (vedi Tavole in scala 1:5000) anche alla maggior parte delle aree destinate a "parco", può produrre effetti dirompenti, andando ben al di là dei contenuti dichiarati di mera "Variante Tecnica per l'adeguamento della base cartografica a mezzo di strumenti informatici".

Si tratta di aree che, per dimensioni e distribuzione organica nel territorio urbano, svolgono le funzioni di "interesse generale" proprie delle zone territoriali omogenee "F" del D.M. 1444/1968, per cui non possono essere, come indicato dalla Variante, qualificate come "verde di uso pubblico", quindi al servizio prevalente degli insediamenti esistenti e previsti nelle zone omogenee C2.

Gli effetti negativi di cui si parla derivano dal fatto che gli strumenti urbanistici attuativi possono, in base all'Art. 3 delle N.T.A., modificare il principio insediativo disegnato nelle tavole del P.R.G. e nelle schede organizzative dei singoli ambiti di intervento, ed anche utilizzare la superficie destinata ad usi pubblici, e tra questi il "verde", per realizzare la viabilità interna e per i parcheggi.

Visto che, in base a detto Art. 3, l'ubicazione del "verde" non è prescrittiva, è evidente il rischio che in sede attuativa, operando nelle diverse Zone C2, le singole aree a parco indicate nelle schede e nelle tavole al 1:2000, possono assumere una diversa organizzazione e distribuzione rispetto all'intorno ed essere anche "frazionate" e "diluite" tra gli edifici.

In sostanza, l'estensione delle "zone omogenee C2", insieme alle possibilità di modifica offerte dall'Art. 3 N.T.A., porta a snaturare il P.R.G., sacrificando e frazionando il sistema del verde urbano previsto dal P.R.G. vigente, con perdita di funzionalità urbanistica ed efficacia ecologico - ambientale.

Questo esito negativo deve e può essere evitato introducendo nelle N.T.A., nelle schede e nelle tavole del P.R.G.:il vincolo di ubicazione, consistenza ed unitarietà delle aree appartenenti al sistema dei parchi, considerandole come Zone Territoriali Omogenee "F" e non come Zone Territoriali Omogenee "C2";
la specificazione che gli strumenti urbanistici attuativi possono solo precisare la configurazione delle aree verdi indicate nelle planimetrie del P.R.G., rispettando i principi informativi del piano stesso riguardanti soprattutto le funzioni e le connessioni del verde con l'intorno edificato e con gli altri spazi e attrezzature pubbliche esistenti e previste;
la specificazione che "deve essere in ogni caso rispettata la prescrizione dell'Art. 11 della L.R. 61/85" in ordine ai limiti della progettazione esecutiva delle opere.

L'Art. 11 della L.R. 61/85, rubricato "Strumenti urbanistici attuativi" al comma II così recita:
"2. Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativi teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi".

In conclusione:l'estensione della zona C2 (vedi Tavole nn. 17 e 18 del P.R.G. in scala 1:5000) su aree destinate a parco (vedi Tavole in scala 1:2000), previste dalla Variante adottata, rende irriconoscibili le funzioni, l'ubicazione e la consistenza delle singole componenti di parco;
l'eccessiva "flessibilità" accordata dall'Art. 3 N.T.A. alle previsioni di P.R.G. soggette a strumenti attuativi, consente di disperdere il verde in aree frazionate, più funzionali alle nuove edificazioni delle Zone C2 che al contesto più ampio dell'organismo urbano.


La combinazione dei due effetti negativi determina conseguenze, forse non volute o non valutate, ma certamente non accettabili, ossia il progressivo annullamento del sistema dei parchi previsti dal P.R.G. in vigore, con perdita di una delle previsioni urbanistiche più qualificanti per la città e per il sistema "turistico - termale".


I rilievi di cui sopra derivano anche dalla normativa oggi in vigore (Art.3 delle N.T.A.) la cui applicazione - come si è detto - può determinare pesanti alterazioni delle scelte progettuali (modifica del principio insediativo, viabilità di lottizzazione all'interno delle aree verdi, ecc.) e, di conseguenza, incoerenza urbanistica ed incertezze operative che si ritiene doveroso segnalare.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

NOTE TECNICHE
Le Tavole 2.5 nn. progressivi 17 e 18 della Variante adottata, che indicano le Z.T.O. ai sensi del D.M. 1444 del 02/04/1968, non rappresentano i contenuti propri di P.R.G., ma utilizzano le grafie e le lettere identificative che la "Grafia e Simbologia Regionale Unificata" ha indicato per la Zonizzazione, ovvero, per la Tavola 13.1 di progetto del P.R.G. in scala 1:5000.
Ciò determina confusione e incertezza sui contenuti progettuali di piano, in quanto per il D.M. 1444/1968 le Z.T.O. sono solo i riferimenti per dimensionare i servizi, per la L.R. 61/85 e per le Grafie Regionali sono invece ambiti di progettazione del P.R.G.. Manca tra l'altro sia una normativa per la disciplina di dette indicazioni sia una chiara indicazione delle destinazioni d'uso.
Il nome delle Z.T.O. è lo stesso ma i contenuti assegnati dalle due leggi sono diversi.
E' necessario, a nostro avviso, chiarire che dette tavole grafiche non costituiscono il progetto di P.R.G..


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