Gazzetta Ufficiale N. 213 del 11 Settembre 2002
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2002
Interventi straordinari ed urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso
di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale.
(Ordinanza n. 3242).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,n. 398;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo
2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di
emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare un eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Considerato che occorre con ogni urgenza ovviare a difficoltà di natura
prettamente operativa della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato;
Ravvisata la necessità, quindi, di porre in atto misure idonee per affrontare
la situazione di emergenza conseguente alla costante affluenza di cittadini
stranieri irregolari in Italia, rispetto a cui appare strumentale anche la
definizione di apposite procedure volte a conseguire il risultato
dell'emersione del lavoro irregolare;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;
Acquisita l'intesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1.
Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, avvalendosi degli uffici dipartimentali, promuove e coordina le
attività dei prefetti e degli altri soggetti pubblici e privati volte a
fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al continuo e massiccio
afflusso di cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il predetto Dipartimento si
avvale dalle competenti strutture delle Prefetture - Uffici territoriali del
Governo.
Art. 2.
1. Al fine di accelerare le procedure connesse alla
valutazione delle istanze di asilo degli stranieri giunti irregolarmente in
Italia, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136,
può effettuare le audizioni anche in ambito locale.
2. La Commissione centrale può operare, per il periodo di emergenza con la
maggioranza dei componenti.
Art. 3.
1. Per far fronte ad una più efficace gestione dei
compiti connessi alla procedura di emersione del lavoro irregolare, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare,
tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo di
trecento unità, prestatori di lavoro temporaneo per l'espletamento delle
operazioni direttamente connesse alla predetta procedura.
2. Al fine di accelerare il procedimento per la selezione della società di cui
al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a
ricorrere a trattativa privata ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65.
3. Al fine dell'assunzione delle iniziative contrattuali di cui al presente
articolo e' autorizzata la deroga all'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio
2002, n. 145.
Art. 4.
1. Alle spese relative all'attuazione all'art. 3 della
presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 1.948.317,00, si provvede a
carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3. dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno
finanziario 2002.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il Presidente: Berlusconi