STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PIOMBINESI (AFP)

TITOLO I

Art. 1 ( Denominazione – sede )

E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Legge 7 dicembre 2000, n. 383,
l’Associazione di promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE FAMIGLIE
PIOMBINESI” con sede presso il Centro Diurno per Anziani, P.zza C.Ezio Gaspari, di
Piombino Dese (PD).
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità
sociale.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in
forma indiretta.

Art. 2 ( Scopi e Finalità dell’Associazione )

L’Associazione riconosce che la “famiglia è cellula base” del tessuto sociale e per questo si
propone di promuovere in tutti gli ambiti d’azione dell’Associazione la centralità della
famiglia promovendo esperienze di partecipazione, di solidarietà e pluralismo, per favorire
l’integrazione delle famiglie nel campo dell’educazione, dell’istruzione, della formazione,
della tutela e valorizzazione della famiglia.
A tal fine attiverà servizi rivolti alle famiglie per il loro sostegno, accoglienza, informazione,
formazione, ascolto, incontro e reciproco aiuto, in conformità con le istituzioni locali.
Le finalità che si propone l’Associazione sono in particolare:
a) Attività di carattere ricreativo: gestione dei centri sociali e ricreativi per favorire l’incontro
tra le famiglie attuando iniziative di tipo ricreativo, di animazione, gestionale, e per lo svago
e il tempo libero;
b) Attività informativa: costante opera di formazione ed aggiornamento dei soci al fine di
adeguare ed uniformare le prestazioni alle reali necessità dei destinatari; sviluppare la ricerca
al fine di identificare bisogni e le aree a rischio e i modelli di attività di servizio più consoni
alle esigenze delle persone bisognose;
c) Attività a carattere culturale: trattazione di tematiche sociali, economiche e di altro tipo,
incontri rivolti ai giovani e a tutta la popolazione; organizzare spettacoli, visite guidate, gite
ed altro; sviluppare la ricerca per il recupero e la riproposta delle tradizioni.
L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse ed affini a quelle sopra elencate
nonché utili alla realizzazione degli scopi sociali, in quanto integrative della stessa, come
pure istituire un fondo a copertura e sostegno delle attività e programmi dell’Associazione.
L’Associazione potrà partecipare o collaborare ad iniziative rivolte alla promozione culturale
della famiglia, promosse a livello locale, provinciale, regionale e nazionale da Enti od
Organizzazioni conformi alle finalità dell’Associazione stessa.
L’Associazione potrà aderire, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale ad Enti od
Organizzazioni le cui finalità siano conformi allo Statuto, partecipando eventualmente ai
relativi organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e
quello del volontariato. La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 3 ( Soci )

Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e
accettano il presente statuto.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il
diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie
complete generalità impegnandosi ad osservare il presente statuto, le disposizioni del
Consiglio Direttivo e a versare la quota associativa.
Nei limiti fissati dalla legge, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori che svolgono attività
tecnica ed amministrativa necessaria per il buon funzionamento dell’Associazione e per
qualificare l’attività da essa svolta.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un
apposito registro, sempre disponibile per consultazione da parte di soci.

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per
le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo
personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle
disponibilità personali.

Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni dell’interessato.

TITOLO III

Art. 6 (Organi sociali)

1. Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci
mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente l’ordine del giorno dei lavori;
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il
Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 (Assemblea)

L’assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei
soci;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo
esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 (Validità Assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e
rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le
persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3
dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne
devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Art. 10 (Verbalizzazione))

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto
dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 oppure 7 componenti che durano in carica tre
anni, eletti dall’Assemblea tra i propri soci appartenenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il
rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della
collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso,
composte da soci e/o non soci.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al
numero dei presenti.

Art. 12 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, per la sua funzione rimane in
carica un triennio, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei
soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 12 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o
per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell’interesse
dell’Associazione. Ogni delega di carattere permanente deve risultare dai verbali del
Consiglio Direttivo. E’ eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica un triennio e comunque
fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di
dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il consiglio stesso
provvede a sostituire il Vice Presidente.

Art. 12 (Il Segretario)

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione: cura il disbrigo degli affari ordinari; redige i
verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; tiene l’archivio e la
corrispondenza; provvede al tesseramento dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco;
cura l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e la contabilità generale; d’accordo con il
Cassiere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo; svolge ogni altro
compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive
per lo svolgimento dei suoi compiti. E’ eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un
triennio. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo,
il consiglio stesso provvede a sostituire il Segretario.

Art. 12 (Cassiere Economo)

Il Cassiere economo ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti
curando gli interessi dell’Associazione. Di tutto deve tenere un’accurata registrazione,
ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali. E’ eletto dal Consiglio Direttivo e
dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal
Consiglio Direttivo, il consiglio stesso provvede a sostituire il Cassiere.

TITOLO IV

Art. 16 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.

Art. 17 (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo
gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute
relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata
per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato
dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,
depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 18 (Rendiconto economico-finanziario)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le
modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a
finalità di utilità sociale.

Art. 19 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un
arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito,
dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti
contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del
Tribunale competente per la sede dell’Associazione.

Art. 20 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Associazione Famiglie Piombinesi - C.f. 92214040286 AFP