LEGGE 18 aprile 1962, n. 230
(Aggiornato alla G.U. del 12/01/2000, n. 8)
ABROGATA DAL D.L.VO 361/2001

                               Art. 1.
  Il  contratto  di  lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le
eccezioni appresso indicate.
  E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
    a)  quando  ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività
lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima (1);
    b)  quando  l'assunzione  abbia  luogo  per sostituire lavoratori
assenti  e  per  i  quali  sussiste il diritto alla conservazione del
posto,  sempreché  nel  contratto di lavoro a termine sia indicato il
nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
    c)  quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera
o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario od occasionale;
    d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze
diverse,  per  specializzazioni,  da  quelle  normalmente impiegate e
limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non
vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
    e)  nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli
ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi (2);
    f)  quando  l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto
aereo  o  da  aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo
per  lo  svolgimento  dei  servizi  operativi  di terra e di volo, di
assistenza  a  bordo  ai  passeggeri  e merci, per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno,
e  di  quattro  mesi  per  periodi  diversamente distribuiti, e nella
percentuale  non  superiore  al  15 per cento dell'organico aziendale
che,  al  10  gennaio  dell'anno  a cui le assunzioni si riferiscono,
risulti  complessivamente  adibito  ai  servizi sopra indicati. Negli
aeroporti  minori  detta  percentuale  può  essere aumentata da parte
delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione
dell'ispettorato del lavoro (3), su istanza documentata delle aziende
stesse.  In  ogni  caso,  le  organizzazioni sindacali provinciali di
categoria  ricevono  comunicazione  delle  richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui alla presente lettera (4).
  L'opposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto
scritto.
  Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro
al lavoratore.
  La  scrittura  non  è  tuttavia  necessaria  quando  la  durata del
rapporto  di  lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici
giorni lavorativi.
  L'elenco  delle  attività  di cui al secondo comma, lettera a), del
presente  articolo  sarà determinato con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  entro  un  anno  dalla  pubblicazione della presente legge.
L'elenco  suddetto  potrà  essere  successivamente  modificato con le
medesime  procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento,
per  la  determinazione  di  dette  attività  si  applica  il decreto
ministeriale  11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni
che  si  compiono  annualmente  in  periodi di durata inferiore a sei
mesi.
                                Art. 2.
  Il  termine  del  contratto  a tempo determinato può essere, con il
consenso  del  lavoratore,  eccezionalmente prorogato, non più di una
volta  e  per  un  tempo  non  superiore  alla  durata  del contratto
iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed
imprevedibili  e  si riferisca alla stessa attività lavorativa per la
quale  il  contratto  è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi
del secondo comma dell'articolo precedente.
  Se  il  rapporto  di  lavoro  continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro
è  tenuto  a  corrispondere  al  lavoratore  una  maggiorazione della
retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20
per  cento  fino  al  decimo  giorno  successivo, al 40 per cento per
ciascun  giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
ventesimo  giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi
ovvero  oltre  il  trentesimo  negli  altri  casi,  il  contratto  si
considera  a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora  il  lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di
dieci  giorni  ovvero  venti  giorni  dalla  data  di  scadenza di un
contratto  di  durata,  rispettivamente, inferiore o superiore ai sei
mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando
si  tratti  di  due  assunzioni  successive a termine, il rapporto di
lavoro  si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto (5).
                                Art. 3.
  L'onere   della   prova   relativa  all'obiettiva  esistenza  delle
condizioni  che  giustificano  sia  l'apposizione  di  un  termine al
contratto  di  lavoro  sia l'eventuale temporanea proroga del termine
stesso è a carico del datore di lavoro.
                               Art. 4.
  E'  consentita  la  stipulazione  di  contratti  di  lavoro  a tempo
determinato,  purché  di  durata  non  superiore a cinque anni, con i
dirigenti   amministrativi  e  tecnici,  i  quali  possono,  comunque
recedere  da  essi  trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'art. 2118 del Codice civile.
                               Art. 5.
  Al  prestatore  di  lavoro,  con  contratto  a  tempo  determinato,
spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità
e  ogni  altro  trattamento  in  atto  nell'impresa  per i lavoratori
regolamentati  con contratti a tempo indeterminato, in proporzione al
periodo  lavorativo  prestato,  sempre  che  non  sia  obiettivamente
incompatibile con la natura del contratto a termine.
  Alla  scadenza  del  contratto  verrà  corrisposto al lavoratore un
premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso,
e  pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi
(6).
                                Art. 6.
  Sono  esclusi  dalla  disciplina della presente legge i rapporti di
lavoro  tra  i  datori  di  lavoro dell'agricoltura e salariati fissi
comunque  denominati,  regolati dalla legge 15 agosto 1949, n. 533, e
successive modificazioni.
                               Art. 7.
  Nei  casi  di  inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il
datore  di  lavoro  è  punito  con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila  a  lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a
più  di  cinque  lavoratori  si applica la sanzione amministrativa da
lire trecentomila a lire due milioni (7).
                               Art. 8.
  La  vigilanza  sull'applicazione della presente legge è affidata al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, che la esercita
attraverso l'Ispettorato del lavoro (8).
                               Art. 9.
  (Nota) Abroga l'art. 2097 c.c.
                              Art. 10.
  Entro  180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con
decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta congiunta del
Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale  e dei Ministri
competenti,  di  concerto con il Ministro per la riforma burocratica,
saranno  emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di
lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali
e  dalle  Aziende autonome dello Stato, alle disposizioni di cui alla
presente legge.
                              Art. 11.
  La  presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


(1) Le borse di lavoro di cui all'art. 5, d.lg. 7 agosto 1997, n. 280, non possono riguardare le attività a carattere stagionale regolate dalla presente lettera (art. 5, comma 2, d.lg. 280/1997 citato).
(2) Lettera così sostituita dall'articolo unico, l. 23 maggio 1977, n. 266.
(3) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
(4) Lettera aggiunta dall'articolo unico, l. 25 marzo 1986, n. 84.
(5) Comma così sostituito dall'art. 12, l. 24 giugno 1997, n. 196.
(6) Vedi l. 18 dicembre 1962, n. 1561.
(7) Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 14, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.
(8) Ora Direzione regionale del lavoro ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.